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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2020-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Roberto Fratoni, di TO, appellante nei confronti di
Controparte_1 con gli Avv. Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, di
Roma, convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di TO, n materia di opposizione all'esecuzione
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di TO in data 9.6.2020, n. 258/2020, depositata in data 17.6.2020, notificata in data 17.6.2020, accertata la fondatezza della diritto di credito attribuito a dalla sentenza suddetta e Parte_1 la fondatezza della pretesa creditoria azionata attraverso la notifica dell'atto di precetto, respinta ogni eccezione formulata sul punto da e riformata sui punti controversi la Controparte_1 sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto da : A) NEL MERITO respingere la opposizione alla Parte_1 esecuzione mobiliare proposta da poiché la Controparte_1 stessa è infondata in fatto e diritto e frutto di una interpretazione non corretta del dettato normativo e contrattuale che ha regolato la cessione della a . Controparte_2 Controparte_1
B) SEMPRE NEL MERITO dichiarare la successione nella res litigio - sa da parte di susseguente alla cessione della Controparte_3
per effetto della norma prevista Controparte_2 dall'articolo 3, comma 1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unita-mente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del mede-simo Decreto Legge 99/2017 e dunque la perfetta legittimazione passiva a carico della stessa. C) SEMPRE NEL MERITO dichiarare che per effetto del contratto di cessione del 26.6.2017 da a in CP_4 Controparte_1 applicazione della disciplina ivi contenuta, ritenuto il rap -porto in esame “contenzioso Pregresso” in essere al momento della cessione e come tale rientrante nella stessa ex lege e norma contrattuale, si è trasferito alla D) SEMPRE NEL Controparte_1
MERITO per mero scrupolo difensivo respingere la richiesta di addebito di responsabilità per lite temeraria in capo a Pt_1
non sussistendone, data la particolarità d ella materia, le
[...] ragioni per una tale attribuzione anche nella deprecata e contestata ipotesi in cui lo stesso, per qualsiasi ragione, risulti soccombente. In ogni caso con vittoria di spese e di compenze di ogni fase del giudizio nonché di quelle relative alla fase cautelare (richiesta di sospensione) da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”. Per la convenuta: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente giudizio origina dall'atto di opposizione – intestato
“Ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione” – proposto dalla
[...] davanti al Giudice delle esecuzioni del Parte_2
Tribunale di TO nel quale si faceva presente che, prima dell'avvio della procedura esecutiva, era stato notificato allo atto di Pt_1 citazione in opposizione al precetto contenente intimazione al pagamento delle somme portate nel titolo costituto da una sentenza del Tribunale di TO n. 545/2018 .
Parte
Nell'opposizione assumeva, così come sostenuto nel giudizio ex art. 615 c.p.c. precedentemente proposto e richiamato nella premessa dell'atto introduttivo, che il titolo (la sentenza n.
545\2018) in quanto emessa in un giudizio svoltosi tra lo Pt_1
Contro ed altre parti ( e società non Controparte_5 fosse opponibile nei propri confronti , contestando quindi di essere legittimata passivamente.
Più specificamente la sentenza azionata era stata emessa nell'ambito di un giudizio riguardante un mutuo contratto nel 2007 tra la di nei confronti della Parte_3 Parte_1
Parte
quindi sosteneva di essere Controparte_5 del tutto estranea al rapporto controverso ed assumeva che il titolo esecutivo su cui era basato il precetto non le fosse opponibile, talché difettava la sua legittimazione passiva.
Respinta l'stanza di sospensione, era poi stato Parte_1 ad introdurre il presente giudizio di merito, chiedendo respingersi Parte l'opposizione proposta da ed una volta accertata la mancata interposizione di appello da parte della stessa avverso la predetta sentenza num. 545/2018 pronunciata dal Tribunale di TO , dichiararsi la piena e definitiva esecutività della sentenza medesima.
All'esito del procedimento il giudice del tribunale di TO decideva la causa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che respingeva le domande dello e accertava la carenza di Pt_1 legittimazione passiva della “in relazione Parte_2 all'esecuzione” promossa.
Nella decisione qui impugnata, il Tribunale di TO ha preliminarmente riepilogato ed illustrato le rispettive tesi e conclusioni rassegnate dalle parti così ricapitolandole.
Lo aveva sostenuto di aver legittimamente intrapreso Pt_1
l'azione esecutiva e quindi la sussistenza della legittimazione passiva di rispetto all'azione esecutiva intrapresa, Controparte_3 alla luce del D.L. num. 99/2017 e del contratto di cessione del credito che la ( aveva stipulato con Controparte_2 CP_7
Parte
, affermando che la posizione controversa oggetto del giudizio definito con sentenza n. 545/2018, doveva intendersi essere stata e ricompresa tra quella che avevano formato oggetto di cessione alla Banca Intesa San Paolo.
Parte La convenuta banca , dal canto suo, aveva invece dedotto che, preliminarmente, la sentenza azionata esecutivamente era stata impugnata davanti alla Corte d'Appello che ne aveva sospeso l'esecutività e con conseguente sospensione anche da parte del g.e. dell'esecuzione n. 1080/2018 r.g.e., ed aveva contestato l'ammissibilità della domanda avversaria di accertamento della piena e definitiva esecutività della citata sentenza n. 545/2018 per Parte mancata impugnazione da parte di .
Parte Nel merito aveva riaffermato la propria carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, anche per non aver mai incassato alcun rateo del mutuo e per la carenza di titolarità di azioni a tutela del credito e sottolineando l'inopponibilità nei propri confronti ex art. 111 comma 4 c.p.c. della sentenza n. 545/2018 in quanto emessa nei confronti della
[...]
in bonis. Controparte_2
Parte
dava altresì atto di aver formulato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e di riunione al citato procedimento di opposizione a precetto iscritto al n. 3082/2018
r.g.e.
Il Tribunale, dava quindi atto di aver già respinto tali istanze
(“atteso il diverso stato delle due procedure ”) e rilevava che lo nella prima memoria depositata in atti ex art. 183 comma Pt_1
6 c.p.c., aveva modificato le proprie originarie conclusioni chiedendo accertare “la successione nella res litigiosa da parte di
susseguente alla cessione de lla Controparte_3 Controparte_2
per effetto della norma prevista dall'articolo 3, comma
[...]
1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unitamente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto
Legge 99/2017 e dunque la perfetta legitt imazione passiva a carico della stessa”.
Tale domanda, ad avviso del primo giudice, era inammissibile in quanto non contenuta nell'atto introduttivo, con conseguente lesione del principio del contraddittorio della parte convenuta
(decaduta dalla facoltà di formulare riconvenzionale ovvero richiedere autorizzazione alla chiamata di terzi in causa, in forza delle preclusioni del processo civile).
Sempre in via preliminare, il Tribunale aggiungeva che le deduzioni riguardanti questioni di merito attinenti la c ausa di appello pendente avverso la sentenza n. 545/2018, dovevano ritenersi esulare “dal perimetro dell'azione di opposizione all'esecuzione (che si fonda su autonomi e precisi presupposti e prescinde dai motivi di impugnazione del titolo esecutivo dedott i nel giudizio di appello)”, né poteva accogliersi la domanda di accertamento dalla mancata impugnazione da parte di CP_3
della predetta sentenza n. 545/2018, che presupponeva che
[...] la banca fosse “titolare della posizione soggettiva dedotta nel giudizio di cognizione, questione che costituisce proprio l'oggetto del contendere della presente opposizione all'esecuzione. ” Infatti,
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva (o meglio, di titolarità della posizione pa ssiva dedotta in giudizio) per non averla acquistata dalla Controparte_2 in l.c.a.
Il primo giudice passava quindi a inquadrare il contesto normativo della fattispecie ed evidenziava quanto segue :
I. Che con il D.L. num. 99\2017 erano state poste in liquidazione coatta amministrativa le banche venete, tra cui di cui era stata all'art. 3 prevista la cessione di CP_7
“azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi” ad CP_3
, con esclusione di specifici rapporti e contenziosi.
[...]
II. Che nell'atto di cessione intervenuto in data 26.06.2017,
ha acquistato alcune delle attività, delle Controparte_1 passività e dei rapporti giuridici della come CP_8 meglio precisato all'art. 3 del contratto in questione, rapporti che erano complessivamente definiti, ai fini dell'accordo, come “Insieme Aggregato”.
III. Che, nello specifico, tra le passività incluse nella cessione,
l'art.
3.1.2 ha ricompreso tra l'altro, al punto b), i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all'esercizio dell'impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi ha individuato espressamente, sub vii),
i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in l.c.a. e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.
IV. Che, sempre all'art. 3, seguiva l'individuazione degli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere Parte acquisiti da ” – in particolare per quanto qui interessa
– “lett. b) , par. (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
V. Che pertanto doveva concludersi che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di CP_7 alla procedura di l.c.a. poteva essere considerato come
“Contenzioso Pregresso”, compreso nell' “Insieme
Aggregato” oggetto di cessione, in quanto vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività
e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
VI. Che il riferimento operato da parte dell'art.
3.1.2. lett. b) del Contratto di cessione che riguarda le “Passività
Incluse”, dove si menzionano i “contenziosi civili … relativi a giudizi già pendenti” e da parte dell'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione che riguarda, invece, le “Passività
Escluse”, dove si fa riferimento al “Contenzioso in essere
…” rendeva necessaria una lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del
26.06.2017.
VII. Che tale lettura degli artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett. b) del contratto di cessione, faceva ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria (art.
3.1.2 lett. b) dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intratte nuti da Controparte_2
e i clienti (“I concetti di inerenza e funzionalità
[...] verso lo svolgimento dell'impresa bancaria devono infatti intendersi come riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso (attraverso i quali si esplica l'erogazione de i servizi in favore della clientela che connota, ex multis, l'esercizio dell'impresa bancaria), non potendo riguardare i rapporti esauriti (tale è l'orientamento espresso da questo
Tribunale con ordinanza n. 139/2019, nonché, tra gli altri, da Corte d'Appello di Torino n. 902/2019, Trib. Treviso, n.
675/2019, Trib. Novara n. 2013/2019, Trib. Udine n.
2860/2018, Trib. Vicenza n. 955/2018) – così la sentenza impugnata a pag. 5).
Operato il predetto inquadramento e ricostruzione degli esatti termini contrattuali dell'atto di cessione e sulla base delle sopra delineate “coordinate ermeneutiche”, il Tribunale riteneva che la sentenza azionata col precetto opposto, avesse definito un contenzioso insorto avverso un contratto di mutuo stipulato nel
2007 dalla e la . Controparte_9 Parte_4 Lo aveva sostenuto che il rapporto contrattuale in Pt_1 questione non fosse qualificabile “a sofferenza”, non avendo egli alcuna rata scaduta da pagare al momento dell'introduzione del giudizio. La opponente aveva in merito unicamente allegato CP_2 che il rapporto di conto corrente che le era stato trasferito, esistente presso la , mentre il rapporto Controparte_2 contrattuale in oggetto e le altre attività/passività erano invece state trasferite alla CP_10
Doveva, comunque, ritenersi che la documentazione in atti, non consentiva di ritenere dimostrata l'avvenuta cessione del rapporto giuridico in esame alla . Parte_2
Il relativo onere probatorio, che incombeva sullo in Pt_1 base alle regole e ai principi elaborati in materia, non era stato assolto essendosi questi limitato, come sopra premesso, a sostenere unicamente che il mutuo era “in bonis” al momento dell'introduzione del giudizio e non alla data dell'avvenuta cessione
(26.6.2017).
Dalla lettura degli atti del giudizio e della sentenza azionata, non poteva ricavarsi “la circostanza della sussistenza e della pendenza del rapporto contrattuale (e conseguentemente della sua inerenza e funzionalità allo svolgimento dell'impresa bancaria)”, che nemmeno si poteva presumere dal comportamento della controparte processuale.
Pertanto, nell'accertata carenza di prova per ritenere che il rapporto oggetto del contenzioso originariamente in essere tra e fosse ricompreso nell' Controparte_2 Parte_1
“Insieme Aggregato” ceduto ad doveva Controparte_3 dichiararsi il difetto in capo ad della titolarità Controparte_3 della posizione giuridica passiva e della legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa da . Parte_1 Le domande formulate in atti dallo venivano respinte, Pt_1 con declaratoria della carenza di legittimazione passiva della
[...]
“in relazione all'esecuzione” dal primo promossa e Parte_2 di cui al num. 1080\2018.
Lo , quale soccombente, veniva condannato alla Pt_1 refusione delle spese di lite ed ha quindi proposto l'odierno appello avverso la predetta decisione.
Col primo motivo di appello, ha sostenuto che l'opposizione proposta dalla era inammissibile “per motivi attinenti al CP_2 merito” in quanto “l'accertamento relativo alla esistenza in bonis del mutuo oggetto del contenzioso non sia oggetto che possa essere discusso nella opposizione alla esecuzione in quanto questione attinente al merito del giudizio e come tale estraneo alla attuale disputa e chiede che l'opposizione sul punto venga respinta con integrale riforma della sentenza di primo grado.”
Col secondo motivo appello, lo , assumendo di Pt_1 contestare “quanto affermato dal Giudice in relazione alla esistenza in bonis del contratto di mutuo al momento della cessione da
[...]
Parte
a ”, ha sostenuto che sulla base del testo di una CP_11 missiva/lettera inviata dalla cessionaria (definita in atto CP_10 di appello “apparente”) nella quale veniva riepilogata la sua posizione nei confronti della Banca mutuataria si d ava atto che le rate scadute del mutuo erano quelle relative al periodo dal 30 giugno 2017 in avanti. Doveva quindi ritenersi evidente che “alla data del 25-26 giugno 2017 il contratto che aveva una cadenza semestrale delle rate non ne aveva nessuna scaduta” e per tale ragione il contratto era in bonis e dunque, essendo oggetto di contenzioso avviato prima della cessione, doveva ritenersi Parte transitato nel patrimonio di .
L'appellante ha quindi affermato che, a fronte della prova documentale da lui offerta del presupposto della cessione, era stata Parte
a non dare prova della circostanza opposta che aveva
“adombrato” (cioè che il credito fosse “a sofferenza” prima della cessione), talché ne sarebbe conseguita la riforma della sentenza appellata con reiezione della opposizione alla esecuzione proposta.
Dopo la formulazione dei primi due motivi di appello, l'atto prosegue con una serie di argomentazioni riguardanti tre ulteriori distinti profili rubricati e intestati (non ben comprensibilmente) come di seguito: “IN ULTERIORE IPOTESI - 3. ANALISI DEL
RAPPORTO DI SUCCESSIONE NELLA RES LITIGIOSA - 4. GIUDIZI
PENDENTI ALLA DATA DEL 25-26 GIUGNO 2017. 5. ULTERIORI
CONCLUSIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA
CONTROVERSIA LEGALE ALLA INTESA ”. CP_1
Nel punto 3, lo ha segnalato che la , sebbe ne Pt_1 Parte_2 non intervenuta nel giudizio che aveva condotto alla sentenza azionata, era “parte del processo e destinataria deli effetti del giudicato che ne è scaturito”.
Nel punto 4, ha sostenuto che dal contratto di cessione del credito intervenuto in data 20.6.2017 tra Controparte_2
e e dal testo del D.L. n. 9 del 25.6.2017, si Parte_2 desumeva la cessione del contenzioso pendente cioè prima della massa in liquidazione della prima Banca. E ciò atteso anche il fatto che la posta risarcitoria era stata iscritta a bilancio da parte della
, non vi era “alcun dubbio” quindi sulla Controparte_2
Parte titolarità passiva del rapporto in capo a , con conseguente legittimità dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno.
Nel punto 5, ha ritenuto di evidenziare “ulteriori dati normativi”
(con formulazione non ben comprensibile di parti virgolettate) e che sembrano rimandare ancora una volta alla tesi sostenuta secondo la quale il rapporto in contenzioso sarebbe confluito nel Parte patrimonio della cessionaria , come risultava anche dalle previsioni negoziali contenute nel contratto.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
In ordine alle questioni riguardanti l'interr uzione del presente processo per l'avvenuto decesso dello e la richiesta di Pt_1 riunione con altri due giudizi pendenti tra le parti, la Corte rileva:
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che la richiesta riunione dei giudizi non era stata in primo Parte grado disposta, trattandosi, per stessa ammissione dell' , di giudizi che erano pendenti in fasi diverse e comunque, poiché non può parlarsi di cause identiche (l'oggetto di quello pendente al num. Rg. 1135\2020 è limitato alla validità del precetto opposto) non ricorrono i presupposti ex art. 259 c.p.c.
Venendo al merito, l'appello è, ad avviso della Corte, infondato e va respinto.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione
(oggettivamente di difficile comprensione) lo ha Pt_1 confusamente sostenuto che il ricorso in opposizione fosse inammissibile in quanto l'accertamento relativo all'esistenza del mutuo oggetto del contenzioso” (cioè di quello stipulato con
) non poteva essere qui “discusso”. Parte_4
L'affermazione è inconferente e totalmente destituita di Parte fondamento, atteso che il ricorso proposto da (e che può essere qui esaminato in appello unicamente per la sua natura di opposizione ex art. 615 c.p.c.) si basa essenzialmente sulla prospettazione del difetto della propria legittimazione passiva quale soggetto dell'intrapresa esecuzione da parte dello , Pt_1
Parte che va quindi accertato verificando se possa ritene rsi parte
(per successione nel diritto controverso) o destinataria degli affetti esecutivi della sentenza.
Il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui avrebbe mal interpretato la documentazione in atti che dava conto del fatto che in relazione al citato mutuo (di cui si era appena sostenuto nel primo motivo che qui non dovesse discutersi) la posizione dello non fosse “di sofferenza” dal momento che Pt_1 alla data dell'introduzione della causa decisa con la sentenza Parte azionata contro in executivis non risultavano ratei non pagati, come da documentazione in atti. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era piuttosto rimasta carente la prova di quanto
“adombrato” dalla e cioè che vi fosse un credito a Parte_2 sofferenza. La Corte osserva che il documento invocato dallo , lungi Pt_1 dal costituire la pretesa prova inconfutabile di quanto sostenuto, è talmente generico e riferito a un periodo specificamente indicato che dal suo contenuto non può dedursi con certezza quale fosse lo stato effettivo – al momento della sottoposizione della Banca a l.c.a. - del rapporto che riguardava il mutuo contratto dalla s.a.s dello . Pt_1
La predetta lettera inviata dalla SGA non vale in alcun modo, per la genericità del suo contenuto, a poter essere ritenuta prova significativa e fondante la deduzione in merito all'assenza di elementi per ritenere quel rapporto di mutuo “in sofferenza” anziché in bonis.
Si tratta infatti di una missiva del g.
1.9.2019 in cui , da parte della si dava unicamente atto allo studio dell'Avv. CP_10
Carbonetti che risultavano insoluti alcuni ratei semestrali del mutuo scaduti al giugno 2017, al dicembre 2017, al giugno 2018 e al dicembre 2018.
Dalla stessa missiva non può con certezza inferirsi che alla data del 26.6.2017 non vi fossero altre posizioni debitorie poi estinte come rilevato dal giudice di primo grado (e senza che, per quel che rileva e art. 342 c.p.c., nell'atto di impugnazione il punto risulti specificamente contrastato con una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al q uale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento).
Gli altri ulteriori aspetti contemplati nell'appello, che meritano all'evidenza una trattazione congiunta per le questioni che sollevano, si basano su argomentazioni che, a prescindere dal fatto che non sembrano contenere una vera e propria contrapposizione con quanto motivato nella sentenza dal primo giudice, propongono alla Corte di ritenere in buona sostanza, prov ato il fatto che alla fosse stato trasferito/ceduto un rapporto non in Parte_2 sofferenza.
La Corte ritiene, comunque, che le statuizioni rese sul punto nella sentenza impugnata siano condivisibili.
Come sopra riportato con il D.L. num . 99\2017 era stato ceduto Parte a in blocco una serie di rapporti giuridici della (con la CP_7 quale la società dello aveva in corso un mutuo) con Pt_1 esclusione di specifici rapporti e contenziosi.
L'art. 3, co. 1, DL 99/2017 ha individuato l'oggetto d elle cessioni che le procedure concorsuali avrebbero dovuto realizzare così specificamente indicando: “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, i ndividuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Evidente, quindi, il rinvio all'atto negoziale della cessione per l'individuazione del suo oggetto con disciplina del perimetro della cessione – già delimitato alla lettera c) dell'art. 3, co. 1, DL n.
99/2017 – dal quale erano “in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile…le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La norma prosegue prevedendo la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, co. 5 TUB, secondo cui “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni ogge tto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
L'art. 3, co. 2, sesto periodo del DL n. 99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Va ritenuto che per la sua formulazione il DL in questione abbia stabilito che le indicate controversie restassero in ogni caso escluse dalla cessione, stabilendo soltanto un limite in negativo – come Parte sostenuto dalla difesa di - atteso che poteva certo solo dirsi impedito alle parti di includere nella cessione le controversie sorte successivamente alla medesima, ma non certo di impedire alle parti di escludere dall'oggetto della cessione anche controversie già pendenti.
Il contratto di cessione ha poi visto la sua pubblicazione, da parte della Banca di Italia, nel proprio sito internet, avverandosi così la condizione ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DL n. 99/2017, per cui la notizia della cessione ha reso il contratto opponibile ai terzi.
Il contratto di cessione all'art. 1 (“Oggetto del Contratto”), include nel trasferimento attività, passività e rapporti giuridici definiti come “Insieme Aggregato” nel quale non può ritenersi ricompreso il rapporto in essere tra e in quanto non Pt_1 CP_7 funzionale all'esercizio di impresa bancaria.
Va condivisa, ad avviso della Corte, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha specificato che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di alla CP_7 procedura di l.c.a. poteva essere co nsiderato come “Contenzioso
Pregresso”, compreso nell' “Insieme Aggregato” oggetto di cessione, in quanto non vi rientrava il contenzioso pendente non correlabile ad attività e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
La lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del 26.6.2017 (artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett.
b) conduce a ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria
(art.
3.1.2 lett. b) – concetto da intendersi riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso attraverso i quali si esplica l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota l'eser cizio dell'impresa bancaria) - dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i Controparte_2 clienti.
L'art. 3 in questione aveva poi individuato gli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti Parte da ” – in particolare per quanto qui interessa – “lett. b), par.
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività
Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad atti vità
e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività es cluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
Deve, infine, ritenersi irrilevante anche l'esito (non ancora definitivo peraltro) del giudizio di appello avente ad oggetto la più volte citata sentenza n. 545\2018 svoltosi davanti a questa Corte, atteso che – a prescindere dalla mancata partecipazione a quel Parte giudizio della banca – l'oggetto di quella causa deve ritenersi ben distinto dalle questioni che qui si sono poste (e che hanno riguardato in sostanza l'efficacia esecutiva della predetta sentenza e se la stessa potesse essere azionata contro soggetto terzo, rimasto estraneo alla lite).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da tra 260.000 e 520.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 571\2020 emessa inter partes dal Tribunale di TO, pubbl. il g. 5.11.2020:
- RESPINGE l'appello. - CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Roberto Fratoni, di TO, appellante nei confronti di
Controparte_1 con gli Avv. Fabrizio Carbonetti e Francesco Carbonetti, di
Roma, convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di TO, n materia di opposizione all'esecuzione
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di TO in data 9.6.2020, n. 258/2020, depositata in data 17.6.2020, notificata in data 17.6.2020, accertata la fondatezza della diritto di credito attribuito a dalla sentenza suddetta e Parte_1 la fondatezza della pretesa creditoria azionata attraverso la notifica dell'atto di precetto, respinta ogni eccezione formulata sul punto da e riformata sui punti controversi la Controparte_1 sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto da : A) NEL MERITO respingere la opposizione alla Parte_1 esecuzione mobiliare proposta da poiché la Controparte_1 stessa è infondata in fatto e diritto e frutto di una interpretazione non corretta del dettato normativo e contrattuale che ha regolato la cessione della a . Controparte_2 Controparte_1
B) SEMPRE NEL MERITO dichiarare la successione nella res litigio - sa da parte di susseguente alla cessione della Controparte_3
per effetto della norma prevista Controparte_2 dall'articolo 3, comma 1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unita-mente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del mede-simo Decreto Legge 99/2017 e dunque la perfetta legittimazione passiva a carico della stessa. C) SEMPRE NEL MERITO dichiarare che per effetto del contratto di cessione del 26.6.2017 da a in CP_4 Controparte_1 applicazione della disciplina ivi contenuta, ritenuto il rap -porto in esame “contenzioso Pregresso” in essere al momento della cessione e come tale rientrante nella stessa ex lege e norma contrattuale, si è trasferito alla D) SEMPRE NEL Controparte_1
MERITO per mero scrupolo difensivo respingere la richiesta di addebito di responsabilità per lite temeraria in capo a Pt_1
non sussistendone, data la particolarità d ella materia, le
[...] ragioni per una tale attribuzione anche nella deprecata e contestata ipotesi in cui lo stesso, per qualsiasi ragione, risulti soccombente. In ogni caso con vittoria di spese e di compenze di ogni fase del giudizio nonché di quelle relative alla fase cautelare (richiesta di sospensione) da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”. Per la convenuta: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. - Con vittoria di spese di lite”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Il presente giudizio origina dall'atto di opposizione – intestato
“Ricorso in opposizione ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. con istanza di sospensione dell'esecuzione” – proposto dalla
[...] davanti al Giudice delle esecuzioni del Parte_2
Tribunale di TO nel quale si faceva presente che, prima dell'avvio della procedura esecutiva, era stato notificato allo atto di Pt_1 citazione in opposizione al precetto contenente intimazione al pagamento delle somme portate nel titolo costituto da una sentenza del Tribunale di TO n. 545/2018 .
Parte
Nell'opposizione assumeva, così come sostenuto nel giudizio ex art. 615 c.p.c. precedentemente proposto e richiamato nella premessa dell'atto introduttivo, che il titolo (la sentenza n.
545\2018) in quanto emessa in un giudizio svoltosi tra lo Pt_1
Contro ed altre parti ( e società non Controparte_5 fosse opponibile nei propri confronti , contestando quindi di essere legittimata passivamente.
Più specificamente la sentenza azionata era stata emessa nell'ambito di un giudizio riguardante un mutuo contratto nel 2007 tra la di nei confronti della Parte_3 Parte_1
Parte
quindi sosteneva di essere Controparte_5 del tutto estranea al rapporto controverso ed assumeva che il titolo esecutivo su cui era basato il precetto non le fosse opponibile, talché difettava la sua legittimazione passiva.
Respinta l'stanza di sospensione, era poi stato Parte_1 ad introdurre il presente giudizio di merito, chiedendo respingersi Parte l'opposizione proposta da ed una volta accertata la mancata interposizione di appello da parte della stessa avverso la predetta sentenza num. 545/2018 pronunciata dal Tribunale di TO , dichiararsi la piena e definitiva esecutività della sentenza medesima.
All'esito del procedimento il giudice del tribunale di TO decideva la causa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che respingeva le domande dello e accertava la carenza di Pt_1 legittimazione passiva della “in relazione Parte_2 all'esecuzione” promossa.
Nella decisione qui impugnata, il Tribunale di TO ha preliminarmente riepilogato ed illustrato le rispettive tesi e conclusioni rassegnate dalle parti così ricapitolandole.
Lo aveva sostenuto di aver legittimamente intrapreso Pt_1
l'azione esecutiva e quindi la sussistenza della legittimazione passiva di rispetto all'azione esecutiva intrapresa, Controparte_3 alla luce del D.L. num. 99/2017 e del contratto di cessione del credito che la ( aveva stipulato con Controparte_2 CP_7
Parte
, affermando che la posizione controversa oggetto del giudizio definito con sentenza n. 545/2018, doveva intendersi essere stata e ricompresa tra quella che avevano formato oggetto di cessione alla Banca Intesa San Paolo.
Parte La convenuta banca , dal canto suo, aveva invece dedotto che, preliminarmente, la sentenza azionata esecutivamente era stata impugnata davanti alla Corte d'Appello che ne aveva sospeso l'esecutività e con conseguente sospensione anche da parte del g.e. dell'esecuzione n. 1080/2018 r.g.e., ed aveva contestato l'ammissibilità della domanda avversaria di accertamento della piena e definitiva esecutività della citata sentenza n. 545/2018 per Parte mancata impugnazione da parte di .
Parte Nel merito aveva riaffermato la propria carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, anche per non aver mai incassato alcun rateo del mutuo e per la carenza di titolarità di azioni a tutela del credito e sottolineando l'inopponibilità nei propri confronti ex art. 111 comma 4 c.p.c. della sentenza n. 545/2018 in quanto emessa nei confronti della
[...]
in bonis. Controparte_2
Parte
dava altresì atto di aver formulato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e di riunione al citato procedimento di opposizione a precetto iscritto al n. 3082/2018
r.g.e.
Il Tribunale, dava quindi atto di aver già respinto tali istanze
(“atteso il diverso stato delle due procedure ”) e rilevava che lo nella prima memoria depositata in atti ex art. 183 comma Pt_1
6 c.p.c., aveva modificato le proprie originarie conclusioni chiedendo accertare “la successione nella res litigiosa da parte di
susseguente alla cessione de lla Controparte_3 Controparte_2
per effetto della norma prevista dall'articolo 3, comma
[...]
1, lett. C) del Decreto Legge 99/2017, letta unitamente all'ultimo periodo sempre dell'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto
Legge 99/2017 e dunque la perfetta legitt imazione passiva a carico della stessa”.
Tale domanda, ad avviso del primo giudice, era inammissibile in quanto non contenuta nell'atto introduttivo, con conseguente lesione del principio del contraddittorio della parte convenuta
(decaduta dalla facoltà di formulare riconvenzionale ovvero richiedere autorizzazione alla chiamata di terzi in causa, in forza delle preclusioni del processo civile).
Sempre in via preliminare, il Tribunale aggiungeva che le deduzioni riguardanti questioni di merito attinenti la c ausa di appello pendente avverso la sentenza n. 545/2018, dovevano ritenersi esulare “dal perimetro dell'azione di opposizione all'esecuzione (che si fonda su autonomi e precisi presupposti e prescinde dai motivi di impugnazione del titolo esecutivo dedott i nel giudizio di appello)”, né poteva accogliersi la domanda di accertamento dalla mancata impugnazione da parte di CP_3
della predetta sentenza n. 545/2018, che presupponeva che
[...] la banca fosse “titolare della posizione soggettiva dedotta nel giudizio di cognizione, questione che costituisce proprio l'oggetto del contendere della presente opposizione all'esecuzione. ” Infatti,
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva (o meglio, di titolarità della posizione pa ssiva dedotta in giudizio) per non averla acquistata dalla Controparte_2 in l.c.a.
Il primo giudice passava quindi a inquadrare il contesto normativo della fattispecie ed evidenziava quanto segue :
I. Che con il D.L. num. 99\2017 erano state poste in liquidazione coatta amministrativa le banche venete, tra cui di cui era stata all'art. 3 prevista la cessione di CP_7
“azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi” ad CP_3
, con esclusione di specifici rapporti e contenziosi.
[...]
II. Che nell'atto di cessione intervenuto in data 26.06.2017,
ha acquistato alcune delle attività, delle Controparte_1 passività e dei rapporti giuridici della come CP_8 meglio precisato all'art. 3 del contratto in questione, rapporti che erano complessivamente definiti, ai fini dell'accordo, come “Insieme Aggregato”.
III. Che, nello specifico, tra le passività incluse nella cessione,
l'art.
3.1.2 ha ricompreso tra l'altro, al punto b), i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all'esercizio dell'impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi ha individuato espressamente, sub vii),
i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in l.c.a. e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.
IV. Che, sempre all'art. 3, seguiva l'individuazione degli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere Parte acquisiti da ” – in particolare per quanto qui interessa
– “lett. b) , par. (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato
e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
V. Che pertanto doveva concludersi che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di CP_7 alla procedura di l.c.a. poteva essere considerato come
“Contenzioso Pregresso”, compreso nell' “Insieme
Aggregato” oggetto di cessione, in quanto vi avrebbe fatto parte solo il contenzioso pendente correlabile ad attività
e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
VI. Che il riferimento operato da parte dell'art.
3.1.2. lett. b) del Contratto di cessione che riguarda le “Passività
Incluse”, dove si menzionano i “contenziosi civili … relativi a giudizi già pendenti” e da parte dell'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione che riguarda, invece, le “Passività
Escluse”, dove si fa riferimento al “Contenzioso in essere
…” rendeva necessaria una lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del
26.06.2017.
VII. Che tale lettura degli artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett. b) del contratto di cessione, faceva ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria (art.
3.1.2 lett. b) dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intratte nuti da Controparte_2
e i clienti (“I concetti di inerenza e funzionalità
[...] verso lo svolgimento dell'impresa bancaria devono infatti intendersi come riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso (attraverso i quali si esplica l'erogazione de i servizi in favore della clientela che connota, ex multis, l'esercizio dell'impresa bancaria), non potendo riguardare i rapporti esauriti (tale è l'orientamento espresso da questo
Tribunale con ordinanza n. 139/2019, nonché, tra gli altri, da Corte d'Appello di Torino n. 902/2019, Trib. Treviso, n.
675/2019, Trib. Novara n. 2013/2019, Trib. Udine n.
2860/2018, Trib. Vicenza n. 955/2018) – così la sentenza impugnata a pag. 5).
Operato il predetto inquadramento e ricostruzione degli esatti termini contrattuali dell'atto di cessione e sulla base delle sopra delineate “coordinate ermeneutiche”, il Tribunale riteneva che la sentenza azionata col precetto opposto, avesse definito un contenzioso insorto avverso un contratto di mutuo stipulato nel
2007 dalla e la . Controparte_9 Parte_4 Lo aveva sostenuto che il rapporto contrattuale in Pt_1 questione non fosse qualificabile “a sofferenza”, non avendo egli alcuna rata scaduta da pagare al momento dell'introduzione del giudizio. La opponente aveva in merito unicamente allegato CP_2 che il rapporto di conto corrente che le era stato trasferito, esistente presso la , mentre il rapporto Controparte_2 contrattuale in oggetto e le altre attività/passività erano invece state trasferite alla CP_10
Doveva, comunque, ritenersi che la documentazione in atti, non consentiva di ritenere dimostrata l'avvenuta cessione del rapporto giuridico in esame alla . Parte_2
Il relativo onere probatorio, che incombeva sullo in Pt_1 base alle regole e ai principi elaborati in materia, non era stato assolto essendosi questi limitato, come sopra premesso, a sostenere unicamente che il mutuo era “in bonis” al momento dell'introduzione del giudizio e non alla data dell'avvenuta cessione
(26.6.2017).
Dalla lettura degli atti del giudizio e della sentenza azionata, non poteva ricavarsi “la circostanza della sussistenza e della pendenza del rapporto contrattuale (e conseguentemente della sua inerenza e funzionalità allo svolgimento dell'impresa bancaria)”, che nemmeno si poteva presumere dal comportamento della controparte processuale.
Pertanto, nell'accertata carenza di prova per ritenere che il rapporto oggetto del contenzioso originariamente in essere tra e fosse ricompreso nell' Controparte_2 Parte_1
“Insieme Aggregato” ceduto ad doveva Controparte_3 dichiararsi il difetto in capo ad della titolarità Controparte_3 della posizione giuridica passiva e della legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa da . Parte_1 Le domande formulate in atti dallo venivano respinte, Pt_1 con declaratoria della carenza di legittimazione passiva della
[...]
“in relazione all'esecuzione” dal primo promossa e Parte_2 di cui al num. 1080\2018.
Lo , quale soccombente, veniva condannato alla Pt_1 refusione delle spese di lite ed ha quindi proposto l'odierno appello avverso la predetta decisione.
Col primo motivo di appello, ha sostenuto che l'opposizione proposta dalla era inammissibile “per motivi attinenti al CP_2 merito” in quanto “l'accertamento relativo alla esistenza in bonis del mutuo oggetto del contenzioso non sia oggetto che possa essere discusso nella opposizione alla esecuzione in quanto questione attinente al merito del giudizio e come tale estraneo alla attuale disputa e chiede che l'opposizione sul punto venga respinta con integrale riforma della sentenza di primo grado.”
Col secondo motivo appello, lo , assumendo di Pt_1 contestare “quanto affermato dal Giudice in relazione alla esistenza in bonis del contratto di mutuo al momento della cessione da
[...]
Parte
a ”, ha sostenuto che sulla base del testo di una CP_11 missiva/lettera inviata dalla cessionaria (definita in atto CP_10 di appello “apparente”) nella quale veniva riepilogata la sua posizione nei confronti della Banca mutuataria si d ava atto che le rate scadute del mutuo erano quelle relative al periodo dal 30 giugno 2017 in avanti. Doveva quindi ritenersi evidente che “alla data del 25-26 giugno 2017 il contratto che aveva una cadenza semestrale delle rate non ne aveva nessuna scaduta” e per tale ragione il contratto era in bonis e dunque, essendo oggetto di contenzioso avviato prima della cessione, doveva ritenersi Parte transitato nel patrimonio di .
L'appellante ha quindi affermato che, a fronte della prova documentale da lui offerta del presupposto della cessione, era stata Parte
a non dare prova della circostanza opposta che aveva
“adombrato” (cioè che il credito fosse “a sofferenza” prima della cessione), talché ne sarebbe conseguita la riforma della sentenza appellata con reiezione della opposizione alla esecuzione proposta.
Dopo la formulazione dei primi due motivi di appello, l'atto prosegue con una serie di argomentazioni riguardanti tre ulteriori distinti profili rubricati e intestati (non ben comprensibilmente) come di seguito: “IN ULTERIORE IPOTESI - 3. ANALISI DEL
RAPPORTO DI SUCCESSIONE NELLA RES LITIGIOSA - 4. GIUDIZI
PENDENTI ALLA DATA DEL 25-26 GIUGNO 2017. 5. ULTERIORI
CONCLUSIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA
CONTROVERSIA LEGALE ALLA INTESA ”. CP_1
Nel punto 3, lo ha segnalato che la , sebbe ne Pt_1 Parte_2 non intervenuta nel giudizio che aveva condotto alla sentenza azionata, era “parte del processo e destinataria deli effetti del giudicato che ne è scaturito”.
Nel punto 4, ha sostenuto che dal contratto di cessione del credito intervenuto in data 20.6.2017 tra Controparte_2
e e dal testo del D.L. n. 9 del 25.6.2017, si Parte_2 desumeva la cessione del contenzioso pendente cioè prima della massa in liquidazione della prima Banca. E ciò atteso anche il fatto che la posta risarcitoria era stata iscritta a bilancio da parte della
, non vi era “alcun dubbio” quindi sulla Controparte_2
Parte titolarità passiva del rapporto in capo a , con conseguente legittimità dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno.
Nel punto 5, ha ritenuto di evidenziare “ulteriori dati normativi”
(con formulazione non ben comprensibile di parti virgolettate) e che sembrano rimandare ancora una volta alla tesi sostenuta secondo la quale il rapporto in contenzioso sarebbe confluito nel Parte patrimonio della cessionaria , come risultava anche dalle previsioni negoziali contenute nel contratto.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha resistito CP_2 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
In ordine alle questioni riguardanti l'interr uzione del presente processo per l'avvenuto decesso dello e la richiesta di Pt_1 riunione con altri due giudizi pendenti tra le parti, la Corte rileva:
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che l'interruzione non può essere dichiarata, atteso che l'evento interruttivo per produrre il relativo effetto, qualora la parte interessata sia costituita a mezzo di procuratore, deve essere da questi ritualmente comunicato alla controparte, attraverso un'espressa dichiarazione in udienza o con atto appositamente notificato.
- Che la richiesta riunione dei giudizi non era stata in primo Parte grado disposta, trattandosi, per stessa ammissione dell' , di giudizi che erano pendenti in fasi diverse e comunque, poiché non può parlarsi di cause identiche (l'oggetto di quello pendente al num. Rg. 1135\2020 è limitato alla validità del precetto opposto) non ricorrono i presupposti ex art. 259 c.p.c.
Venendo al merito, l'appello è, ad avviso della Corte, infondato e va respinto.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione
(oggettivamente di difficile comprensione) lo ha Pt_1 confusamente sostenuto che il ricorso in opposizione fosse inammissibile in quanto l'accertamento relativo all'esistenza del mutuo oggetto del contenzioso” (cioè di quello stipulato con
) non poteva essere qui “discusso”. Parte_4
L'affermazione è inconferente e totalmente destituita di Parte fondamento, atteso che il ricorso proposto da (e che può essere qui esaminato in appello unicamente per la sua natura di opposizione ex art. 615 c.p.c.) si basa essenzialmente sulla prospettazione del difetto della propria legittimazione passiva quale soggetto dell'intrapresa esecuzione da parte dello , Pt_1
Parte che va quindi accertato verificando se possa ritene rsi parte
(per successione nel diritto controverso) o destinataria degli affetti esecutivi della sentenza.
Il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui avrebbe mal interpretato la documentazione in atti che dava conto del fatto che in relazione al citato mutuo (di cui si era appena sostenuto nel primo motivo che qui non dovesse discutersi) la posizione dello non fosse “di sofferenza” dal momento che Pt_1 alla data dell'introduzione della causa decisa con la sentenza Parte azionata contro in executivis non risultavano ratei non pagati, come da documentazione in atti. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era piuttosto rimasta carente la prova di quanto
“adombrato” dalla e cioè che vi fosse un credito a Parte_2 sofferenza. La Corte osserva che il documento invocato dallo , lungi Pt_1 dal costituire la pretesa prova inconfutabile di quanto sostenuto, è talmente generico e riferito a un periodo specificamente indicato che dal suo contenuto non può dedursi con certezza quale fosse lo stato effettivo – al momento della sottoposizione della Banca a l.c.a. - del rapporto che riguardava il mutuo contratto dalla s.a.s dello . Pt_1
La predetta lettera inviata dalla SGA non vale in alcun modo, per la genericità del suo contenuto, a poter essere ritenuta prova significativa e fondante la deduzione in merito all'assenza di elementi per ritenere quel rapporto di mutuo “in sofferenza” anziché in bonis.
Si tratta infatti di una missiva del g.
1.9.2019 in cui , da parte della si dava unicamente atto allo studio dell'Avv. CP_10
Carbonetti che risultavano insoluti alcuni ratei semestrali del mutuo scaduti al giugno 2017, al dicembre 2017, al giugno 2018 e al dicembre 2018.
Dalla stessa missiva non può con certezza inferirsi che alla data del 26.6.2017 non vi fossero altre posizioni debitorie poi estinte come rilevato dal giudice di primo grado (e senza che, per quel che rileva e art. 342 c.p.c., nell'atto di impugnazione il punto risulti specificamente contrastato con una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al q uale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento).
Gli altri ulteriori aspetti contemplati nell'appello, che meritano all'evidenza una trattazione congiunta per le questioni che sollevano, si basano su argomentazioni che, a prescindere dal fatto che non sembrano contenere una vera e propria contrapposizione con quanto motivato nella sentenza dal primo giudice, propongono alla Corte di ritenere in buona sostanza, prov ato il fatto che alla fosse stato trasferito/ceduto un rapporto non in Parte_2 sofferenza.
La Corte ritiene, comunque, che le statuizioni rese sul punto nella sentenza impugnata siano condivisibili.
Come sopra riportato con il D.L. num . 99\2017 era stato ceduto Parte a in blocco una serie di rapporti giuridici della (con la CP_7 quale la società dello aveva in corso un mutuo) con Pt_1 esclusione di specifici rapporti e contenziosi.
L'art. 3, co. 1, DL 99/2017 ha individuato l'oggetto d elle cessioni che le procedure concorsuali avrebbero dovuto realizzare così specificamente indicando: “i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, i ndividuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Evidente, quindi, il rinvio all'atto negoziale della cessione per l'individuazione del suo oggetto con disciplina del perimetro della cessione – già delimitato alla lettera c) dell'art. 3, co. 1, DL n.
99/2017 – dal quale erano “in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'art. 2741 del codice civile…le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
La norma prosegue prevedendo la non applicabilità alla cessione effettuata dalle banche venete dell'art. 58, co. 5 TUB, secondo cui “i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni ogge tto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”.
L'art. 3, co. 2, sesto periodo del DL n. 99/2017, “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Va ritenuto che per la sua formulazione il DL in questione abbia stabilito che le indicate controversie restassero in ogni caso escluse dalla cessione, stabilendo soltanto un limite in negativo – come Parte sostenuto dalla difesa di - atteso che poteva certo solo dirsi impedito alle parti di includere nella cessione le controversie sorte successivamente alla medesima, ma non certo di impedire alle parti di escludere dall'oggetto della cessione anche controversie già pendenti.
Il contratto di cessione ha poi visto la sua pubblicazione, da parte della Banca di Italia, nel proprio sito internet, avverandosi così la condizione ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DL n. 99/2017, per cui la notizia della cessione ha reso il contratto opponibile ai terzi.
Il contratto di cessione all'art. 1 (“Oggetto del Contratto”), include nel trasferimento attività, passività e rapporti giuridici definiti come “Insieme Aggregato” nel quale non può ritenersi ricompreso il rapporto in essere tra e in quanto non Pt_1 CP_7 funzionale all'esercizio di impresa bancaria.
Va condivisa, ad avviso della Corte, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha specificato che non tutto il contenzioso pendente al momento di sottoposizione di alla CP_7 procedura di l.c.a. poteva essere co nsiderato come “Contenzioso
Pregresso”, compreso nell' “Insieme Aggregato” oggetto di cessione, in quanto non vi rientrava il contenzioso pendente non correlabile ad attività e/o passività e/o a rapporti negoziali ceduti che costituiva il “Contenzioso Pregresso” trasmesso dalla cedente alla cessionaria.
La lettura coordinata e sistematica delle clausole contenute nell'atto di cessione del 26.6.2017 (artt.
3.1.2. lett. b) e 3.14. lett.
b) conduce a ritenere che solo il contenzioso pendente relativo ai rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria
(art.
3.1.2 lett. b) – concetto da intendersi riferibili ai soli rapporti contrattuali in corso attraverso i quali si esplica l'erogazione dei servizi in favore della clientela che connota l'eser cizio dell'impresa bancaria) - dovesse considerarsi ceduto ad , Controparte_3 mentre al contrario non potevano ritenersi passati in capo a tale istituto di credito i contenziosi relativi a rapporti già esauriti e precedentemente intrattenuti da e i Controparte_2 clienti.
L'art. 3 in questione aveva poi individuato gli elementi attivi e passivi che dovevano ritenersi esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti Parte da ” – in particolare per quanto qui interessa – “lett. b), par.
(vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibile ad Attività e/o Passività
Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso e i relativi fondi”, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad atti vità
e passività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetto di contenzioso pregresso , “sono e dovranno essere considerati esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività es cluse e tra i rapporti giuridici non ceduti”.
Deve, infine, ritenersi irrilevante anche l'esito (non ancora definitivo peraltro) del giudizio di appello avente ad oggetto la più volte citata sentenza n. 545\2018 svoltosi davanti a questa Corte, atteso che – a prescindere dalla mancata partecipazione a quel Parte giudizio della banca – l'oggetto di quella causa deve ritenersi ben distinto dalle questioni che qui si sono poste (e che hanno riguardato in sostanza l'efficacia esecutiva della predetta sentenza e se la stessa potesse essere azionata contro soggetto terzo, rimasto estraneo alla lite).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore da tra 260.000 e 520.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello come in atti proposto da Parte_1 avverso la sentenza impugnata n. 571\2020 emessa inter partes dal Tribunale di TO, pubbl. il g. 5.11.2020:
- RESPINGE l'appello. - CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n.
115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.6.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.