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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 242/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI Parte_1 C.F._1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASINI FLAVIO
e
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI Parte_2 C.F._2
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASINI FLAVIO
- RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 14.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 10.01.2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero,
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 10.01.2025 da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nata la figlia a PE del Garda (VR) Persona_1
il 08.01.2023;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore e alle condizioni di affidamento della stessa possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore stessa;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento dei figli in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 10.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7.3.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 242/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI Parte_1 C.F._1
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASINI FLAVIO
e
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASINI Parte_2 C.F._2
FLAVIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASINI FLAVIO
- RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti con note scritte depositate in data 14.02.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 10.01.2025.
Il Collegio sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero,
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis comma 5 cpc depositato in data 10.01.2025 da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3
ritenuto che
dalla relazione tra le parti è nata la figlia a PE del Garda (VR) Persona_1
il 08.01.2023;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia minore e alle condizioni di affidamento della stessa possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi della minore stessa;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di affidamento dei figli in base al disposto dell'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc all'ascolto del minore si procede solo se necessario e nel caso di specie difetti tale presupposto;
visto il parere del P.M.;
valutato che la soluzione concordata del procedimento induce alla compensazione fra le parti delle spese del procedimento
P.Q.M.
così provvede:
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento della figlia minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 10.01.2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi delle parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7.3.2025 su relazione della Giudice Virginia Manfroni
La giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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