Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n°1019/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA ConSIliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE ConSIliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento danni da responsabilità professionale, vertente T R A
_1
con sede in Napoli, alla Via Antonio Cardarelli n°9, (C.F.
[...]
), in persona del Commissario Straordinario e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott.ssa , elettivamente Parte_2 domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Guglielmo Marconi n°95, presso lo studio dell'avv. Giovanni Barile del foro di Torre Annunziata (NA), che la rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, nata il [...] a [...], (C.F. Controparte_1 [...]
), in proprio e quale tutore del figlio interdetto C.F._1 CP
, nato in data [...] a [...] (C.F.
[...] C.F._2
), giusta sent. n°417/2015 del Tribunale di Napoli Nord,
[...] elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Antonino D'Antona n°6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fava, che li rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale, depositata telematicamente;
APPELLATA A V V E R S O
1
la sentenza n°1162/2020 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, VIIIa Sez. Civ., il 3.2.20, pubblicata in pari data e notificata in data 4.2.20, con cui l'adito giudice così provvedeva: “In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE, CONDANNA la convenuta _1
in persona del Commissario
[...]
Straordinario e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attrice SI.ra CP_1
quale tutrice del figlio , della somma di
[...] Controparte_2
€. 2.290.631,00 (euro duemilioniduecentonovantamilaseicentotrentuno/00), a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
CONDANNA, altresì, la convenuta _1
in persona del Commissario
[...]
Straordinario e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attrice SI.ra CP_1
in proprio, della somma di €. 499.320,00 (euro
[...] quattrocentonovantanovemilatrecentoventi/00), a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
CONDANNA, infine, la convenuta _1
in persona del Commissario
[...]
Straordinario e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attrice SI.ra CP_1
in proprio e quale tutrice del figlio , delle
[...] Controparte_2
SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in
€. 50.500,00 (euro cinquantamilacinquecento/00), di cui €. 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) per spese vive ed €. 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
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DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore dell'avv. GIUSEPPE FAVA, difensore dell'attrice SI.ra
, in proprio e quale tutrice del figlio Controparte_1 CP
, e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
[...]
PONE, definitivamente, a CARICO della convenuta
[...]
in _1 persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, il PAGAMENTO delle SPESE relative alla , già liquidate in atti per l'importo Parte_3 complessivo di €. 2.094,03 (euro duemilanovantaquattro/03), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, con DETRAZIONE, dall'importo predetto, della somma di €. 900,00 (euro novecento/00) già corrisposta dall'attrice SI.ra CP_1 in favore di ciascuno degli ausiliari dott. prof.
[...] Per_1
e dott. , a titolo di acconto”.
[...] Persona_2
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 27.05.15 , in qualità di tutrice del Controparte_1 figlio interdetto, , conveniva in giudizio l' Controparte_2 [...]
chiedendo Controparte_3 accertarsi l'asserita responsabilità dei sanitari intervenuti nell'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto il proprio pupillo, sia per l'asseritamente errata esecuzione dello stesso, consistito in exeresi di una "Neoplasia cerebrale localizzata in una fossa cranica posteriore associata ad idrocefalo iperteso triventricolare", sia per la inadeguata assistenza prestata che, infine, per assenza di consenso informato non avendo reso informazioni specifiche circa alternative possibili che avrebbero potuto escludere o ridurre la radicalità chirurgica. Precisava le seguenti conclusioni: “accogliere le domande proposte dagli attori e accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta struttura sanitaria per tutti i danni subiti da e dalla di lui madre, per la condotta colpevole Controparte_2 dei sanitari dell' nell'errata e inadeguata Controparte_4 assistenza nella fase preoperatoria e/o nella fase operatoria dell'intervento chirurgico eseguito in data 19.05.2010 sulla persona del
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minore di exeresi della neoplasia cerebrale;
e Controparte_2 conseguentemente accertare e dichiarare i diritti al risarcimento dei danni dell'attrice, in proprio e nella suesposta qualità, nei confronti della convenuta per quanto subito in conseguenza del caso di malasanità per cui è giudizio e per l'effetto quindi condannare la convenuta “ CP_3 [...]
al pagamento della somma di € 3.259.264,50 in favore di CP_4
ed € 1.769.966,00 in favore di . Controparte_2 Controparte_1
Ovvero, in subordine, condannare la convenuta al risarcimento dei danni, in favore dell'attrice, in proprio e nella suesposta qualità, nella misura maggiore o minore che l'On.le Giudice adito riterrà congrua ed equa. Il tutto liquidato all'attualità, previa rivalutazione monetaria da determinarsi a seconda delle voci di danno, ed oltre interessi legali, (al tasso che l'On.le G.U. riterrà di giustizia tenuto conto anche della condotta di parte convenuta), sulle suddette somme devalutate al momento dell'evento e calcolati sulle suddette somme rivalutate anno per anno dall'evento al soddisfo. In ogni caso, condannare, inoltre, essa convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, così come specificate (ai sensi del D.M. Min. Giust. n. 55 del 10/03/2014) nella nota spese, con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario” Costituitasi, l'azienda sanitaria respingeva ogni addebito di responsabilità nei confronti dell'operato dei propri medici evidenziando che l'intervento chirurgico in questione era stato correttamente eseguito e, ancor prima, correttamente spiegato ed oggetto di specifica informazione. Concludeva, nel riportarsi a tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni in precedenza formulate, reiterando l'impugnativa delle avverse conclusioni ed insistendo per il rigetto della domanda proposta nei confronti di essa convenuta con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In subordine, valutando l'intera documentazione e le diverse posizioni in atti, instava per la nomina di uno specialista in neurochirurgia al fine di affiancare il collegio peritale sulle questioni oggetto di contesa. Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., dopo il relativo deposito il primo
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giudice disponeva consulenza medico-legale d'ufficio officiando un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da un chirurgo, ausiliari che, espletato l'incarico, versavano in atti l'elaborato stilato, dove giungevano al riconoscimento dei presupposti che avrebbero consentito l'affermazione di responsabilità dei medici operatori, sia per l'errata esecuzione dell'intervento praticato che per insufficiente informazione circa le eventuali procedure alternative, con i relativi pro e contra. La relazione definitiva era contestata tempestivamente dall' con richiesta di convocazione a chiarimenti del collegio peritale, CP_3 rappresentando la imprescindibile eSIenza di affiancare ad esso uno specialista in neurochirurgia, stanti le incoerenze e contraddizioni palesate dall'operato tecnico. Il giudice monocratico, preso atto dei rilievi svolti, provvedeva alla riconvocazione a chiarimenti degli ausiliari che davano riscontro alle critiche, ritenuto tuttavia, perché meramente ripetitivo, non affatto soddisfacente ed esaustivo dalla difesa dell' , ferma nella sua reiterata istanza di un supplemento di Pt_1 indagine da commissionare ad uno specialista in neurochirurgia. La richiesta non era però esaudita dal giudicante che, ritenuta la causa matura per la decisione, tanto da non abbisognare nemmeno della invocata ed articolata prova testimoniale, rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. definendola all'esito con pronuncia in udienza della sentenza di cui al dispositivo in epigrafe. Avverso la stessa proponeva appello l' che, richiamati i requisiti CP_3 della impugnazione come precisati agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. applicabili ratione temporis, prospettava: “VIOLAZIONE DEGLI ART.112 e 116 C.P.C., in relazione agli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c., nonché art. 15, L. n°24/2017, ed errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, nonché vizio di motivazione”, lamentando in particolare: al “punto A)-, violazioni di legge per quattro aspetti: “2.1)
- Il Tribunale non ha in alcun modo esaminato le contrarie argomentazioni di parte convenuta, limitandosi a liquidarle con un mero richiamo alle risultanze della CTU, trascurando di verificare se le risposte fornite dai CC.TT.UU. potessero dirsi effettivamente congrue e coerenti rispetto alle censure formulate al loro operato;
2.2) - L'aver il primo
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giudice posto acriticamente a base della decisione la relazione dei CTU, ritenendo che gli stessi avessero risposto correttamente ai rilievi dei consulenti di parte della e pertanto prestandovi cieca CP_3 adesione, mentre i consulenti di ufficio non hanno in alcun modo risposto ai rilievi mossi al loro operato dai consulenti di parte, e pertanto gli errori ed omissioni commessi dagli Ausiliari predetti si sono rivelati determinanti ai fini della decisione, inficiandola. 2.3) - La mancata nomina di un consulente specialista in neurochirurgia, come previsto dall'art. 15, L. 24/2017. 2.4) - L'ingiustificata mancata ammissione della prova orale articolata dalla convenuta in relazione al presunto CP_3 danno da violazione del consenso informato”; “VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c. ed art. 185 c.p., nonché errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie”, motivo con il quale l'appellante contestava la liquidazione del danno, riconoscendo cifre eccessive e non dovute, per: “a) danno non patrimoniale al minore;
