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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 101/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MORASSUTTO FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
27/09/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza parziale sullo status n. 74/2024, pubblicata il 02/02/2024 e passata in giudicato il 03/09/2024 – R.G. 101/2022 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
11/07/2015 e nato a [...] il [...], Persona_2
rappresentati dall'avv. SILEI LUDOVICA, in qualità di curatore speciale dei minori,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “a) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori Per_1
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. Per_2
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nel mentre la straordinaria amministrazione come per legge condivisa tra i genitori. Ove gli stessi non riescano a trovare un accordo, si impegneranno a chiedere l'ausilio dei Servizi Sociali/Consultorio Familiare e del curatore dei minori, già interessati alle dinamiche familiari.
b) Disporsi che la madre possa vedere e tenere con sé i figli compatibilmente ai propri impegni lavorativi, nonché scolastici e ricreativi dei figli e salvo diverso miglior accordo tra i genitori, secondo il calendario attualmente applicato dai coniugi su accordo raggiunto avanti ai Servizi incaricati di cui alla relazione del 6.12.2023 richiamato dall'ordinanza di data 19.12.2023
ovvero il mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina allorquando la madre li riaccompagnerà a scuola ed il venerdì all'uscita di scuola sino al sabato tardo pomeriggio alla fine dell'attività calcistica del figlio , con Per_1
eventuale apertura ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale come di recente avvenuto, compatibilmente agli impegni lavorativi della mamma.
c) Vacanze natalizie – pasquali / estive e festività infrannuali: i genitori avranno cura di suddividere i suddetti periodi in modo paritario e alternato,
concordando tra loro con anticipo i suddetti periodi con possibilità di
2 rivolgersi ai servizi coinvolti ove sorgessero difficoltà di accordo. d) Disporsi
che i minori trascorreranno il giorno della festa del papà e del compleanno del papà con il papa (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza materno) ed il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma con la mamma (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza paterno).
e) Disporsi che per i giorni dei compleanni dei minori i genitori avranno cura di organizzare congiuntamente le loro feste ed in ogni caso di fare in modo che ciascuno dei genitori riesca a ritagliarsi un momento di condivisione e di festa con i figli in quella giornata.
f) Disporsi che per i giorni relativi alle Comunioni e Cresime dei minori i genitori avranno cura di organizzare congiuntamente le loro feste ed in ogni caso di fare in modo che ciascuno dei genitori riesca a ritagliarsi un momento di condivisione e di festa con i figli in quella giornata.
g) Disporsi che ognuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento dei figli e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di euro 200,00 a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
h) Disporre che il SI provveda alle spese straordinarie Controparte_1
sostenute per i figli nella misura del 100% come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data
22 febbraio 2018. Alla luce del principio della bigenitorialità, i genitori concorderanno la tipologia delle attività ricreative e non, nonché gli aspetti sanitari per i bambini. Il SI , alla luce di quanto sopra, potrà CP_1
detrarre le suddette spese straordinarie al 100%.
i) Disporsi che l'assegno unico universale venga percepito al 50% tra i coniugi e che ai fini fiscali gli stessi indichino che i figli sono a carico nella misura del
3 50%.
j) Disporsi che l'indennità percepita dal minore venga accantonata ed Per_2
utilizzata esclusivamente per le necessità mediche, e non, del medesimo con eventuali prelievi concordati tra i genitori.
k) Confermarsi la presenza ed il supporto del Curatore speciale dei minori per il tempo che sarà ritenuto necessario.
l) Disporre l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso presso il Consultorio Familiare ed i Servizi incaricati per il tempo che sarà ritenuto necessario dai Servizi stessi in relazione alle capacità dei coniugi di rapportarsi tra loro per il superiore benessere dei minori.
m) Dare atto che il SI rinuncia a richiedere alla SIa la CP_1 Pt_1
quota parte delle spese straordinarie sostenute dal medesimo e no rimborsate dalla moglie, nonché dell'assegno di mantenimento per i figli versato in eccedenza rispetto all'intervenuta modifica di cui all'ordinanza del 19.12.2023.
n) Dare atto che la SIa rinuncia a richiedere un assegno di Parte_1
mantenimento per sé essendo la stessa economicamente autosufficiente.
o) Assegnarsi la casa familiare alla SIa sino a tutto settembre 2025 Pt_1
salvo che la stessa non reperisca idonea collocazione abitativa anticipatamente a tale data, dopodiché la casa familiare verrà assegnata al padre essendo intervenuto tra i coniugi accordo in merito alla liquidazione della comproprietà della casa come da ricorso congiunto di divorzio che verrà
depositato avanti Codesto Tribunale essendo maturati i presupposti di legge.
p) Spesa legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/01/2022, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Pordenone (PN) il 27/09/2003; ha dedotto che
4 dall'unione erano nati due figli, e , in atti Persona_1 Persona_2
generalizzati, e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Nel ricorso introduttivo, , ha chiesto, altresì, di Parte_1
disporsi un affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli con modalità e tempistiche molto ampie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, seguendo, comunque, un calendario meglio descritto e precisato in atti;
ha chiesto che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli minori versando alla madre un assegno pari ad euro 500,00 mensili (euro 25000 a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese e importo aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto di porre a carico del padre, integralmente al 100%, le spese straordinarie utili alla prole, con detrazioni fiscali e assegno unico universale totalmente a favore della madre;
ha chiesto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa l'importo pari ad euro 250,00 sino quando la stessa non avrà
reperito una stabile occupazione lavorativa che le permetta di mantenersi autonomamente, con rifusione di compensi professionali di causa e spese.
, nel costituirsi nel procedimento il 25/05/2022, ha Controparte_1
chiesto al Tribunale, preliminarmente, di invitare i coniugi a compiere un percorso di mediazione familiare e, dunque, di poter differire per l'effetto ogni decisione in merito alla richiesta di separazione all'esito del percorso personale specialistico;
in caso non venisse accolta tale richiesta, ha chiesto di disporre la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e di disporre l'affido condiviso dei figli, come richiesto dalla ricorrente, ma con collocazione prevalente presso il padre a cui verrà assegnata la casa familiare, senza porre vincoli di sorta alla madre che se e quanto lo vorrà potrà rimanere nella casa familiare fino a che non ritenga di
5 poter reperire altra sistemazione abitativa;
ha dichiarato che la madre potrà
vedere e tenere con sé i figli compatibilmente ai propri auspicabili futuri impegni lavorativi e scolastici e ricreativi dei figli, senza limite alcuno riguardo a tempi e modalità; non ha chiesto alla madre alcun contributo a titolo di mantenimento per i figli, se non nei limiti di quanto la ricorrente sia in grado di fare;
ha chiesto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre, unitamente alle deduzioni e detrazioni per i figli a carico, con compensazione totale delle spese di causa.
All'esito dell'udienza del 06/06/2022, con ordinanza ex art. 708, comma III,
c.p.c. (vecchio rito), sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, si sono autorizzati i coniugi a vivere separati,
con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
si sono affidati i figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_2
si è assegnata la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza alla madre,
ordinando al padre di lasciare la stessa, con prelievo degli effetti personali e degli strumenti da lavoro, entro e non oltre la data del 30 luglio 2022; si è
disposto che il padre possa tenere con sé i figli secondo i tempi e le modalità
meglio precisate nell'ordinanza medesima;
che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre
[...]
dell'importo di euro 400,00 mensili, e al pagamento del 50% delle Pt_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; l'assegno unico a favore di entrambi i genitori e le detrazioni fiscali, al 50% a favore di entrambi i genitori. Infine, il Presidente f.f.
ha nominato il giudice istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione in data 05/12/2022.
6 Inoltre, con separato decreto del 22/06/2022, il Presidente f.f., ritenuto necessario assumere informazioni circa la capacità genitoriale delle parti ed il primario interesse della prole, ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Prata di Pordenone, chiedendo di fornire, in collaborazione con i
Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Inoltre, ha disposto l'audizione indiretta dei minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
delegando il Consultorio incaricato, in persona di esperto psicologo, affinché
provveda all'audizione dei minori, previo accertamento delle loro capacità di discernimento, ove minori di dodici anni, e informandoli della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, sui temi: la percezione delle figure genitoriali e il rapporto e la frequentazione con i genitori, l'opportunità o meno della collocazione presso la madre e la possibilità o meno di mantenere/costruire/implementare un rapporto con il padre.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. del 26/09/2022, in seguito al deposito di memoria integrativa per deduzioni e repliche del 22/07/2022, Parte_1
ha chiesto che il Tribunale, sentite le parti, adotti ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento di affidamento condiviso, prescrivendo al resistente di adeguarsi alle indicazione dell'Autorità adita;
ovvero, modificare i provvedimenti in vigore al fine di garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità e a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 05/10/2022, letto il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., il Giudice ha confermato l'udienza già fissata al 05/12/2022, non solo per l'incombente già
fissato ai sensi dell'art. 709 c.p.c., ma anche per la convocazione delle parti al
7 fine di discutere la domanda ex art. 709-ter c.p.c.; ha confermato, altresì, il termine fissato al Consultorio incaricato per il deposito della relazione, anche provvisoria, sull'incarico espletato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/11/2022, CP_1
ha chiesto, in via principale, di disporsi la separazione tra i
[...]
coniugi; di disporsi l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso il padre a favore del quale si chiede l'assegnazione della casa familiare, con assegnazione di un termine alla ricorrente per lasciare la stessa;
ha dichiarato che la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità descritte in atti;
ha dichiarato che nulla viene preteso a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, se e comunque nei limiti di quanto la ricorrente sia in grado di fare, con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, secondo protocollo del
Tribunale di Pordenone;
ha chiesto di disporre al 100% l'assegno unico a favore del padre, unitamente alle deduzioni e detrazioni per i figli a carico;
ha sottolineato, infine, di disporsi l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso dal Consultorio per superare la conflittualità e a far seguire i bambini da idoneo personale competente per quanto esposto in dettagliatamente in atti, con compensazione totale delle spese di causa. In via subordinata, sulla base degli attuali programmi e fermo restando le conclusioni in punto separazione personale tra i coniugi, circa i minori, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso il padre, lasciando l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
ha dichiarato che la madre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le modalità descritte in atti;
ha chiesto che venga ristabilito l'importo per l'assegno di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli minori nella misura, pari a complessivi euro 200,00 (tenuto conto delle spese del resistente per altra soluzione abitativa e dei tempi di permanenza nonché
8 dell'assegnazione della casa coniugale); ha chiesto che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori, come anche l'assegno unico,
unitamente ad una pari deduzione e detrazione per i figli a carico;
ha ribadito,
infine, di disporsi l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso dal Consultorio per superare la conflittualità e a far seguire i bambini da idoneo personale competente per quanto esposto in dettagliatamente in atti, con compensazione totale delle spese di causa
Con memoria del 28/11/2022, ha contestato le Controparte_1
deduzioni di cui al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. di parte ricorrente,
richiamandosi integralmente alla sua prima memoria difensiva e alla sua comparsa di data 23/11/2022.
Alla data del 25/11/2022 è stata acquisita la relazione del Consultorio
incaricato, dalla quale è emerso che, in seguito allo svolgimento dei colloqui di coppia e individuali, in seguito ad una visita domiciliare presso l'abitazione familiare, in seguito ad un colloquio con i genitori del resistente e con il padre della ricorrente e in seguito ad una UVMF con il Servizio Sociale competente per il territorio di Prata di Pordenone, vi sia stato un allineamento dei figli minori alla posizione paterna, ai danni della figura materna, con uno scarso sostegno del padre alla stessa. Gli operatori hanno dichiarato che il padre rappresenta la principale figura di riferimento per i minori, cosa che non sarebbe di per sé negativa se egli includesse e sostenesse, emotivamente e a parole, anche la figura materna nella gestione dei minori. Per quanto riguarda la madre, invece, gli operatori hanno specificato che la stessa ha dichiarato che la decisione di separarsi è maturata nel 2022, in seguito anche ad una proposta di intraprendere un percorso di coppia avanzata dalla stessa e rifiutata dal coniuge, poiché è venuto meno il rispetto da parte del coniuge il quale si rivolgeva a lei in modo denigratorio, atteggiamento emulato nel tempo anche dai figli. Inoltre, gli operatori hanno sottolineato che sia indubbio l'affetto che
9 la ricorrente prova nei confronti di entrambi i figli, ma che allo stato attuale dimostra delle fragilità tali per cui fatica, da sola, a ripristinare una modalità
di attaccamento che possa aggirare o contrastare gli agiti del coniuge volti ad estrometterla dalla vita dei figli. Gli operatori hanno specificato, inoltre, come anche gli incontri con le rispettive famiglie di origine abbiano fatto emergere l'esistenza dei due “schieramenti”. Tutti i personaggi si sono mostrati preoccupati per lo stato di salute psicologica dei nipoti e che nessuna delle due stirpi è parsa in grado di descrivere e nella propria Per_1 Per_2
individualità, ma facendone sempre riferimento come ad una entità unica. I
nonni non sono parsi utili al fine di ridurre la conflittualità coniugale o agevolare la riflessione critica dei propri familiari rispetto alla situazione in essere. Concludendo, gli operatori hanno evidenziato come la conflittualità tra i genitori non sia mediabile o appianabile e non sia possibile giungere a dei reali accordi condivisi per la gestione dei minori. Hanno, altresì, dichiarato che le dinamiche osservate ponevano dei seri dubbi sull'adeguatezza delle competenze genitoriali di ambedue i genitori, ciascuno per le proprie parti. E
ancora, la conflittualità estremamente accesa tra i coniugi, la reciproca opera denigratoria messa in atto da entrambi, seppur con modalità differenti, la scarsa possibilità della madre di riuscire a ritagliarsi un proprio spazio nell'accudimento dei figli, anche a causa dell'inesistente sostegno del marito/padre, oltre al ripetuto accesso alle Forze dell'ordine (tutto in presenza dei minori), hanno fatto ritenere che la situazione del nucleo familiare fosse particolarmente a rischio. Specialmente, i due figli minori, oltre al palese allineamento con la figura paterna in un atteggiamento di screditamento e di rifiuto della madre, sono stati ripetutamente esposti a situazioni di maltrattamento, sia fisico sia verbale sia psicologico, tra i genitori. Tale
situazione si è protratta da tempo, nonostante i coniugi non convivano più
nella stessa abitazione, ponendo i minori in una situazione di vittimizzazione
10 ripetuta (aspetto che ne mina la tutela). Gli operatori hanno puntualizzato che la convinzione del padre di essere l'unico genitore in grado di prendersi cura dei figli e lo screditamento della moglie/madre, e l'atteggiamento passivo e difensivo di quest'ultima nei confronti di tali attacchi, oltre alle oggettive limitazioni nelle capacità di accudimento dei figli, mettono entrambi allo stato attuale nella posizione di essere non tutelanti nei confronti di e Per_1
. Infine, gli operatori, nel sottolineare la gravità della situazione e i Per_2
loro limiti di competenza, hanno ritenuto opportuno che il nucleo familiare potesse beneficiare di un approfondimento psicodiagnostico di tipo peritale,
così da volturarsi per ciascuno le condizioni psichiche individuali, oltre la capacità del singolo genitore di fornire cure adeguate ai minori. Per tutelare i minori, gli operatori hanno, inoltre, ritenuto opportuno proporre l'affido di e al Servizio Sociale con funzioni di monitoraggio e sostegno Per_1 Per_2
del nucleo familiare, anche prevedendo, sin da subito, l'inserimento di una figura educativa domiciliare che potesse sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale.
All'esito dell'udienza del 05/12/2022,il Giudice ha nominato, quale Curatore
speciale dei minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
l'Avv. Silei Ludovica del Foro di Pordenone e, in parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, ha affidato i figli minori e al Per_1 Per_2
Servizio Sociale del Comune di Prata di Pordenone, con collocamento presso la madre nella casa familiare. Inoltre, ha conferito incarico al Curatore
speciale, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, c.p.c. il potere di adottare,
nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei Servizi affidatari e dei genitori, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti, sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente affidatario, per l'effetto,
hanno esercitato i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione
11 ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. I genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria amministrazione, da esercitare congiuntamente, e per tutte le scelte di ordinaria amministrazione. Ha delegato, altresì, l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre e il padre, secondo quanto previsto nell'ordinanza pronunciata da questo Tribunale in data 22/06/2022, prevedendo sin da subito l'inserimento di una figura educativa domiciliare, che potesse sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale. Per
quanto concerne i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i coniugi sono stati facoltizzati a formulare condizioni migliorative in deroga,
solo se di comune accordo. Infine, ha aggiornato la causa al 13/03/2023,
autorizzando il Curatore speciale al deposito di memoria di costituzione almeno dieci giorni prima dell'udienza.
In data 31/01/2023 si è costituito il Curatore speciale dei minori Per_1
e , Avv. Silei Ludovica. In via preliminare, ha
[...] Persona_2
chiesto al Giudice di disporre al Consultorio un prolungamento dell'incarico per i due genitori;
inoltre, ha chiesto al Giudice di disporre un termine ampio,
di almeno 4 mesi, per poter procedere compiutamente con l'incarico ricevuto.
Nel merito, si è riservato all'esito dell'incarico ricevuto e previa condivisione con il Servizio affidatario e il Consultorio, la formulazione di un resoconto contenente osservazioni, rilievi e proposte utili al Giudicante per adottare la migliore decisione collocativa e di frequentazione genitori/figli nell'esclusivo interesse dei minori. Infine, ha dichiarato di condividere il rinvio di ogni decisione in punto approfondimento peritale all'esito dell'incarico,
auspicando una evoluzione in positivo circa l'operato dei genitori e l'impegno alla condivisione matura della genitorialità.
All'udienza del 15/09/2023, tenutasi mediante trattazione scritta, il Curatore
12 speciale ha chiesto di disporsi un prolungamento dell'incarico al Consultorio
per i due genitori;
ha chiesto di disporsi al Servizio Sociale un prolungamento dell'incarico, con termine per il deposito delle rispettive relazioni e con successivo termine per il Curatore speciale per la formazione di un resoconto contenente osservazioni sui genitori e proposte utili al Giudicante per adottare la migliore decisione collocativa e di frequentazione genitori/figli nell'esclusivo interesse dei minori.
In data 01/09/2023 è stata acquista la relazione dei Servizi Sociali, in cui l'Ente
ha richiesto il posticipo per il deposito della relazione, specificando che tale richiesta, condivisa sia con il Curatore speciale sia con il Consultorio
Famigliare, era motivata dalla necessità di monitorare e di consolidare l'andamento degli interventi in corso, per poter costruire e proporre un progetto di vita condiviso a favore di e . Pertanto, con Per_2 Per_1
decreto di data 01/09/2023, il Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'incarico al Consultorio;
ha assegnato all'Ente affidatario termine sino al
05/12/2023 per il deposito di una relazione e ha differito l'udienza al
15/12/2023.
In data 06/12/2023 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte del
Consultorio incaricato, dalla quale è emerso che la conflittualità tra i genitori fosse in stato di affievolimento. Gli operatori hanno sottolineato come il lavoro sinergico, svolto da tutti gli attori coinvolti, ha portato ad una progressiva diminuzione del conflitto con risvolti positivi sia per gli adulti, ma soprattutto per i minori e . Infine, nonostante i progressi svolti, gli Per_1 Per_2
operatori hanno concordato nel suggerire una continuazione di un monitoraggio da parte dei Servizi coinvolti, ciascuno per la propria competenza.
In data 13/12/2023 è stata acquisita la relazione dei Servizi Sociali dalla quale si
è evinto che gli interventi svolti hanno permesso agli operatori di cogliere sia i
13 punti di forza sia le fragilità personali e genitoriali della coppia e, inoltre,
hanno permesso di lavorare insieme alle parti su alcuni obiettivi concreti.
Altresì, è emerso il perdurante rifiuto dei figli, soprattutto di , di Per_1
trascorrere del tempo con la madre e di pernottare per una notte a casa della stessa. A tal proposito, gli operatori hanno definito insieme con i genitori il calendario (dettagliato in atti) delle giornate settimanali e le vacanze estive che i bambini avrebbero trascorso con gli stessi. Gli operatori hanno dichiarato che, nel corso del periodo estivo, seppur con delle iniziali resistenze, i bambini hanno potuto fare esperienza e consolidare una quotidianità con la propria mamma, che si era persa nell'ultimo anno. Inoltre, hanno potuto riavviare i rapporti con la famiglia dello zio paterno, trascorrendo del tempo insieme con i rispettivi cugini.
Gli operatori hanno specificato che la madre, sempre in tale periodo,
nonostante si sia impegnata molto nel rispettare gli accordi presi, ha avuto delle preoccupanti ricadute sul piano della salute mentale e fisica, che non le permettevano di far fronte alla gestione dei figli e la portavano a chiedere continui aiuti al marito, a volte con toni disperati e con contenuti di profonda solitudine e spesso confusivi sia per i figli sia per il marito. Dunque, è emerso come la stessa abbia faticato a chiedere aiuto in modo tempestivo al Servizio
e/o allo stesso fratello, resosi disponibile nel corso del tempo a supportarla, e/o alla sorella, per quanto nelle sue possibilità.
A partire da settembre, il Servizio, in accordo con i genitori, ha definito l'organizzazione delle visite tra i genitori e i figli stilando un calendario dettagliato e descritto in atti. Tale organizzazione, ha infine specificato il
Servizio, ha permesso ai bambini di avere un programma sufficientemente prevedibile delle loro giornate, concedendo loro di riabituarsi gradualmente alla presenza della mamma, oltre che di rafforzare la relazione affettiva e normativa della stessa. Gli operatori hanno concluso dichiarandosi favorevoli
14 al proseguo dei percorsi di sostegno alle funzioni genitoriali, di sostegno individuali e dell'intervento educativo domiciliare, già in essere, al fine di rafforzare e stabilizzare i progressi finora fatti e per poter individuare,
laddove fosse possibile, maggiori spazi di autonomia da parte della madre tenendo conto delle fragilità descritte in atti.
All'udienza del 15/12/2023, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti e mediante deposito di nota scritta del Curatore speciale, è emerso che lo stesso ha chiesto un collocamento prevalente presso il padre;
ha chiesto che le modalità di gestione dei tempi rispettino quanto stabilito e previsto nella relazione del Servizio;
ha chiesto un prolungamento dell'incarico al Servizio
Sociale, al Consultorio e dell'intervento dell'educatore di famiglia;
ha chiesto,
infine un termine per il deposito delle relazioni di aggiornamento da parte del
Servizio Sociale Tutela Minori, del Consultorio e della Neuropsichiatria, se intervenuta;
il Giudice ha confermato l'affido dei minori e Persona_1
al Servizio Sociale già incaricato e ha confermato la nomina Persona_2
del Curatore speciale;
in modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto che il Servizio affidatario garantisse una frequentazione tra i minori e la madre secondo le modalità riferite nella relazione di data 06/12/2023; ha rideterminato l'obbligo al mantenimento disposto in capo al padre in favore della madre nell'interesse dei figli, per il tempo in cui si troveranno presso la madre, in euro 200,00 (euro 100,00 a figlio), con decorrenza dalla proposizione domanda di modifica (e cioè da novembre 2022, essendo stata avanzata per la prima volta la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori in tal senso nella comparsa di costituzione successiva all'ordinanza presidenziale); ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito); ha invitato le parti a depositare unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta
15 nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:
a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c)
proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f)
spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, il Giudice relatore ha rinviato la causa al 17/05/2024
per l'ammissione dei mezzi istruttori e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status” previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, secondo comma, c.p.c., di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, ove le parti intendano esercitare tale facoltà,
comunque prevista dalla legge, dovendo il processo continuare per la domanda sull'assegno e/o per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole, visto l'art. 709 bis c.p.c. In ultimo, il Giudice
relatore ha disposto la prosecuzione degli incarichi conferiti al Servizio Sociale
e al Consultorio familiare.
Con sentenza parziale n. 74/2024 pubblicata il 02/02/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
e ha disposto la rimessione della causa in istruttoria Controparte_1
sulle domande accessorie come da ordinanza del 15/12/2023.
In data 06/05/2024 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte del
Servizio Sociale dalla quale è emerso come lo stesso continuasse a supportare i
16 genitori nelle loro funzioni genitoriali e nell'organizzazione dei tempi di permanenza dei bambini a casa della madre e del padre. Gli operatori hanno specificato che la madre ha reperito lavoro a tempo pieno presso una pasticceria di Prata di Pordenone, riuscendo a garantire la sua presenza nelle giornate dedicate ai bambini. Durante tale periodo, pur auspicando di rispettare gli accordi presi nel periodo pasquale (in cui la stessa, in accordo con il marito, aveva chiesto al Servizio di poter variare alcune giornate di visita con i figli, oltre che poter trascorrere più tempo con loro durante le ferie scolastiche per Pasqua;
per tale richiesta era stata accontentata dal Servizio che si è occupato di ridefinire l'organizzazione), ha avuto nuovamente delle preoccupanti ricadute sul piano della salute mentale e fisica, che risultano essere oramai cicliche e che non le permettono di far fronte alla gestione dei figli per un tempo prolungato. In tali momenti di difficoltà, permane la richiesta di aiuto al marito e, inoltre, chiede di rivalutare la separazione e di ritornare ad essere una famiglia unita, causando nel marito una sensazione di smarrimento, stati d'ansia e preoccupazione nei confronti della moglie, e anche dei figli che vedono, a suo dire, una mamma stanca, sofferente e in lacrime. Gli operatori hanno precisato che la madre, durante i colloqui, fatica a riconoscere tali sue fragilità, minimizzando gli accaduti. In seguito a quanto finora delineato in merito alla madre, le è stato consigliato dal Servizio di riprendere il suo percorso psicoterapico privato e i controlli dal medico psichiatra, invitandola a rivolgersi anche al servizio pubblico, qualora versi in difficoltà economica. Il Servizio ha rappresentato le resistenze messe in atto dai figli nel trascorrere maggior tempo con la madre, complice probabilmente la situazione poc'anzi descritta. Gli operatori hanno precisato che, al fine di supportare e potenziare la relazione genitori/figli, dovesse continuare l'intervento educativo a casa di entrambi i genitori, due volte a settimana per un totale di 4 ore. Gli operatori hanno dichiarato l'impegno preso dai genitori,
17 a partire da gennaio 2024, di partecipare al programma P.I.P.P.I. (termine giugno 2025). Gli operatori, in accordo con tutti i servizi e con i genitori, hanno condiviso l'opportunità di concentrare gli interventi principalmente sul figlio minore, , viste alcune difficoltà trasversali rilevate nel corso del tempo Per_2
sia dagli operatori del Servizio sia dalla scuola dell'infanzia. In merito a quanto appena esposto, è stato dichiarato dagli operatori che ha Per_2
intrapreso un percorso di valutazione presso il servizio di NPIA, conclusosi da poco con una diagnosi di ritardo mentale di grado lieve e la proposta di procedere con una certificazione ai sensi della legge 104/92. Tale notizia ha turbato profondamente i genitori che non si erano resi conto delle importanti fragilità del figlio e che attribuivano alcuni atteggiamenti di immaturità del piccolo ad un fattore legato solo alla sua tenera età.
All'udienza del 17/05/2024, con il deposito di note scritte delle parti si è evinto che entrambe hanno chiesto, nelle more, la continuazione del monitoraggio dei Servizi. Con nota scritta del Curatore speciale, quest'ultimo ha chiesto al
Giudice che permanga il collocamento prevalente presso il padre;
che,
riguardo alle modalità di gestione dei tempi, si rispettase quanto attualmente previsto nella relazione del Servizio, salva una evoluzione in aumento della permanenza presso la madre, ove possibile e positiva per i minori;
che proseguisse l'intervento del Servizio Sociale e del Consultorio, con l'intervento dell'educatore in famiglia;
che ci fosse l'attuazione del programma P.I.P.P.I.,
con impegno dei genitori a proseguire nei percorsi intrapresi come adulti per e con i minori e, infine, che venisse stabilito un termine per il deposito delle relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale Tutela Minori, del
Consultorio.
Con ordinanza del 20/05/2024, ritenuta la causa adeguatamente istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti, vista la relazione del Servizio affidatario e la memoria del curatore speciale, il Giudice ha
18 invitato le parti a precisare le loro conclusioni, fissando udienza al giorno
06/12/2024 (successivamente differita al 24/01/2025); ha inoltre invitato i
Servizi incaricati e il Curatore speciale ad esprimere osservazioni sulla modalità di affido maggiormente rispondente agli interessi dei minori, in caso di persistenza delle difficoltà legate alle condizioni di salute della madre (in particolare, se praticabile un affido esclusivo dei minori ad uno dei genitori con mandato di sostegno e monitoraggio ai Servizi o se debba essere mantenuta l'attuale modalità di affido ai Servizi). Infine, ha disposto la prosecuzione degli incarichi conferiti al Servizio sociale e al Consultorio
familiare.
In data 27/11/2024 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi sociali incaricati, dalla quale è emerso che, nell'attualità, prosegue il sostegno dei genitori nelle loro funzioni genitoriali, da parte degli operatori,
mantenendo colloqui periodici e con l'intervento educativo domiciliare a casa di entrambi i genitori con le modalità già stabilite in precedenza;
prosegue l'impegno al programma P.I.P.P.I. e il Servizio ha precisato che i genitori hanno accolto, per il minore , la proposta fatta dal servizio di NPIA di Per_2
procedete con un trattamento di potenziamento dei prerequisiti per l'apprendimento a partire da giugno fino ai primi giorni di agosto. Gli
operatori hanno sottolineato come la gestione dei periodi di sospensione scolastica e relative vacanze si stata gestita pacificamente dai genitori,
trovando accordi, mediati dai sevizi, che le parti hanno saputo rispettare. Gli
operatori hanno dichiarato, inoltre, che a stabilizzazione delle giornate di visita tra i due genitori, il progressivo miglioramento della salute psicofìsica
della madre, che continua ad essere supportata anche da professionisti privati della salute mentale, e una minore tensione comunicativa tra gli stessi, ha permesso ai bambini di vivere con maggior serenità la vicinanza della mamma, trascorrendo le giornate con pernottamento e i brevi periodi di
19 vacanza senza crisi, agitazioni o rifiuti, presenti invece in passato, soprattutto da parte del figlio maggiore . E ancora, la coppia genitoriale ha Per_1
maturato nel tempo l'importanza di avere degli spazi di confronto personali e di coppia regolari, affidandosi ai Servizi coinvolti e lavorando in modo proficuo sulle loro difficoltà di comunicazione, abbassando i livelli di rabbia,
cercando di superare la delusione e il dolore e concentrandosi maggiormente sui bisogni dei figli e sui modelli educativi da adottare per garantire loro un contesto relazionale familiare sereno. Un tanto valorizzato dalla dichiarazione della coordinatrice di classe di che ha descritto una situazione molto Per_1
positiva. Anche per quanto riguarda , all'incontro tenutosi nella sua Per_2
scuola è emersa una situazione positiva. Concludendo, il Servizio ha dichiarato opportuno mantenere l'attuale collocazione prevalente dei bambini presso il domicilio del padre con giornate fisse presso la madre, in quanto risulta funzionale al mantenimento del benessere psicofìsico ritrovato dei bambini;
inoltre, tale organizzazione permetterebbe alla madre di mantenere il posto di lavoro e di avere anche un tempo da dedicare alle sue cure sanitarie.
Infine, gli operatori hanno dichiarato importante per i genitori il proseguo del percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio consultoriale,
all'interno di un quadro di affido condiviso dei figli e del riconoscimento della piena responsabilità genitoriale.
All'udienza del 24/01/2025, con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto congiuntamente un brevissimo differimento, essendo pendenti trattative per definire la presente causa ed introdurre congiuntamente anche la domanda di divorzio nella presente o separata procedura, avendo le parti trovato un accordo avente ad oggetto tutte le questioni inerenti la prole ed i rapporti patrimoniali. Con il deposito di nota scritta, il Curatore speciale ha precisato le proprie conclusioni chiedendo un affido condiviso di a Per_1
ai genitori con collocamento prevalente presso il padre, specificando Per_2
20 che la responsabilità genitoriale è dei genitori, mentre le figure parentali di supporto (nonni, zii…) dovranno limitarsi all'accudimento pratico, ove necessario, senza ingerenze che i genitori dovranno arginare;
ha chiesto di confermarsi le modalità di gestione dei tempi ordinari così come attualmente previste e attuate, salva una evoluzione in aumento della permanenza presso la madre, ove possibile e positiva per i minori, condivisa dai genitori con gli operatori all'interno dell'intervento del Consultorio che dovrà proseguire;
ha chiesto di disporsi la ripartizione dei periodi di vacanza (così come prevista dal calendario scolastico) tra i due genitori: per l'estate tenendo conto delle ferie dei due genitori, mentre per Natale e Pasqua saranno divise a metà;
infine, ha dichiarato che sugli aspetti economici formuleranno i rispettivi difensori.
Con ordinanza del 24/01/2025, il Giudice relatore ha aggiornato la causa al
21/02/2025, invitando le parti, ove raggiungano un accordo, a presentare conclusioni congiunte che raccolgano l'adesione del curatore speciale e che vertano esclusivamente sull'oggetto della domanda.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/02/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe,
previa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione e istruzione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
21 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la dispone che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e sia regolata dalle condizioni riportate nella
[...] Controparte_1
epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 101/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MORASSUTTO FRANCESCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
27/09/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con sentenza parziale sullo status n. 74/2024, pubblicata il 02/02/2024 e passata in giudicato il 03/09/2024 – R.G. 101/2022 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
11/07/2015 e nato a [...] il [...], Persona_2
rappresentati dall'avv. SILEI LUDOVICA, in qualità di curatore speciale dei minori,
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “a) Disporsi l'affidamento condiviso dei minori Per_1
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. Per_2
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nel mentre la straordinaria amministrazione come per legge condivisa tra i genitori. Ove gli stessi non riescano a trovare un accordo, si impegneranno a chiedere l'ausilio dei Servizi Sociali/Consultorio Familiare e del curatore dei minori, già interessati alle dinamiche familiari.
b) Disporsi che la madre possa vedere e tenere con sé i figli compatibilmente ai propri impegni lavorativi, nonché scolastici e ricreativi dei figli e salvo diverso miglior accordo tra i genitori, secondo il calendario attualmente applicato dai coniugi su accordo raggiunto avanti ai Servizi incaricati di cui alla relazione del 6.12.2023 richiamato dall'ordinanza di data 19.12.2023
ovvero il mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina allorquando la madre li riaccompagnerà a scuola ed il venerdì all'uscita di scuola sino al sabato tardo pomeriggio alla fine dell'attività calcistica del figlio , con Per_1
eventuale apertura ad un ulteriore pomeriggio infrasettimanale come di recente avvenuto, compatibilmente agli impegni lavorativi della mamma.
c) Vacanze natalizie – pasquali / estive e festività infrannuali: i genitori avranno cura di suddividere i suddetti periodi in modo paritario e alternato,
concordando tra loro con anticipo i suddetti periodi con possibilità di
2 rivolgersi ai servizi coinvolti ove sorgessero difficoltà di accordo. d) Disporsi
che i minori trascorreranno il giorno della festa del papà e del compleanno del papà con il papa (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza materno) ed il giorno della festa della mamma e del compleanno della mamma con la mamma (anche se dovesse cadere in un giorno di competenza paterno).
e) Disporsi che per i giorni dei compleanni dei minori i genitori avranno cura di organizzare congiuntamente le loro feste ed in ogni caso di fare in modo che ciascuno dei genitori riesca a ritagliarsi un momento di condivisione e di festa con i figli in quella giornata.
f) Disporsi che per i giorni relativi alle Comunioni e Cresime dei minori i genitori avranno cura di organizzare congiuntamente le loro feste ed in ogni caso di fare in modo che ciascuno dei genitori riesca a ritagliarsi un momento di condivisione e di festa con i figli in quella giornata.
g) Disporsi che ognuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento dei figli e per l'effetto revocarsi l'assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di euro 200,00 a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
h) Disporre che il SI provveda alle spese straordinarie Controparte_1
sostenute per i figli nella misura del 100% come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data
22 febbraio 2018. Alla luce del principio della bigenitorialità, i genitori concorderanno la tipologia delle attività ricreative e non, nonché gli aspetti sanitari per i bambini. Il SI , alla luce di quanto sopra, potrà CP_1
detrarre le suddette spese straordinarie al 100%.
i) Disporsi che l'assegno unico universale venga percepito al 50% tra i coniugi e che ai fini fiscali gli stessi indichino che i figli sono a carico nella misura del
3 50%.
j) Disporsi che l'indennità percepita dal minore venga accantonata ed Per_2
utilizzata esclusivamente per le necessità mediche, e non, del medesimo con eventuali prelievi concordati tra i genitori.
k) Confermarsi la presenza ed il supporto del Curatore speciale dei minori per il tempo che sarà ritenuto necessario.
l) Disporre l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso presso il Consultorio Familiare ed i Servizi incaricati per il tempo che sarà ritenuto necessario dai Servizi stessi in relazione alle capacità dei coniugi di rapportarsi tra loro per il superiore benessere dei minori.
m) Dare atto che il SI rinuncia a richiedere alla SIa la CP_1 Pt_1
quota parte delle spese straordinarie sostenute dal medesimo e no rimborsate dalla moglie, nonché dell'assegno di mantenimento per i figli versato in eccedenza rispetto all'intervenuta modifica di cui all'ordinanza del 19.12.2023.
n) Dare atto che la SIa rinuncia a richiedere un assegno di Parte_1
mantenimento per sé essendo la stessa economicamente autosufficiente.
o) Assegnarsi la casa familiare alla SIa sino a tutto settembre 2025 Pt_1
salvo che la stessa non reperisca idonea collocazione abitativa anticipatamente a tale data, dopodiché la casa familiare verrà assegnata al padre essendo intervenuto tra i coniugi accordo in merito alla liquidazione della comproprietà della casa come da ricorso congiunto di divorzio che verrà
depositato avanti Codesto Tribunale essendo maturati i presupposti di legge.
p) Spesa legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 18/01/2022, ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge , con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Pordenone (PN) il 27/09/2003; ha dedotto che
4 dall'unione erano nati due figli, e , in atti Persona_1 Persona_2
generalizzati, e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Nel ricorso introduttivo, , ha chiesto, altresì, di Parte_1
disporsi un affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa familiare;
ha chiesto che il padre possa vedere e tenere con sé
i figli con modalità e tempistiche molto ampie, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori, seguendo, comunque, un calendario meglio descritto e precisato in atti;
ha chiesto che il padre provveda al mantenimento ordinario dei figli minori versando alla madre un assegno pari ad euro 500,00 mensili (euro 25000 a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese e importo aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat;
ha chiesto di porre a carico del padre, integralmente al 100%, le spese straordinarie utili alla prole, con detrazioni fiscali e assegno unico universale totalmente a favore della madre;
ha chiesto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento della stessa l'importo pari ad euro 250,00 sino quando la stessa non avrà
reperito una stabile occupazione lavorativa che le permetta di mantenersi autonomamente, con rifusione di compensi professionali di causa e spese.
, nel costituirsi nel procedimento il 25/05/2022, ha Controparte_1
chiesto al Tribunale, preliminarmente, di invitare i coniugi a compiere un percorso di mediazione familiare e, dunque, di poter differire per l'effetto ogni decisione in merito alla richiesta di separazione all'esito del percorso personale specialistico;
in caso non venisse accolta tale richiesta, ha chiesto di disporre la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto e di disporre l'affido condiviso dei figli, come richiesto dalla ricorrente, ma con collocazione prevalente presso il padre a cui verrà assegnata la casa familiare, senza porre vincoli di sorta alla madre che se e quanto lo vorrà potrà rimanere nella casa familiare fino a che non ritenga di
5 poter reperire altra sistemazione abitativa;
ha dichiarato che la madre potrà
vedere e tenere con sé i figli compatibilmente ai propri auspicabili futuri impegni lavorativi e scolastici e ricreativi dei figli, senza limite alcuno riguardo a tempi e modalità; non ha chiesto alla madre alcun contributo a titolo di mantenimento per i figli, se non nei limiti di quanto la ricorrente sia in grado di fare;
ha chiesto che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre, unitamente alle deduzioni e detrazioni per i figli a carico, con compensazione totale delle spese di causa.
All'esito dell'udienza del 06/06/2022, con ordinanza ex art. 708, comma III,
c.p.c. (vecchio rito), sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, si sono autorizzati i coniugi a vivere separati,
con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
si sono affidati i figli minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
Per_2
si è assegnata la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza alla madre,
ordinando al padre di lasciare la stessa, con prelievo degli effetti personali e degli strumenti da lavoro, entro e non oltre la data del 30 luglio 2022; si è
disposto che il padre possa tenere con sé i figli secondo i tempi e le modalità
meglio precisate nell'ordinanza medesima;
che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre
[...]
dell'importo di euro 400,00 mensili, e al pagamento del 50% delle Pt_1
spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018; l'assegno unico a favore di entrambi i genitori e le detrazioni fiscali, al 50% a favore di entrambi i genitori. Infine, il Presidente f.f.
ha nominato il giudice istruttore e ha fissato udienza di comparizione e trattazione in data 05/12/2022.
6 Inoltre, con separato decreto del 22/06/2022, il Presidente f.f., ritenuto necessario assumere informazioni circa la capacità genitoriale delle parti ed il primario interesse della prole, ha incaricato il Consultorio competente per il territorio di Prata di Pordenone, chiedendo di fornire, in collaborazione con i
Servizi Sociali, un approfondimento circa le dinamiche presenti nella coppia genitoriale, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni di ciascun genitore con i figli, e di verificare la praticabilità di un percorso volto alla diminuzione o al superamento del conflitto ed al raggiungimento di accordi per la gestione condivisa della genitorialità. Inoltre, ha disposto l'audizione indiretta dei minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
delegando il Consultorio incaricato, in persona di esperto psicologo, affinché
provveda all'audizione dei minori, previo accertamento delle loro capacità di discernimento, ove minori di dodici anni, e informandoli della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, sui temi: la percezione delle figure genitoriali e il rapporto e la frequentazione con i genitori, l'opportunità o meno della collocazione presso la madre e la possibilità o meno di mantenere/costruire/implementare un rapporto con il padre.
Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. del 26/09/2022, in seguito al deposito di memoria integrativa per deduzioni e repliche del 22/07/2022, Parte_1
ha chiesto che il Tribunale, sentite le parti, adotti ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento di affidamento condiviso, prescrivendo al resistente di adeguarsi alle indicazione dell'Autorità adita;
ovvero, modificare i provvedimenti in vigore al fine di garantire ai minori il pieno diritto alla bigenitorialità e a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 05/10/2022, letto il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., il Giudice ha confermato l'udienza già fissata al 05/12/2022, non solo per l'incombente già
fissato ai sensi dell'art. 709 c.p.c., ma anche per la convocazione delle parti al
7 fine di discutere la domanda ex art. 709-ter c.p.c.; ha confermato, altresì, il termine fissato al Consultorio incaricato per il deposito della relazione, anche provvisoria, sull'incarico espletato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/11/2022, CP_1
ha chiesto, in via principale, di disporsi la separazione tra i
[...]
coniugi; di disporsi l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso il padre a favore del quale si chiede l'assegnazione della casa familiare, con assegnazione di un termine alla ricorrente per lasciare la stessa;
ha dichiarato che la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità descritte in atti;
ha dichiarato che nulla viene preteso a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, se e comunque nei limiti di quanto la ricorrente sia in grado di fare, con suddivisione delle spese straordinarie al 50%, secondo protocollo del
Tribunale di Pordenone;
ha chiesto di disporre al 100% l'assegno unico a favore del padre, unitamente alle deduzioni e detrazioni per i figli a carico;
ha sottolineato, infine, di disporsi l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso dal Consultorio per superare la conflittualità e a far seguire i bambini da idoneo personale competente per quanto esposto in dettagliatamente in atti, con compensazione totale delle spese di causa. In via subordinata, sulla base degli attuali programmi e fermo restando le conclusioni in punto separazione personale tra i coniugi, circa i minori, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso il padre, lasciando l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
ha dichiarato che la madre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le modalità descritte in atti;
ha chiesto che venga ristabilito l'importo per l'assegno di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli minori nella misura, pari a complessivi euro 200,00 (tenuto conto delle spese del resistente per altra soluzione abitativa e dei tempi di permanenza nonché
8 dell'assegnazione della casa coniugale); ha chiesto che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori, come anche l'assegno unico,
unitamente ad una pari deduzione e detrazione per i figli a carico;
ha ribadito,
infine, di disporsi l'obbligo per la coppia genitoriale di continuare a seguire un percorso dal Consultorio per superare la conflittualità e a far seguire i bambini da idoneo personale competente per quanto esposto in dettagliatamente in atti, con compensazione totale delle spese di causa
Con memoria del 28/11/2022, ha contestato le Controparte_1
deduzioni di cui al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. di parte ricorrente,
richiamandosi integralmente alla sua prima memoria difensiva e alla sua comparsa di data 23/11/2022.
Alla data del 25/11/2022 è stata acquisita la relazione del Consultorio
incaricato, dalla quale è emerso che, in seguito allo svolgimento dei colloqui di coppia e individuali, in seguito ad una visita domiciliare presso l'abitazione familiare, in seguito ad un colloquio con i genitori del resistente e con il padre della ricorrente e in seguito ad una UVMF con il Servizio Sociale competente per il territorio di Prata di Pordenone, vi sia stato un allineamento dei figli minori alla posizione paterna, ai danni della figura materna, con uno scarso sostegno del padre alla stessa. Gli operatori hanno dichiarato che il padre rappresenta la principale figura di riferimento per i minori, cosa che non sarebbe di per sé negativa se egli includesse e sostenesse, emotivamente e a parole, anche la figura materna nella gestione dei minori. Per quanto riguarda la madre, invece, gli operatori hanno specificato che la stessa ha dichiarato che la decisione di separarsi è maturata nel 2022, in seguito anche ad una proposta di intraprendere un percorso di coppia avanzata dalla stessa e rifiutata dal coniuge, poiché è venuto meno il rispetto da parte del coniuge il quale si rivolgeva a lei in modo denigratorio, atteggiamento emulato nel tempo anche dai figli. Inoltre, gli operatori hanno sottolineato che sia indubbio l'affetto che
9 la ricorrente prova nei confronti di entrambi i figli, ma che allo stato attuale dimostra delle fragilità tali per cui fatica, da sola, a ripristinare una modalità
di attaccamento che possa aggirare o contrastare gli agiti del coniuge volti ad estrometterla dalla vita dei figli. Gli operatori hanno specificato, inoltre, come anche gli incontri con le rispettive famiglie di origine abbiano fatto emergere l'esistenza dei due “schieramenti”. Tutti i personaggi si sono mostrati preoccupati per lo stato di salute psicologica dei nipoti e che nessuna delle due stirpi è parsa in grado di descrivere e nella propria Per_1 Per_2
individualità, ma facendone sempre riferimento come ad una entità unica. I
nonni non sono parsi utili al fine di ridurre la conflittualità coniugale o agevolare la riflessione critica dei propri familiari rispetto alla situazione in essere. Concludendo, gli operatori hanno evidenziato come la conflittualità tra i genitori non sia mediabile o appianabile e non sia possibile giungere a dei reali accordi condivisi per la gestione dei minori. Hanno, altresì, dichiarato che le dinamiche osservate ponevano dei seri dubbi sull'adeguatezza delle competenze genitoriali di ambedue i genitori, ciascuno per le proprie parti. E
ancora, la conflittualità estremamente accesa tra i coniugi, la reciproca opera denigratoria messa in atto da entrambi, seppur con modalità differenti, la scarsa possibilità della madre di riuscire a ritagliarsi un proprio spazio nell'accudimento dei figli, anche a causa dell'inesistente sostegno del marito/padre, oltre al ripetuto accesso alle Forze dell'ordine (tutto in presenza dei minori), hanno fatto ritenere che la situazione del nucleo familiare fosse particolarmente a rischio. Specialmente, i due figli minori, oltre al palese allineamento con la figura paterna in un atteggiamento di screditamento e di rifiuto della madre, sono stati ripetutamente esposti a situazioni di maltrattamento, sia fisico sia verbale sia psicologico, tra i genitori. Tale
situazione si è protratta da tempo, nonostante i coniugi non convivano più
nella stessa abitazione, ponendo i minori in una situazione di vittimizzazione
10 ripetuta (aspetto che ne mina la tutela). Gli operatori hanno puntualizzato che la convinzione del padre di essere l'unico genitore in grado di prendersi cura dei figli e lo screditamento della moglie/madre, e l'atteggiamento passivo e difensivo di quest'ultima nei confronti di tali attacchi, oltre alle oggettive limitazioni nelle capacità di accudimento dei figli, mettono entrambi allo stato attuale nella posizione di essere non tutelanti nei confronti di e Per_1
. Infine, gli operatori, nel sottolineare la gravità della situazione e i Per_2
loro limiti di competenza, hanno ritenuto opportuno che il nucleo familiare potesse beneficiare di un approfondimento psicodiagnostico di tipo peritale,
così da volturarsi per ciascuno le condizioni psichiche individuali, oltre la capacità del singolo genitore di fornire cure adeguate ai minori. Per tutelare i minori, gli operatori hanno, inoltre, ritenuto opportuno proporre l'affido di e al Servizio Sociale con funzioni di monitoraggio e sostegno Per_1 Per_2
del nucleo familiare, anche prevedendo, sin da subito, l'inserimento di una figura educativa domiciliare che potesse sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale.
All'esito dell'udienza del 05/12/2022,il Giudice ha nominato, quale Curatore
speciale dei minori e , in atti generalizzati, Persona_1 Persona_2
l'Avv. Silei Ludovica del Foro di Pordenone e, in parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, ha affidato i figli minori e al Per_1 Per_2
Servizio Sociale del Comune di Prata di Pordenone, con collocamento presso la madre nella casa familiare. Inoltre, ha conferito incarico al Curatore
speciale, ai sensi dell'art. 80, ultimo comma, c.p.c. il potere di adottare,
nell'interesse esclusivo dei minori, previa audizione dei Servizi affidatari e dei genitori, le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico dei minori, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti, sino alla revoca dell'incarico al curatore. Il curatore speciale e l'Ente affidatario, per l'effetto,
hanno esercitato i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione
11 ai rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. I genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale per tutte le altre scelte di straordinaria amministrazione, da esercitare congiuntamente, e per tutte le scelte di ordinaria amministrazione. Ha delegato, altresì, l'Ente affidatario per la regolamentazione e il monitoraggio del diritto di visita dei minori con la madre e il padre, secondo quanto previsto nell'ordinanza pronunciata da questo Tribunale in data 22/06/2022, prevedendo sin da subito l'inserimento di una figura educativa domiciliare, che potesse sostenere il singolo genitore nell'espletamento di una più consona e tutelante funzione genitoriale. Per
quanto concerne i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i coniugi sono stati facoltizzati a formulare condizioni migliorative in deroga,
solo se di comune accordo. Infine, ha aggiornato la causa al 13/03/2023,
autorizzando il Curatore speciale al deposito di memoria di costituzione almeno dieci giorni prima dell'udienza.
