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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio
2025, vertente
TRA
(C.f. ), in proprio ed in qualità di titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale ” (P.VA ) con sede Parte_2 P.VA_1
legale in Acri, 87041 (CS) alla c.da Serricella 170/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina
Di Maro (c.f. – pec: e dall'Avv. C.F._2 Email_1
Adele Bedini (C.F. – pec: ) C.F._3 Email_2
Reclamante
E la P. Iva n. , con sede legale alla via Trieste, 1, Rende (CS), in Controparte_1 P.VA_2
persona del suo l.r.p.t., Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Giorno Controparte_2
C.F. , elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Via Kennedy, C.F._4
56/D, Rende (CS)
Reclamata
NONCHÉ
GIUDIZIALE “DA ” (c.f. P.VA CP_3 Parte_2
) con sede legale in Acri, 87041 (CS) alla c.da Serricella 170/A, in persona del suo P.VA_1
1 Curatore, avv. Carmela Bruno (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5
Giuseppe Carolillo (c.f.: ), elettivamente domiciliata unitamente al predetto C.F._6
Avvocato in Catanzaro presso lo studio dell'Avv. Carmelo Pugliese alla Via G. Gariani n.1
Reclamata
Conclusioni
Per la reclamante in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
”: Parte_2
“Codesta ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia, in via preliminare sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione ex art. 52 CCIII;
ancora, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la sentenza n. 70/2024 pubbl. il 18/12/2024 Rep. n. 91/2024 del 18/12/2024 del Tribunale di Cosenza (allegato 14) dichiarativa della liquidazione giudiziale dell'impresa ricorrente, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per la Controparte_1
L'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia:
In via principale, confermare la sentenza n. 70/024, del 18/12/2024, emessa dal Tribunale di
Cosenza e quindi, confermare la liquidazione giudiziale della , Parte_2
P. Iva n. ; P.VA_1
In via subordinata, dichiarare la liquidazione controllata della Parte_2
, P. Iva n. .
[...] P.VA_1
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “DA ”: Parte_2
“PiaCCIIa all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che tutte si impugnano e premesso ogni opportuno e consequenziale provvedimento del caso,
- in via principale, dichiarare inammissibile, improcedibile e/o improponibile il proposto reclamo, ovvero rigettarlo nel merito in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi e le causali esposte, con conferma della sentenza reclamata n. 70/2024 del 18.12.2024 del Tribunale
2 Collegiale di Cosenza di apertura della liquidazione giudiziale della ditta Parte_2
;
[...]
- in via subordinata, nell'ipotesi di revoca della liquidazione giudiziale, accertare che l'apertura della procedura medesima è imputabile alla reclamante e disporre, ai sensi dell'art. 147 D.P.R.
n. 115/2002, a carico della stessa le spese della procedura e il compenso al curatore.
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse accogliere l'avverso reclamo, si chiede, stante la originaria richiesta subordinata del creditore istante, di disporre l'apertura dell'amministrazione controllata.
Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, ed altri accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
La con ricorso iscritto a ruolo in data 21.10.2024, chiese al Tribunale Controparte_1
di Cosenza di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale (ovvero, in subordine, della liquidazione controllata) a carico di in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 della ditta individuale ” (P.VA – Parte_2 P.VA_1 esercente attività di ristorazione, gelateria pasticceria, bar – come tale assoggettabile alla liquidazione;
), in ragione del denunciato stato di insolvenza a fronte di un credito fondato sul decreto ingiuntivo esecutivo n. 478/2023, reso sempre dal Tribunale di Cosenza, con il quale le era stato ordinato il pagamento della somma di € 14.957,54, oltre accessori di legge e spese legali;
fece presente che infruttuosi erano rimasti sia il pignoramento presso terzi che quello mobiliare.
A fronte
- della contumacia della debitrice,
- della sussistenza di un debito vantato verso l'istante pari complessivamente ad euro
18.729,30,
- della ricorrenza di debito verso l'Erario di euro 102.508,61,
- della omessa dimostrazione della carenza di prova delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura da parte della convenuta (contumace), il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 70/2024 pubblicata il 18/12/2024, accolse la richiesta e dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di “ ”, Parte_2
emettendo i consequenziali provvedimenti.
II – Il giudizio di reclamo
3 Avverso la sentenza sopra citata ha proposto reclamo in proprio Parte_1
e nella qualità di titolare della ditta individuale ”, Parte_2
invocando la rivisitazione della decisione di primae curae sulla base di due motivi.
Con il primo ha sostenuto di essere a cospetto di impresa non soggetta a liquidazione giudiziale in ragione delle sue dimensioni: a tal fine ha allegato documentazione riepilogativa del suo stato economico;
con il secondo, ha lamentato l'erroneità della valutazione circa lo status decoctionis.
Si è costituita la invocando il rigetto del gravame;
analoga posizione è Controparte_1
stata assunta dalla Controparte_4
.
[...]
Parimenti, entrambe hanno chiesto di disporre, in via subordinata, l'apertura dell'amministrazione controllata.
All'udienza del 14 maggio 2025, previa sostituzione del relatore, la causa è stata trattenuta per la sentenza.
III – Le valutazioni della Corte
III.1
Occorre preliminarmente affrontare il tema della ammissibilità della produzione di nuovi documenti da parte della reclamante;
la “novità” di essi nasce dal fatto che Parte_2
rimase contumace in primo grado.
A parere del Collegio, non sussistono elementi ostativi alla nuova produzione documentale, non essendo previsto alcuno specifico divieto in tal senso e non potendo tanto ritenersi avuto riguardo al cosiddetto principio devolutivo pieno che regola il procedimento di reclamo: regula iuris che, sebbene indicata dalla giurisprudenza con riguardo alla sentenza dichiarativa di fallimento, appare applicabile al procedimento che occupa;
e tanto conduce ad escludere la sussistenza dei limiti previsti in tema di appello dagli artt. 342 e 345 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
22 dicembre 2016 n. 26771).
A ciò occorre poi aggiungere una considerazione dettata dalla previsione di cui all'art. 51
CCII, secondo la quale il reclamo deve contenere indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti di cui ci si voglia valere: locuzione che lascia presumere che si possa procedere all'esibizione di nuovi documenti, a fronte del fatto che altrimenti sarebbe solo stato necessario prevedere l'allegazione dei motivi e la diversa valutazione dei dati probatori acquisiti.
4 Tanto posto, occorre allora ricordare che ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Dispone a sua volta l'art. 2, comma 1 lett. d) che l'«impresa minore» non sottoponibile al procedimento di liquidazione è quella “che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (…)”.
Ciò posto, deve rilevarsi che Liquidazione Giudiziale ha attestato la sussistenza di debiti – come derivati da 10 insinuazioni – pari nel complesso ad euro 170.219,74, di cui € 96.466,30 in via privilegiata ed € 73.775,44.
La parte reclamante, dal canto suo, ha allegato schede contabili delle annualità 2024, 2023,
2022 e 2021 (situazione contabile 2024, 2023,2022, 2021 - allegati 2,3,4,5), dalle quali si evince che nell'anno 2024 ha registrato utili per euro 16.526,84 con ricavi pari ad euro 85.106, 23,
nell'anno 2023 ha registrato utili per euro 24.595,98 con ricavi pari ad euro 117,689,29,
nell'anno 2022 ha registrato perdite per euro 30.704,99 con ricavi pari ad euro 128.202,29,
nell'anno 2011 ha registrato perdite per euro 34.761,66 con ricavi pari ad euro 105.416,92.
Deve altresì essere messo in evidenza che i dati in esame sono confluiti nelle dichiarazioni dei redditi regolarmente depositate (SPF e modello VA relativi agli anni 2024, 2023, 2022 allegati
6,7,8,9,10,11).
Incidentalmente va rilevato che appare incontestato che la Ditta individuale “DA
[...]
” non abbia mai presentato bilanci ed abbia optato per una Parte_2
contabilità semplificata, del resto ampiamente compatibile con il limitato volume di affari realizzato.
Merita altresì di essere sottolineato che la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi da quanto dettato dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti (Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21647 del 5/09/2018).
5 Orbene, dalla disamina delle schede contabili è dato rilevare l'assenza di altri proventi per la ditta oggetto di disamina;
parimenti, non risultano attività finanziaria ovvero ulteriori voci di ratei o risconti per le annualità in esame.
Le rimanenze per le lavorazioni ammontano per il 2021 ad euro 15.500, per il 2022 ad euro
20.000, per il 2023 ad euro 30.000 e per il 2024 ad euro 1.500.
Sono annotate plusvalenze attive ordinarie di euro 2.013,00 solo per il 2024 ed importi di aggio per ciascuna annualità che vanno da poche centinaia di euro a poco più di euro 4.500 nella annata migliore, il 2022.
Risultano, infine, cespiti ammortizzabili pari ad euro 4.574,05.
Non risulta dunque il superamento della soglia dell'attivo patrimoniale indicato dalla norma sopra citata.
Ne discende la documentata – e non smentita da alcunché – ricorrenza dei presupposti normativamente dettati per “l'impresa minore”, sì da non ritenere assoggettabile alla procedura d liquidazione giudiziaria l'odierna impugnante,
In parte qua, il reclamo merita di essere accolto.
III.2
Nondimeno, si rende necessario valutare la sussistenza dei presupposti necessari per la liquidazione controllata, avuto riguardo alla domanda in tal senso avanzata dalla creditrice innanzi al Tribunale di Cosenza e ancora una volta reiterata, sia dalla creditrice reclamata che dalla
Liquidazione Giudiziaria, in questa sede.
In disparte il tema legato alla legittimazione alla proposizione di siffatta domanda da parte della Liquidazione Giudiziaria, mette conto osservare che non appare revocabile in dubbio di essere a cospetto di stato di insolvenza della ditta individuale Parte_2
”.
[...]
Conduce a siffatta conclusione la già documentata esistenza di debiti per oltre euro 121.000
(secondo il primo provvedimento) e la sussistenza di ulteriori poste debitorie annotate in sede di ammissione, per un importo complessivo di euro 170.219,74.
Merita di essere segnalato la rilevante somma dovuta non solo alla originaria creditrice istante, ma anche all'Erario.
Non risulta alcuna consistenza di beni o attivo prontamente liquidabile.
Ne discende – sulla premessa di situazione debitoria complessiva superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCIII – la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata, con
6 rimessione degli atti al Tribunale di Cosenza per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 270
CCII.
III.3
Le spese di lite meritano di essere compensate in ragione della mancata costituzione della società reclamante nella prima fase e della raggiunta prova dei requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge per la liquidazione giudiziale solo a seguito dei documenti allegati in secondo grado.
Per i medesimi motivi, va dichiarato ai sensi dell'art. 147 D.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice.
Vanno in ogni caso disposti gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 4, CCII, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in proprio ed in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale ”, disattesa ogni diversa istanza od Parte_2
eccezione:
1. accoglie il reclamo ex art. 51 CCII proposto da in proprio ed in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale ”, avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 70/2024 pubblicata il 18/12/2024;
2. revoca la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di “DA Parte_2
” (P.VA ) con sede legale in Acri, 87041 (CS) alla c.da Serricella
[...] P.VA_1
170/A;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 51, comma 12, CCII;
4. dispone, ai sensi dell'art. 53, comma 4, CCII, che Parte_3
senza indugio e comunque con successiva cadenza di 45 gg. e sino al
[...]
passaggio in giudicato della presente sentenza, il competente Tribunale, mediante deposito di relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo altresì di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
5. dichiara aperta la liquidazione controllata di “ ” Parte_2
(P.VA ) con sede legale in Acri, 87041 (CS) alla c.da Serricella 170/A, rimettendo P.VA_1
gli atti al Tribunale di Cosenza per gli adempimenti di cui all'art. 270 CCII;
6. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
7 7. dichiara ai sensi dell'art. 147 D.p.r. 115/2002 che l'apertura della procedura è imputabile alla debitrice ”. Parte_2
Così deciso in Catanzaro il 28 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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