b) danno patrimoniale per la perdita CP totale della capacità lavorativa al minore;
c) danno patrimoniale CP per spese di assistenza;
d) errato calcolo degli interessi;
e) danno da lesione del rapporto parentale alla SI.ra ; f) spese mediche CP_1 non documentate”. Così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ritenendo il proposto gravame ragionevolmente meritevole di accoglimento, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così provvedere: 2.1) - In accoglimento delle censure di cui al punto ”A” della suestesa motivazione, in totale riforma della Sentenza n. 1162/2020 del Tribunale di Napoli, siccome viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra , in proprio e n.q., Controparte_1 in quanto carente di prova;
2.2) - In ogni caso, sempre accogliendo le censure di cui al punto ”A” della suestesa motivazione, in totale riforma della Sentenza n. 1162/2020 del Tribunale di Napoli, siccome viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., che nei fatti di causa non è ravvisabile alcun inadempimento, o comunque che l'eventuale inadempimento è dipeso da causa non
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imputabile alla condotta dei predetti neurochirurghi, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla SI.ra CP_1
, in proprio e n.q.; 2.3) - Gradatamente, in parziale riforma
[...] della Sentenza n. 1162/2020del Tribunale di Napoli, per violazione dell'art. 15, legge Gelli-Bianco, rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nonché – e comunque – in quanto viziata da omessa, carente e/o, comunque, contraddittoria motivazione, così provvedere: 2.3.1) - Disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, conferendo l'incarico peritale, ai sensi dell'art. 15, legge Gelli-Bianco, ad un collegio composto da un medico legale ed almeno uno specialista in neurochirurgia;
2.3.2) - Ammettere, siccome pienamente ammissibile e rilevante, la prova testimoniale articolata in primo grado dalla CP_3
“ nella propria seconda memoria ex art.183, VI° comma, CP_4
c.p.c. (cfr. detto atto, p. 4-5) sui capi e con i testi come già trascritti nel corpo del presente atto di appello, che si hanno qui per trascritti e richiamati integralmente. In via di ulteriore subordine, in accoglimento della censura di cui al punto ”B” della suestesa motivazione, in parziale riforma della Sentenza n. 1162/2020del Tribunale di Napoli, così provvedere: 3.1) - Quanto al danno biologico riconosciuto al minore
, accertare e dichiarare l'eccessività della stima di esso Controparte_2 nella misura del 90% come formulata dagli Ausiliari nominati in primo grado, conseguentemente riducendolo e riliquidando l'ammontare del risarcimento;
in subordine, ove confermata tale quantificazione del danno biologico, accertare e dichiarare che l'importo spettante a tale titolo ammonta ad € 1.015.497,00 e non ad € 1.108.021,00; 3.2) - Quanto al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa riconosciuto al minore , accertare e dichiarare che Controparte_2
l'importo del risarcimento a tale titolo ammonta ad € 674.086,14 e non ad € 779.292,00; 3.3) - Quanto alle spese di assistenza riconosciute al minore , accertare e dichiarare che non è dovuta la Controparte_2 somma di € 200.000,00 ma una somma inferiore almeno del 50% ovvero quella cifra ancora diversa che sarà ritenuta di Giustizia;
3.4) - Quanto agli interessi e rivalutazione sulla somma riconosciuta al minore
, accertare e dichiarare che gli stessi vanno conteggiati Controparte_2
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non sulla somma di € 2.087.313,00 bensì sulla minor cifra risultante dalla detrazione degli importi non dovuti come innanzi indicati ai punti i), ii) e iii) dichiarando pertanto non dovuta la somma di € 203.318,00; 3.5) - Quanto al danno non patrimoniale “iure proprio” riconosciuto a
, accertare e dichiarare che non sussistono i Controparte_1 presupposti per la massima personalizzazione, riconoscendo di conseguenza il valore medio di liquidazione previso dalle Tabelle di Milano, ed. 2018, pari ad € 165.920,00 in luogo della eccessiva ed ingiustificata cifra di € 450.000,000; in subordine, ove ritenuti sussistere detti presupposti, contenere la liquidazione di tale danno entro il limite massimo di personalizzazione previsto dalle richiamate Tabelle;
in entrambi i casi, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 44.320,00 a titolo di interessi sulla somma rivalutata, ricalcolando tale accessorio di legge sulla minor somma effettivamente liquidata;
3.6) - Quanto alle spese mediche non documentate liquidate in favore di
, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € Controparte_1
5.000.000,00 – (rectius 5.000,00), - siccome carente di prova, rigettando la relativa domanda;
3.7) - Quanto alle spese di lite, ridurre l'importo riconosciuto in primo grado e riliquidare le stesse avendo come riferimento lo scaglione dei parametri relativo alla minor cifra effettivamente riconosciuta a titolo di risarcimento complessivo”. Proponeva, intanto, istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Nel costituirsi l'appellata, nella qualità, resisteva al gravame, infondato in fatto e in diritto, oltre che inammissibile per violazione degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del grado. Spiegava nel contempo appello incidentale onde ottenere la parziale riforma della impugnata sentenza limitatamente alla ritenuta, iniqua quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da essa in proprio e dall' , nonché CP_1 CP relativamente alla liquidazione delle spese processuali. Precisava le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello incidentale e dichiarare parzialmente viziata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1162/2020, pubbl. il 03/02/2020 e conseguentemente, previa sua parziale riforma,
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in accoglimento dell'appello incidentale per , Controparte_2 quantificare il risarcimento del danno “non patrimoniale” subito e subendo da in € 1.649.083,50 (secondo l'accertamento Controparte_2 del danno biologico differenziale della ctu svolta nel primo grado di giudizio), ovvero in subordine in € 1.469.161,50 (secondo l'accertamento del danno biologico differenziale della ctu svolta nel presente grado di appello), in luogo della somma di € 1.108.021,00 liquidata in primo grado e quantificare il risarcimento per il danno patrimoniale subito e subendo in € 6.304.085,70 in luogo della somma di € 979.292,00 liquidata in primo grado. Dall'importo complessivo detrarre € 200.000,00 già versati dall'AO “ . Per l'effetto CP_4 condannare l'appellante al pagamento in favore Controparte_4 di di € 7.953.169,20 (secondo l'accertamento del danno Controparte_2 biologico differenziale della ctu svolta nel primo grado di giudizio), ovvero in subordine condannare l'appellante al Controparte_4 pagamento in favore di di € 7.773.247,20 (secondo Controparte_2
l'accertamento del danno biologico differenziale della ctu svolta nel presente grado di appello); dall'importo complessivo detrarre € Co 200.000,00 già versati dall' “A. . Fermo il resto della _1 sentenza impugnata. Ovvero nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congrua ed equa secondo quanto osservato nell'appello incidentale sulla quantificazione dei danni subiti e subendi da CP
. In accoglimento dell'appello incidentale per
[...] [...]
, quantificare il risarcimento del danno “non patrimoniale” CP_1 subito e subendo da in € 1.031.469,00 in luogo Controparte_1 della somma di € 450.000,00 liquidata in primo grado. Per l'effetto condannare l'appellante al pagamento in favore CP_3 CP_4 di di € 1.031.469,00. Fermo il resto della sentenza Controparte_1 impugnata. Ovvero nella misura che l'Ecc.ma Corte adita riterrà congruo ed equo secondo quanto osservato nell'appello incidentale sulla quantificazione dei danni subiti e subendi da . Quindi Controparte_2 condannare la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, e in accoglimento dell'appello incidentale della differenza tra quanto liquidato nella sentenza di primo grado e quanto
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richiesto nella nota spese (ovvero quanto ritenuto dovuto dalla Ecc.ma Corte a titolo di compenso professionale per il primo grado di giudizio ex D.M. Min. Giust. N. 55 del 10.03.2014 e successive modifiche), oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Qualora si ravvisi la temerarietà di motivi dell'appello principale, si chiede accertarla e dichiararla, con condanna al pagamento, in favore degli appellati di una somma a titolo di risarcimento danni, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.” Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, con ordinanza pronunciata fuori udienza, sospendeva la provvisoria esecutività della sentenza appellata nell'importo eccedente la somma di €. 200.000,00 e disponeva il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio nominando un nuovo collegio tra cui uno specialista in medicina legale e uno specialista in neurochirurgia;
quindi, espletato l'incombente dai nuovi ausiliari con il versamento nell'incarto della redatta relazione finale, corredata dei chiarimenti forniti sui rilievi dei consulenti di parte, la stessa Corte, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, sulle rassegnate conclusioni, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme e modalità cartolari, concessi i termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche, riservava la decisione. La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello appare in definitiva superabile. Con l'atto di impugnazione sono, infatti, sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi articolati a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto
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il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01). In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018). Per il resto, “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (Corte appello Bari, 18/02/2013, Foro it. 2013, 3, 969). Questo vuol dire che “la mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa” (Corte appello Milano, 14/02/2013, Foro it. 2013, 9, 2630).
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Perciò, la “… non ragionevole probabilità di accoglimento” dell'appello … va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito)” (Corte appello Reggio Calabria, 20/12/2013, Redazione Giuffrè 2013). Nel merito la soluzione decisionale delle impugnazioni non può che passare attraverso la disamina degli esiti della rinnovata indagine peritale d'ufficio, esaustiva e scevra da vizi o carenze di sorta che possano indurre il Collegio a discostarsene, avendo gli ausiliari fornito congrue risposte ai quesiti del mandato e replicato con dovizia alle osservazioni dei consulenti di parte. È bene ricordare che “Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. …” (Corte appello Napoli, sez. IV, 17/02/2020, n° 728, Redazione Giuffrè 2020). Ad ogni modo, “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. …” (Cassazione civile, sez. I, 06/06/2024, n°15804, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671534 – 01). Nella fattispecie, per quanto possano essere non condivisibili le repliche che il collegio peritale d'ufficio ha inteso formulare sui rilievi dei consulenti di parte, attesa anche la complessità scientifica della materia trattata, non è dato ravvisare ragioni che ne abbiano minato la consistenza sul piano logico e causale, al punto da renderle assolutamente inattendibili. I CC.TT.UU. di appello hanno così risposto ai quesiti del mandato: al primo: “… Vennero effettuati tutti gli approfondimenti e gli esami strumentali necessari ad una corretta ed
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adeguata diagnosi preliminare e al corretto ed adeguato indirizzo terapeutico di asportazione chirurgica del maggior volume possibile della massa tumorale previo trattamento dell'idrocefalo”; al secondo: “… la biopsia pre-opertatoria sarebbe stata pericolosa, inutile ed avrebbe ritardato il processo terapeutico;
nel caso di specie, peraltro, era assolutamente controindicata”; al terzo: “… il limitarsi alla semplice derivazione liquorale sopratentoriale con derivazione peritoneale definitiva sarebbe stato un errore in quanto si sarebbe trattato di errore procedurale in questa fascia di età. Di contro, ogni altro tipo di derivazione liquorale, (ventricolare endoscopica, derivazione esterna preoperatoria, derivazione esterna intraoperatoria), sarebbe stata scelta di buona e prudente pratica clinica ed avrebbe garantito un intervento sul tumore in migliori condizioni chirurgiche e diminuito SInificativamente il rischio di complicanze. Va, inoltre, rilevato che il mancato trattamento preoperatorio dell'idrocefalo espose il paziente allo sviluppo di idrocefalo postoperatorio che puntualmente si verificò nelle ore seguenti l'intervento – così come evidenziato dalla TAC delle ore 16,57 del 20.05.2010 (giorno successivo) all'intervento chirurgico – e che provocò ulteriore compressione sulla regione mesencefalica già sofferente per il trauma chirurgico appena subito e necessitò di ulteriore intervento urgente di derivazione ventricolo-peritoneale per il trattamento definitivo dell'idrocefalo. Per il trattamento preoperatorio dell'idrocefalo si valuta che il “comportamento professionale” dei medici che ebbero in cura il SI. presso la Divisione di Controparte_2
Neurochirurgia dell' di Napoli in questa fase CP_3 CP_4 preoperatoria è da valutare quale “errore tecnico censurabile per imprudenza””; al quarto: “… Avuto riguardo al quadro evincibile dalla Tomodensitometria Assiale Computerizzata (TAC) cerebrale e dalla Risonanza Magnetica (RM) cerebrale del 15 maggio 2020 il paziente era da considerare in pericolo di vita e nessuna terapia farmacologica poteva essere efficace nel trattamento dell'idrocefalo o del tumore stesso”; al quinto: “… La biopsia stereotassica era assolutamente controindicata in quanto inutile per tutte le considerazioni già fornite nella risposta al secondo dei quesiti;
la biopsia “Chirurgica” cioè “a cielo aperto”,
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comporta esattamente lo stesso tipo di approccio chirurgico effettuato per la rimozione completa e, quindi, non avrebbe avuto senso dal momento che la lesione era suscettibile di massima resezione tumorale possibile in buone condizioni chirurgiche. …. Un esame istologico estemporaneo intraoperatorio non avrebbe dovuto influire in maniera determinante sulla decisione chirurgica in condizioni chirurgiche ottimali, in quanto il tentativo di massima asportazione possibile avrebbe comunque dovuto essere fatto nel rispetto delle valutazioni di sicurezza per il paziente. In condizioni chirurgiche invece non ottimali o francamente critiche quali quelle che traspaiono dalla relazione operatoria, una asportazione parziale del 40-60% non eccessivamente approfondita per rimanere lontani dal tronco cerebrale, seguita da una chiusura “in sicurezza” con plastica di ampliamento durale e non riapposizione dell'opercolo osseo per permettere al cervelletto edematoso di espandersi all'esterno, seguita da immediato impianto di derivazione ventricolare esterna, avrebbero rappresentato una condotta chirurgica più prudente, indipendentemente dall'eventuale esito di un esame istologico, permettendo la graduale risoluzione dell'edema in Terapia Intensiva ed un eventuale re-intervento, se indicato dall'istologia definitiva e dal volume residuale della lesione, nelle settimane seguenti, in migliori condizioni chirurgiche e cliniche”; al sesto: “L'intervento chirurgico di exeresi della neoformazione fu correttamente eseguito ed infatti il tumore è stato completamente rimosso. Tuttavia, per tutti i motivi già elencati nella risposta al terzo dei quesiti, il trattamento preventivo dell'idrocefalo tramite una qualsiasi delle tecniche chirurgiche elencate, (ventricolostomia endoscopica, derivazione esterna preoperatoria, derivazione esterna intraoperatoria), avrebbe, - con criterio di elevata probabilità prossimo alla certezza tecnica ed alla luce di 50 anni di letteratura scientifica e dell'esperienza professionale di uno di noi [dott. – garantito migliori Persona_3 condizioni intraoperatorie, facilitando l'apertura durale che fu invece difficoltosa, [“il cervelletto appare teso e tende ad uscire dalla breccia durale” (cfr relazione operatoria)], e maggiorando certamente le manovre di “spatolamento” del parenchima cerebellare rigonfio a causa
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dell'ipertensione intracranica provocata dall'idrocefalo. … Quando il cervello per un qualsiasi motivo è “rigonfio” in quanto edematoso, qualunque manovra chirurgica diventa più difficile e pericolosa e può rendere l'intervento estremamente più rischioso per il paziente in quanto il riconoscimento delle strutture sane da quelle patologiche diventa molto più difficile se non impossibile, aumentando quindi il rischio che una manovra chirurgica possa provocare delle lesioni cerebrali. …. Così come già valutato ed indicato nella risposta al terzo dei quesiti, è possibile ribadire … che la manovra non corretta fu l'apertura durale senza il previo impianto di qualunque sistema derivativo, (Derivazione ventricoloperitoneale, ventricolocisternostomia endoscopica, derivazione ventricolare esterna preoperatoria, derivazione esterna intraoperatoria). L'alternativa da eseguire … sarebbe stato il trattamento chirurgico dell'idrocefalo prima dell'intervento sulla neoplasia in fossa posteriore. Pertanto, si ribadisce che per tale mancato trattamento preoperatorio dell'idrocefalo il “comportamento professionale” dei medici che ebbero in cura il SI. presso la Divisione di Controparte_2
Neurochirurgia dell' di Napoli in questa fase Controparte_4 preoperatoria ed operatoria è da valutare quale “errore tecnico censurabile per imprudenza”; al settimo: … Il SI. Controparte_2 presenta una tetraplegia spastica completa con tracheostomia e gastrostomia, dipendenza ventilatoria intermittente, assenza di contatto ambientale ed assenza di vita di relazione con un quadro clinico assimilabile ad uno stato vegetativo completo, valutabile come pari ad un danno permanente all'integrità psicofisica che solo per la tetraplegia è inquadrabile con un tasso del cento per cento (100%) e, peraltro, il paziente è un soggetto bisognevole di assistenza continuativa per le cure e per gli atti della vita quotidiana, avuto riguardo alla perdita completa dell'autonomia. Tale stato neurologico non risponde a quanto ci si poteva ragionevolmente aspettare per l'asportazione di un tumore cerebellare e del 4° ventricolo nel 2010. Infatti, per quanto il tumore fosse di dimensioni medio-grandi (4,6x3,7x3,3 cm.), situato profondamente e complicato da idrocefalo, - quadro clinico per il quale il paziente poteva essere considerato in immediato pericolo di vita, - dall'asportazione di
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quel tipo di lesioni è ragionevolmente possibile attendersi l'insorgenza di deficit postoperatori TRANSITORI nel 70% dei casi e DEFINITIVI in una percentuale variabile dal 25 al 50% dei casi. … Avuto riguardo alle considerazioni e valutazioni tecniche che precedono non vi è dubbio che l'esito clinico-neurologico definitivo poteva manifestarsi come privo di deficit o con deficit neurologici dell'entità … in precedenza … indicata;
in definitiva si ritiene del tutto “congruo” indicare l'esito clinico-neurologico definitivo – in assenza di “errore tecnico professionale” – come pari al tasso massimo di una “disabilità lieve” e, quindi, pari al trentacinque per cento (30-35%). Avuto quindi riguardo alla valutazione … espressa in precedenza rispetto allo “stato vegetativo completo” in cui versa il SI.
, [tetraplegia spastica completa con tracheostomia e Controparte_2 gastrostomia, dipendenza ventilatoria intermittente, assenza di contatto ambientale ed assenza di vita di relazione], e valutato con un tasso del cento per cento (100%), si ritiene che i “postumi” correlabili al
“comportamento professionale del medici” che l'ebbero in cura presso la Divisione di Neurochirurgia dell' di Napoli comporti Controparte_4 una valutazione di un complessivo “danno biologico permanente” indicabile in un tasso del sessantacinque-settanta per cento (65-70%). Per quanto riguarda il “danno biologico temporaneo” si è in accordo con i CC.TT. d'Ufficio di primo grado, che sulla base dell'iter clinico del paziente che dall'immediato postoperatorio e sino alla dimissione del 20.07.2011 … fu sempre in una condizione di “coma”, … ebbero ad affermare che “il danno biologico temporaneo totale e parziale è invece da intendersi ricompreso in quello permanente” e, peraltro, per la condizione clinica si sarebbe trattato sempre di “danno biologico temporaneo totale”; all'ottavo: “Per quanto riguarda il caso di specie e per quanto argomentato e valutato in precedenza … venne preso dai genitori – trattandosi di un soggetto minore – un consenso informato del tutto valido – trattandosi di un consenso presente in cartella, redatto a penna, e che così recita: “si rendono edotti il padre e la madre della patologia da cui è affetto il figlio , Neoplasia del 4° Controparte_2 ventricolo. Tale lesione necessita di trattamento NCH e che tale intervento comporta una elevata mortalità intraoperatoria oltre ad altri
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rischi e complicanze che sono: emorragia peri-operatoria, deficit dei nervi cranici, deficit della motilità, del respiro e della deglutizione e del coordinamento motorio, disturbi del circolo liquorale, infezioni. Si informano inoltre che il pz. dopo l'intervento sarà trasferito in Rianimazione per un risveglio protetto. I familiari dichiarano di aver ben compreso ad accettano”; al nono: “assorbito dai precedenti”. Adeguati devono considerarsi i chiarimenti del collegio peritale d'ufficio in ordine ai rilievi mossi dai consulenti di parte. In particolare, sul “trattamento preoperatorio dell'idrocefalo” questi ultimi, (di parte appellante), avevano affermato che “i neurochirurghi non segnalarono difficoltà tecniche nell'apertura della dura madre”. In proposito Gli ausiliari hanno denotato come l'affermazione stessa sia contraddetta dalle risultanze del referto operatorio laddove si evidenziava che il appariva teso e tendeva ad uscire attraverso la breccia Persona_4 durale, constatazione questa che individuava in sé stessa una situazione intrinsecamente drammatica ed ormai irreversibile, l'insorgenza cioè di un'ernia cerebellare attraverso la progressiva apertura della membrana durale. L'osservazione confermava, per giunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la parte centrale più importante dell'intervento, la manipolazione del cervelletto ed il suo spatolamento per raggiungere il tumore situato in profondità, iniziarono in condizioni subottimali se non critiche, dal momento che un cervelletto “teso” è tale per due motivi principali: l'esistenza della massa tumorale e l'idrocefalo con ipertensione intracranica da esso provocata. Almeno su quest'ultimo si sarebbe potuto agire in maniera rapida, efficacissima e risolutiva in modi sicuri e documentati: 1) derivazione ventricolo-peritoneale preoperatoria;
2) ventricolocisternostomia preoperatoria;
3) derivazione ventricolare esterna immediatamente prima di aprire la fossa posteriore;
4) puntura intraoperatoria del ventricolo laterale attraverso un foro occipitale immediatamente prima di aprire la dura madre. Il mancato trattamento pre o intraoperatorio dell'idrocefalo espose il paziente al rischio, purtroppo puntualmente verificatosi, dell'idrocefalo acuto postoperatorio che fu diagnosticato sulla TAC del 20.05. 2010 alle ore 16,56, cioè più di 16 ore dopo la fine dell'intervento e più di 15 ore dopo
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la prima TAC postoperatoria effettuata alle ore 01,21 del 20.05.2010. Per tali motivi i prefati ausiliari hanno confermato quanto già rappresentato, e cioè che la decisione di non trattare l'idrocefalo con uno qualsiasi dei 4 metodi su descritti per operare un tumore situato in profondità nel IV ventricolo non fu prudente. Prendendo poi in esame le prevedibili e lontane valutazioni del “danno alla persona” avanzate dai diversi CC. TT. di parte, per cui la valutazione del 65% era apparsa ad alcuni “francamente esuberante” e ad altri riduttiva, potendo in caso di esito favorevole dell'intervento neurochirurgico ventilare un danno base del solo 10% per la craniotomia, gli ausiliari hanno sostanzialmente ribadito le indicate percentuali, pur rimettendosi all'apprezzamento della Corte in qualità di peritus peritorum, precisando come al danno iatrogeno si dovesse accompagnare l'attenzione dovuta alla condizione del soggetto, bisognevole di assistenza continuativa per le cure e per gli atti della vita quotidiana, avuto riguardo alla perdita completa dell'autonomia. Alla stregua delle richiamate e riprodotte risultanze peritali d'ufficio non vi è spazio che possa consentire l'assolvimento dell'azienda sanitaria dalla pretesa risarcitoria, ricorrendo comunque i presupposti del suo accoglimento, vale a dire la responsabilità scaturente dal delineato profilo di colpa professionale. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, i motivi di appello promossi dalla difesa della Controparte_4 consistenti nella mera ripetizione delle critiche mosse nel primo grado di giudizio alla prima consulenza tecnica, sono stati svuotati di sostanza dal secondo elaborato peritale che sostanzialmente ribadisce, in linea con la prima ctu, la grave mancanza connotante l'assistenza fornita al giovane e concretizzata innanzitutto in un colpevole mancato CP trattamento dell'idrocefalo che insisteva sul paziente prima di trattare adeguatamente la formazione benigna presentata dallo stesso. Una paventata impossibilità di praticare un intervento di derivazione liquorale, foriera di rilevanti e concreti rischi, appare confutata. E ciò, a prescindere dal rilievo che la derivazione liquorale era stata indicata come urgente già dallo stesso Neuroradiologo dell' Controparte_6 all'accesso al pronto soccorso nella refertazione della Tac eseguita il
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15.05.2010. In effetti, il rischio dietro cui l'appellante cerca di far passare come non praticabile l'intervento di derivazione liquorale de quo risiederebbe in una possibile ernia cerebrale una volta ridotta la pressione endocranica. Sul punto precisamente sia i CC.TT.UU. di primo che di secondo grado, nel rispondere alle critiche mosse dai consulenti della parte appellante, hanno giustamente notato che nessun intervento
– in particolar modo in un ambito come quello in questione – è scevro da rischi e complicanze altrimenti per assurdo nessuna operazione sarebbe mai possibile. A ben osservare, le uniche doglianze relative ad una presunta impossibilità ad effettuare la derivazione in questione sono relative unicamente alla presenza di percentuali, (dall'1 al 4%), di insorgenza di ernia cerebrale, unitamente alla considerazione che – successivamente ad un siffatto intervento – una exeresi parziale “non poteva essere presa in considerazione in quanto contrasta ulteriormente con i dogmi della letteratura medica”. Le considerazioni difensive della già convenuta azienda sanitaria risultano in realtà forzosamente strutturate unicamente sulla necessità di un intervento radicale indicando a tutti i costi come non percorribile la strada di una preliminare risoluzione dell'idrocefalo. Sul punto appare utile ricordare che con la definizione di idrocefalo si fa riferimento ad una condizione di alterato deflusso liquorale che può ricercare tra le sue cause la presenza di una neoformazione del quarto ventricolo, come nel caso di specie. Per le ridottissime dimensioni del IV ventricolo è sufficiente una ostruzione anche minima a determinare l'alterazione del deflusso liquorale ostruendo l'Acquedotto di Silvio e determinando un idrocefalo c.d. triventricolare. Dunque, l'urgenza dell'intervento non era rappresentata dalla necessità di asportare immediatamente e sic et simpliciter la neoplasia, (peraltro benigna ma trattata dai neurochirurghi del _1 come maligna), quanto piuttosto dalla necessità di ridurre la pressione intracranica mediante il ripristino del normale flusso liquorale ostruito dalla presenza della neoplasia. Tale eSIenza è di fondamentale importanza in quanto rientra proprio in quegli aspetti di planning preoperatorio che sono stati ritenuti inadeguati. Sul punto l'appellante difesa ha asserito che non era effettuabile un intervento di derivazione
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liquorale in quanto avrebbe esposto il paziente al rischio di improvvisa diminuzione della pressione intracranica determinando un'ernia cerebrale interna di tipo ascendente. Ebbene, la letteratura specialistica sull'argomento, citata anche dai consulenti d'ufficio, è di tenore diametralmente opposto. Da detti studi emerge chiaramente che la derivazione esterna preoperatoria fosse una scelta ritenuta percorribile già negli anni '90 e che la terzoventricolo—cisternostomia sia addirittura da preferire in termini di outcome del paziente. Non a caso, nell'immediato post-operatorio, a causa della nuova insorgenza di idrocefalo, fu necessario sottoporre il paziente proprio a quell'intervento chirurgico (la derivazione ventricolo-peritoneale) ritenuto escludibile per i suoi rischi, e che si sarebbe sicuramente evitato con un approccio mirato alla risoluzione dell'idrocefalo originario, così come descritto in letteratura. Tutto quanto riportato ha ricevuto piena conferma dalla rinnovata consulenza tecnica, così espressasi: “L'associazione dell' con i tumori della fossa posteriore è estremamente Parte_4 frequente e, quindi, la gestione ed il trattamento dello stesso prima dell'asportazione del tumore è motivo di dibattito da molti decenni. Fin dall'apparizione delle prime derivazioni extratecali negli anni '70 si dimostrò che operare un tumore della fossa posteriore dopo aver risolto l'idrocefalo portava ad una migliore prognosi clinica e funzionale abbattendo la mortalità intra-operatoria e post-operatoria. … Viste le sporadiche descrizioni di complicanze legate all'utilizzo di derivazioni extratecali in presenza di tumori della fossa posteriore … nei decenni successivi ci fu la tendenza a preferire altri metodi non definitivi al trattamento preoperatorio dell'idrocefalo nei tumori della fossa posteriore (derivazione esterna preoperatoria, Ventricolocisternostomia endoscopica, derivazione esterna intra-operatoria) ma è sempre rimasto valido il principio che è indispensabile trattare l'idrocefalo con qualsiasi sistema efficace prima di aprire la fossa posteriore per la rimozione del tumore. È infatti esperienza comune quotidiana che una volta asportato l'osso per la craniotomia in fossa posteriore si percepisce alla palpazione una forte tensione della dura madre (la spessa membrana meningea impermeabile che protegge il sistema nervoso centrale) che può avere
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una consistenza definita “lignea” a causa dell'ipertensione intracranica provocata dalla coesistenza della massa cerebellare e dell'idrocefalo. L'apertura della dura madre in queste condizioni è estremamente problematica, in quanto a dura chiusa tutto il cervelletto è uniformemente compresso nella fossa posteriore, ma non appena si inizia ad aprire la dura con le forbici chirurgiche il cervelletto, messo in comunicazione con la pressione atmosferica esterna, tende ad erniare rapidamente attraverso l'apertura durale che diventa sempre più difficile e traumatica sul tessuto cerebellare che tende a fuoriuscire e gonfiarsi perché va in edema a causa del ritorno venoso interrotto dallo