In data 31/01/2023 si è costituito il Curatore speciale dei minori Per_1
e , Avv. Silei Ludovica. In via preliminare, ha
[...] Persona_2
chiesto al Giudice di disporre al Consultorio un prolungamento dell'incarico per i due genitori;
inoltre, ha chiesto al Giudice di disporre un termine ampio,
di almeno 4 mesi, per poter procedere compiutamente con l'incarico ricevuto.
Nel merito, si è riservato all'esito dell'incarico ricevuto e previa condivisione con il Servizio affidatario e il Consultorio, la formulazione di un resoconto contenente osservazioni, rilievi e proposte utili al Giudicante per adottare la migliore decisione collocativa e di frequentazione genitori/figli nell'esclusivo interesse dei minori. Infine, ha dichiarato di condividere il rinvio di ogni decisione in punto approfondimento peritale all'esito dell'incarico,
auspicando una evoluzione in positivo circa l'operato dei genitori e l'impegno alla condivisione matura della genitorialità.
All'udienza del 15/09/2023, tenutasi mediante trattazione scritta, il Curatore
12 speciale ha chiesto di disporsi un prolungamento dell'incarico al Consultorio
per i due genitori;
ha chiesto di disporsi al Servizio Sociale un prolungamento dell'incarico, con termine per il deposito delle rispettive relazioni e con successivo termine per il Curatore speciale per la formazione di un resoconto contenente osservazioni sui genitori e proposte utili al Giudicante per adottare la migliore decisione collocativa e di frequentazione genitori/figli nell'esclusivo interesse dei minori.
In data 01/09/2023 è stata acquista la relazione dei Servizi Sociali, in cui l'Ente
ha richiesto il posticipo per il deposito della relazione, specificando che tale richiesta, condivisa sia con il Curatore speciale sia con il Consultorio
Famigliare, era motivata dalla necessità di monitorare e di consolidare l'andamento degli interventi in corso, per poter costruire e proporre un progetto di vita condiviso a favore di e . Pertanto, con Per_2 Per_1
decreto di data 01/09/2023, il Giudice relatore ha disposto la prosecuzione dell'incarico al Consultorio;
ha assegnato all'Ente affidatario termine sino al
05/12/2023 per il deposito di una relazione e ha differito l'udienza al
15/12/2023.
In data 06/12/2023 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte del
Consultorio incaricato, dalla quale è emerso che la conflittualità tra i genitori fosse in stato di affievolimento. Gli operatori hanno sottolineato come il lavoro sinergico, svolto da tutti gli attori coinvolti, ha portato ad una progressiva diminuzione del conflitto con risvolti positivi sia per gli adulti, ma soprattutto per i minori e . Infine, nonostante i progressi svolti, gli Per_1 Per_2
operatori hanno concordato nel suggerire una continuazione di un monitoraggio da parte dei Servizi coinvolti, ciascuno per la propria competenza.
In data 13/12/2023 è stata acquisita la relazione dei Servizi Sociali dalla quale si
è evinto che gli interventi svolti hanno permesso agli operatori di cogliere sia i
13 punti di forza sia le fragilità personali e genitoriali della coppia e, inoltre,
hanno permesso di lavorare insieme alle parti su alcuni obiettivi concreti.
Altresì, è emerso il perdurante rifiuto dei figli, soprattutto di , di Per_1
trascorrere del tempo con la madre e di pernottare per una notte a casa della stessa. A tal proposito, gli operatori hanno definito insieme con i genitori il calendario (dettagliato in atti) delle giornate settimanali e le vacanze estive che i bambini avrebbero trascorso con gli stessi. Gli operatori hanno dichiarato che, nel corso del periodo estivo, seppur con delle iniziali resistenze, i bambini hanno potuto fare esperienza e consolidare una quotidianità con la propria mamma, che si era persa nell'ultimo anno. Inoltre, hanno potuto riavviare i rapporti con la famiglia dello zio paterno, trascorrendo del tempo insieme con i rispettivi cugini.
Gli operatori hanno specificato che la madre, sempre in tale periodo,
nonostante si sia impegnata molto nel rispettare gli accordi presi, ha avuto delle preoccupanti ricadute sul piano della salute mentale e fisica, che non le permettevano di far fronte alla gestione dei figli e la portavano a chiedere continui aiuti al marito, a volte con toni disperati e con contenuti di profonda solitudine e spesso confusivi sia per i figli sia per il marito. Dunque, è emerso come la stessa abbia faticato a chiedere aiuto in modo tempestivo al Servizio
e/o allo stesso fratello, resosi disponibile nel corso del tempo a supportarla, e/o alla sorella, per quanto nelle sue possibilità.
A partire da settembre, il Servizio, in accordo con i genitori, ha definito l'organizzazione delle visite tra i genitori e i figli stilando un calendario dettagliato e descritto in atti. Tale organizzazione, ha infine specificato il
Servizio, ha permesso ai bambini di avere un programma sufficientemente prevedibile delle loro giornate, concedendo loro di riabituarsi gradualmente alla presenza della mamma, oltre che di rafforzare la relazione affettiva e normativa della stessa. Gli operatori hanno concluso dichiarandosi favorevoli
14 al proseguo dei percorsi di sostegno alle funzioni genitoriali, di sostegno individuali e dell'intervento educativo domiciliare, già in essere, al fine di rafforzare e stabilizzare i progressi finora fatti e per poter individuare,
laddove fosse possibile, maggiori spazi di autonomia da parte della madre tenendo conto delle fragilità descritte in atti.
All'udienza del 15/12/2023, tenutasi mediante trattazione scritta delle parti e mediante deposito di nota scritta del Curatore speciale, è emerso che lo stesso ha chiesto un collocamento prevalente presso il padre;
ha chiesto che le modalità di gestione dei tempi rispettino quanto stabilito e previsto nella relazione del Servizio;
ha chiesto un prolungamento dell'incarico al Servizio
Sociale, al Consultorio e dell'intervento dell'educatore di famiglia;
ha chiesto,
infine un termine per il deposito delle relazioni di aggiornamento da parte del
Servizio Sociale Tutela Minori, del Consultorio e della Neuropsichiatria, se intervenuta;
il Giudice ha confermato l'affido dei minori e Persona_1
al Servizio Sociale già incaricato e ha confermato la nomina Persona_2
del Curatore speciale;
in modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ha disposto che il Servizio affidatario garantisse una frequentazione tra i minori e la madre secondo le modalità riferite nella relazione di data 06/12/2023; ha rideterminato l'obbligo al mantenimento disposto in capo al padre in favore della madre nell'interesse dei figli, per il tempo in cui si troveranno presso la madre, in euro 200,00 (euro 100,00 a figlio), con decorrenza dalla proposizione domanda di modifica (e cioè da novembre 2022, essendo stata avanzata per la prima volta la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori in tal senso nella comparsa di costituzione successiva all'ordinanza presidenziale); ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (vecchio rito); ha invitato le parti a depositare unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale e bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2021, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta
15 nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:
a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c)
proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
f)
spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, il Giudice relatore ha rinviato la causa al 17/05/2024
per l'ammissione dei mezzi istruttori e ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia sullo “status” previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190, secondo comma, c.p.c., di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, ove le parti intendano esercitare tale facoltà,
comunque prevista dalla legge, dovendo il processo continuare per la domanda sull'assegno e/o per le questioni concernenti l'affido e il mantenimento della prole, visto l'art. 709 bis c.p.c. In ultimo, il Giudice
relatore ha disposto la prosecuzione degli incarichi conferiti al Servizio Sociale
e al Consultorio familiare.
Con sentenza parziale n. 74/2024 pubblicata il 02/02/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
e ha disposto la rimessione della causa in istruttoria Controparte_1
sulle domande accessorie come da ordinanza del 15/12/2023.
In data 06/05/2024 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte del
Servizio Sociale dalla quale è emerso come lo stesso continuasse a supportare i
16 genitori nelle loro funzioni genitoriali e nell'organizzazione dei tempi di permanenza dei bambini a casa della madre e del padre. Gli operatori hanno specificato che la madre ha reperito lavoro a tempo pieno presso una pasticceria di Prata di Pordenone, riuscendo a garantire la sua presenza nelle giornate dedicate ai bambini. Durante tale periodo, pur auspicando di rispettare gli accordi presi nel periodo pasquale (in cui la stessa, in accordo con il marito, aveva chiesto al Servizio di poter variare alcune giornate di visita con i figli, oltre che poter trascorrere più tempo con loro durante le ferie scolastiche per Pasqua;
per tale richiesta era stata accontentata dal Servizio che si è occupato di ridefinire l'organizzazione), ha avuto nuovamente delle preoccupanti ricadute sul piano della salute mentale e fisica, che risultano essere oramai cicliche e che non le permettono di far fronte alla gestione dei figli per un tempo prolungato. In tali momenti di difficoltà, permane la richiesta di aiuto al marito e, inoltre, chiede di rivalutare la separazione e di ritornare ad essere una famiglia unita, causando nel marito una sensazione di smarrimento, stati d'ansia e preoccupazione nei confronti della moglie, e anche dei figli che vedono, a suo dire, una mamma stanca, sofferente e in lacrime. Gli operatori hanno precisato che la madre, durante i colloqui, fatica a riconoscere tali sue fragilità, minimizzando gli accaduti. In seguito a quanto finora delineato in merito alla madre, le è stato consigliato dal Servizio di riprendere il suo percorso psicoterapico privato e i controlli dal medico psichiatra, invitandola a rivolgersi anche al servizio pubblico, qualora versi in difficoltà economica. Il Servizio ha rappresentato le resistenze messe in atto dai figli nel trascorrere maggior tempo con la madre, complice probabilmente la situazione poc'anzi descritta. Gli operatori hanno precisato che, al fine di supportare e potenziare la relazione genitori/figli, dovesse continuare l'intervento educativo a casa di entrambi i genitori, due volte a settimana per un totale di 4 ore. Gli operatori hanno dichiarato l'impegno preso dai genitori,
17 a partire da gennaio 2024, di partecipare al programma P.I.P.P.I. (termine giugno 2025). Gli operatori, in accordo con tutti i servizi e con i genitori, hanno condiviso l'opportunità di concentrare gli interventi principalmente sul figlio minore, , viste alcune difficoltà trasversali rilevate nel corso del tempo Per_2
sia dagli operatori del Servizio sia dalla scuola dell'infanzia. In merito a quanto appena esposto, è stato dichiarato dagli operatori che ha Per_2
intrapreso un percorso di valutazione presso il servizio di NPIA, conclusosi da poco con una diagnosi di ritardo mentale di grado lieve e la proposta di procedere con una certificazione ai sensi della legge 104/92. Tale notizia ha turbato profondamente i genitori che non si erano resi conto delle importanti fragilità del figlio e che attribuivano alcuni atteggiamenti di immaturità del piccolo ad un fattore legato solo alla sua tenera età.
All'udienza del 17/05/2024, con il deposito di note scritte delle parti si è evinto che entrambe hanno chiesto, nelle more, la continuazione del monitoraggio dei Servizi. Con nota scritta del Curatore speciale, quest'ultimo ha chiesto al
Giudice che permanga il collocamento prevalente presso il padre;
che,
riguardo alle modalità di gestione dei tempi, si rispettase quanto attualmente previsto nella relazione del Servizio, salva una evoluzione in aumento della permanenza presso la madre, ove possibile e positiva per i minori;
che proseguisse l'intervento del Servizio Sociale e del Consultorio, con l'intervento dell'educatore in famiglia;
che ci fosse l'attuazione del programma P.I.P.P.I.,
con impegno dei genitori a proseguire nei percorsi intrapresi come adulti per e con i minori e, infine, che venisse stabilito un termine per il deposito delle relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale Tutela Minori, del
Consultorio.
Con ordinanza del 20/05/2024, ritenuta la causa adeguatamente istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti, vista la relazione del Servizio affidatario e la memoria del curatore speciale, il Giudice ha
18 invitato le parti a precisare le loro conclusioni, fissando udienza al giorno
06/12/2024 (successivamente differita al 24/01/2025); ha inoltre invitato i
Servizi incaricati e il Curatore speciale ad esprimere osservazioni sulla modalità di affido maggiormente rispondente agli interessi dei minori, in caso di persistenza delle difficoltà legate alle condizioni di salute della madre (in particolare, se praticabile un affido esclusivo dei minori ad uno dei genitori con mandato di sostegno e monitoraggio ai Servizi o se debba essere mantenuta l'attuale modalità di affido ai Servizi). Infine, ha disposto la prosecuzione degli incarichi conferiti al Servizio sociale e al Consultorio
familiare.
In data 27/11/2024 è stata acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi sociali incaricati, dalla quale è emerso che, nell'attualità, prosegue il sostegno dei genitori nelle loro funzioni genitoriali, da parte degli operatori,
mantenendo colloqui periodici e con l'intervento educativo domiciliare a casa di entrambi i genitori con le modalità già stabilite in precedenza;
prosegue l'impegno al programma P.I.P.P.I. e il Servizio ha precisato che i genitori hanno accolto, per il minore , la proposta fatta dal servizio di NPIA di Per_2
procedete con un trattamento di potenziamento dei prerequisiti per l'apprendimento a partire da giugno fino ai primi giorni di agosto. Gli
operatori hanno sottolineato come la gestione dei periodi di sospensione scolastica e relative vacanze si stata gestita pacificamente dai genitori,
trovando accordi, mediati dai sevizi, che le parti hanno saputo rispettare. Gli
operatori hanno dichiarato, inoltre, che a stabilizzazione delle giornate di visita tra i due genitori, il progressivo miglioramento della salute psicofìsica
della madre, che continua ad essere supportata anche da professionisti privati della salute mentale, e una minore tensione comunicativa tra gli stessi, ha permesso ai bambini di vivere con maggior serenità la vicinanza della mamma, trascorrendo le giornate con pernottamento e i brevi periodi di
19 vacanza senza crisi, agitazioni o rifiuti, presenti invece in passato, soprattutto da parte del figlio maggiore . E ancora, la coppia genitoriale ha Per_1
maturato nel tempo l'importanza di avere degli spazi di confronto personali e di coppia regolari, affidandosi ai Servizi coinvolti e lavorando in modo proficuo sulle loro difficoltà di comunicazione, abbassando i livelli di rabbia,
cercando di superare la delusione e il dolore e concentrandosi maggiormente sui bisogni dei figli e sui modelli educativi da adottare per garantire loro un contesto relazionale familiare sereno. Un tanto valorizzato dalla dichiarazione della coordinatrice di classe di che ha descritto una situazione molto Per_1
positiva. Anche per quanto riguarda , all'incontro tenutosi nella sua Per_2
scuola è emersa una situazione positiva. Concludendo, il Servizio ha dichiarato opportuno mantenere l'attuale collocazione prevalente dei bambini presso il domicilio del padre con giornate fisse presso la madre, in quanto risulta funzionale al mantenimento del benessere psicofìsico ritrovato dei bambini;
inoltre, tale organizzazione permetterebbe alla madre di mantenere il posto di lavoro e di avere anche un tempo da dedicare alle sue cure sanitarie.
Infine, gli operatori hanno dichiarato importante per i genitori il proseguo del percorso di supporto alla genitorialità presso il servizio consultoriale,
all'interno di un quadro di affido condiviso dei figli e del riconoscimento della piena responsabilità genitoriale.
All'udienza del 24/01/2025, con il deposito di note scritte, le parti hanno chiesto congiuntamente un brevissimo differimento, essendo pendenti trattative per definire la presente causa ed introdurre congiuntamente anche la domanda di divorzio nella presente o separata procedura, avendo le parti trovato un accordo avente ad oggetto tutte le questioni inerenti la prole ed i rapporti patrimoniali. Con il deposito di nota scritta, il Curatore speciale ha precisato le proprie conclusioni chiedendo un affido condiviso di a Per_1
ai genitori con collocamento prevalente presso il padre, specificando Per_2
20 che la responsabilità genitoriale è dei genitori, mentre le figure parentali di supporto (nonni, zii…) dovranno limitarsi all'accudimento pratico, ove necessario, senza ingerenze che i genitori dovranno arginare;
ha chiesto di confermarsi le modalità di gestione dei tempi ordinari così come attualmente previste e attuate, salva una evoluzione in aumento della permanenza presso la madre, ove possibile e positiva per i minori, condivisa dai genitori con gli operatori all'interno dell'intervento del Consultorio che dovrà proseguire;
ha chiesto di disporsi la ripartizione dei periodi di vacanza (così come prevista dal calendario scolastico) tra i due genitori: per l'estate tenendo conto delle ferie dei due genitori, mentre per Natale e Pasqua saranno divise a metà;
infine, ha dichiarato che sugli aspetti economici formuleranno i rispettivi difensori.
Con ordinanza del 24/01/2025, il Giudice relatore ha aggiornato la causa al
21/02/2025, invitando le parti, ove raggiungano un accordo, a presentare conclusioni congiunte che raccolgano l'adesione del curatore speciale e che vertano esclusivamente sull'oggetto della domanda.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'affido della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 21/02/2025,
tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe,
previa rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione e istruzione della causa, sono rispondenti agli interessi, relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
21 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone che la dispone che la separazione personale dei coniugi Pt_1
e sia regolata dalle condizioni riportate nella
[...] Controparte_1
epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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