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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 87/2019 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
27/06/2024 e promossa in questo grado
Da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati a Gela presso lo studio degli CodiceFiscale_2
Avvocati S. Maugeri ed E. Trovato che, anche disgiuntamente tra loro, li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro con sede in Roma (c.f. p.i. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, in qualità di mandataria di con sede in Siena CP_2
(c.f. e p.i. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, a sua volta non P.IVA_2
in proprio ma in nome e per conto della con Controparte_3
sede in Siena (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Canicattì presso lo studio dell'Avv. S. Di Miceli, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
* * * * * *
Conclusioni delle parti All'udienza del 27.06.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: “Gli odierni appellanti con il presente atto precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello depositato in data 8 marzo 2019 che devono intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte ed evidenziano -riportandosi a quanto già esposto in seno alla comparsa conclusionale depositata il 24 marzo 2024- che la fondatezza del presente gravame ha trovato conferma oltre che negli arresti giurisprudenziali già allegati all'atto di appello (cfr., infra multa, Corte di Appello di Torino, Pres. A. Per_1
Rel. R. Zappasodi, 16 aprile 2018, n. 699, cfr. doc. 13) anche nella Sentenza di Corte di
Cassazione, 25 giugno 2019, n. 16907) la quale ha ribadito che ai fini dell'indeterminatezza non rileva neppure l'entità in termini economici della differenza tra
i diversi possibili sviluppi del rimborso contrattuale: la mera esistenza di differenze anche minime tra possibili esiti è indice della variabilità (indeterminatezza) del criterio di calcolo dell'interesse (cfr., Corte di Cassazione, 25 giugno 2019, n. 16907, All. 1).
Con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori e difensori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del codice di procedura civile avendo gli stessi anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
(CAF s.p.a.) “L'Avv. Salvatore Di Miceli, per la Controparte_3
si riporta alle conclusioni precedentemente formulate ed insiste in tutti i precedenti atti difensivi. Chiede che la causa venga posta in decisione”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 06.05.2015, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio la proponendo azione di Controparte_3 ripetizione nei confronti di quest'ultima in relazione al contratto di mutuo fondiario del
27.05.2004 tra di essi intercorso
Esponevano al riguardo di avere stipulato, con rogito notarile, un contratto di finanziamento fondiario per € 100.000,00 con la (poi incorporata dalla Controparte_4 [...]
, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € Controparte_3
1.012,45 ciascuna, e rinegoziato, a seguito del mancato pagamento di n. 6 rate, in 138 rate dall'importo di € 536,37 ciascuna, con un nuovo piano di ammortamento relativo al capitale residuo di € 12.965,72, e con rinuncia della banca alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute. Dopo il pagamento della rata del 10.11.2014, allorquando residuava un debito di €
6.814,56, i mutuatari proponevano il presente giudizio e, denunciando la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio, nonché l'applicazione di interessi ultralegali, chiedevano accertarsi l'avvenuta estinzione del mutuo con condanna della convenuta alla restituzione “agli odierni attori, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., l'importo di Euro 24.764,75 indebitamente incamerato a titolo di interessi corrispettivi, o quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente ed il maggior danno ex articolo 1224, comma secondo, del codice civile, dalla data di pagamento di ciascuna rata e sino all'effettivo soddisfo”.
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto di credito convenuto il quale contestava
“funditus” tutte le domande che erano state ex adverso proposte e ne chiedeva il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio, si dava luogo alla fase istruttoria la quale si concretava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una c.t.u. affidata alle cure del dr. Per_2
All'esito, il Tribunale emetteva la sentenza n° 635/2018 con la quale disponeva il rigetto delle domande avanzate dagli attori e li condannava alla rifusione delle spese processuali in favore dell'altra parte.
Avverso la succitata pronuncia hanno interposto gravame e Parte_1 [...]
i quali ne hanno chiesto la riforma per i motivi dei quali si dirà. Parte_2
Si è costituita in giudizio la nella sopra spiegata qualità, contestando tutti i CP_1 motivi posti a sostegno dell'impugnazione e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 27.06.2024 sono state raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il terzo motivo di gravame, che vengono qui congiuntamente esaminati per via della loro intrinseca connessione, gli impugnanti denunciano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere rilevato la nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse nominale annuo (TAN) per violazione degli artt. 117
TUB e 1284 c.c.
Il Tribunale di Gela, inoltre, dopo avere pienamente aderito alla ricostruzione contabile eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, secondo cui il tasso annuale effettivamente applicato dalla banca era del 4,07% e non del 4% come indicato in contratto, “aveva apoditticamente ritenuto tale vizio non sussumibile né nell'articolo 117, commi quarto e settimo, del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), né nell'articolo 1284, terzo comma, del codice civile”, e non aveva tenuto perciò conto della circostanza che l'ausiliare, nel ricostruire il piano di ammortamento, aveva accertato una differenza a favore dei mutuatari di € 41,45.
Le doglianze sono infondate in tutta la loro articolazione per le ragioni che di seguito si esplicitano.
Preliminarmente, appare opportuno ricordare che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori costituiscono categorie distinte nel diritto delle obbligazioni: invero gli interessi moratori sono dovuti per il ritardo nell'adempimento e rappresentano una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento di quanto dovuto per un certo periodo di tempo ( articolo 1224 del Cc ).; gli interessi corrispettivi, invece, dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario, sono regolati dall' articolo
1282 del Cc, nonché, per il contratto di mutuo, dall' articolo 1815 del Cc e sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità del denaro e costituiscono il corrispettivo del godimento
(da parte di altri) del capitale oggetto di obbligazione.
Gli interessi corrispettivi si tramutano in interessi moratori nel momento in cui interviene la mora (articolo 1224 comma 1, del Cc), e cioè allorquando il debitore viola gli obblighi assunti con il programma negoziale e vengono fissati dalle parti al fine di determinare il costo che il debitore dovrà sopportare nell'ipotesi di inadempimento. (Cassazione civile, sez. III , 03/07/2024 , n. 18239)
Non va poi dimenticato che, in materia di interessi convenzionali, la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi di mora, ma vieta di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, stante che i predetti accessori del credito si basano, come si è detto, su presupposti differenti ed antitetici, essendo i primi stabiliti per l'ipotesi di (e fino al) regolare adempimento del negozio ed i secondi per l'ipotesi di (e in conseguenza dell') inadempimento contrattuale (Corte appello,
Palermo, sez. I, 12/01/2024, n. 53.)
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio comprendere i termini della controversia in esame, con riferimento agli interessi moratori che sono stati pattuiti nella fattispecie concreta, si osserva che il c.t.u. ha accertato che sebbene il “tasso di mora, come determinato in base ai parametri contrattuali, abbia superato la soglia antiusura nei periodi evidenziati, la banca non ha mai richiesto interessi di mora, avendovi anzi espressamente rinunciato all'atto della riformulazione del piano, avvenuta in data
05.12.2013”. (pag. 25 relazione peritale).
Ma in ogni caso va osservato che la nullità della clausola che nel contratto di mutuo prevede interessi di mora superiori al tasso soglia di cui alla L. n° 108/1996 non si estende alla pattuizione riguardante gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto ma – si ripete- si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare (si vedano Cass. n° 9237/2020;Cass. n° 24992/2020;Cass. n° 31615/2021; etc..)
Per quel che riguarda gli interessi corrispettivi, invece, deve escludersi l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1284, comma 3 c.c., osservandosi in argomento come nessuna
“indeterminatezza” sia riscontrabile nelle pattuizioni intercorse tra le parti.
Al riguardo sembra opportuno rilevare che l'art. 4 del rogito notarile, rubricato "termini e modalità del rimborso", prevede "il pagamento di 120 rate di ammortamento, mensili posticipate costanti ciascuna di euro 1. 012,45, comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato al successivo art. 5” e soggiunge altresì che “la prima rata avrà scadenza il 10/07/2004 e l'ultima il 10/06/2014".
Il richiamato art. 5, invece, prevede "un tasso di ingresso nominale annuo pari al 4%, mensile 0.333%" il quale, "a regime, si trasformerà nel tasso di interesse nominale di cui al secondo comma" e "sarà pari all'Euribor a 6 mesi".
Non solo, ma la succitata disposizione indica anche il criterio sostitutivo per l'ipotesi in cui “tale parametro cessi di esistere nel corso del rapporto”, mentre gli artt. 7
("condizioni e spese) e 8 (modifica delle condizioni) elencano rispettivamente “le voci e gli importi delle correlati al mutuo”, nonché “la facoltà della banca di variare le condizioni economiche del finanziamento” nel rispetto, comunque, delle disposizioni che regolano la materia.
Ed è proprio la dettagliata e meticolosa descrizione delle condizioni che hanno regolato l'intercorso rapporto che ha consentito al c.t.u. nominato di porgere esaustiva risposta ai quesiti che gli sono stati posti dal Tribunale.
L'ausiliare, infatti, ha dapprima rilevato il tasso soglia (pari al 6,255) pubblicato per il II trimestre 2004 per la categoria dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile ed ha determinato, per il piano di ammortamento del mutuo (ammortamento francese), il tasso effettivo globale annuo al 5,16%, “considerando tutti i costi e le spese collegati all'erogazione del finanziamento” (si riporta verbum ad verbum).