“strangolamento” dell'apertura durale. Il cervelletto erniato va in necrosi e tende a sanguinare, provocando edema nel cervelletto circostante non ancora erniato. Una volta completata l'apertura durale ci si trova di fronte un cervelletto gravemente danneggiato, edematoso, emorragico, fortemente erniato al di fuori dell'apertura durale. Incidere un cervelletto in queste condizioni per cercare un tumore emorragico in profondità può essere difficilissimo ed è pressoché impossibile riuscire a riconoscere ed asportare il tumore senza provocare danni potenzialmente anche gravissimi al parenchima circostante, molto difficile da riconoscere rispetto al tumore a causa dell'edema emorragico provocato dalle manovre chirurgiche. Se, di contro, si era proceduto ad impiantare una derivazione esterna nei giorni precedenti l'intervento (derivazione esterna preoperatoria) o immediatamente prima dell'intervento (derivazione esterna intra-operatoria) e, poi, si procede ad aprire la dura madre il chirurgo richiede al personale di sala operatoria l'apertura della derivazione liquorale esterna che secondo i dettami della buona pratica clinica si era provveduto ad impiantare. Tale gesto permette il drenaggio relativamente rapido di una discreta quantità di liquor (5-6 cc/minuto) in maniera tale che dopo 5-6 minuti, drenati 30-40 cc o di più all'occorrenza, la pressione intracranica si riduce enormemente, la dura diventa visibilmente meno tesa e soffice e si può procedere in maniera molto più sicura all'apertura della stessa, senza alcuna lesione cerebellare e senza scatenare la serie di eventi nefasti descritti in precedenza.
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Sul versante giuridico la indagine peritale rinnovata in appello ha lasciato inalterati ed anzi confermato la sussistenza degli estremi determinanti il fondamento della domanda risarcitoria. Sul punto il giudice a quo aveva così correttamente motivato: “sussiste, pertanto, la prova del titolo contrattuale in forza del quale l'attrice SI.ra , Controparte_1 in proprio e quale tutrice del figlio interdetto , ha Controparte_2 esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria sopra menzionata. In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “latu sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura convenuta certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, infatti, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ.,
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sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto “ausiliario” e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150). Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore (o dei medici esecutori) dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400). Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a)se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta
[...]
(e, per _1 essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che ebbero in cura il giovane con riguardo all'intervento chirurgico Controparte_2 eseguito in data 19 maggio 2010) e l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione dell'istante, nell'aggravamento delle condizioni di salute del giovane paziente così come descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio [cfr., in particolare, i capoversi contrassegnati dai numeri “f)”, “g)” ed “h)” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio]; b)se la condotta della convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che ebbero in cura il giovane CP
con riguardo all'intervento chirurgico eseguito in data 19
[...] maggio 2010) sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ed allegati a
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sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante la proposizione della domanda giudiziale [inadempimenti consistenti, come si è già sopra detto, nella mancata esecuzione della mappatura dei vasi sanguigni nella zona da operare;
nell'inadeguata scelta chirurgica concernente l'accesso al sito in cui eseguire l'intervento; nell'errata scelta di effettuare un intervento chirurgico radicale in luogo di intervento meno invasivo;
nell'errata esecuzione dell'intervento che aveva cagionato lesioni iatrogene in zone nobili del cervello;
nell'errata esecuzione dell'emostasi; nell'omessa esecuzione di esame estemporaneo della massa tumorale (che risultava poi essere un tumore benigno); nell'omessa utilizzazione di potenziali evocati durante l'intervento]. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se il peggioramento delle condizioni di salute subito dal giovane CP
nei termini già sopra indicati sia eziologicamente
[...] ricollegabile, in tutto o in parte, alle suddette condotte violative delle
“leges artis”. Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se
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non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Nel caso in cui la produzione di un evento possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, in applicazione della disciplina dell'art. 41 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno, sia che abbia operato come concausa sia che abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli” (Cass. civ., sez. III, ord. 29 settembre 2017, n. 22801). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso,
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Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico - razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice SI.ra , in Controparte_1 proprio e quale tutrice del figlio interdetto , possono Controparte_2 ritenersi ampiamente acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio …”. Ciò posto, tutti gli altri profili impugnatori attengono in concreto al quantum debeatur. Per cominciare allora dal danno non patrimoniale subito iure proprio dall' va detto che il criterio di calcolo seguito CP dal giudice a quo appare corretto e condivisibile dovendo solo essere il calcolo stesso rimodulato alla stregua delle rinnovate risultanze peritali d'ufficio che hanno così graduato nel 65% la percentuale di danno iatrogeno inferto dall'infelice intervento chirurgico. Posto allora che “la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408),
- e ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di
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cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari, - garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Peraltro, trattandosi di danno cd.
“differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente accertati dallo stesso ausiliario [e pari al 100% (cento percento)] e quello – pari questa volta al 35% stando alla consulenza di appello … - dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di mancato aggravamento dei postumi conseguito alle negligenze acclarate a carico della struttura sanitaria
[cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di Napoli, Sezione Dodicesima Civile …, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”]”. Pertanto, rivalutati i postumi permanenti nella misura del 65% (sessantacinque percento) differenziale tra il 100%
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(cento percento) ed il 35% (trentacinque percento), la Corte, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'interdetto al momento dell'evento dannoso (15 anni circa), ritiene di rideterminare il “quantum debeatur”, all'attualità, per il danno biologico residuato a carico del giovane . La voce di Controparte_2 danno si ragguaglierà quindi alla diversa differenza tra l'importo di €. 1.336.243, relativo, secondo le tabelle del 2024 elaborate dal Tribunale di Milano, all'invalidità permanente pari al 100% e quello di €. 273.723, relativo all'invalidità permanente pari al 35% che sarebbe residuata a carico del predetto in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito;
differenza pari ad €. 1.062.520, essendo corretto il computo che attiene al divario tra le poste indicate e non all'importo che corrisponderebbe alla percentuale di invalidità del 65%, (€. 672.772,00), come additata dall'appellante difesa dell'ospedale. Esclusa la risarcibilità autonoma di un danno morale dal momento che
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico - legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2018, n. 7513)”. Il primo giudice ha proceduto al riconoscimento e alla liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno, così motivando: “Al
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riguardo, non sembra potersi dubitare del fatto che la gravità delle lesioni riportate dal giovane determini una radicale Controparte_2 impossibilità di ingresso del medesimo nel mondo del lavoro. Pertanto, è configurabile una perdita totale della sua capacità di guadagno. Questo danno deve essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva ed, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività occupazionale del giovane, basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e sociale, nonché agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nella stessa, con la precisazione però che “in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” [cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2008, n. 24331 (“La liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia. In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.”); cfr., altresì, in senso analogo, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2010, n. 10074]. Nel caso di specie, mancando qualsivoglia allegazione con riguardo ai futuri orientamenti occupazionali del danneggiato, deve quindi farsi ricorso al criterio base del triplo della pensione sociale [attualmente pari ad €. 5.977,79 (euro cinquemilanovecentosettantasette/79)], come previsto dall'art. 137, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'importo complessivo che ne scaturisce, pari alla somma
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annua di €. 17.933,37 (euro diciassettemilanovecentotrentatre/37), deve essere capitalizzato avendo riguardo a tutta la vita lavorativa futura del giovane e, cioè, ipotizzando (secondo l'”id quod Controparte_2 plerumque accidit” ed a fronte della rilevata carenza di allegazioni su possibili percorsi di studio del giovane ) un ingresso Controparte_2 nel mondo del lavoro all'età di 25 (venticinque) anni ed una permanenza in attività lavorativa fino all'età pensionabile e, quindi, fino a 67 (sessantasette anni). A tal fine possono essere utilizzati i coefficienti per la costituzione delle rendite temporanee desumibili dall'art. 46, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1985, n. 131 (cd. “Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”), secondo cui “Il valore della rendita o pensione è costituito: … b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato” e tenendo conto che l'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2018, “Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l'annualità”. Pertanto, applicando il coefficiente desumibile da tale disposizione normativa, con riguardo al periodo lavorativo ricompreso tra i venticinque (25) ed i sessantasette (67) anni [periodo pari a quarantadue (42) anni], e tenuto conto che l'attuale saggio legale degli interessi così come previsto dall'art. 1284 cod. civ., è pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque percento) in ragione di anno e che il quadro menomativo residuato a carico del giovane
è di gravità tale da renderlo del tutto incapace allo Controparte_2 svolgimento di attività lavorativa, si ha un importo complessivo di €. 779.292,00 (euro settecentosettantanovemiladuecentonovantadue/00) in cifra tonda”. L'appellante difesa dell' ha ritenuto errata, in CP_3 quanto ingiustificatamente eccessiva, la somma evidenziando come, “se corretto è il criterio di liquidazione applicato dal primo giudice, ovvero
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quello del c.d. “triplo della pensione sociale” (oggi assegno sociale), palesemente errato, invece, risulta il valore numerico posto a base del relativo calcolo. Infatti, per una corretta liquidazione di tale posta di danno, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere a riferimento il valore della pensione sociale al 2010, anno in cui si assume verificato l'evento dannoso a cui viene ricollegata la perdita della capacità di produrre reddito, ma così non è stato. Invero, il primo giudice, disattendendo completamente il consolidato orientamento della Corte di cassazione al riguardo, ha preso a riferimento, per il calcolo del c.d.
“triplo” il valore della pensione sociale come quantificato alla data della decisione in questa sede impugnata, ovvero al 2020, con le discendenti conseguenze negative, per l'odierna appellante, di tale errata individuazione del parametro economico di riferimento per la quantificazione di tale posta di danno”. La censura è condivisibile. Così,
“in tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica l'art. 4, comma 3, l. 26 febbraio 1977 n. 39, il quale dispone che, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione;
quanto, poi, alla liquidazione del danno futuro, può farsi ricorso alle tabelle di cui al r.d. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età percentuale di invalidità residuata con base il triplo della pensione sociale e considerato lo scarto tra vita lavorativa e fisica, tenendo nel dovuto conto l'aumento della vita media rispetto al 1922. Tali criteri non sono, peraltro, tassativi, potendo il giudice del merito ricorrere anche ad altre regole quale l'equità di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. ovvero ad entrambi i principi;
tale scelta, costituendo giudizio di merito, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cassazione civile, sez. III, 31/07/2002, n°11376, Giustizia Civile Massimario 2002, 1419; conf. Cassazione civile, sez. III, 03/11/1998, n°10966, Giust. civ. Mass. 1998, 2243; Cassazione civile 09 novembre 2006 n°23917 sez. III). Con l'applicare il valore
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dell'assegno sociale vigente al 2020 – corrispondente ad €. 5.977,79 – in luogo di quello, inferiore di oltre il 10%, vigente alla data del sinistro, e cioè al 2010 – pari, invece, al minor importo di €. 5.349,89 – il giudice a quo ha finito per liquidare una somma maggiorata. Infatti, in luogo dell'importo di €. 779.292,00, (risultante dall'applicazione del valore dell'assegno sociale al 2020 maggiorato di interessi legali conteggiati allo 0.05%), applicando la misura dell'assegno sociale vigente nel 2010, (e pari, come si è già evidenziato, al minore importo di € 5.349,89), avrebbe dovuto liquidare la cifra inferiore di €. 674.086,14 (5.349,89 x 3 x 42), su cui poi conteggiare gli interessi nella misura innanzi rilevata. Orbene, partendo dalla entità della pensione sociale indicata, (€. 5.349,89), elevata al triplo e moltiplicata per gli anni di attività calcolati dal presumibile ingresso nel mondo lavorativo (21) fino all'epoca della relativa uscita, (67), si avrà l'importo di €. 738.284,82, (5.349,89 x 3 x 46). Applicato il coefficiente di capitalizzazione sempre corrispondente all'anno 2024, (1,036622), la somma ascenderà ad €. 765.322,287. Quest'ultima dovrà essere poi ridimensionata in rapporto alla percentuale di danno iatrogeno che l'ultima indagine peritale d'ufficio ha ritenuto potersi attribuire ai sanitari dell'azienda ospedaliera appellante, (65%), ragguagliandosi quindi ad €. 497.459,486. Altro versante della impugnazione principale è quello che ha investito il riconoscimento e la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale. Premesso che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (Cassazione civile, sez. III, 17/05/2023, n°13540, Giustizia Civile Massimario 2023, rv 667659 – 02), la somma attribuita per tale posta di danno dal giudice di prime cure – €. 450.000,00 – è apparsa eccessiva e priva di valida giustificazione, in astratto nonché in relazione al caso concreto. Sarebbe stato invero da escludersi che la situazione, per quanto di rilevante gravità, fosse
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equiparabile, come affermato dal primo giudice, alla totale perdita del rapporto parentale, (il che avrebbe consentito l'applicazione diretta, quanto alla quantificazione del danno, delle tabelle del tribunale di Milano laddove liquidano il danno parentale da morte del congiunto). Da ciò la inutilizzabilità a monte delle tabelle milanesi, (ed in ogni caso di qualsivoglia altra tabella), laddove liquidano la perdita del rapporto parentale, non potendosi condividere l'equiparazione – sic et simpliciter
- della grave alterazione delle condizioni psicofisiche del congiunto, verificatasi nel caso di specie, alla totale perdita del rapporto parentale con esso, tanto da giustificare almeno una riduzione dell'importo riconosciuto dal primo giudice. Se anche volesse ammettersi la possibilità di una simile equiparazione, il riconoscimento di una cifra come quella liquidata dal Tribunale – ovvero €. 450.000,00 – sarebbe stato comunque ingiustificato e contrario proprio a quelle Tabelle di Milano ed. 2018, che pure il primo giudice aveva dichiarato di voler applicare. Quest'ultimo aveva così motivato: “Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del figlio in una “forbice” che va da un minimo di €. 165.960,00 (euro centosessantacinquemilanovecentosessanta/00) ad un massimo di €. 331.920,00 (euro trecentotrentunomilanovecentoventi/00), questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura sensibilmente superiore al predetto massimo, da intendersi espresso in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale, comprensivi sia del cosiddetto danno morale subiettivo, sia del cosiddetto danno da compromissione del rapporto parentale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della sussistenza di un effettivo stato di convivenza tra l'attrice e la vittima, comprovato alla stregua della certificazione anagrafica prodotta in giudizio (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “3.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice); 2) del gravissimo sconvolgimento delle abitudini di vita subito dall'attrice, che ha patito il sostanziale annientamento di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plaerumque
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accidit”, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio figlio, peraltro fin dalla nascita di quest'ultimo), pur nella consapevolezza della continua assistenza di cui lo stesso necessita in maniera continua e quotidiana ed in ragione delle gravissime condizioni in cui egli ha versato e continua a versare;
3) del costante e quotidiano confronto che la madre attrice ha dovuto e dovrà affrontare sia con le gravissime lesioni patite dal giovane figlio, sia con il predetto annientamento della relazione parentale derivato dalle menomazioni residuate a carico dello stesso, sia, infine, con tutte le attività di assistenza e di cura di cui il giovane necessita (e di cui necessiterà) e che, in maniera assolutamente inevitabile ed ineludibile, devono e dovranno essere prestate (anche e soprattutto) da lei; 4) del “vulnus” alla serenità familiare certamente scaturito da quanto finora posto in evidenza;
5) della proiezione futura, in termini di durata, di tale
“vulnus”, destinato a protrarsi, presumibilmente, per tutta la vita dell'attrice e della conseguente necessità per quest'ultima di doversi confrontare, quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con tale sconvolgimento, nonché con l'elemento – niente affatto secondario – rappresentato dalla gravissima sofferenza derivante dalla preoccupazione per quelle che potranno essere le sorti del figlio nell'ipotesi di sua sopravvivenza alla madre stessa;
6) della comprovata sussistenza di un disturbo dell'adattamento, sviluppato dall'attrice SI.ra a causa del grave evento Controparte_1 dannoso di cui si tratta (cfr., all'uopo, la suddetta relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla pag. 39); 7) della sostanziale rinuncia a qualsivoglia forma di vita di relazione esterna alla propria abitazione che l'attrice SI.ra ha dovuto operare a seguito Controparte_1 delle già sopra menzionate necessità di assistenza e cura del figlio (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 27 giugno 2017, alla pag. 30, laddove con riguardo all'anamnesi della suddetta attrice, gli ausiliari di questo giudice evidenziano che la stessa “Riferisce inoltre di non uscire mai di casa per paura di quello che possa succedere al figlio .”). CP
La doglianza è condivisibile. Anzitutto l'autore della impugnata sentenza
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ha ritenuto che il valore di € 165.960,00 di cui alle Tabelle (risarcimento in favore di un genitore per la perdita di un figlio) costituisse il valore minimo, laddove la suddetta cifra costituisce in effetti il valore monetario medio, (c.f.r. tabelle Milano ed. 2018), per cui è su tale valore che avrebbe dovuto calcolare la personalizzazione. Poi ha proceduto ed una personalizzazione comunque superiore rispetto a quella massima prevista dalle Tabelle in questione, indicata – per un caso concreto come quello oggetto del presente giudizio – nell'importo di € 331.920,0018 (cfr. Tabelle Milano, p. 31). Perciò, anche a voler ammettere nel caso giudicato la sussistenza dei presupposti della massima personalizzazione, che può trovare applicazione solo in presenza di comprovate peculiarità, come quelle ravvisate nei precedenti, evidenziati punti della motivazione, e glissando pure sulla minore consistenza percentuale del danno iatrogeno differenziale accertato dalla consulenza di ufficio in appello, il primo giudice avrebbe potuto riconoscere, quale danno non patrimoniale iure proprio, al massimo la predetta somma “personalizzata” di € 331.920,00. Va ricordato che per principio generale, “in tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato – ad es. - per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile” (Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n°2433, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670063 – 02). Ebbene, applicate qui le più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, (2025), il danno parentale in questione, pur nella sua massima personalizzazione, può essere così rideterminato: “Tabella di riferimento
