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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 10/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R. N. G. 834/ 2024
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 834/ 2024
Oggi, 10/04/2025, alle ore 9.05 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Pamela Borghese;
Parte_1
Per parte resistente , già dichiarato contumace, nessuno compare;
RO
Compare personalmente , già dichiarata contumace, senza CO
l'assistenza di un difensore;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Borghese si richiama integralmente al ricorso introduttivo, precisando le conclusioni come ivi contenute.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone contestuale lettura.
Il Giudice dott. Stefano Bergonzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. Susanna Vito e dall'Avv. Pamela Borghese, entrambe del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1
; Email_2
Ricorrente
e
(C.F. ); RO C.F._2
(C.F.: ) CO C.F._3
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In caso di mancata comparizione o mancata opposizione degli intimati, pronunciare ordinanza di rilascio, ex art. 663 cpc, in capo ai signori e RO CO
, a far dal 14/5/2024;
[...]
In caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 cpc, con riserva delle avverse eccezioni. Spese di lite rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha allegato: a) di aver Parte_1 stipulato in data 15/05/2021 con contratto di locazione ad uso RO abitativo avente ad oggetto il propri laserna n. 12, con durata di anni 3; b) che abbandonava l'appartamento locato, nel quale continuava ad CP_1 CP_1 abitare l (moglie convivente del primo); c) di aver CO comunicato a norma dell'art. 3 L. 431/1998 formale e tempestiva disdetta dal contratto per la scadenza del 14/05/2024, dovendo adibire tale immobile ad abitazione propria;
d) che, ciononostante, l'immobile non è stato riconsegnato. Sulla scorta di tali allegazioni ha domandato il Parte_1 rilascio dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di prima udienza, in tale occasione, al
2 23/01/2025, il Giudice ha verificato la regolarità della notificazione, dichiarando la contumacia dei resistenti non costituitosi. Compariva ugualmente , CO confermando la circostanza di abitare ancora l'immobile l'intenzione di trovare una diversa sistemazione abitativa. All'esito dell'udienza il giudice ordinava il rilascio dell'immobile a norma dell'art. 30, commi IV e V, e fissava udienza per la discussione della causa.
All'udienza del 10/04/2025 la parte ricorrente ha discusso la causa, precisando le conclusioni come sopra riportato, ed il Giudice ha contestualmente pronunciato la presente sentenza.
2. Il ricorso presentato da merita accoglimento nei termini che Parte_2 seguono.
Preliminarmente occorre rammentare come la disciplina codicistica del contratto di locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), nell'ipotesi in cui abbia per oggetto un immobile urbano ad uso abitativo, trova peculiare integrazione nelle disposizioni contenute nella L. 392/1976 e nella L. 431/1998, speciali corpi normativi contenenti una serie di norme volte a tutelare la posizione del conduttore, parte ritenuta dal legislatore, anche in ragione della circostanza che l'immobile locato spesso costituisce l'abitazione della stessa, meritevole di una protezione maggiore rispetto a quella offerta dalla pura disciplina codicistica.
Più nello specifico, pur trattandosi di un contratto di durata e pur a fronte della previsione di cui all'art. 1596 c.c., l'art. 2 della L. 431/1998 prevede, qualora le parti non pattuiscano un rinnovo del contratto alla scadenza, la proroga ex lege di ulteriori anni due della durata del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta per il locatore per le motivazioni di cui all'art.3, che contempla specifiche ipotesi che consentono al locatore il diniego del rinnovo automatico (co. 1), dando preavviso di sei mesi al conduttore.
Nel caso di specie, si osserva come il contratto di locazione stipulato in data 15/05/2021 tra e e regolarmente registrato Parte_1 RO
a avesse Parte_1 comunicato a in data 03/11/2023 la necessità di adibire l'immobile ad RO uso proprio al fine di evitare il tacito rinnovo, tramite disdetta.
Pertanto, si deve ritenere che il contratto di locazione abbia cessato di produrre i propri effetti alla data di scadenza pattuita non essendo intervenuto il tacito rinnovo.
Consegue pertanto obbligo di riconsegna dell'immobile locato da parte del conduttore (o da chiunque vi abiti), con conferma dell'ordinanza del 31/01/2025.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della causa, ritenutane la bassa complessità, si applica lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, applicati i valori medi senza applicazione della fase istruttoria a fronte dello volgimento del presente giudizio.
La mancata opposizione di al rilascio dell'immobile determina CO la condanna alle spese della sola parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta che il contratto di locazione stipulato in data 15/05/2021 tra Parte_1
e avente ad oggetto l' immobile CP_1 RO 12 non si è rinnovato per intervenuta disdetta dal locatore;
Conferma il contenuto del provvedimento del 31/01/2025;
Condanna a rimborsare alla parte CP_1 RO Parte_1
i l .397,00 per onorari, oltre rimb
[...] i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Gorizia il 10/04/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 834/ 2024
Oggi, 10/04/2025, alle ore 9.05 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte ricorrente , l'Avv. Pamela Borghese;
Parte_1
Per parte resistente , già dichiarato contumace, nessuno compare;
RO
Compare personalmente , già dichiarata contumace, senza CO
l'assistenza di un difensore;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'Avv. Borghese si richiama integralmente al ricorso introduttivo, precisando le conclusioni come ivi contenute.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone contestuale lettura.
Il Giudice dott. Stefano Bergonzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. Susanna Vito e dall'Avv. Pamela Borghese, entrambe del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1
; Email_2
Ricorrente
e
(C.F. ); RO C.F._2
(C.F.: ) CO C.F._3
Resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: In caso di mancata comparizione o mancata opposizione degli intimati, pronunciare ordinanza di rilascio, ex art. 663 cpc, in capo ai signori e RO CO
, a far dal 14/5/2024;
[...]
In caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 cpc, con riserva delle avverse eccezioni. Spese di lite rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha allegato: a) di aver Parte_1 stipulato in data 15/05/2021 con contratto di locazione ad uso RO abitativo avente ad oggetto il propri laserna n. 12, con durata di anni 3; b) che abbandonava l'appartamento locato, nel quale continuava ad CP_1 CP_1 abitare l (moglie convivente del primo); c) di aver CO comunicato a norma dell'art. 3 L. 431/1998 formale e tempestiva disdetta dal contratto per la scadenza del 14/05/2024, dovendo adibire tale immobile ad abitazione propria;
d) che, ciononostante, l'immobile non è stato riconsegnato. Sulla scorta di tali allegazioni ha domandato il Parte_1 rilascio dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
Notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione di prima udienza, in tale occasione, al
2 23/01/2025, il Giudice ha verificato la regolarità della notificazione, dichiarando la contumacia dei resistenti non costituitosi. Compariva ugualmente , CO confermando la circostanza di abitare ancora l'immobile l'intenzione di trovare una diversa sistemazione abitativa. All'esito dell'udienza il giudice ordinava il rilascio dell'immobile a norma dell'art. 30, commi IV e V, e fissava udienza per la discussione della causa.
All'udienza del 10/04/2025 la parte ricorrente ha discusso la causa, precisando le conclusioni come sopra riportato, ed il Giudice ha contestualmente pronunciato la presente sentenza.
2. Il ricorso presentato da merita accoglimento nei termini che Parte_2 seguono.
Preliminarmente occorre rammentare come la disciplina codicistica del contratto di locazione (artt. 1571 e ss. c.c.), nell'ipotesi in cui abbia per oggetto un immobile urbano ad uso abitativo, trova peculiare integrazione nelle disposizioni contenute nella L. 392/1976 e nella L. 431/1998, speciali corpi normativi contenenti una serie di norme volte a tutelare la posizione del conduttore, parte ritenuta dal legislatore, anche in ragione della circostanza che l'immobile locato spesso costituisce l'abitazione della stessa, meritevole di una protezione maggiore rispetto a quella offerta dalla pura disciplina codicistica.
Più nello specifico, pur trattandosi di un contratto di durata e pur a fronte della previsione di cui all'art. 1596 c.c., l'art. 2 della L. 431/1998 prevede, qualora le parti non pattuiscano un rinnovo del contratto alla scadenza, la proroga ex lege di ulteriori anni due della durata del contratto, fatta salva la facoltà di disdetta per il locatore per le motivazioni di cui all'art.3, che contempla specifiche ipotesi che consentono al locatore il diniego del rinnovo automatico (co. 1), dando preavviso di sei mesi al conduttore.
Nel caso di specie, si osserva come il contratto di locazione stipulato in data 15/05/2021 tra e e regolarmente registrato Parte_1 RO
a avesse Parte_1 comunicato a in data 03/11/2023 la necessità di adibire l'immobile ad RO uso proprio al fine di evitare il tacito rinnovo, tramite disdetta.
Pertanto, si deve ritenere che il contratto di locazione abbia cessato di produrre i propri effetti alla data di scadenza pattuita non essendo intervenuto il tacito rinnovo.
Consegue pertanto obbligo di riconsegna dell'immobile locato da parte del conduttore (o da chiunque vi abiti), con conferma dell'ordinanza del 31/01/2025.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della causa, ritenutane la bassa complessità, si applica lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00, applicati i valori medi senza applicazione della fase istruttoria a fronte dello volgimento del presente giudizio.
La mancata opposizione di al rilascio dell'immobile determina CO la condanna alle spese della sola parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta che il contratto di locazione stipulato in data 15/05/2021 tra Parte_1
e avente ad oggetto l' immobile CP_1 RO 12 non si è rinnovato per intervenuta disdetta dal locatore;
Conferma il contenuto del provvedimento del 31/01/2025;
Condanna a rimborsare alla parte CP_1 RO Parte_1
i l .397,00 per onorari, oltre rimb
[...] i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Gorizia il 10/04/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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