Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1396/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento e cartella promossa da
( ), rappresentato e dife- Parte_1 CodiceFiscale_1 so dall'avv.ta Venera Cosima Nicita Appellante
( ), CP_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_1 tato e difeso per procura generale, dall'avv. M. Gigliola Marino, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla via Cifali, 76/A – CP_1
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_3 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_4 P.IVA_2 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Maria Arena – Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 3118 del 28.6.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno appellante avvero l'intimazione di pagamento e nr. 6 sottese cartelle, dichiarava cessata la mate- ria del contendere per cinque cartelle, ai sensi del al D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 (“debiti inferiori a mille
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euro”) mentre dichiarava inammissibile ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999
l'opposizione avverso la sesta cartella (293 2010 0000132035), essendo decor- so il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella medesima, documentata dall'Agente per la Riscossione.
Il Tribunale rilevava, altresì, che a fronte della ulteriore notifica di due intima- zioni di pagamento, «non rilevano fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata».
In particolare, la aveva prodotto «avviso di ricevimento CP_5 dell'intimazione di pagamento n. 293 2014 9001372489 relativa alla predetta cartella (cfr. “Interrogazione documenti”) da cui si evince la consegna dell'atto a familiare convivente in data 25/08/2014».
Spese da soccombenza.
Appellava la suddetta pronuncia la parte soccombente con ricorso del
7.12.2021. Si costituivano le parti appellate.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , CP_6 stante l'arresto di Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudi- zi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore.
2. Con un unico motivo di appello, in via principale l'appellante critica la sen- tenza per aver ritenuto quale valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 293 2014 9001372489 «di cui non esiste una co- pia, ha prodotto solo una copia della “relata di Controparte_7 notifica” (avviso di ricevimento). Tuttavia, se si esamina attentamente tale fo- glio (all. 02) esso non contiene alcun dato, alcun elemento di riferimento con l'atto originario principale ossia con la cartella n. 293 2010 0000132035
(11/05/2010)».
3. In via subordinata l'appellante reclama, anche per la cartella oggetto del re-
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siduo contenzioso, l'applicazione dell'art. 4 del citato D.L. 119/2018, dovendo- si considerare le singole partire e non la somma delle stesse.
3.1. L'appello è infondato.
Va esaminato, in via preliminare, il motivo di appello subordinato essendo in tesi idoneo a definire l'intero giudizio.
Lo stesso è infondato.
L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e san- zioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati».
Sull'interpretazione della norma il Collegio condivide le argomentazioni di
Cassazione civile sez. III, 27/08/2020, n.17966 (alle cui motivazioni integral- mente si riporta), secondo la quale “L'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l'annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei” (conforme Cass. civ. sez. lav. n. 20254/2021).
Pertanto, nel caso in esame la cartella reca carichi che, sommati tra loro, sono superiori all'importo di euro 1.000,00 e, pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 4 del D.L. 119/2018.
3.2. Nel resto l'appello è infondato.
Diversamente da come reputa l'appellante, il foglio “interrogazione documen- ti” prodotto in primo grado e correttamente valutato dal tribunale e relativo al- la intimazione nr. 293 2014 9001372489, indica che la cartella di pagamento
293 2010 0000132035 oggetto di causa, è stata notificata il 25.8.2014; nella cartolina di ricevimento della intimazione di pagamento nr. 293 2014
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9001372489, il cui numero identificativo è riportato in alto a destra della carto- lina, è indicata la stessa data di ricevimento (25.8.2014).
Secondo i consolidati principi, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335
c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva quel determinato atto (cfr. Cass. ord. 30787/2019).
4. In definitiva l'appello va respinto.
5. Le spese processuali – come in dispositivo liquidate nell'ambito dei parame- tri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 1.100,00) – seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell . CP_1
6. In considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite - in data successiva alla proposizione del ricor- so -, le spese del presente grado vanno compensate tra e l'appellante. CP_6
7. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del grado CP_1 che liquida in euro 337,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%.
Compensa le spese del grado tra l'appellante e . CP_6
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione, a norma del comma 1-quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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