2025; Valore del Punto Base: €. 11.549,20; Punti riconosciuti per il grado di parentela 20; Punti in base all'età del genitore, (anni 47), 3;
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Punti in base all'età della vittima 4,5; Punti per la convivenza tra il genitore e la vittima 4; Punti per l'assenza di altri familiari conviventi
3; Punti totali riconosciuti 34,5; importo del risarcimento €. 398.447,40. Non essendo presenti altri familiari fino al 2° grado di parentela, il punteggio complessivo può essere aumentato da 1/3 fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 46 ad un massimo di 51,75, con l'importo del risarcimento che si colloca pertanto tra €. 531.263,20 e €. 597.671,10”. Le particolarità della fattispecie e il quadro familiare delineato consentono il riconoscimento di tale ultimo importo, che va anch'esso tuttavia ridotto in ragione della percentuale di danno iatrogeno rientrante nell'ambito della colpa ascrivibile ai medici dell'ospedale, ragguagliandosi così ad €. 388.486,215. Ancora sul crinale del danno patrimoniale il giudice di primo grado aveva, sulla scorta delle risultanze della C.T.U., - “soggetto allettato, tracheostomizzato, cateterizzato e portatore di PEG. … sottoposto a due clisteri evacuativi a settimana. ESAME OBIETTIVO: condizioni generali scadenti;
peso ed altezza non rilevabili;
tetraplegia flaccida. Esiti cicatriziali da pregresse piaghe da decubito. Si esprime unicamente tramite vocalizzi incomprensibili” – considerato i costi verosimili di una totale e continua assistenza personale, non potendo rivestire alcuna incidenza l'eventuale sua ammissione a trattamenti previdenziali, attesa la gravità delle sue menomazioni, tali da non poter fare a meno per tutta la vita dell'aiuto di un terzo per lo svolgimento di tutte le principali funzioni anche fisiologiche. “Pertanto, tenuto conto del menzionato quadro menomativo e della conseguente tipologia di assistenza necessaria in relazione a quest'ultimo, in considerazione dell'aspettativa di vita media degli individui di sesso maschile (circa settantotto anni)”, era giunto al riconoscimento, in via equitativa (ex art. 1226 cod. civ.), dell'importo complessivo di €. 200.000,00, presumibilmente destinato al soddisfacimento delle eSIenze relative all'accudimento e all'assistenza del leso. Sul punto l'appellante difesa dell'azienda ospedaliera ha lamentato la eccessività della posta risarcitoria denotando come, sulla base di quanto dichiarato dalla stessa genitrice dell' circa la CP
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impossibilità vuoi di lavorare per dedicarsi totalmente all'assistenza quotidiana del figlio, vuoi di uscire di casa per timore di ciò che eventualmente potrebbe accadergli, (c.f.r. relazione C.T.U. primo grado, p. 30), l'opera di assistenza materna in questione dovesse ritenersi connotata in pratica di esclusività, al punto da non richiedere l'intervento di terzi sopportando i relativi costi;
circostanza questa di ancora maggiore rilievo nel caso in cui il minore fosse stato percettore di provvidenze pubbliche, (id est, pensione di invalidità, di accompagnamento etc.). Or dunque, valutata la evenienza indubbiamente ancillare e residuale del supporto di terzi nel quadro assistenziale profilato, che ha visto e vede, anche in prospettiva, il ruolo preponderante, se non esclusivo della nel suo supremo CP_1 impegno umanitario, appare effettivamente esorbitante l'importo liquidato che, sempre in via equitativa, può ridursi del 35% del per cento, (percentuale di danno che sarebbe in ogni caso residuata al subito intervento), ragguagliandosi alla più consona misura di €. 130.000,00, in moneta attuale. Ancora in tema di pregiudizio patrimoniale il giudice a quo ha ritenuto riconoscibili all'attrice le spese che la stessa aveva affermato di aver sostenuto che, pur in assenza di documentazione valevole a comprovarne il relativo ammontare, potevano essere liquidate in via equitativa, (ex art. 1226 cod. civ.), in linea con quanto richiesto, nell'importo complessivo di €. 5.000,00 all'attualità, dovendosi tenere conto della pluralità di ricoveri presso strutture sanitarie, nonché delle attività di continua assistenza ed accudimento necessarie in ragione delle gravissime menomazioni subite. L'attribuzione, per quanto ragionevole, non è avallabile sul piano probatorio. Va ricordato che “nel caso di lesione della salute, il danno patrimoniale costituito dalle erogazioni per le spese mediche non può essere liquidato dal giudice in assenza di adeguata documentazione degli esborsi sostenuti, né, in assenza della suddetta documentazione, può essere utilmente invocato il disposto di cui all'art. 1226 c.c.” (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2000, n°2037, Assicurazioni 2001, II,2, 15). Più in generale poi deve ribadirsi che “la liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella
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sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione. …” (Cassazione civile, sez. III, 15/03/2024, n°7072, Guida al diritto 2024, 19). Sulle consistenze delle diverse voci di danno finora esaminate e riconosciute, liquidate in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 19 maggio 2010, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa del 19 maggio 2010, quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo;
(il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.). Le ragioni dell'appello incidentale, condizionato, restano in gran parte assorbite dalle motivazioni addotte a condivisione dell'accoglimento, sia pure in parte, di quelle articolate con l'appello principale. Le eccezioni preliminari di inammissibilità della impugnazione incidentale appaiono tutto sommato superabili. È vero che quest'ultima, ove tardiva,
“… da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile qualora l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale” (Corte appello Firenze, sez. III, 17/01/2023, n°104, Redazione Giuffrè 2023, 89). Ma nel definire
“condizionato” il proprio appello incidentale, subordinandolo alla ritenuta ammissibilità di quello principale e ammettendo che in sua assenza non sarebbe stata indotta ad impugnazione alcuna, la difesa sua autrice
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lascia intendere proprio che il suo interesse sia insorto in seguito, e per effetto, della proposizione della impugnazione principale. Per il resto non ricorrono deficienze di sorta che possano far cadere l'appello in parola sotto la mannaia dell'art. 342 c.p.c., di cui pure si è invocata l'applicabilità ratione temporis. Passando allora al merito va disatteso già il primo motivo dell'appello de quo che muove da una pretesa, maggiorata liquidazione del danno biologico postulando una personalizzazione dello stesso che a torto sarebbe stata operata in misura inferiore a quella che le circostanze del caso concreto avrebbero imposto. “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2020, n°25164, Responsabilità Civile e Previdenza 2021, 1, 117). “In assenza di prova di […] specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata il giudice adempie correttamente al suo compito di
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motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame” (Cass. civ., sez. VI (3), 31.5.2019, n°15084). Del resto, si è già visto che il superamento nella personalizzazione del danno del limite stabilito dalle tabelle non è consentito. Per il resto, l'adombrata illegittimità costituzionale delle tabelle milanesi, come suggerita, dall'appellante difesa della , nemmeno potrebbe sottoscriversi. La Consulta, CP_1 con decisione già piuttosto remota, aveva rilevato, ad esempio, non “… fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 d. lg. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata da alcuni giudici del merito, secondo i quali la norma consentirebbe la fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento dei vari interessi in gioco” (Corte Costituzionale, 16/10/2014, n°235, Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2015, 2, 404). Per giunta, avendo gli ausiliari officiati nel presente grado ridotto l'entità del danno biologico differenziale, portandolo dal 90% al 65%, rimarrebbe logicamente, ancor prima che giuridicamente, eliso ogni margine di personalizzazione in aumento, come auspicato dalla prefata difesa. La doglianza che attiene alla propugnata violazione del consenso informato per il minore e la sua genitrice è sostanzialmente priva di spessore ed è stata nel suo assunto confutata dalle stesse risultanze peritali d'ufficio avendo i CC.TT.UU. di appello rappresentato che “in questo caso venne preso dai genitori - trattandosi di soggetto minore - un consenso informato che si ritiene del tutto valido, trattandosi di consenso presente in cartella, redatto a penna (cfr. relazione CTU, p. 51) procedendo poi a riportare il relativo testo, per il quale “Si rendono edotti il padre e la madre della patologia da cui è affetto il figlio CP
, Neoplasia del 4° ventricolo. Tale lesione necessita del
[...] trattamento NCH e che tale intervento comporta una elevata mortalità intraoperatoria oltre ad altri rischi e complicanze che sono: emorragia perioperatoria;
deficit dei nervi cranici;
deficit della mobilità; del respiro e della deglutizione e del coordinamento motorio, disturbi del circolo
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liquorale, infezioni. Si informano inoltre che il pz., dopo l'intervento, sarà trasferito in Rianimazione per un risveglio protetto. I familiari dichiarano di aver ben compreso ed accettano”” (c.f.r. relazione CTU, p. 51). Circa la insufficiente liquidazione del danno biologico da perdita della del rapporto parentale il motivo di impugnazione è assorbito CP_1 da quanto in precedenza esposto al riguardo, in accoglimento, per quanto di giustizia, dell'appello principale sul punto. Qui può solo ribadirsi che nella personalizzazione il superamento del tetto percentuale contemplato dalle tabelle non è consentito in alcun modo (Cassazione civile, sez. III, 25/01/2024, n°2433, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670063 – 02 cit.; v. anche Cassazione civile, sez. III, 22/03/2024, n°7892, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670461 - 01). In altri termini, “in assenza di circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame” (Cass. civ., sez. VI (3), 31.5.2019, n°15084). Parimenti assorbita in pratica dalle pregresse considerazioni sull'argomento è la censura, ulteriore motivo di appello incidentale, di insufficiente liquidazione del danno patrimoniale in favore dell' , CP operata dal primo giudice sul parametro costituito dal c.d. triplo della pensione sociale. Qui va detto, in aggiunta alle già svolte dissertazioni, che l'applicazione del criterio in parola da parte del primo giudice è stata corretta, anche nella individuazione della data di presumibile ingresso nel mondo del lavoro, pur risultando errata nella individuazione del valore dell'assegno sociale da porre a base del calcolo, valore che deve essere individuato, come si è visto, in quello previsto per l'anno 2010, con tutte le discendenti conseguenze di legge. Sempre per il danno patrimoniale da riconoscere all' andrebbe CP per l'appellante difesa della ricalcolato quanto di spettanza CP_1 in vista di un'assistenza specializzata ininterrotta, come riconosciuta da
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tutti i CC.TT.UU., essendo inimmaginabile che la stessa possa essere assicurata vita natural durante dalla sola premura materna dello sventurato invalido. Ciò perché in presenza di un danno catastrofale, (quale quello del caso di specie, con invalidità permanente di danno biologico che impedisce lo svolgimento di ogni attività e richiede assistenza e cure ininterrotte, come accertato di persona dai vari CC.TT.UU.), non si potrebbe ignorare che competa anche il ristoro del pregiudizio patrimoniale futuro, concernente le spese di assistenza necessarie per il resto della vita del danneggiato, come specificamente calcolate: “(spesa di assistenza h 24 di un infermiere professionale il cui c.c. n.l. prevede una retribuzione tra i 10 € e i 14 € l'ora a seconda del luogo dell'assistenza, del numero di ore richieste e della durata complessiva del servizio. Si reputa quindi congrua una spesa mensile per difetto di euro 7.200,00, (oltre accessori di legge per tredici mensilità), per la restante vita del macroleso la cui aspettativa va considerata intorno ai 78 anni, e considerando l'età - ad oggi - di anni 24, va liquidato un totale di € 5.054.400,000 [così calcolato: assistenza infermieristica per 54 anni e cioè da oggi (anni 24) per vita media uomini in Italia (secondo ISTAT aspettativa pari ad anni 78) – stipendio minimo infermiere € 2.400,00, senza calcolare orario notturno, indennità per giorni festivi, TFR e altro, per una spesa media mensile di € 7.200,00 --
- € 7.200,00 per tredici mensilità per 54 anni, pari ad € 5.054.400,000])”. Il costrutto elaborato in previsione prognostica, per quanto corretto, non può ratificarsi nella fattispecie. Vero è che “il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o
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in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (Cassazione civile, sez. III, 13/06/2023, n°16844, Giustizia Civile Massimario 2023, rv 667870 – 02; Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Civ., n°12567 del 2018; Cass. Civ., n°13881 del 2020). Ma se alla
, come sostenuto dal giudice monocratico, “nemmeno può CP_1 essere riconosciuta, … in proprio, l'esistenza di un lucro cessante da perdita della propria capacità di produrre reddito in ragione della necessità di dedicarsi, in via esclusiva, all'attività di assistenza prestata in favore del figlio, non avendo quest'ultima fornito dimostrazione alcuna dell'attività lavorativa alla quale la stessa avrebbe rinunciato (ovvero delle occasioni lavorative eventualmente perdute) a causa dell'indispensabile attività di assistenza” prestata, la sola pur sensata previsione del suo venir meno, allo stato meramente ipotetica e legata all'altrettanto ipotetica, naturale sopravvivenza dello sfortunato figlio non è tale da giustificare il delineamento di danno patrimoniale futuro che non sarebbe comunque certo nella sua ontologica verificazione. Ultimo bersaglio dell'appello incidentale il governo delle spese di lite, liquidate in maniera incongrua. Premesso che non ricorrono i paventati presupposti della ventilata lite temeraria, e che “in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate”, (Cass. civ., sez. VI, 26.10.2021, n°30087), nel caso di specie la impugnante difesa aveva quantificato il proprio compenso tabellare, nella nota specifica, in €. 46.987,22, come ribadito con l'appello incidentale,
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mentre il primo giudice aveva riconosciuto la somma di €. 44.000,00, cifra che si avvicina moltissimo, invece, al valore indicato dalla medesima difesa nella nota specifica, (risultando inferiore del 5% circa). In ogni caso il ridimensionamento della pretesa risarcitoria nel suo complesso rende equo l'ammontare delle spese liquidate dal primo giudice, che va inevitabilmente rivisto alla stregua del principio che accorda prevalenza all'esito finale del giudizio, l'unico da tener presente nel regolare le spese del doppio grado;
(c.f.r. Corte appello Napoli, sez. VII, 24/01/2023, n°260, Redazione Giuffrè 2023, 93: “L'accoglimento del gravame, in virtù del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., determina l'automatica caducazione del capo della sentenza impugnata relativo alla statuizione in ordine alle spese processuali, pertanto, la Corte è tenuta a provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio basandosi sull'esito finale della lite”). Stante la prevalente, definitiva soccombenza dell'azienda appellante, malgrado l'accoglimento del suo gravame per quanto di ragione, le predette spese possono compensarsi per un terzo restando a carico dell' la residua frazione. Alla relativa CP_3 liquidazione si provvede in dispositivo con distrazione in favore del difensore resosi anticipatario. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, se dovuto, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito. Questo perché “il giudice dell'impugnazione, quando pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo
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unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); per contro, può esimersi dall'attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (Cassazione civile, sez. un., 20/02/2020, n°4315, Guida al diritto 2020, 29, 82; sulla stessa scia Cassazione civile, sez. I, 04/04/2024, n°8982, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670959 – 02: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dalla Parte_5
in persona del legale rappresentante p.t., nei
[...] confronti di , in proprio e nella qualità, con citazione Controparte_1 notificata a mezzo p.e.c. in data 4.3.20, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 5.6.20, così provvede: 1) Accoglie l'appello principale, per quanto di ragione, e per l'effetto, riformata in parte qua la impugnata sentenza, condanna la già convenuta al pagamento in favore della _1
, già attrice, in proprio e nella qualità, della somma CP_1 complessiva di €. 2.078.465,701, liquidata in moneta attuale, oltre interessi compensativi da calcolarsi sulle poste risarcitorie devalutate alla data dell'evento lesivo, (19 maggio 2010), in base
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all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), e anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”);
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Condanna la predetta alla rifusione in favore _1 della controparte dei due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura media, per la frazione indicata, giusta D.M. n°147/2022, quelle del primo in complessivi €. 32.891,00 e quelle del secondo in complessivi €. 29.467,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi stessi, ed oltre I.V.A e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
4) Pone a carico dell' anche i due terzi delle spese _1 di C.T.U. di primo e secondo grado, come già liquidate nel corso delle due fasi processuali, (€. 2.094,03 ed €. 2.758,95);
5) Compensa tra le parti il residuo terzo delle spese tutte, comprese quelle delle predette C.T.U.;
6) Attesta che sussistono allo stato i presupposti di assoggettamento dell'appellata alla contribuzione ulteriore, se dovuta, come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di conSIlio del 10.4.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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