Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 marzo 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
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- 1. La tutela del diritto d’autore nelle controversie transfrontaliere: il Regolamento n. 2421Valentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/
Giurisprudenza • 287
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- art. 658 c.p.c.·
- compensazione crediti·
- morosità affitto·
- competenza sezione specializzata agraria·
- art. 12 bis d.lg 28/2010·
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- art. 9 legge 29/1990·
- risoluzione contratto affitto fondo rustico·
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Versioni del testo
- Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione 1. L' articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) e' il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente". - Art. 2. Ulteriore caso di esclusione della conversione 1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall' articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203 , il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata legge n. 203/1982 e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".
- Art. 3. Imprenditore agricolo a titolo principale 1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreche' sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203 , con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.
2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede".
- Per il titolo della legge n. 203/82 si veda la nota all'art. 1.