Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3346 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. DE ROSIS MARCO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con l'Avv. FERRATO UMBERTO
[...] '
( C.F. 1
) P.ZZA LORETO 22/A 87100 COSENZA;
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Castrovillari, la parte ricorrente, affermando di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura, con contratto a tempo determinato, per 152 giornate nell'anno 2020 e lamentando l'illegittimità della mancata liquidazione dell'indennità Covid domandata, ha adito l'intestato
Tribunale, previa istanza di riesame del provvedimento di diniego da parte dell'CP 1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla predetta indennità, prevista dall'art. 69 D.L. 73/2021 e pari ad € 800,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con condanna dell'P_ alla liquidazione della somma.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente P_ ha domandato il rigetto della domanda promossa deducendo che la prestazione è stata respinta in quanto, nel periodo di osservazione previsto dall'art 69 L. cit. (1/4/2019-26/5/2021) il nucleo familiare del soggetto richiedente risulterebbe beneficiario di reddito di cittadinanza, prestazione incompatibile con l'indennità per cui è causa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
*****
Il presente giudizio è teso all'accertamento del diritto a percepire l'indennità
Covid, prevista dall'art. 69 D.L. 73/2021.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e il decreto interministeriale 13 luglio
2020, n. 12, hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, anche autonomi, le cui attività abbiano risentito dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-
19.
In tale quadro si inserisce l'art. 69 del DL 73/2021, il quale ha previsto per i lavoratori del settore agricolo un'indennità una tantum pari ad € 800,00. Si legge nel testo della norma: "1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L'indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26; del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41 e di cui al presente decreto;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222.
4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall' P_ nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità
è presentata all' P_ entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'P_ provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 e pari a 448 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. ...'
//
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La parte ricorrente, infatti, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio della sussistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura per almeno 50 giornate nell'anno 2020, requisito previsto per godere dell'indennità domandata.
In particolare, nella fattispecie, è pacifico (poiché risulta dall'estratto contributivo allegato al ricorso e non è contestato dall'P_ che la parte ricorrente abbia svolto 152 giornate in agricoltura nell'anno 2020.
Relativamente all'unica ragione ostativa sollevata dall'P_ in ordine alla liquidazione dell'indennità covid, consistente nell'incompatibilità della stessa con la percezione del Reddito di cittadinanza (la parte resistente ha sostenuto che, nel periodo di osservazione dal 1/4/2019 al 26/5/2021, il nucleo familiare del richiedente è risultato beneficiario di Reddito di Cittadinanza), si evidenzia quanto segue.
Ai sensi del comma 3, lettera b), dell'art. 69, l'indennità una tantum per i lavoratori agricoli sarebbe incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021), del Reddito di cittadinanza (di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019).
Nel presente giudizio, è evidente l'impossibilità di riferire al ricorrente o al nucleo familiare dello stesso i documenti allegati da P_ (esito domanda di indennità covid e tabella controlli), che avrebbero dovuto dimostrare l'effettiva riscossione
(da parte del ricorrente o di un componente del suo nucleo familiare) del Reddito di cittadinanza alla data del 26 maggio 2021. In particolare, la "tabella controlli" non è riconducibile al ricorrente né ad un componente del suo nucleo familiare, non contenendo nessun dato identificativo, e non prova la riscossione del suddetto Reddito.
Pertanto, nella fattispecie concreta, in nessun modo può intravedersi un'effettiva riscossione del reddito di cittadinanza da parte del ricorrente o di un componente del suo nucleo familiare;
conseguentemente, risulta che P_ non ha dimostrato la sussistenza di un fatto impeditivo al godimento della prestazione, mentre il ricorrente ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa, ovvero l'accredito di
152 contributi giornalieri nell'anno 2020 (v. estratto contributivo in atti).
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione dello scaglione fino ad € 1.100,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO- in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda azionata dichiarando il diritto del ricorrente a conseguire la indennità Covid per lavoratori agricoli ex art. 69 d.l. 73/2021;
per l'effetto, condanna P_ al pagamento della relativa prestazione, determinata in € 800,00 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge 412/1991 e fino al soddisfo;
- condanna l'P_ al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 341,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito. Il presente provvedimento è stato redatto con la
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
collaborazione della dott.ssa ai sensi del decreto-legge 80
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO