Articolo 1 della Legge 15 novembre 1973, n. 738
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11 dicembre 1973
Art. 1. Articolo unico

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e' sostituito dai seguenti:
"Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni".

Entrata in vigore il 11 dicembre 1973
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