Sicché, all'esito della svolta indagine, il predetto ha concluso affermando che: “Il tasso effettivo all'atto della stipula del contratto è pertanto entro la soglia ex art. 108/96”.
Se così è, non pare cogliere nel segno il richiamo degli appellanti alla sentenza n°
16907/2019 della Suprema Corte, e ciò in ragione della adamantina chiarezza delle disposizioni pattizie relative alla determinazione del tasso di interesse creditorio.
Quanto, poi, al tasso di ingresso, fissato dalle parti al 4 % (TAE), l'ausiliare, dopo avere analizzato il contratto di mutuo e il capitolato delle condizioni economiche, ha proceduto alla comparazione di esso con quello concretamente applicato dalla banca ed ha rilevato che nella suddivisione del tasso annuale per dodici mesi non era stata utilizzata la
“formula matematica dei tassi equivalenti”, ma era stato applicato un tasso effettivo diverso (pari al 4,07%) rispetto a quello indicato in negozio, con la conseguenza che il debito che residuava a carico della parte debitrice era di € 7.307,31 e non di € 7.348,76 come indicato dalla creditrice, e con una differenza a favore dei mutuatari di € 41,45.
Ciò malgrado il mutuo non può divenire gratuito e ciò per la piana considerazione che sono comunque dovuti gli interessi nella misura validamente pattuita in forma scritta dalle parti, (4%) non potendosi applicare, come pretenderebbe la parte appellante, il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Dal superamento in corso di rapporto del tasso di interesse inizialmente fissato, non consegue la “non debenza” di quelli che sono stati validamente pattuiti, atteso che la corretta esegesi dell'art. 1815, II comma, c.c., non esclude l'obbligo di corrispondere qualsiasi altro tipo di interesse previsto dalle clausole che sono conformi a legge, ma solo di quelli che sono stati illegittimamente applicati.
Le considerazioni che precedono valgono anche a travolgere il secondo motivo di gravame con il quale gli impugnanti lamentano il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. e della richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo.
Entrambe, infatti, si reggono essenzialmente sull'asserita indeterminatezza del tasso di interessi e sulla dedotta usurarietà della pretesa creditoria vantata dall'istituto di credito, le quali, però, devono qui escludersi in ragione della adamantina chiarezza delle relative disposizioni pattizie cui si è dianzi fatto cenno e condividendosi, al riguardo, la valutazione svolta dal giudice di primo grado per il quale i requisiti di determinatezza degli interessi risultano essere stati rispettati. Del pari infondato è l'ulteriore motivo con il quale si censura la gravata sentenza nella parte in cui si esclude, la sommatoria tra penale per estinzione anticipata dovuta a decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto ed interessi moratori, e ciò in ragione in ragione della diversa funzione dei due oneri e della natura puramente accidentale della penale.
Si sostiene al riguardo che una corretta indicazione dei principi dettati dall'art. 644 c.p.c e dall'art. 1 del d.l. 394/2000 avrebbe dovuto indurre il giudice a quo ad una valutazione combinata della penale per risoluzione anticipata discendente da decadenza dal beneficio del termine (peraltro verificatasi) ed interessi di mora, e ciò a prescindere dalla eventuale mancanza di effettiva richiesta da parte del creditore
La tesi però non convince affatto e confligge apertamente con il consolidato orientamento della giurisprudenza per il quale il compenso per anticipata estinzione del mutuo (che consente al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata compensando il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito) costituisce una clausola penale di recesso e non una remunerazione a favore della banca, ragion per cui non comporta la computabilità della relativa commissione ai fini della verifica di usurarietà.
Intervenendo di recente in subiecta materia, la Suprema Corte si è espressa nei termini che seguono: «È ben vero che, a mente della L. 108/1996 art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento» (Cass. n°
13228/2023).
Senza dire, poi, che non risulta neppure che tale penale sia stata concretamente applicata al rapporto in contestazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'impugnazione non può pertanto essere accolta, mentre il quarto motivo di doglianza, relativo alla condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali del primo grado, devesi ritenere del tutto assorbito.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in complessive € 4.200,00, importo che, in ragione del valore della lite, viene determinato sommando i compensi inerenti alle fasi di studio (€ 1200,00), introduttiva (€ 1000,00) e decisoria (€ 2.000,00), oltre accessori di legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 635/2018, emessa dal
Tribunale di Gela il 27.11.2018 ed impugnata da e Parte_1 Parte_2
[...]
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alla parte appellata le spese processuali della presente fase, che liquida in € 4.200,00, oltre compenso forfetario, i.v.a.
e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli appellanti in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice