Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n.9718 /2018 RG
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - giusta decreto del 14.2.2025 con cui è stato disposto che l'udienza del 12.3.2025 fosse sostituita dallo scambio di note cartolari - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nell'ambito dell'intestato procedimento promosso da:
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Muschitiello Vittorio,
Opponente contro
Controparte_1
, in persona del Direttore p.t., che la rappresenta e
[...]
difende tramite funzionario delegato, CP_2
Opposta
Conclusioni:. come da note depositate per l'udienza del 12.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
OSSERVA esaminati gli atti ed i documenti di causa;
dato atto che:
- con ricorso depositato il 26.06.2018, ha opposto l'ordinanza-ingiunzione n. 218 Parte_1
del 18.05.2018 (notificata in data 28.05.2018) con cui l'
[...]
le ingiungeva, nella qualità di titolare Controparte_3 della ditta ' internet point sito in LL (LE) alla Parte_2
via Ancona n.
5 - il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 (oltre spese di notifica), in ragione del rinvenimento [di cui al processo verbale di constatazione e contestazione redatto e notificato in data 07.07.2016] di pc asseritamente violativi delle prescrizioni
- l'opponente, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e, nel merito, per la declaratoria di illegittimità dello stesso e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ha censurato la contestazione e dedotto la legittimità dell'attività espletata;
- a seguito della regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza l'
[...]
si è Controparte_3
tempestivamente costituita il 05.11.2018; ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 110 co. 9 ter T.U.L.P.S., e confutato, nel merito, la fondatezza dell'opposizione;
- all'esito della prima udienza fissata al 4.12.2018 per la trattazione è stata rilevata e sottoposta alle parti la questione relativa all'incompetenza del Tribunale di Bari (cfr. verbale in atti);
- all'udienza del 12.03.2025 la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; ritenuto che preliminarmente debba essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' Parte_3
ritenuto che la stessa sia fondata, ma sulla scorta del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 150/2011; richiamato il disposto di cui all'art. 110, comma 9 ter del RD 773/2010, come modificato dall'art. 1,
c. 74 della Legge 220/10, che prevede, nei casi di violazioni di cui al comma 9 dello stesso art. 110
TULPS, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l' dell'Amministrazione Autonoma CP_3
dei Monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza ingiunzione;
rilevato che:
- nel caso di specie è stata contestata la violazione dell'art. 7, comma 3quater, D.L. n. 158/2012 sanzionata dall'art. 1 c. 923 della L. 208/2015;
- rispetto a tale ultima fattispecie, alcun rinvio o richiamo è operato dall'art. 110 c. 9 ter del
R.D. 773/1931, così come modificato dall'art. 1 comma 74 della L. 220/2010, il quale radica la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli solo per le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse per violazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 110 del TULP;
- la competenza regolata dall'art. 110 c. 9 ter del R.D. 773/1931 è di tipo funzionale non potendo ammettersi un'estensione analogica della deroga, a fattispecie non espressamente richiamate, del criterio previsto dall'art. 6 c. 2 del D.lgs. 150/2011 (“L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”); rilevato, altresì, che: - secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione: "in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione (…) è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito" (v. Cass. 28/3/2014
n. 7397);
- nel caso di specie l'illecito è stato commesso a LL (Le), accertato da funzionari della
Contr
della sezione operativa territoriale di Lecce, unitamente ai militari della Guardia di
Finanza compagnia di LL (cfr. processo verbale in atti) ed, infine, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa dalla Sezione operativa territoriale di Lecce e reca, nella parte relativa alle avvertenze, la seguente dicitura “ contro i provvedimenti contenuti nella presente ordinanza è ammessa opposizione davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che li ha emessi”; ritenuto di non dover provvedere alla regolamentazione delle spese processuali stante la costituzione in giudizio dell' a mezzo del dirigente p.t. in assenza del deposito di nota spese CP_3
(cfr. Cass. 30597/2017);
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bari per essere competente il Tribunale di Lecce, avanti al quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge;
- dà atto che nulla va disposto in ordine alle spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco