Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 14
- 1. Sezioni specializzate agrariehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 15333 del 12 luglio 2011 «...restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15523 del 7 dicembre 2000 «L'opposizione al precetto fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615,...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 155 del 13 gennaio …
Leggi di più… - 2. La tutela del diritto d’autore nelle controversie transfrontaliere: il Regolamento n. 2421Valentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/
- 3. Dell'impresa agricolahttps://www.brocardi.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 4730 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 26/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4730 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PREDEN Roberto – Presidente – Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere – Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere – Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: L.G.A.C., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO FRANCIA 225, presso lo studio dell'avvocato LUCA BASTRENTAZ, rappresentati e difesi dall'avvocato CALFA TULLIO, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro ISTITUTO DIOCESANO PER IL …
Leggi di più… - 5. Sezioni specializzate agrariehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 15333 del 12 luglio 2011 «...restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15523 del 7 dicembre 2000 «L'opposizione al precetto fondato sulla sentenza della sezione specializzata agraria determinativa dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni relativi al fondo rustico, oggetto del contratto agrario, va proposta, ai sensi degli artt. 615,...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 155 del 13 gennaio …
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Giurisprudenza • 286
- 1. Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 1299Provvedimento: R . G . 1 6 0 2 / 2 0 2 3 T R I B U N A L E D I T R E V I S O TERZA SEZIONE CIVILE Il Giudice dato atto che l'udienza del 18/09/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo; viste le note scritte; autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Trani, sentenza 03/02/2025, n. 143Provvedimento: TRIBUNALE DI TRANI Sezione Civile – Area Cont/Diritti-Reali/Locaz/Cond. VERBALE DI UDIENZA nella causa civile n. 5689/2022 r.g. promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Piazzolla, Parte_1 RICORRENTE - INTIMAMTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, RESISTENTE - INTIMATA ******* All'udienza del 3.2.2025 sono comparsi l'avv. Michele Piazzolla per parte ricorrente e l'avv. Sergio De Giorgi, in provvisoria sostituzione dell'avv. Andrea Sticchi Damiani per parte resistente. I difensori procedono alla discussione della causa richiamando le proprie difese e conclusioni, come da note …Leggi di più...
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- 3. Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1031Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, assegnata a sentenza all'udienza del 22 gennaio 2025, promossa da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ) con il patrocinio dell'avv. MALARA DOMENICO elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA DEL GELSOMINO N. 45-REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MALARA DOMENICO -attori- contro Pa (C.F. ,), in persona del suo Controparte_1 C.F._3 Amministratore …Leggi di più...
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- 4. Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 392Provvedimento: n. 179/2024 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai magistrati signori: 1) dott. Antonio Masone Presidente 2) dott.ssa Laura Gigante Giudice 3) dott. Gaetano Negro Giudice rel, 4) dott.ssa Simonetta Dario Esperta 5) dott.ssa Anna Tocci Esperta ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 179/2024 R.G. avente ad oggetto: “Risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico per inadempimento” passata in decisione all'udienza collegiale del 26.2.2025 e vertente t r a , c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 , c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e …Leggi di più...
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- 5. Trib. Grosseto, sentenza 30/09/2025, n. 731Provvedimento: N. R.G. 399/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 399/2024 tra Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e Parte_2 CONVENUTA/O/i Oggi 30 settembre 2025 ad ore 9:25 innanzi al giudice Mario Venditti, sono comparsi: Per 'avv. BRAGAGNI ALFREDO, il quale si riporta alla memoria conclusiva; Parte_1 Per l'avv. BASTIANINI PAOLO, oggi sostituito dall'avv. CHECH, il quale si Parte_2 riporta alla memoria conclusiva. IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza. §§§§ Alle ore 15:35 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione 1. L' articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) e' il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente". - Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione 1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall' articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203 , il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".
- Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreche' sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203 , con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.
2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede".
- Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota all'art. 1.