Articolo 5 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 4Articolo 6
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19 aprile 1958
Art. 5.
Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.
Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958