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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1266/2024
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 17 gennaio 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Valentina Castelluccio in sostituzione dell'avv. Irene Ruggeri e dell'avv. Maria Mancuso, la quale insiste nei proprio atti e chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso fino alle ore 12.00 per parte resistente.
Il Giudice
Alle ore 17.30, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza della parte ricorrente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°1266 del ruolo generale degli affari contenziosi
1 dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE GIUDICE A. C.F._1
SAETTA N. 67 92024 CANICATTI', rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERI
IRENE e dall'avv. MARIA MANCUSO per mandato congiunto e disgiunto in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO C.F._2
73 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. SALERNO DANIELA per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo). mediante la lettura, all'udienza del 17/01/2025, alle ore 17.30, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione sottoscritto in data 19/02/2013, registrato in pari data presso l'agenzia delle
Entrate – Dir. Prov.le di Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 – al n.
11659 - Serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, Via Belmonte
Chiavelli n. 141, censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 117, sub 6;
.- Condanna il signor al pagamento a favore della signora Parte_2 della somma di € 5.600,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione non pagati per il periodo dal mese di giugno 2023 al mese di luglio 2024 oltre agli interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
.- condanna il resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 90.60 per spese e in € 1.278,00 per compenso
2 professionale, oltre rimborso per spese generali e Iva e C.p.a..
e della seguente contestuale motivazione:
La signora premesso di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento posto in Palermo nella Via Belmonte Chiavelli n. 141, censito al
N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 117, sub 6, concesso in locazione per uso abitativo al signor con contratto del Parte_2
19/02/2013, registrato in pari data presso l'agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di
Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 – al n. 11659 - Serie 3 per un canone di locazione di €. 400,00 mensili, ha notificato atto di intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di € 1.600,00 dovuti a titolo di canoni di locazione dal mese di giugno 2023 e chiedendo altresì l'ingiunzione di pagamento dei canoni non pagati;
Il signor , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 6/11/2023, si è costituito nel procedimento di sfratto per morosità con comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha proposto opposizione alla convalida di sfratto e all'ingiunzione di pagamento, sostenendo che l'immobile presentasse una situazione igienico – sanitaria tale da renderlo fatiscente ed inidoneo all'uso di civile abitazione, a causa di infiltrazioni.
Per tale motivo, il resistente ha sostenuto che la locatrice sia incorsa nell'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 1576 c.c. a carico del locatore, di mantenere l'immobile in stato idoneo all'uso locativo concordato, giustificando il mancato pagamento dei canoni di locazione con il principio “inadiplenti non est adimplendum”.
Il conduttore ha chiesto, quindi, l'accoglimento della opposizione proposta e il rigetto della domanda di convalida di sfratto formulata da parte intimante e di emissione di ingiunzione esecutiva di pagamento nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, con la condanna della sig.ra Parte_1
anche in via equitativa, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno resistente con una riduzione o compensazione sull'importo dei canoni di locazione e la condanna
3 dell'intimante al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza del 30/1/2024 è stato disposto il rilascio dell'immobile e il mutamento del rito da sommario a speciale locatizio.
Le parti hanno esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e parte ricorrente ha depositato la memoria integrativa, insistendo nella domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con la conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere e al rimborso delle spese del presente giudizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e con la memoria conclusiva parte ricorrente ha dichiarato che il conduttore ha rilasciato l'immobile in data
8/7/2024.
All'udienza del 17 gennaio 2025, fissata per la discussione e la decisione, il giudizio è stato definito ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito della istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande formulate da parte ricorrente appaiono fondate e vanno accolte.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile locato, giacché quest'ultimo è stato riconsegnato alla locatrice nel mese di luglio 2024.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore merita di essere accolta. Giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cassazione n. 3373 del 2010).
Ciò posto, la locatrice ha assolto all'onere probatorio che la legge pone a suo
4 carico, dimostrando l'esistenza e la validità del contratto di locazione concluso con il resistente;
al contrario, quest'ultimo non ha dimostrato l'effettiva esistenza dell'asserito inadempimento della locatrice all'obbligo di manutenzione dell'immobile, non avendo allegato agli atti del giudizio né sufficienti elementi probatori dello stato dell'immobile, né la prova di avere comunicato alla locatrice i danni lamentati, chiedendone l'intervento.
Essendosi rivelate infondate e non sorrette da validi elementi probatori le difese del resistente, si osserva che per i contratti di locazione ad uso abitativo l'articolo 5 della legge 392 del 1978, in deroga all'articolo 1455 c.c., prevede una valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento, atteso che, ai sensi della predetta disposizione normativa, anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale, che legittima il locatore a proporre la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 cc.
Ora nel caso in esame, il ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione dal mese di giugno 2023 fino al rilascio, avvenuto nel mese di luglio 2024.
Alla luce delle suddette risultanze il contratto di locazione di cui in premessa va dunque risolto per inadempimento da parte del conduttore dell'obbligo di pagamento dei canoni scaduti dal mese di giugno 2023 fino al mese di luglio 2024.
Il signor va altresì condannato al pagamento dei suindicati canoni Pt_2
non versati e al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo, ai sensi del D.M.
247/2022, in ossequio al principio della soccombenza.
Così deciso in Palermo, il 17.01.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1266/2024
Tra
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 17 gennaio 2025, innanzi al dott. Antonina Giardina Giardina, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Valentina Castelluccio in sostituzione dell'avv. Irene Ruggeri e dell'avv. Maria Mancuso, la quale insiste nei proprio atti e chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è comparso fino alle ore 12.00 per parte resistente.
Il Giudice
Alle ore 17.30, dà lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in assenza della parte ricorrente, nelle more allontanatasi.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonina Giardina Giardina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n°1266 del ruolo generale degli affari contenziosi
1 dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE GIUDICE A. C.F._1
SAETTA N. 67 92024 CANICATTI', rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERI
IRENE e dall'avv. MARIA MANCUSO per mandato congiunto e disgiunto in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BONANNO C.F._2
73 PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. SALERNO DANIELA per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo). mediante la lettura, all'udienza del 17/01/2025, alle ore 17.30, ai sensi dell'art.
429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
.- dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione sottoscritto in data 19/02/2013, registrato in pari data presso l'agenzia delle
Entrate – Dir. Prov.le di Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 – al n.
11659 - Serie 3, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, Via Belmonte
Chiavelli n. 141, censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 117, sub 6;
.- Condanna il signor al pagamento a favore della signora Parte_2 della somma di € 5.600,00 a titolo di canoni di Parte_1
locazione non pagati per il periodo dal mese di giugno 2023 al mese di luglio 2024 oltre agli interessi legali dalla scadenza al soddisfo;
.- condanna il resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 90.60 per spese e in € 1.278,00 per compenso
2 professionale, oltre rimborso per spese generali e Iva e C.p.a..
e della seguente contestuale motivazione:
La signora premesso di essere proprietaria Parte_1
dell'appartamento posto in Palermo nella Via Belmonte Chiavelli n. 141, censito al
N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio 84, particella 117, sub 6, concesso in locazione per uso abitativo al signor con contratto del Parte_2
19/02/2013, registrato in pari data presso l'agenzia delle Entrate – Dir. Prov.le di
Palermo – Ufficio territoriale di Palermo 2 – al n. 11659 - Serie 3 per un canone di locazione di €. 400,00 mensili, ha notificato atto di intimazione di sfratto per morosità per il mancato pagamento della somma di € 1.600,00 dovuti a titolo di canoni di locazione dal mese di giugno 2023 e chiedendo altresì l'ingiunzione di pagamento dei canoni non pagati;
Il signor , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 6/11/2023, si è costituito nel procedimento di sfratto per morosità con comparsa di costituzione e risposta, con la quale ha proposto opposizione alla convalida di sfratto e all'ingiunzione di pagamento, sostenendo che l'immobile presentasse una situazione igienico – sanitaria tale da renderlo fatiscente ed inidoneo all'uso di civile abitazione, a causa di infiltrazioni.
Per tale motivo, il resistente ha sostenuto che la locatrice sia incorsa nell'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 1576 c.c. a carico del locatore, di mantenere l'immobile in stato idoneo all'uso locativo concordato, giustificando il mancato pagamento dei canoni di locazione con il principio “inadiplenti non est adimplendum”.
Il conduttore ha chiesto, quindi, l'accoglimento della opposizione proposta e il rigetto della domanda di convalida di sfratto formulata da parte intimante e di emissione di ingiunzione esecutiva di pagamento nei propri confronti, in quanto infondata in fatto e in diritto, con la condanna della sig.ra Parte_1
anche in via equitativa, al risarcimento dei danni subiti dall'odierno resistente con una riduzione o compensazione sull'importo dei canoni di locazione e la condanna
3 dell'intimante al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza del 30/1/2024 è stato disposto il rilascio dell'immobile e il mutamento del rito da sommario a speciale locatizio.
Le parti hanno esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e parte ricorrente ha depositato la memoria integrativa, insistendo nella domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con la conferma dell'ordinanza provvisoria di rilascio e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere e al rimborso delle spese del presente giudizio.
La causa è stata istruita in forma documentale e con la memoria conclusiva parte ricorrente ha dichiarato che il conduttore ha rilasciato l'immobile in data
8/7/2024.
All'udienza del 17 gennaio 2025, fissata per la discussione e la decisione, il giudizio è stato definito ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito della istruttoria e alla luce delle difese spiegate dalle parti, le domande formulate da parte ricorrente appaiono fondate e vanno accolte.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile locato, giacché quest'ultimo è stato riconsegnato alla locatrice nel mese di luglio 2024.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore merita di essere accolta. Giova premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
il debitore convenuto, invece, è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cassazione n. 3373 del 2010).
Ciò posto, la locatrice ha assolto all'onere probatorio che la legge pone a suo
4 carico, dimostrando l'esistenza e la validità del contratto di locazione concluso con il resistente;
al contrario, quest'ultimo non ha dimostrato l'effettiva esistenza dell'asserito inadempimento della locatrice all'obbligo di manutenzione dell'immobile, non avendo allegato agli atti del giudizio né sufficienti elementi probatori dello stato dell'immobile, né la prova di avere comunicato alla locatrice i danni lamentati, chiedendone l'intervento.
Essendosi rivelate infondate e non sorrette da validi elementi probatori le difese del resistente, si osserva che per i contratti di locazione ad uso abitativo l'articolo 5 della legge 392 del 1978, in deroga all'articolo 1455 c.c., prevede una valutazione ex lege della gravità dell'inadempimento, atteso che, ai sensi della predetta disposizione normativa, anche il mancato pagamento di un solo canone di locazione, decorsi venti giorni dalla sua scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale, che legittima il locatore a proporre la domanda di risoluzione del contratto ex articolo 1453 cc.
Ora nel caso in esame, il ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di locazione dal mese di giugno 2023 fino al rilascio, avvenuto nel mese di luglio 2024.
Alla luce delle suddette risultanze il contratto di locazione di cui in premessa va dunque risolto per inadempimento da parte del conduttore dell'obbligo di pagamento dei canoni scaduti dal mese di giugno 2023 fino al mese di luglio 2024.
Il signor va altresì condannato al pagamento dei suindicati canoni Pt_2
non versati e al rimborso a favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo, ai sensi del D.M.
247/2022, in ossequio al principio della soccombenza.
Così deciso in Palermo, il 17.01.2025.
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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