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1 aprile 2017
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27 maggio 2021
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Art. 15.
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilita' sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall' articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 20 maggio 2021, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 26/05/2021, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall' articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »".
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilita' sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall' articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . ((2)) ----------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 20 maggio 2021, n. 102 (in G.U. 1ª s.s. 26/05/2021, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie), limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall' articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »".
Commentari • 48
- 1. Errori medici, sentenza nulla se la Ctu non è collegialeAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 luglio 2025 · 17.245804
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2024, n. 1727Provvedimento: […] Il ricorrente deduceva l'erronea determinazione del compenso, in quanto non rispettosa dei criteri previsti dall'art.15 della legge n. 24/2017 e dall'art. 4 della legge n. 319/1980. […] 124/2023, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017 e che nella fattispecie non trova applicazione il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2022, che riguarda gli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, bensì il criterio residuale fondato sulle vacazioni, mancando un'apposita previsione in tabella per le consulenze aventi ad oggetto la verifica della correttezza della prestazione medica. […]Leggi di più...
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