Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
___________________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1930/2024 R.G. tra
, cod. fisc e partita IVA.: con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar - n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Gabriele, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Frattamaggiore (NA) alla via Padre Mario Vergara – n. 58, indirizzo PEC: Email_1
- APPELLANTE -
e
(cod. fisc.: ), residente in Roma, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Antonia Vrenna, cod. fisc.: ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il studio in Roma alla via Gino Nais – n. 16, indirizzo PEC:
Email_2
- APPELLATO –
Nonché
, in persona del Sindaco p. t., C. F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2249/2023, Giudice di Pace di Civitavecchia – opposizione a cartella di pagamento
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, disattesa ogni contraria istanza, previo annullamento vel riforma della sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia, dott.ssa Antonella Soro, n. 2249/2023, pubblicata il g.
08/02/2024, non notificata, e previa applicazione alla stessa delle modifiche sopra richieste, 1) Rigettare la domanda ex adverso proposta in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare parte appellata alla rifusione delle spese, anche generali, ed onorari del doppio grado di giudizio in favore della convenuta
Controparte_3
Per l'appellato:
“Voglia pertanto l'Ill.mo Tribunale adito: - rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 2249/2023 del
Giudice di Pace di RGN 2758/2022; - nel merito, confermare l'annullamento della cartella esattoriale CP_2 impugnata per tutti i motivi di cui al ricorso di primo grado. - Con condanna al pagamento delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con la sentenza impugnata n. 2249/2023, depositata l'8 febbraio 2024, il Giudice di Pace di
Civitavecchia accoglieva l'opposizione presentata da nei confronti Controparte_1 dell' avverso la cartella di pagamento n. Controparte_3
09720210081162886000, relativa ad una violazione al codice della strada, Ente impositore il per somme iscritte a ruolo pari a € 291,30. Controparte_2
Il Giudice di Pace rilevava che: “Nel caso di specie è stata data prova del perfezionamento della notifica (del verbale di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata, nda) con deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata a mani del ricorrente il 29.11.2016, riferita al verbale di violazione per cui è causa. Cionondimeno il ricorso deve essere accolto essendo maturata, al momento della notifica della cartella, la prescrizione del credito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 cod. della strada e art. 28 l. 689/1981
è quinquennale. Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata in data 1.07.2022 (cfr. allegati comparsa risposta Agen. Emtr.) quando la prescrizione del credito azionato era ormai maturata essendo stato il verbale notificato il 29.11.2016 e non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, con conseguente estinzione della sanzione e annullamento della cartella di pagamento opposta.”
La sentenza n. 2249/2023 del Giudice di Pace di Civitavecchia, pubblicata l'8 febbraio 2024, veniva impugnata dall' con ricorso affidato ad un unico Parte_1
2 motivo con il quale l'appellante lamentava la violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta dall'articolo 68 D.L. n. 18/2020 e connessa alla nota emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare l' deduceva l'erroneità della Parte_1 sentenza per violazione dell'“art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 73/2021)”. Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe applicato al caso di specie le disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, disposizioni che, sempre secondo l'interpretazione dell'appellante, andrebbero lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del d.lgs n.
159/2015.
Si costituiva sostenendo la correttezza della statuizione contenuta nella Controparte_1 sentenza appellate in merito alla prescrizione in quanto “il giudice di Pace non poteva applicare al caso de quo la sospensione dei termini per emergenza sanitaria derivante da covid poiché la normativa è riferita esclusivamente ai ruoli emessi nel periodo emergenziale, dunque tale sospensione non può essere applicata a ruoli emessi precedentemente o successivamente detto periodo” come nel caso in esame.
Rilevava poi che all'udienza dell'8 giugno 2023 aveva disconosciuto la firma apposta sul verbale di notifica dell'atto prodromico alla cartella di pagamento n. 09720210081162886000 impugnata: “In particolare la relata di notifica risulta compilata nella parte riservata alla consegna del plico a domicilio ed al destinatario, tuttavia la firma apposta non è del sig. che personalmente dichiara di disconoscerla” CP_1 specificando nella comparsa di costituzione nel presente giudizio che la firma apposta sul verbale di notificazione dell'atto prodromico corrisponderebbe al nominativo rilevava Parte_2 infine che il (ente impositore) non avrebbe depositato l'avviso di cui Controparte_2 all'art. 139, c. 4, c.p.c. previsto nel caso di consegna dell'atto non nelle mani del destinatario.
Il non si costituiva nel giudizio di appello e se ne deve dichiarare la Controparte_2 contumacia.
Il 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il motivo di appello: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza collegata all'emergenza Covid.
Con l'unico motivo di appello l' ha dedotto, come si è visto, Controparte_3
l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'“art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n.
73/2021)”. Secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe applicato al caso di specie le
3 disposizioni di legge promulgate per l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, disposizioni che andrebbero lette in combinato con la normativa dettata dall'art. 12 del d.lgs n. 159/2015.
Il motivo di appello è fondato.
In materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla normativa collegata all'emergenza Covid-19 si deve ritenere corretta la più recente interpretazione espressa dalla Corte di Cassazione nella seguente massima: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (cfr., Cass. civ., sez. I, ord. n. 960 del 2025, Rv. 673835 – 01), la quale appare conforme alla lettura del complessivo quadro normativo predisposto per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, infatti, si correla alla generalizzata sospensione prevista dal comma
4 dell'art. 67, dello stesso decreto, nel quale è stabilito che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159” e, dunque deve operare anche per quanto attiene ai termini di riscossione e versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
La normativa sopra citata determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67
e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Gli altri motivi di opposizione alla cartella di pagamento.
L'appellato che è vittorioso nel merito in primo grado non deve proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia ove, come avvenuto parzialmente nel caso in esame, queste siano superate o non esaminate perché assorbite nella sentenza impugnata;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di
4 evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ( cfr. Cass.,
n.13195/2018).
Nel caso in esame l'appellata ha riproposto nella comparsa di risposta gli altri motivi di appello che risultano assorbiti dalla sentenza di primo grado.
Tuttavia uno dei motivi di opposizione , quello relativo all'assunta omessa notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata era stato espressamente rigettato nella sentenza di primo grado poiché, in motivazione si legge che: “nel caso di specie è stata data la prova del perfezionamento della notifica con deposito di avviso di ricevimento della raccomandata consegnata a mani del ricorrente il 29.11.2016 riferita al verbale di violazione per cui è causa” e, pertanto, l'appellato sarebbe stato tenuto a proporre appello incidentale per richiamare la discussione su domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte;
poiché non è stato proposto appello incidentale opera, su questo motivo di opposizione la presunzione di acquiescenza (Cass. S.U., n. 13799/2012, n.10265/2018, Cass., n.
2605/2008).
Gli altri motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice devono essere valutati in questa sede.
L'opponente, attuale appellante ha dedotto la nullità della cartella:
a) perché non contiene il titolo esecutivo;
b) per l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 689/1981 perché tale previsione riguarderebbe l'ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione, mentre nel caso che ci si occupa nessuna ordinanza ingiunzione è stata emessa Infatti il comma 3 dell'art. 203 attribuisce al verbale efficacia di titolo esecutivo solo per la metà del massimo della sanzione e per le spese di procedimento, ma non per le maggiorazioni che pertanto sono dovute solo in caso di ritardato pagamento della somma indicato titolo esecutivo;
c) per l'illegittima duplicazione della sanzione, considerato che al verbale di accertamento della violazione è stata attribuita dall'art. 203 comma 3 c.d.s. valenza di titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo, ovverosia all'incirca il doppio della sanzione irrogata con il verbale medesimo, il mancato pagamento della sanzione entro i 60 giorni dalla notifica, viene appunto già sanzionato dal raddoppio della sanzione stessa, quindi applicando la maggiorazione ex art. 27 comma 6 le. 689/1981 sostanzialmente si applicherebbe una sanzione sulla sanzione, ciò con evidenti profili di illegittimità costituzionale;
Rispetto al motivo sub a) è del tutto pacifico che la cartella di pagamento non deve contenere né nel corpo dell'atto né come allegato il titolo esecutivo in quanto deve ritenersi sufficiente che la cartella di pagamento, come nel caso in esame (cfr. cartella di pagamento allegata all'atto di appello) contenga l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione dell'atto
5 presupposto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti” (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25343).
Rispetto al motivo sub b) non vi sono motivi per non condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto (cfr. Cass. n. 17901/18; in precedenza n.
1884/2016 e n. 21259/2016) secondo cui: «In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della 1. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva».
Queste pronunce hanno dato conto della esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e lo hanno definitivamente superato, “reputando applicabile la maggiorazione dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura ad essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con
l'ordinanza 14 luglio 1999 n. 308, secondo cui la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria
o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale”. La giurisprudenza citata ha precisato che: “La lettera dell'art. 206 C.d.S., comma primo (per il quale "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689"), potrebbe indurre
a ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall'art. 203, C.d.S., corna terzo. Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, il testo dell'art. 203 C.d.S., comma terzo (per il quale "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto 11 pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento"), che mentre contiene una deroga espressa all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma sesto, della medesima legge;
in terzo luogo, infine, la funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (questa funzione è coerente con l'intero 7 sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada, poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27)”.
6 Con riferimento al motivo sub 3) deve osservarsi che non vi è stata alcuna “applicazione di una somma maggiorata corrispondente all'incirca al doppio della sanzione irrogata con il verbale medesimo” ma vi è verificata solo l'ipotesi di di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 202 Cds.
Questa norma consente per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, al trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
La possibilità di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta è un diritto soggettivo perfetto di natura pubblicistica, una sorta di conciliazione amministrativa corrispondente all'oblazione prevista nel diritto penale.
Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione pecuniaria ma non le sanzioni accessorie.
E' del tutto evidente che il mancato esercizio di tale diritto non comporta alcuna maggiorazione ma l'applicazione della sanzione nella misura dovuta e non nel minimo fissato dalle singole norme, cosicché non vi è alcun profilo di illegittimità costituzionale su questo punto (e peraltro già in passato la Corte costituzionale che con l'ordinanza 308/1999, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme del Codice della strada nella parte in cui prevedono, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del Codice della strada, una maggiorazione della somma dovuta)
Pertanto i motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice devono essere rigettati.
5. Le spese
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del parametro meglio previsto dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a 1.100 euro.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1930/2024
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da alla cartella di pagamento n. 09720210081162886000 e condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si determinano in euro 346,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore dell' CP_5
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello che si determinano in Controparte_1
7 euro 662,00 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA a favore dell CP_5
Civitavecchia, 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Francesco Vigorito
8