Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2022, proposto dalla LL OL S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Regione OL, il sub Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore Sanitario della Regione OL, la Regione OL, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Asrem - Azienda Sanitaria Regionale del OL, non costituita in giudizio;
nei confronti
Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Gea Medica, s.r.l. unipersonale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto commissariale n. 17 del 28.4.2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione OL, avente ad oggetto “ Attuazione DDCCAA nn. 56/2020, 60/2020 e 108/2020. Determinazioni ”, pubblicato sul BURM della Regione OL n. 24 del 16.5.2022 e comunicato alla ricorrente, via pec, il 18.5.2022 e di ogni atto a esso consecutivo e connesso, ivi inclusi:
lo schema di “ Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie ” per l'anno 2020 trasmesso alla ricorrente con la nota della Regione OL n. prot. 87527 del 18.5.2022;
lo schema di “ Contratto per l'acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie ” per l'anno 2021 trasmesso alla ricorrente con la nota della Regione OL n. prot. 87529 del 18.5.2022;
ogni altro schema contrattuale a questi collegato e connesso per gli esercizi in questione (2020 e 2021);
nonché dei verbali dei tavoli tecnici e dei pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati:
tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente.
nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’ “ atto di manifestazione per la sopravvenuta cessata materia del contendere ” del 22.4.2025, con il quale parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la LL OL S.p.a., istituto di ricovero e cura autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ha impugnato il DCA n. 17/2022 e gli altri atti in epigrafe meglio indicati, con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione OL ha assunto determinazioni attuative dei precedenti DCA n. 56/2020, n. 60/2020 e n. 108/2020: decreti, questi ultimi, con i quali la struttura commissariale aveva a suo tempo determinato i limiti massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori accreditati, acquisibili dal sistema sanitario regionale per gli anni 2020 e 2021, nonché approvato i relativi schemi di contratto.
2. Il gravame è stato affidato a motivi così rubricati:
I. Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 120 della Costituzione e sui poteri sostitutivi della struttura commissariale. Difetto di attribuzione. Violazione art. 21 septies l.gs. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del punto xii della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021..
II. Sulla carenza di istruttoria, sulla illogicità e irragionevolezza di mantenere la clausola di salvaguardia per lo schema di contratto 2020. Ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione.
III. Sul mancato bilanciamento degli interessi in gioco, sulla violazione dei diritti partecipativi della ricorrente. Sulla carenza di istruttoria, sulla palese contraddittorietà delle limitazioni imposte rispetto agli obiettivi perseguiti in sede di programmazione regionale (DCA 94/2021) e nazionale (Intesa Conferenza Stato regioni n. 152/CSR del 4.8.2021 e Programma liste di attesa). Violazione del PO 2019/2021 e violazione della Intesa n. 152/2021. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della l. 178/2020.
IV. Sulla illegittimità derivata degli atti impugnati da atto presupposto.
3. Nell’interesse delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale da ultimo ha rappresentato che “ la struttura ricorrente ha sottoscritto i contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato per gli anni 2020 e 2021, anni per i quali il DCA n. 17/2022 impugnato conferma i livelli massimi di finanziamento e approva gli schemi di contratto già oggetto dei DCA 56/2020, 60/2020 e 108/2021; schemi, contenenti la nota “clausola di salvaguardia” relativa alla rinuncia ai contenziosi coinvolgenti il budget assegnato e i relativi tetti di spesa ”: e sulla base di tale rilievo la difesa erariale ha dedotto l’improcedibilità del ricorso, atteso che “ non sembrerebbe sussistere più alcun interesse della Struttura ricorrente ad agire, atteso che ha sottoscritto i contratti per gli anni in questione ”.
4. In vista dell’udienza pubblica del 21.5.2025 la difesa di parte ricorrente, con nota depositata in data 22.4.2025, rubricata “ atto di manifestazione per la sopravvenuta cessata materia del contendere ”, ha riferito, dal canto suo, che “che la Struttura commissariale, per l’esercizio 2020 e 2021, con i decreti commissariali n. 32 e 39 del 2023, in ottemperanza ai principi sanciti dalla pronuncia n. 3773/2023 del Consiglio di Stato, ha riformulato la proposta contrattuale e i limiti di spesa per tali esercizi per le due Strutture a diretta gestione regionale (Neuromed e LL), statuendo in particolare che le prestazioni extraregionali oltre i limiti massimi di finanziamento sono liquidate nel momento in cui interverrà il riconoscimento e rimborso della relativa quota di mobilità in sede di compensazione e che le prestazioni salvavita possono essere remunerate anche oltre i limiti massimi di finanziamento stabiliti” . E sulla base di tali specifiche sopravvenienze la difesa della ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a..
5. All’udienza pubblica del 21.5.2025, uditi i difensori come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Osserva il Tribunale che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto del relativo interesse alla decisione.
Al riguardo il Collegio deve rilevare, con riferimento al sopra richiamato “ atto di manifestazione per la sopravvenuta cessata materia del contendere ” depositato in data 22.4.2025 dalla ricorrente, che questo, pur dando conto del sopravvenire di un nuovo assetto dei rapporti inter partes più favorevole alla LL OL s.p.a. (oggi Responsible S.p.A. Società BE) , non offre però elementi atti a far riscontrare – pur in conseguenza delle sopravvenienze ivi rappresentate, e segnatamente dell’adozione dei DCA nn. 32 e 39 del 2023 – una soddisfazione integrale delle varie pretese che erano state azionate nel presente giudizio.
Nondimeno, il Collegio ritiene che la suddetta richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere valga comunque a sottendere il venir meno dell’interesse della ricorrente ad una decisione sul merito della presente controversia.
12. Sulla base di quanto fin qui rilevato al Collegio non resta, dunque, che emettere la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.
13. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito della vicenda in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO