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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 12.6.2024 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1284/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daria Basso Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
P.Iva , in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“condannarsi il resistente al pagamento delle spese di giudizio, in ragione del principio di soccombenza virtuale”.
Per parte resistente:
“disporsi la compensazione delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 13/2023 emessa dall'
[...]
con la quale è stata irrogata nei confronti di quale Controparte_1 Parte_1
obbligato in solido, la sanzione amministrativa di pagamento di 1.006,54 euro (di cui 999,00 euro per sanzione amministrativa ed 6,55 euro per spese di notifica).
Il provvedimento è stato fondato sul verbale di accertamento n. 256/2022 elevato dalla Capitaneria di
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della Spezia in data 9.7.2022 nei confronti di per aver navigato “nella Zona A Persona_1 di Punta Mesco dell'Area Marina Protetta delle 5 Terre”, in violazione dell'art. 30, comma 1 bis, della legge 394/1991.
L'infrazione - riscontrata in remoto – è stata contestata all'odierno ricorrente quale titolare dell'impresa individuale che aveva locato il natante (“ , matricola n. Org_2 Org_3
6AGK1061407) utilizzato nell'occasione dal già menzionato Per_1 In ricorso sono stati formulati una pluralità di motivi di opposizione;
preliminarmente, è stata contestata la mancata notifica del predetto verbale di accertamento, con richiesta della conseguente pronuncia di nullità dell'ordinanza impugnata.
La difesa dell' , costituendosi, ha documentato l'effettuazione delle notifiche del verbale CP_1
in questione.
E' risultato in particolare che quella indirizzata a è stata inoltrata all'indirizzo: Parte_1
(peraltro corrispondente, secondo quanto desumibile dallo stesso Email_1
documento prodotto sub 3 dalla parte, a un indirizzo di posta ordinaria).
L'Ente ha altresì dedotto che controparte era stata comunque informata in merito al successivo pagamento della sanzione da parte del trasgressore;
non producendo, tuttavia, alcunchè a supporto dell'allegazione.
In sede di prima udienza la difesa di ha eccepito come la pec ex adverso prodotta a Parte_1 dimostrazione dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento sia stata inoltrata a un indirizzo errato.
Successivamente, è stata prodotta visura camerale della ditta del ricorrente, in cui è riportato il seguente indirizzo: . Email_2
All'udienza odierna la difesa dell' ha dato atto del fatto che, nelle more, l'ordinanza CP_1
impugnata è stata annullata in autotutela.
Il ricorrente ha quindi insistito per una pronuncia in punto spese.
Tanto premesso, si ritiene che il sopravvenuto annullamento dell'ingiunzione impugnata (fatto pacifico tra le parti) abbia determinato la cessazione della materia del contendere.
Restano da regolamentare le spese di lite, in applicazione del noto principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo si evidenzia come, a norma dell'art. 14 della L. 689/1981, quando la violazione posta a fondamento del verbale di accertamento non venga contestata immediatamente, gli estremi dell'infrazione debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni;
l'obbligazione di pagamento della somma dovuta estinguendosi per la persona nei cui confronti la suddetta notifica nel termine prescritto sia stata omessa.
Il primo motivo di opposizione avrebbe, dunque, dovuto essere accolto, risultando documentalmente che l'amministrazione ha notificato il verbale di accertamento in oggetto a un indirizzo non riferibile a Parte_1
Le spese del presente giudizio devono pertanto essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 1.100,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione di un aumento secondo giustizia dei valori medi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna , in persona del Direttore - legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi 670,00 euro, di cui 600,00 euro per compenso e 70,00 euro per esborsi, oltre accessori come per legge.
La Spezia, 12 giugno 2024
Il Giudice
Ettore di Roberto
Minuta redatta dall'aspirante giudice onorario di pace dott.ssa Simona Varese