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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2024
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO BORROMETI, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 2019, , premesso di aver sottoscritto nel 1989 un Controparte_1 contratto di comodato e gestione di un impianto di distribuzione di carburanti sito in Naro,
pagina 1 di 6 originariamente di proprietà della confluita nel 2005 per effetto di fusione nella Giap S.r.l., CP_2 la quale, a sua volta, in data 22.12.2011 aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la e che i rapporti erano proseguiti con quest'ultima, senza soluzione di Parte_1 continuità, fino al 2017, allorquando aveva riconsegnato l'impianto e il rapporto di gestione era cessato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, la società e Pt_1 Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 20.867,13, a titolo di bonus di fine gestione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della pretesa Parte_1 Parte_1 creditoria e, in ogni caso, opponendo in compensazione un proprio controcredito di ammontare superiore in virtù dei titoli specificamente dedotti. In particolare, oltre a taluni crediti per rifusione di spese processuali di precedenti procedimenti tra le parti, andava considerata altresì la somma di €
16.610,29, quale credito che la Giap s.r.l. vantava nei confronti di e del quale Controparte_1 Pt_1 si era resa cessionaria, giusta atti di cessione di credito del 18.3.2019 e del 14.10.2019 (docc. da 9 a
9c). Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda dell'attore per inesistenza del credito principale o per intervenuta compensazione con il suo credito e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore a pagarle la differenza.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni quantificati nella misura complessiva di € 107.750,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 1229/2023 pubblicata il 18 agosto 2023, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 2708/2019 R.G., considerato che l'importo dovuto a titolo di bonus per fine gestione in favore del era di € 20.867,13 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, il Tribunale, CP_1 accolta parzialmente l'eccezione di compensazione, dichiarava estinto sino alla concorrenza di €
18.529,76 il credito vantato da e accertava che il residuo credito dell'attore nei Controparte_1 confronti della era di € 2.337,34. Condannava pertanto quest'ultima al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di di tale somma residuale a titolo di bonus di fine gestione, Controparte_1 oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, rigettando la domanda riconvenzionale per il resto. Condannava, inoltre, la medesima società alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute dal , compensando tra le parti le spese per i restanti due terzi. CP_1
2. - Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2024, la società e Pt_1 Pt_1 Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, articolato in due motivi, lamentando che erroneamente
[...]
pagina 2 di 6 il primo giudice aveva accolto solo parzialmente l'eccezione di compensazione, ritenendo che in relazione alla cessione di credito del 14.10.2019 mancasse la prova dell'accettazione da parte del cessionario che invece era in atti.
La medesima società ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, che fosse dichiarato estinto il credito vantato da sino alla concorrenza con l'intero ammontare del Controparte_1 controcredito liquido eccepito in compensazione, con la conseguente condanna dell'appellato al pagamento, in proprio favore, della differenza dovuta e pari a € 5.004,98, oltre ad interessi moratori fino al soddisfo. Inoltre, ha chiesto la riforma del capo della sentenza concernente la condanna di Pt_1 alla rifusione delle spese processuali, con la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. Controparte_1
Concesso termine per il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 15 settembre 2025, poi sostituita – su richiesta dell'appellante – dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1 giudizio, benché regolarmente citato.
2. – Sempre in via preliminare, va rilevato che sono ormai coperte da giudicato, e quindi precluse nel presente grado di appello, sia la questione relativa alla contestazione dell'esistenza del credito principale, proposta in primo grado dalla atteso che il capo della sentenza di Parte_1 primo grado che ha accertato tale credito non è stato impugnato da parte dell'appellante, sia i profili concernenti l'eccezione dell'appellato in ordine al difetto del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione, considerato che il relativo capo della sentenza di primo grado (cfr. pag. 8, in alto) non è stato oggetto di appello incidentale da parte dell'originario attore, odierno appellato rimasto contumace.
3. – Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame, la società appellante ha censurato il mancato accoglimento integrale dell'eccezione di compensazione, lamentando l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, l'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
pagina 3 di 6 4. - Il motivo è fondato, essendo condivisibili le ragioni esposte dall'appellante a suo sostegno.
5. - Va premesso che il Tribunale nella sentenza impugnata, a pagina 7, ha statuito che, relativamente alla somma di € 16.610,29, quale credito vantato dalla Giap s.r.l. nei confronti del , e del quale CP_1 la si era resa cessionaria, giusta atti di cessione del credito del 18.03.2019 e del 14.10.2019, a Pt_1 fronte della contestazione di controparte, doveva intendersi raggiunta la prova limitatamente alla prima cessione datata 18.03.2019, in ordine alla quale la convenuta aveva depositato sia la proposta che la conseguente accettazione della relativa cessione, per euro 9.267,97, mentre per quella del 14.10.2019 mancava in atti – secondo il Tribunale - la prova dell'accettazione da parte del cessionario.
Il giudice di primo grado, dunque, non ravvisando agli atti la prova dell'esistenza della cessione di credito del 14.10.2019, ha ritenuto di non poter pronunciare la compensazione in relazione al credito di
€ 7.342,32, atteso che essa presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito.
5.1. - Orbene, osserva il Collegio che, in astratto, non v'è dubbio che il cessionario che agisce per l'adempimento debba fornire la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
Stante la struttura bilaterale della cessione del credito, tale prova richiede la dimostrazione dello scambio dei consensi tra le parti contraenti.
5.2. - Tuttavia, nel caso in esame, tale decisione è frutto di un errore nella valutazione delle risultanze istruttorie. Infatti, come dedotto dall'appellante, dall'esame del fascicolo di parte di primo grado emerge che, a differenza di quanto indicato nella sentenza del Tribunale, è stata fornita prova documentale non solo della proposta di cessione del detto credito, ma altresì dell'accettazione della stessa da parte del cessionario, ossia della società odierna appellante (v. docc. 9b e 9c allegati alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale).
5.3. – Attesa l'esistenza anche di tale credito, ne discende che doveva essere riconosciuta l'operatività dell'eccepita compensazione per l'intero ammontare di € 25.872,11 (di cui € 18.529,79 già riconosciuti in primo grado e € 7.342,32 quale ammontare del credito erroneamente ritenuto non provato).
Conseguentemente, considerato che il bonus di fine gestione maturato dal è stato quantificato CP_1 in € 20.867,13 (punto ormai non più in discussione), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per compensazione dell'intero credito vantato dal . Inoltre, il Tribunale avrebbe altresì dovuto CP_1 condannare l'appellato al pagamento della somma residua di € 5.004,98, oltre interessi legali, in favore della Pt_1
pagina 4 di 6 6. - Pertanto, in riforma della sentenza, va resa la corrispondente pronuncia in favore dell'appellante.
7. - Con il secondo motivo, la parte appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata.
In via generale va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 21139/2020; Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
6259/2014).
Nella fattispecie, va rilevato che, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Ciò anche in considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello, volto a ottenere il riconoscimento di importi superiori rispetto a quelli attribuiti in primo grado, con conseguente incidenza sul giudizio di equivalenza della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 322/2024 di r.g., promossa da e avverso la sentenza n. 1229/2023 del 18 agosto 2023 del Tribunale di Pt_1 Parte_1
Ragusa, dichiara la contumacia di , Controparte_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, dichiara l'estinzione per compensazione del credito di dalla coesistenza con il controcredito della e Controparte_1 Pt_1
accogliendo la relativa eccezione;
Parte_1
rigetta, per l'effetto, la domanda di pagamento della somma di € 20.867,13 proposta da CP_1
;
[...]
condanna a pagare a e € 5.004,98, oltre agli interessi Controparte_1 Pt_1 Parte_1 legali dalla data della domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania il 29 settembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2024
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO BORROMETI, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 2019, , premesso di aver sottoscritto nel 1989 un Controparte_1 contratto di comodato e gestione di un impianto di distribuzione di carburanti sito in Naro,
pagina 1 di 6 originariamente di proprietà della confluita nel 2005 per effetto di fusione nella Giap S.r.l., CP_2 la quale, a sua volta, in data 22.12.2011 aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la e che i rapporti erano proseguiti con quest'ultima, senza soluzione di Parte_1 continuità, fino al 2017, allorquando aveva riconsegnato l'impianto e il rapporto di gestione era cessato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, la società e Pt_1 Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 20.867,13, a titolo di bonus di fine gestione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza della pretesa Parte_1 Parte_1 creditoria e, in ogni caso, opponendo in compensazione un proprio controcredito di ammontare superiore in virtù dei titoli specificamente dedotti. In particolare, oltre a taluni crediti per rifusione di spese processuali di precedenti procedimenti tra le parti, andava considerata altresì la somma di €
16.610,29, quale credito che la Giap s.r.l. vantava nei confronti di e del quale Controparte_1 Pt_1 si era resa cessionaria, giusta atti di cessione di credito del 18.3.2019 e del 14.10.2019 (docc. da 9 a
9c). Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda dell'attore per inesistenza del credito principale o per intervenuta compensazione con il suo credito e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore a pagarle la differenza.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni quantificati nella misura complessiva di € 107.750,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Con sentenza n. 1229/2023 pubblicata il 18 agosto 2023, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 2708/2019 R.G., considerato che l'importo dovuto a titolo di bonus per fine gestione in favore del era di € 20.867,13 oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, il Tribunale, CP_1 accolta parzialmente l'eccezione di compensazione, dichiarava estinto sino alla concorrenza di €
18.529,76 il credito vantato da e accertava che il residuo credito dell'attore nei Controparte_1 confronti della era di € 2.337,34. Condannava pertanto quest'ultima al Parte_1 Parte_1 pagamento in favore di di tale somma residuale a titolo di bonus di fine gestione, Controparte_1 oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, rigettando la domanda riconvenzionale per il resto. Condannava, inoltre, la medesima società alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute dal , compensando tra le parti le spese per i restanti due terzi. CP_1
2. - Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2024, la società e Pt_1 Pt_1 Pt_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, articolato in due motivi, lamentando che erroneamente
[...]
pagina 2 di 6 il primo giudice aveva accolto solo parzialmente l'eccezione di compensazione, ritenendo che in relazione alla cessione di credito del 14.10.2019 mancasse la prova dell'accettazione da parte del cessionario che invece era in atti.
La medesima società ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, che fosse dichiarato estinto il credito vantato da sino alla concorrenza con l'intero ammontare del Controparte_1 controcredito liquido eccepito in compensazione, con la conseguente condanna dell'appellato al pagamento, in proprio favore, della differenza dovuta e pari a € 5.004,98, oltre ad interessi moratori fino al soddisfo. Inoltre, ha chiesto la riforma del capo della sentenza concernente la condanna di Pt_1 alla rifusione delle spese processuali, con la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. Controparte_1
Concesso termine per il deposito di note difensive, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 15 settembre 2025, poi sostituita – su richiesta dell'appellante – dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1 giudizio, benché regolarmente citato.
2. – Sempre in via preliminare, va rilevato che sono ormai coperte da giudicato, e quindi precluse nel presente grado di appello, sia la questione relativa alla contestazione dell'esistenza del credito principale, proposta in primo grado dalla atteso che il capo della sentenza di Parte_1 primo grado che ha accertato tale credito non è stato impugnato da parte dell'appellante, sia i profili concernenti l'eccezione dell'appellato in ordine al difetto del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione, considerato che il relativo capo della sentenza di primo grado (cfr. pag. 8, in alto) non è stato oggetto di appello incidentale da parte dell'originario attore, odierno appellato rimasto contumace.
3. – Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame, la società appellante ha censurato il mancato accoglimento integrale dell'eccezione di compensazione, lamentando l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, l'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, nonché la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.
pagina 3 di 6 4. - Il motivo è fondato, essendo condivisibili le ragioni esposte dall'appellante a suo sostegno.
5. - Va premesso che il Tribunale nella sentenza impugnata, a pagina 7, ha statuito che, relativamente alla somma di € 16.610,29, quale credito vantato dalla Giap s.r.l. nei confronti del , e del quale CP_1 la si era resa cessionaria, giusta atti di cessione del credito del 18.03.2019 e del 14.10.2019, a Pt_1 fronte della contestazione di controparte, doveva intendersi raggiunta la prova limitatamente alla prima cessione datata 18.03.2019, in ordine alla quale la convenuta aveva depositato sia la proposta che la conseguente accettazione della relativa cessione, per euro 9.267,97, mentre per quella del 14.10.2019 mancava in atti – secondo il Tribunale - la prova dell'accettazione da parte del cessionario.
Il giudice di primo grado, dunque, non ravvisando agli atti la prova dell'esistenza della cessione di credito del 14.10.2019, ha ritenuto di non poter pronunciare la compensazione in relazione al credito di
€ 7.342,32, atteso che essa presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice adito.
5.1. - Orbene, osserva il Collegio che, in astratto, non v'è dubbio che il cessionario che agisce per l'adempimento debba fornire la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
Stante la struttura bilaterale della cessione del credito, tale prova richiede la dimostrazione dello scambio dei consensi tra le parti contraenti.
5.2. - Tuttavia, nel caso in esame, tale decisione è frutto di un errore nella valutazione delle risultanze istruttorie. Infatti, come dedotto dall'appellante, dall'esame del fascicolo di parte di primo grado emerge che, a differenza di quanto indicato nella sentenza del Tribunale, è stata fornita prova documentale non solo della proposta di cessione del detto credito, ma altresì dell'accettazione della stessa da parte del cessionario, ossia della società odierna appellante (v. docc. 9b e 9c allegati alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale).
5.3. – Attesa l'esistenza anche di tale credito, ne discende che doveva essere riconosciuta l'operatività dell'eccepita compensazione per l'intero ammontare di € 25.872,11 (di cui € 18.529,79 già riconosciuti in primo grado e € 7.342,32 quale ammontare del credito erroneamente ritenuto non provato).
Conseguentemente, considerato che il bonus di fine gestione maturato dal è stato quantificato CP_1 in € 20.867,13 (punto ormai non più in discussione), il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per compensazione dell'intero credito vantato dal . Inoltre, il Tribunale avrebbe altresì dovuto CP_1 condannare l'appellato al pagamento della somma residua di € 5.004,98, oltre interessi legali, in favore della Pt_1
pagina 4 di 6 6. - Pertanto, in riforma della sentenza, va resa la corrispondente pronuncia in favore dell'appellante.
7. - Con il secondo motivo, la parte appellante lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza della controparte, ove correttamente valutata.
In via generale va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 21139/2020; Cass. n. 14916/2020; Cass. n.
6259/2014).
Nella fattispecie, va rilevato che, in ragione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. Ciò anche in considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello, volto a ottenere il riconoscimento di importi superiori rispetto a quelli attribuiti in primo grado, con conseguente incidenza sul giudizio di equivalenza della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 322/2024 di r.g., promossa da e avverso la sentenza n. 1229/2023 del 18 agosto 2023 del Tribunale di Pt_1 Parte_1
Ragusa, dichiara la contumacia di , Controparte_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, dichiara l'estinzione per compensazione del credito di dalla coesistenza con il controcredito della e Controparte_1 Pt_1
accogliendo la relativa eccezione;
Parte_1
rigetta, per l'effetto, la domanda di pagamento della somma di € 20.867,13 proposta da CP_1
;
[...]
condanna a pagare a e € 5.004,98, oltre agli interessi Controparte_1 Pt_1 Parte_1 legali dalla data della domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania il 29 settembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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