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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/09/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1982/2022 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI GIULIA, APPELLANTE contro
sia in proprio e in qualità di genitore del minore Controparte_1 [...] con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e dell'avv. CERMINARA Persona_1 SILVANA
APPELLATO
Avverso la sentenza 1219 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia l'intestata Corte d'Appello, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- nel merito, in via di appello principale, in riforma totale della sentenza n. 1219 resa a conclusione della causa n. 144/2020 r.g., pubblicata in data 02.11.2022 e notificata in data 06.11.2022, previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui in premessa, rigettare in toto le domande attoree così come proposte nel giudizio di primo grado, non essendo il decesso del piccolo riconducibile a comportamento negligente, imperito o colposo dei Persona_2 sanitari di CP_2
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza qui appellata, in denegata ipotesi di conferma dell'accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di previa rinnovazione della CP_2 consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui in premessa, riconoscere agli attori e il solo ristoro della perdita di chance relativa alla mancata costituzione CP_1 CP_1 del rapporto parentale sperato ed atteso;
pagina 1 di 8 - comunque, sempre in via subordinata, accertare l'errata ed incongrua liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure e condannare al risarcimento del Controparte_3 minor danno liquidato nei termini e in forza dei parametri sopra meglio dedotti ed allegati.
- Compensi e spese del grado, oltre accessori, rifusi come per legge, se del caso anche del primo grado. In via istruttoria, si insiste per la rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio, ove sia presente uno specialista anatomopatologo, per i motivi tutti di cui in premessa.
L'appellato ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
nel merito, respingere l'appello proposto dalla , in Parte_1 quanto inammissibile, infondato o come meglio,
in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado sul capo relativo alle spese del giudizio e, segnatamente, nella parte in cui non ha applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 in considerazione del numero di parti attrici, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nella misura che emerge dalla nota spese depositata dagli attori nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata nel dicembre 2019 e in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_1 potestà genitoriale sul figlio minore convennero in giudizio l' Persona_1 [...]
per sentirne accertare la responsabilità per il decesso del primo figlio della Controparte_3 coppia, , in occasione del parto avvenuto il giorno 6.9.2016, e conseguentemente ottenerne la Per_2 condanna (per sé e per il figlio minore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, Per_1 principalmente non patrimoniali, per perdita del rapporto parentale e del diritto alla genitorialità, ed anche patrimoniali, per gli esborsi sostenuti.
Esposero infatti (anche sulla base del parere espresso dal Ct di parte, dott. che i sanitari, a Per_3 causa di una erronea interpretazione dei tracciati cardiotocografici nel periodo anteriore la fase espulsiva, dovuta verosimilmente alla “sovrapposizione” del tracciato materno e di quello fetale, non si erano avveduti della sofferenza fetale, e quindi non avevano disposto il taglio cesareo, cosicchè il piccolo non era vitale, alla nascita, e vane furono le manovre rianimatorie praticate.
In particolare narrarono che dopo una gravidanza tranquilla e dal decorso fisiologico il CP_1
4.9.2016 fu ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia della Controparte_3
di per la induzione del parto programmata, che ebbe inizio alle 13,50 dello stesso
[...] CP_3 giorno;
durante le ore di travaglio nulla di rilevante venne riscontrato nei tracciati cardio-tocografici, tanto che i sanitari decisero di eseguire il parto vaginale, ma alle 4,58 il piccolo nacque, privo di vita.
Gli attori dedussero profili di responsabilità dei sanitari, per erronea lettura dei tracciati, e confusione tra il tracciato materno e quello fetale;
sostennero che colpevolmente non erano state eseguite manovre rianimatorie intra-uterine, né utilizzati test integrativi per valutare le condizioni del feto nell'utero.
Esposero di avere avuto necessità di sostegno psicologico, e riportato danni biologici permanenti, tanto che la signora fortemente traumatizzata, quando rimase nuovamente incinta optò CP_1 irrevocabilmente, nonostante i consigli in senso contrario dei sanitari, per il parto cesareo. Chiesero quindi il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del figlio, del danno patrimoniale per esborsi, e del danno biologico personalmente riportato a seguito della vicenda;
fecero valere anche il danno da perdita del rapporto parentale sofferto dal figlio successivamente nato, che la Per_1 vicenda aveva privato del fratello. pagina 2 di 8 Si costituì in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 attrici: escluse la responsabilità dei sanitari, e richiamò le conclusioni rese dal perito incaricato dal PM, in sede penale, che aveva ritenuta corretta la condotta dei sanitari.
Durante il primo grado del giudizio è stata espletata una CTU collegiale medico- legale, quindi il Tribunale di Parma, pur affermando che né nel primo né nel secondo stadio del travaglio si era verificata la sovrapposizione del tracciato cardiaco fetale con quello materno, e quindi escludendo il principale profilo di responsabilità descritto in citazione, ossia una erronea lettura del tracciato cardiaco fetale, ha accolto la domanda, aderendo alle conclusioni dei CCTTUU, che avevano ravvisato comunque aspetti di imperizia e negligenza dei sanitari, nella fase finale del travaglio, idonei ad incidere sulla morte del feto.
In particolare, il Tribunale ha ravvisato aspetti di colpevolezza dei sanitari (vedi a pag.6 della sentenza), per la mancata sospensione della ossitocina dalle 4 in poi, per negligenza nel monitoraggio della fase finale del travaglio, perlomeno dalle 4,20 in poi, e per la mancata chiamata del medico di guardia e, tenuto conto del fatto che la dilatazione era ormai completa e la testa del piccolo impegnata, afferma che l'anticipazione dell'espletamento del parto avrebbe evitato in termini di preponderante probabilità il verificarsi dell'evento acuto che ha condotto a morte il bambino.
Il Tribunale ha quindi liquidato a titolo di danno non patrimoniale per la morte del piccolo
€.156.907,00 a ciascuno dei genitori, ed €.50.000 al fratello nato successivamente, ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento degli esborsi, e del danno biologico patito riportato dai genitori, liquidato in
€.46.998,85, a favore della madre e 15.236,00 a favore del padre.
Avverso la decisione ha proposto appello l' per plurimi motivi, chiedendo la sospensione della CP_3 esecutività della sentenza.
Si sono costituiti e anche per il figlio minore, successivamente nato, CP_1 CP_1 contestando la fondatezza dell'appello, sotto ogni profilo, e proponendo appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese, che ritenevano erronea.
La Corte ha concesso la inibitoria ed ha convocato a chiarimenti i CCTTUU, assegnando un termine per depositare la relazione;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
Con il primo motivo di appello l' ha contestato la erroneità della sentenza nella parte in cui CP_3 ha affermato la responsabilità diretta dei sanitari per la morte del nascituro, aderendo, in tesi acriticamente, alla Ctu, che per un aspetto aveva ignorato o mal interpretato le risultanze dell'esame autoptico, e per altro aspetto non aveva valutato i tempi comunque necessari per portare a termine il parto vaginale con forcipe o ventosa.
L'appellante assume che è stato accertato, dai CCTTUU, in base ai tracciati cardiotocografici del feto, che nella fase espulsiva del travaglio della sig.ra vi era stata una ipossia fetale dovuta ad una CP_1 compressione intermittente del cordone ab estrinseco, causata dalle contrazioni materne, una serie cioè di eventi asfittici subacuti più e più volte ripetuti e che aveva infine portato il feto al decesso, causa l'esagerato protrarsi del travaglio. I CCTTUU avevano tuttavia omesso di considerare quanto rilevato dall'esame autoptico, ovvero la presenza di un ematoma nel cordone che occludeva in toto la vena ombelicale, interrompendo il fisiologico circolo feto-placentare, fatto acuto verificatosi, secondo ogni evidenza, durante la discesa del feto nel canale del parto e quindi in un periodo compreso tra le 4,45 e le 4,50 – con cessazione totale e definitiva degli scambi materno fetali.
D'altro canto, anche i CCTTUU ammettono che solo dalle ore 4,20 - alla comparsa delle prime decelerazioni variabili nella frequenza cardiaca del feto – la situazione era divenuta in qualche modo pagina 3 di 8 apprezzabile, per i sanitari, richiedendo quindi un più puntuale ed attento monitoraggio del tracciato cardiotocografico, per un periodo che secondo le linee guida e la letteratura medica richiamati in perizia, avrebbe dovuto necessariamente protrarsi per 20 minuti, quindi fino alle ore 4,40. Dunque tra il momento in cui i sanitari avrebbero dovuto effettivamente risolversi ad un parto operativo vaginale (circa le 4,41) e il momento della nascita spontanea del feto ormai privo di vita (4,55-4,58), erano passati pochi minuti, e tale circostanza impone di accertare specificamente quale sarebbe stato il tempo necessario per portare a termine un parto operativo vaginale con forcipe o ventosa.
Conclusivamente, sul punto, l'appellante chiede che in denegata ipotesi di conferma dell'accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di si riformi la sentenza nel senso di riconoscere agli CP_2 attori e il solo ristoro della perdita di chances relativa alla mancata CP_1 CP_1 costituzione del rapporto parentale sperato ed atteso.
Sulla base di questi rilievi la Corte ha chiamato i CCTTUU a chiarimenti, e il quadro di valutazioni tecniche può essere ora ripercorso, per verificare la fondatezza o meno del motivo di appello, tenendo conto degli esiti della prima relazione e dei chiarimenti forniti
***
Risulta acquisito, senza contestazioni, che la signora presentava una gravidanza regolare CP_1 giunta a termine;
in occasione del ricovero per il parto programmato (ricovero avvenuto il 4.9.2016, dopo le 13) la paziente è stata dapprima trattata per 24 ore con la somministrazione di prostaglandine, e la registrazione cardiotocografica inizialmente è stata intermittente, ad intervalli abbastanza regolari.
A fronte della inefficacia del trattamento, dopo le 18,25 del 5 settembre l'induzione del travaglio è proseguita mediante l'uso di ossitocina, e correttamente il monitoraggio cardiotocografico è stato da quel momento effettuato in continuo.
Alle 19,50 si è avuta rottura spontanea delle membrane, e il liquido amniotico si è presentato limpido: tutte le successive annotazioni in cartella peraltro riportano che il liquido amniotico si presenta limpido, e questo fino al parto.
Il tracciato CTG, che rappresenta i parametri vitali del feto, dall'inizio della stimolazione del travaglio fino alle ore 3.40 del 6/9, quando è stato interrotto per permettere alla donna di andare in bagno, è rimasto classificabile come di tipo I o normale;
nel frattempo si era ottenuta una dilatazione cervicale completa. Dopo la pausa necessaria per consentire l'accesso al bagno della signora la ripresa CP_1 della registrazione CTG avviene alle ore 4, nella fase che precede immediatamente l'inizio del periodo espulsivo.
Ciò esposto, e passando ad esaminare la fase più critica del travaglio, quella espulsiva, si osserva che i CCTTUU premettono in via generale, trattando del tema (vedi pag.13 ss relazione), “durante il travaglio lo stress ipossico legato alle contrazioni è frequente”… e quindi continuano, (vedi pag.15)
“La prima risposta del feto all'aumento sia nel numero che nella forza delle contrazioni, tipico del periodo espulsivo, è una seconda modificazione del tracciato CTG che si manifesta sotto forma di un aumento della frequenza di base (tachicardia) di solito compresa tra i 160-180 bpm, poiché il feto aumenta il suo lavoro cardiaco con un rilascio di adrenalina per far fronte allo stress ipossico rappresentato dalla nuova situazione”.
Quindi con riferimento al caso di specie (a pag.15) scrivono: “In questo caso, puntualmente, all'inizio della fase espulsiva compare una tachicardia compensatoria, associata ad accelerazioni, ma sempre in presenza di variabilità conservata, espressione di una normale ossigenazione del cervello fetale, seguita dalle ore 4.20 in poi, dalla comparsa di decelerazioni variabili”, che sono “per lo più la risposta ad una ipossia fetale a lenta evoluzione, talora all'ipossia subacuta. Le decelerazioni sono dapprima non significative, poi significative con evidente riduzione della variabilità, a dimostrazione pagina 4 di 8 che la situazione fetale stava peggiorando e che i tempi di tolleranza, anche per un feto sano a termine, stavano riducendosi.
In questa situazione si è di fronte ad un feto ancora compensato ma stressato dal troppo breve tempo di recupero fra le decelerazioni. L'ipossia subacuta che ne consegue presuppone la riduzione di 0.01 punti di pH ogni 2-4 minuti. In presenza di un tracciato di questo tipo, anche in periodo espulsivo, è indicato mettere in atto terapie conservative adeguate, rallentare gli sforzi espulsivi della donna invitandola a non spingere e ad evitare le manovre di Valsalva, interrompere se in corso la stimolazione con Ossitocina. Dopo un periodo di osservazione di circa 20 minuti, in assenza di un miglioramento o in presenza di un eventuale peggioramento, dimostrato dalla riduzione della variabilità, bisogna considerare di espletare immediatamente il parto ricorrendo ad un parto operativo vaginale mediante applicazione di forcipe o ventosa o mediante TC.
Si tratta di affermazioni condivisibili: gli esiti dei tracciati CTG, (strumenti utili, e di doveroso impiego, per monitorare la condizione vitale del feto), sono invero in letteratura tra loro differenziati in
“classi”: una prima classe raccoglie i tracciati “normali”, in cui la frequenza cardiaca si mantiene con caratteristiche tali da indicare una condizione di benessere del feto, cosicchè non si impone ai sanitari alcun dovere di attivazione, per giungere al parto;
l'altra classe, all'estremo opposto, raccoglie i tracciati patologici, che per le loro caratteristiche impongono un intervento operativo immediato, dei sanitari, per evitare la morte del feto;
la terza classe, intermedia, comprende tutti i tracciati che possono dirsi, secondo le diverse terminologie usate in letteratura, “sospetti” o “non rassicuranti” o
“allarmanti”, perché presentano anomalie, anche se non tali da superare la ambiguità, cosicché non consentono di esprimere un giudizio chiaro, imponendo quindi, doverosamente, un periodo di osservazione.
Lo stesso dottor (Ct di parte attrice, che ha depositato in primo grado una sua relazione) Per_3 afferma appunto nella relazione che una variabilità moderata del ritmo cardiaco registrata nel tracciato non è predittiva di sofferenza fetale, e approfondendo il tema spiega con particolare chiarezza che esistono oggettive difficoltà nella interpretazione dei tracciati perché (come risulta anche dalla convergente relazione dei CCTTUU) certe variazioni della frequenza cardiaca fetale esprimono una reazione di “adattamento” del feto, piuttosto che una “sofferenza” fetale;
per questo il significato da attribuire ai tracciati CTG che presentano elementi di preoccupazione non può essere colto, e tradotto in termini operativi, se non a seguito di un periodo di osservazione prolungato in misura sufficiente da consentire di distinguere il caso di crisi temporanea che il feto attraversa per adattarsi alle mutate situazioni che si trova ad incontrare, durante le fasi del travaglio, caratterizzato dalle contrazioni materne, e della espulsione, dal caso di crisi irreversibile dei parametri vitali del nascituro.
Dunque, dal momento in cui si sono presentati i primi segnali anomali, intorno alle 4,20, era necessario, doveroso e inevitabile, un periodo di osservazione, cosicchè, come in effetti i CCTTUU affermano, fino alle 4,40 la condotta attendista era corretta, anche se prudenzialmente era consigliabile la sospensione della ossitocina dalle 4 in poi, e la chiamata del medico di guardia, alle 4,20, per garantire evidentemente una più pronta operatività, in caso di necessità.
I CCTTUU prendono infatti atto che solo “in coincidenza dell'inizio del periodo espulsivo (ore 4.30 circa) compare tachicardia marcata (frequenza di base tra i 180/200 bpm) ed una serie di decelerazioni variabili, dapprima non significative con variabilità conservata, dalle 4.40 significative per la presenza di una evidente riduzione della variabilità al di sotto dei 5 bpm fino alle ore 4.50, quando il CTG si interrompe definitivamente”. Osservano che “il feto è stato partorito spontaneamente per via vaginale alle 4.58, cioè dopo 18 minuti circa dalla comparsa nel CTG delle alterazioni. Un parto operativo vaginale mediante applicazione di ventosa avrebbe anticipato di alcuni minuti la nascita. In questo caso dalle 4.40, in presenza di decelerazioni significative atipiche con variabilità evidentemente ridotta, la scelta per l'espletamento del parto era indilazionabile e, date le pagina 5 di 8 condizioni locali, non poteva che essere un parto operativo vaginale.
Concludendo la loro prima relazione i CCTTUU hanno affermato che l'anticipazione del parto avrebbe evitato in termini di preponderante probabilità il verificarsi dell'evento acuto che ha condotto a morte il bambino.
I dati oggettivi ripetutamente riferiti, ossia la assenza di elementi di allarme, prima delle 4,20, quando si sono verificate le prime alterazioni significative, la necessità comunque di un periodo di osservazione, successivo al rilievo delle anomalie, indicato abitualmente in 20 minuti, la circostanza infine che la tachicardia si sia accentuata solo alle 4,30 hanno reso tuttavia subito evidente che la
“finestra” temporale a disposizioni dei sanitari per formulare una ipotesi diagnostica e determinarsi ad accelerare il parto, era oltremodo ridotta, e hanno imposto, a seguito della impugnazione, una analisi più stringente del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del piccolo, dovendosi verificare, tramite un giudizio controfattuale, (che i CCTTUU non avevano in concreto svolto nella prima relazione) se la condotta doverosa avrebbe salvato la vita del nascituro.
Proprio al fine di indagare più approfonditamente l'ipotesi controfattuale, sono stati richiesti i chiarimenti, in primo luogo circa i tempi tecnici necessari per portare a termine un parto operativo vaginale, quindi circa la rilevanza dell'ematoma del cordone (di cui i CCTTUU avevano riferito nella prima relazione solo nella fase conclusiva, rispondendo alle osservazioni di parte).
In grado di appello i CCTTUU hanno quindi riesaminato i fatti e la cronologia, precisando, in modo sostanzialmente ripetitivo, che dalle 4,04 si era presentata una leggera tachicardia fetale (160/170) che era aumentata intorno ai 180 bpm e si era mantenuta entro questi limiti sino alle 4,20 associata a decelerazioni con variabilità leggermente aumentata;
il tracciato cardiotocografico dopo le 4,20 aveva cambiato radicalmente aspetto in quanto la variabilità, il parametro più importante nella valutazione della situazione clinica del feto, si era ridotto al di sotto dei 5 bpm;
inoltre, la tachicardia da lieve- moderata era divenuta poi grave: > a 200 bpm.
Questa situazione si era mantenuta sino alle ore 4,40, quando, dopo una momentanea perdita del segnale, alle 4,41 compare una profonda decelerazione della durata di 3 minuti, quindi una decelerazione tardiva seguita da tachicardia grave, infine dalle 4,52 da bradicardia.
Ciò esposto i CCTTUU riferiscono che valutare con precisione il tempo necessario per espletare un parto operativo vaginale è impossibile, dal momento che nella sua determinazione intervengono alcuni fattori, soprattutto l'esperienza dell'operatore, che non possono essere calcolati. I tempi medi più frequentemente riportati in letteratura oscillano intorno ai 13 – 15 minuti con un range di variabilità tra gli 8 e i 20 minuti, a seconda del tipo di applicazione e del livello della parte presentata. In questo caso la parte presentata (vertice) alle ore 4,40 affiorava alla rima vulvare. Sarebbe stata pertanto necessaria una applicazione di ventosa diretta al piano perineale che avrebbe richiesto, per espletare il parto, non più di un paio di trazioni, tenendo anche conto che per velocizzare l'espulsione della testa si sarebbe potuto ricorrere all'azione adiuvante della manovra di Kristeller, consentita dato il livello della testa.
Rispondendo poi in ordine alle possibili origini dell'ematoma intrafunicolare e alle sue conseguenze sugli scambi materno fetali, i CCTTUU hanno svolto una breve introduzione al tema, evidenziando che nella grande maggioranza dei casi gli ematomi emergono solo nel postpartum;
possono verificarsi durante la gravidanza, ma perlopiù insorgono in travaglio, ed hanno come possibili conseguenze la morte del feto alla nascita e anche anomalie del tracciato cardiotocografico;
quindi hanno individuato le possibili cause dell'ematoma nella compressione ripetuta ad ogni contrazione del funicolo tra la testa fetale, incuneata nel canale da parto ed il singolo osso pelvico, che provoca un trauma ripetuto idoneo a ledere la parete vasale, ovvero nella trazione, ascrivibile anche alla brevità del cordone (il feto presentava infatti un giro di cordone attorno al collo, con conseguente accorciamento della lunghezza disponibile). pagina 6 di 8 Pur nell'impossibilità di accertarne l'esatta dinamica, i CCTTUU prendono atto che vi è stata sicuramente una lacerazione del cordone ombelicale, e che l'emorragia ha portato progressivamente alla occlusione dapprima parziale e poi totale della vena ombelicale con interruzione completa del flusso sanguigno cordonale, che ha determinato l'exitus del neonato.
I CCTTUU hanno quindi concluso la relazione a chiarimento affermando che:
- l'espletamento tempestivo del parto assistito, fattibile in un tempo variabile tra i 10,5 ed i 12,5 minuti, se attuato a partire dalle 4,40, (ora accettata anche dai consulenti di parte, che “concordano di identificare il momento della decisione di espletare il parto mediante ventosa non prima delle ore 4,40”) avrebbe anticipato l'espulsione alle ore 4,53 cioè alcuni minuti prima di quanto in realtà verificatosi.
- la condotta appropriata dei sanitari avrebbe potuto “con elevate probabilità aumentare le possibilità di sopravvivenza del neonato”, mentre, al contrario, “la condotta imperita e negligente messa in atto dai sanitari ha privato lo stesso di apprezzabili chances di sopravvivenza che statisticamente aveva”
Dunque il Collegio dei consulenti di ufficio, riesaminando il caso in seguito ai duplici chiarimenti richiesti, non definisce più la responsabilità dei sanitari nei termini propri della responsabilità diretta, che presuppone la comprovata esistenza di un nesso causale (seppure secondo la regola del “più probabile che non”) tra condotta ed evento mortale, ma inquadra la fattispecie nella ipotesi di responsabilità per perdita di chances di sopravvivenza.
In ogni caso, i dati cronologici acquisiti come pacifici, ed i giudizi tecnici motivatamente espressi dai consulenti, sia di ufficio che di parte, conducono, ad avviso della Corte, ad escludere la responsabilità sanitaria diretta, perché manca, e non può essere acquisita, alla luce dei fatti sopra descritti, la prova del nesso causale tra la condotta colposa attribuita ai sanitari e il decesso del piccolo.
La condotta colposa attribuita ai sanitari è stata infatti delimitata ad una finestra temporale oltremodo ristretta, sia per quanto attiene alla mancata sospensione della ossitocina, sia per quanto attiene al ritardo nel determinarsi per il parto assistito, e nessuna di tali mancanze risulta provatamente collegata in nesso causale all'evento mortale, determinato invece certamente dall'ematoma formatosi nel cordone, che ha interrotto il flusso sanguigno tra la madre e il feto.
Per affermare il nesso di causalità materiale, come definito dagli artt.40 e 41 del codice penale, (salve le differenze circa la regola probatoria probabilistica, o meno, nella indagine sul nesso, di cui si dirà a breve) occorre invero collegare su di un piano esclusivamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica (e assistita da una legge di copertura scientifica) il comportamento, nella fattispecie omissivo, all'evento verificatosi, e dimostrare che la condotta doverosa avrebbe evitato l'evento. Nella fattispecie mancano i presupposti per affermare questo, e quindi il decesso resta causalmente ascrivibile alla causa naturale anteriormente verificatasi, sufficiente a determinare l'evento.
E' vero che il diritto vivente da più di un decennio ha marcato la differenza tra la regola probatoria del nesso causale nel processo penale e quello civilistico, ritenendo che nel primo debba essere conservata la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo deve farsi strada la preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, (così cass.S.U. 576 del 2008, a cui hanno fatto seguito Cass.10741 del 2009, 16123 del 2010, 8430 del 2011, conformi), tuttavia nella fattispecie non può dirsi che la condotta alternativa avrebbe evitato l'evento, neppure con il criterio del più probabile che non.
Seppure l'ostetrica avesse chiamato il medico, quanto meno alle 4,30 quando la tachicardia si era aggravata significativamente, e se il medico, completato necessariamente il periodo di osservazione, pagina 7 di 8 avesse deciso di praticare il parto vaginale assistito nel momento indicato dai CCTTUU, ossia alle 4,40, l'espulsione aiutata del piccolo si sarebbe potuta nella ipotesi migliore, anticipare di qualche minuto, ma circa gli esiti di questa brevissima anticipazione nulla può dirsi di scientificamente fondato, e manca la prova che sarebbe stato evitato il decesso del piccolo.
La morte infatti, è stata ascritta senza dubbio, anche dai CCTTUU in sede di chiarimenti, alla interruzione della funzionalità del cordone ombelicale, conseguente all'ematoma, complicanza non prevedibile e non prevenibile, rara ma nota, con una mortalità perinatale definita in letteratura del 50%, che può insorgere durante la gravidanza o, più frequentemente, per un trauma avvenuto nell'ultima fase del travaglio, durante la compressione del funicolo fra le parti fetali e la parete uterina/pelvica materna. Dunque non vi è prova che l'anticipazione del parto, nel momento in cui era possibile e doverosa, avrebbe evitato l'evento, né che abbia positivamente influito la mancata sospensione dell'ossitocina nell'ultimo tratto di tempo.
Il primo motivo è quindi fondato, e deve essere accolto, con conseguente riforma integrale della prima decisione, che ritenendo responsabili i sanitari ha condannato l' convenuta al risarcimento del CP_3 danno. Né vi è spazio per il riconoscimento di un danno da perdita di chances: sul punto invero non vi è domanda, e tale domanda non può nemmeno ritenersi implicitamente ricompresa nella azione proposta, atteso che secondo il diritto vivente la perdita di chance rappresenta una autonoma categoria di danno risarcibile laddove si accerti che la condotta di chi è chiamato in responsabilità abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, concretatosi nella perduta possibilità di conseguire un determinato risultato, possibilità comunque ragionevolmente apprezzabile per consistenza e serietà (vedi tra le altre Cass. n. 28993 del 2019, 1884 del 2022). La domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è quindi, per l'oggetto, ontologicamente diversa rispetto alla domanda di risarcimento del danno verificatosi (Cass.12633 del 2024, 24050 del 2023, 1884 e 25886 del 2022, tra le molte), e questo esclude la possibilità di esaminare sotto tale profilo la fattispecie. I restanti motivi di impugnazione, diretti a contestare il quantum liquidato, e il riconoscimento del danno anche al fratello nato dopo i fatti, sono evidentemente assorbiti.
Le spese dei due gradi di giudizio si compensano integralmente, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni in tal senso (in applicazione dell'art.92 cpc, 2° comma come ridefinito dalla sentenza 77 del 2018 della Corte Costituzionale), atteso che la reale comprensione dei fatti ha richiesto approfondimenti tecnici, in contraddittorio, sia in primo che in secondo grado, e dunque la scelta dei genitori di adire le vie giudiziarie può ritenersi giustificata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, riformando integralmente la sentenza 1219 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma:
-respinge la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese legali del giudizio, e pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di Ctu.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1982/2022 promossa da:
, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTANARI GIULIA, APPELLANTE contro
sia in proprio e in qualità di genitore del minore Controparte_1 [...] con il patrocinio dell'avv. CARRA DANIELE e dell'avv. CERMINARA Persona_1 SILVANA
APPELLATO
Avverso la sentenza 1219 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: voglia l'intestata Corte d'Appello, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
- nel merito, in via di appello principale, in riforma totale della sentenza n. 1219 resa a conclusione della causa n. 144/2020 r.g., pubblicata in data 02.11.2022 e notificata in data 06.11.2022, previa rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui in premessa, rigettare in toto le domande attoree così come proposte nel giudizio di primo grado, non essendo il decesso del piccolo riconducibile a comportamento negligente, imperito o colposo dei Persona_2 sanitari di CP_2
- in via subordinata, in parziale riforma della sentenza qui appellata, in denegata ipotesi di conferma dell'accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di previa rinnovazione della CP_2 consulenza tecnica con altro diverso collegio per i motivi tutti di cui in premessa, riconoscere agli attori e il solo ristoro della perdita di chance relativa alla mancata costituzione CP_1 CP_1 del rapporto parentale sperato ed atteso;
pagina 1 di 8 - comunque, sempre in via subordinata, accertare l'errata ed incongrua liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure e condannare al risarcimento del Controparte_3 minor danno liquidato nei termini e in forza dei parametri sopra meglio dedotti ed allegati.
- Compensi e spese del grado, oltre accessori, rifusi come per legge, se del caso anche del primo grado. In via istruttoria, si insiste per la rinnovazione della consulenza tecnica con altro diverso collegio, ove sia presente uno specialista anatomopatologo, per i motivi tutti di cui in premessa.
L'appellato ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
nel merito, respingere l'appello proposto dalla , in Parte_1 quanto inammissibile, infondato o come meglio,
in via incidentale, riformare la sentenza di primo grado sul capo relativo alle spese del giudizio e, segnatamente, nella parte in cui non ha applicato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 in considerazione del numero di parti attrici, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio nella misura che emerge dalla nota spese depositata dagli attori nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata nel dicembre 2019 e in proprio e quali esercenti la CP_1 CP_1 potestà genitoriale sul figlio minore convennero in giudizio l' Persona_1 [...]
per sentirne accertare la responsabilità per il decesso del primo figlio della Controparte_3 coppia, , in occasione del parto avvenuto il giorno 6.9.2016, e conseguentemente ottenerne la Per_2 condanna (per sé e per il figlio minore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, Per_1 principalmente non patrimoniali, per perdita del rapporto parentale e del diritto alla genitorialità, ed anche patrimoniali, per gli esborsi sostenuti.
Esposero infatti (anche sulla base del parere espresso dal Ct di parte, dott. che i sanitari, a Per_3 causa di una erronea interpretazione dei tracciati cardiotocografici nel periodo anteriore la fase espulsiva, dovuta verosimilmente alla “sovrapposizione” del tracciato materno e di quello fetale, non si erano avveduti della sofferenza fetale, e quindi non avevano disposto il taglio cesareo, cosicchè il piccolo non era vitale, alla nascita, e vane furono le manovre rianimatorie praticate.
In particolare narrarono che dopo una gravidanza tranquilla e dal decorso fisiologico il CP_1
4.9.2016 fu ricoverata presso il reparto di ostetricia e ginecologia della Controparte_3
di per la induzione del parto programmata, che ebbe inizio alle 13,50 dello stesso
[...] CP_3 giorno;
durante le ore di travaglio nulla di rilevante venne riscontrato nei tracciati cardio-tocografici, tanto che i sanitari decisero di eseguire il parto vaginale, ma alle 4,58 il piccolo nacque, privo di vita.
Gli attori dedussero profili di responsabilità dei sanitari, per erronea lettura dei tracciati, e confusione tra il tracciato materno e quello fetale;
sostennero che colpevolmente non erano state eseguite manovre rianimatorie intra-uterine, né utilizzati test integrativi per valutare le condizioni del feto nell'utero.
Esposero di avere avuto necessità di sostegno psicologico, e riportato danni biologici permanenti, tanto che la signora fortemente traumatizzata, quando rimase nuovamente incinta optò CP_1 irrevocabilmente, nonostante i consigli in senso contrario dei sanitari, per il parto cesareo. Chiesero quindi il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del figlio, del danno patrimoniale per esborsi, e del danno biologico personalmente riportato a seguito della vicenda;
fecero valere anche il danno da perdita del rapporto parentale sofferto dal figlio successivamente nato, che la Per_1 vicenda aveva privato del fratello. pagina 2 di 8 Si costituì in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 attrici: escluse la responsabilità dei sanitari, e richiamò le conclusioni rese dal perito incaricato dal PM, in sede penale, che aveva ritenuta corretta la condotta dei sanitari.
Durante il primo grado del giudizio è stata espletata una CTU collegiale medico- legale, quindi il Tribunale di Parma, pur affermando che né nel primo né nel secondo stadio del travaglio si era verificata la sovrapposizione del tracciato cardiaco fetale con quello materno, e quindi escludendo il principale profilo di responsabilità descritto in citazione, ossia una erronea lettura del tracciato cardiaco fetale, ha accolto la domanda, aderendo alle conclusioni dei CCTTUU, che avevano ravvisato comunque aspetti di imperizia e negligenza dei sanitari, nella fase finale del travaglio, idonei ad incidere sulla morte del feto.
In particolare, il Tribunale ha ravvisato aspetti di colpevolezza dei sanitari (vedi a pag.6 della sentenza), per la mancata sospensione della ossitocina dalle 4 in poi, per negligenza nel monitoraggio della fase finale del travaglio, perlomeno dalle 4,20 in poi, e per la mancata chiamata del medico di guardia e, tenuto conto del fatto che la dilatazione era ormai completa e la testa del piccolo impegnata, afferma che l'anticipazione dell'espletamento del parto avrebbe evitato in termini di preponderante probabilità il verificarsi dell'evento acuto che ha condotto a morte il bambino.
Il Tribunale ha quindi liquidato a titolo di danno non patrimoniale per la morte del piccolo
€.156.907,00 a ciascuno dei genitori, ed €.50.000 al fratello nato successivamente, ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento degli esborsi, e del danno biologico patito riportato dai genitori, liquidato in
€.46.998,85, a favore della madre e 15.236,00 a favore del padre.
Avverso la decisione ha proposto appello l' per plurimi motivi, chiedendo la sospensione della CP_3 esecutività della sentenza.
Si sono costituiti e anche per il figlio minore, successivamente nato, CP_1 CP_1 contestando la fondatezza dell'appello, sotto ogni profilo, e proponendo appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese, che ritenevano erronea.
La Corte ha concesso la inibitoria ed ha convocato a chiarimenti i CCTTUU, assegnando un termine per depositare la relazione;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dopo il deposito di conclusionali e repliche.
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Con il primo motivo di appello l' ha contestato la erroneità della sentenza nella parte in cui CP_3 ha affermato la responsabilità diretta dei sanitari per la morte del nascituro, aderendo, in tesi acriticamente, alla Ctu, che per un aspetto aveva ignorato o mal interpretato le risultanze dell'esame autoptico, e per altro aspetto non aveva valutato i tempi comunque necessari per portare a termine il parto vaginale con forcipe o ventosa.
L'appellante assume che è stato accertato, dai CCTTUU, in base ai tracciati cardiotocografici del feto, che nella fase espulsiva del travaglio della sig.ra vi era stata una ipossia fetale dovuta ad una CP_1 compressione intermittente del cordone ab estrinseco, causata dalle contrazioni materne, una serie cioè di eventi asfittici subacuti più e più volte ripetuti e che aveva infine portato il feto al decesso, causa l'esagerato protrarsi del travaglio. I CCTTUU avevano tuttavia omesso di considerare quanto rilevato dall'esame autoptico, ovvero la presenza di un ematoma nel cordone che occludeva in toto la vena ombelicale, interrompendo il fisiologico circolo feto-placentare, fatto acuto verificatosi, secondo ogni evidenza, durante la discesa del feto nel canale del parto e quindi in un periodo compreso tra le 4,45 e le 4,50 – con cessazione totale e definitiva degli scambi materno fetali.
D'altro canto, anche i CCTTUU ammettono che solo dalle ore 4,20 - alla comparsa delle prime decelerazioni variabili nella frequenza cardiaca del feto – la situazione era divenuta in qualche modo pagina 3 di 8 apprezzabile, per i sanitari, richiedendo quindi un più puntuale ed attento monitoraggio del tracciato cardiotocografico, per un periodo che secondo le linee guida e la letteratura medica richiamati in perizia, avrebbe dovuto necessariamente protrarsi per 20 minuti, quindi fino alle ore 4,40. Dunque tra il momento in cui i sanitari avrebbero dovuto effettivamente risolversi ad un parto operativo vaginale (circa le 4,41) e il momento della nascita spontanea del feto ormai privo di vita (4,55-4,58), erano passati pochi minuti, e tale circostanza impone di accertare specificamente quale sarebbe stato il tempo necessario per portare a termine un parto operativo vaginale con forcipe o ventosa.
Conclusivamente, sul punto, l'appellante chiede che in denegata ipotesi di conferma dell'accertamento di condotta negligente da parte dei sanitari di si riformi la sentenza nel senso di riconoscere agli CP_2 attori e il solo ristoro della perdita di chances relativa alla mancata CP_1 CP_1 costituzione del rapporto parentale sperato ed atteso.
Sulla base di questi rilievi la Corte ha chiamato i CCTTUU a chiarimenti, e il quadro di valutazioni tecniche può essere ora ripercorso, per verificare la fondatezza o meno del motivo di appello, tenendo conto degli esiti della prima relazione e dei chiarimenti forniti
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Risulta acquisito, senza contestazioni, che la signora presentava una gravidanza regolare CP_1 giunta a termine;
in occasione del ricovero per il parto programmato (ricovero avvenuto il 4.9.2016, dopo le 13) la paziente è stata dapprima trattata per 24 ore con la somministrazione di prostaglandine, e la registrazione cardiotocografica inizialmente è stata intermittente, ad intervalli abbastanza regolari.
A fronte della inefficacia del trattamento, dopo le 18,25 del 5 settembre l'induzione del travaglio è proseguita mediante l'uso di ossitocina, e correttamente il monitoraggio cardiotocografico è stato da quel momento effettuato in continuo.
Alle 19,50 si è avuta rottura spontanea delle membrane, e il liquido amniotico si è presentato limpido: tutte le successive annotazioni in cartella peraltro riportano che il liquido amniotico si presenta limpido, e questo fino al parto.
Il tracciato CTG, che rappresenta i parametri vitali del feto, dall'inizio della stimolazione del travaglio fino alle ore 3.40 del 6/9, quando è stato interrotto per permettere alla donna di andare in bagno, è rimasto classificabile come di tipo I o normale;
nel frattempo si era ottenuta una dilatazione cervicale completa. Dopo la pausa necessaria per consentire l'accesso al bagno della signora la ripresa CP_1 della registrazione CTG avviene alle ore 4, nella fase che precede immediatamente l'inizio del periodo espulsivo.
Ciò esposto, e passando ad esaminare la fase più critica del travaglio, quella espulsiva, si osserva che i CCTTUU premettono in via generale, trattando del tema (vedi pag.13 ss relazione), “durante il travaglio lo stress ipossico legato alle contrazioni è frequente”… e quindi continuano, (vedi pag.15)
“La prima risposta del feto all'aumento sia nel numero che nella forza delle contrazioni, tipico del periodo espulsivo, è una seconda modificazione del tracciato CTG che si manifesta sotto forma di un aumento della frequenza di base (tachicardia) di solito compresa tra i 160-180 bpm, poiché il feto aumenta il suo lavoro cardiaco con un rilascio di adrenalina per far fronte allo stress ipossico rappresentato dalla nuova situazione”.
Quindi con riferimento al caso di specie (a pag.15) scrivono: “In questo caso, puntualmente, all'inizio della fase espulsiva compare una tachicardia compensatoria, associata ad accelerazioni, ma sempre in presenza di variabilità conservata, espressione di una normale ossigenazione del cervello fetale, seguita dalle ore 4.20 in poi, dalla comparsa di decelerazioni variabili”, che sono “per lo più la risposta ad una ipossia fetale a lenta evoluzione, talora all'ipossia subacuta. Le decelerazioni sono dapprima non significative, poi significative con evidente riduzione della variabilità, a dimostrazione pagina 4 di 8 che la situazione fetale stava peggiorando e che i tempi di tolleranza, anche per un feto sano a termine, stavano riducendosi.
In questa situazione si è di fronte ad un feto ancora compensato ma stressato dal troppo breve tempo di recupero fra le decelerazioni. L'ipossia subacuta che ne consegue presuppone la riduzione di 0.01 punti di pH ogni 2-4 minuti. In presenza di un tracciato di questo tipo, anche in periodo espulsivo, è indicato mettere in atto terapie conservative adeguate, rallentare gli sforzi espulsivi della donna invitandola a non spingere e ad evitare le manovre di Valsalva, interrompere se in corso la stimolazione con Ossitocina. Dopo un periodo di osservazione di circa 20 minuti, in assenza di un miglioramento o in presenza di un eventuale peggioramento, dimostrato dalla riduzione della variabilità, bisogna considerare di espletare immediatamente il parto ricorrendo ad un parto operativo vaginale mediante applicazione di forcipe o ventosa o mediante TC.
Si tratta di affermazioni condivisibili: gli esiti dei tracciati CTG, (strumenti utili, e di doveroso impiego, per monitorare la condizione vitale del feto), sono invero in letteratura tra loro differenziati in
“classi”: una prima classe raccoglie i tracciati “normali”, in cui la frequenza cardiaca si mantiene con caratteristiche tali da indicare una condizione di benessere del feto, cosicchè non si impone ai sanitari alcun dovere di attivazione, per giungere al parto;
l'altra classe, all'estremo opposto, raccoglie i tracciati patologici, che per le loro caratteristiche impongono un intervento operativo immediato, dei sanitari, per evitare la morte del feto;
la terza classe, intermedia, comprende tutti i tracciati che possono dirsi, secondo le diverse terminologie usate in letteratura, “sospetti” o “non rassicuranti” o
“allarmanti”, perché presentano anomalie, anche se non tali da superare la ambiguità, cosicché non consentono di esprimere un giudizio chiaro, imponendo quindi, doverosamente, un periodo di osservazione.
Lo stesso dottor (Ct di parte attrice, che ha depositato in primo grado una sua relazione) Per_3 afferma appunto nella relazione che una variabilità moderata del ritmo cardiaco registrata nel tracciato non è predittiva di sofferenza fetale, e approfondendo il tema spiega con particolare chiarezza che esistono oggettive difficoltà nella interpretazione dei tracciati perché (come risulta anche dalla convergente relazione dei CCTTUU) certe variazioni della frequenza cardiaca fetale esprimono una reazione di “adattamento” del feto, piuttosto che una “sofferenza” fetale;
per questo il significato da attribuire ai tracciati CTG che presentano elementi di preoccupazione non può essere colto, e tradotto in termini operativi, se non a seguito di un periodo di osservazione prolungato in misura sufficiente da consentire di distinguere il caso di crisi temporanea che il feto attraversa per adattarsi alle mutate situazioni che si trova ad incontrare, durante le fasi del travaglio, caratterizzato dalle contrazioni materne, e della espulsione, dal caso di crisi irreversibile dei parametri vitali del nascituro.
Dunque, dal momento in cui si sono presentati i primi segnali anomali, intorno alle 4,20, era necessario, doveroso e inevitabile, un periodo di osservazione, cosicchè, come in effetti i CCTTUU affermano, fino alle 4,40 la condotta attendista era corretta, anche se prudenzialmente era consigliabile la sospensione della ossitocina dalle 4 in poi, e la chiamata del medico di guardia, alle 4,20, per garantire evidentemente una più pronta operatività, in caso di necessità.
I CCTTUU prendono infatti atto che solo “in coincidenza dell'inizio del periodo espulsivo (ore 4.30 circa) compare tachicardia marcata (frequenza di base tra i 180/200 bpm) ed una serie di decelerazioni variabili, dapprima non significative con variabilità conservata, dalle 4.40 significative per la presenza di una evidente riduzione della variabilità al di sotto dei 5 bpm fino alle ore 4.50, quando il CTG si interrompe definitivamente”. Osservano che “il feto è stato partorito spontaneamente per via vaginale alle 4.58, cioè dopo 18 minuti circa dalla comparsa nel CTG delle alterazioni. Un parto operativo vaginale mediante applicazione di ventosa avrebbe anticipato di alcuni minuti la nascita. In questo caso dalle 4.40, in presenza di decelerazioni significative atipiche con variabilità evidentemente ridotta, la scelta per l'espletamento del parto era indilazionabile e, date le pagina 5 di 8 condizioni locali, non poteva che essere un parto operativo vaginale.
Concludendo la loro prima relazione i CCTTUU hanno affermato che l'anticipazione del parto avrebbe evitato in termini di preponderante probabilità il verificarsi dell'evento acuto che ha condotto a morte il bambino.
I dati oggettivi ripetutamente riferiti, ossia la assenza di elementi di allarme, prima delle 4,20, quando si sono verificate le prime alterazioni significative, la necessità comunque di un periodo di osservazione, successivo al rilievo delle anomalie, indicato abitualmente in 20 minuti, la circostanza infine che la tachicardia si sia accentuata solo alle 4,30 hanno reso tuttavia subito evidente che la
“finestra” temporale a disposizioni dei sanitari per formulare una ipotesi diagnostica e determinarsi ad accelerare il parto, era oltremodo ridotta, e hanno imposto, a seguito della impugnazione, una analisi più stringente del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del piccolo, dovendosi verificare, tramite un giudizio controfattuale, (che i CCTTUU non avevano in concreto svolto nella prima relazione) se la condotta doverosa avrebbe salvato la vita del nascituro.
Proprio al fine di indagare più approfonditamente l'ipotesi controfattuale, sono stati richiesti i chiarimenti, in primo luogo circa i tempi tecnici necessari per portare a termine un parto operativo vaginale, quindi circa la rilevanza dell'ematoma del cordone (di cui i CCTTUU avevano riferito nella prima relazione solo nella fase conclusiva, rispondendo alle osservazioni di parte).
In grado di appello i CCTTUU hanno quindi riesaminato i fatti e la cronologia, precisando, in modo sostanzialmente ripetitivo, che dalle 4,04 si era presentata una leggera tachicardia fetale (160/170) che era aumentata intorno ai 180 bpm e si era mantenuta entro questi limiti sino alle 4,20 associata a decelerazioni con variabilità leggermente aumentata;
il tracciato cardiotocografico dopo le 4,20 aveva cambiato radicalmente aspetto in quanto la variabilità, il parametro più importante nella valutazione della situazione clinica del feto, si era ridotto al di sotto dei 5 bpm;
inoltre, la tachicardia da lieve- moderata era divenuta poi grave: > a 200 bpm.
Questa situazione si era mantenuta sino alle ore 4,40, quando, dopo una momentanea perdita del segnale, alle 4,41 compare una profonda decelerazione della durata di 3 minuti, quindi una decelerazione tardiva seguita da tachicardia grave, infine dalle 4,52 da bradicardia.
Ciò esposto i CCTTUU riferiscono che valutare con precisione il tempo necessario per espletare un parto operativo vaginale è impossibile, dal momento che nella sua determinazione intervengono alcuni fattori, soprattutto l'esperienza dell'operatore, che non possono essere calcolati. I tempi medi più frequentemente riportati in letteratura oscillano intorno ai 13 – 15 minuti con un range di variabilità tra gli 8 e i 20 minuti, a seconda del tipo di applicazione e del livello della parte presentata. In questo caso la parte presentata (vertice) alle ore 4,40 affiorava alla rima vulvare. Sarebbe stata pertanto necessaria una applicazione di ventosa diretta al piano perineale che avrebbe richiesto, per espletare il parto, non più di un paio di trazioni, tenendo anche conto che per velocizzare l'espulsione della testa si sarebbe potuto ricorrere all'azione adiuvante della manovra di Kristeller, consentita dato il livello della testa.
Rispondendo poi in ordine alle possibili origini dell'ematoma intrafunicolare e alle sue conseguenze sugli scambi materno fetali, i CCTTUU hanno svolto una breve introduzione al tema, evidenziando che nella grande maggioranza dei casi gli ematomi emergono solo nel postpartum;
possono verificarsi durante la gravidanza, ma perlopiù insorgono in travaglio, ed hanno come possibili conseguenze la morte del feto alla nascita e anche anomalie del tracciato cardiotocografico;
quindi hanno individuato le possibili cause dell'ematoma nella compressione ripetuta ad ogni contrazione del funicolo tra la testa fetale, incuneata nel canale da parto ed il singolo osso pelvico, che provoca un trauma ripetuto idoneo a ledere la parete vasale, ovvero nella trazione, ascrivibile anche alla brevità del cordone (il feto presentava infatti un giro di cordone attorno al collo, con conseguente accorciamento della lunghezza disponibile). pagina 6 di 8 Pur nell'impossibilità di accertarne l'esatta dinamica, i CCTTUU prendono atto che vi è stata sicuramente una lacerazione del cordone ombelicale, e che l'emorragia ha portato progressivamente alla occlusione dapprima parziale e poi totale della vena ombelicale con interruzione completa del flusso sanguigno cordonale, che ha determinato l'exitus del neonato.
I CCTTUU hanno quindi concluso la relazione a chiarimento affermando che:
- l'espletamento tempestivo del parto assistito, fattibile in un tempo variabile tra i 10,5 ed i 12,5 minuti, se attuato a partire dalle 4,40, (ora accettata anche dai consulenti di parte, che “concordano di identificare il momento della decisione di espletare il parto mediante ventosa non prima delle ore 4,40”) avrebbe anticipato l'espulsione alle ore 4,53 cioè alcuni minuti prima di quanto in realtà verificatosi.
- la condotta appropriata dei sanitari avrebbe potuto “con elevate probabilità aumentare le possibilità di sopravvivenza del neonato”, mentre, al contrario, “la condotta imperita e negligente messa in atto dai sanitari ha privato lo stesso di apprezzabili chances di sopravvivenza che statisticamente aveva”
Dunque il Collegio dei consulenti di ufficio, riesaminando il caso in seguito ai duplici chiarimenti richiesti, non definisce più la responsabilità dei sanitari nei termini propri della responsabilità diretta, che presuppone la comprovata esistenza di un nesso causale (seppure secondo la regola del “più probabile che non”) tra condotta ed evento mortale, ma inquadra la fattispecie nella ipotesi di responsabilità per perdita di chances di sopravvivenza.
In ogni caso, i dati cronologici acquisiti come pacifici, ed i giudizi tecnici motivatamente espressi dai consulenti, sia di ufficio che di parte, conducono, ad avviso della Corte, ad escludere la responsabilità sanitaria diretta, perché manca, e non può essere acquisita, alla luce dei fatti sopra descritti, la prova del nesso causale tra la condotta colposa attribuita ai sanitari e il decesso del piccolo.
La condotta colposa attribuita ai sanitari è stata infatti delimitata ad una finestra temporale oltremodo ristretta, sia per quanto attiene alla mancata sospensione della ossitocina, sia per quanto attiene al ritardo nel determinarsi per il parto assistito, e nessuna di tali mancanze risulta provatamente collegata in nesso causale all'evento mortale, determinato invece certamente dall'ematoma formatosi nel cordone, che ha interrotto il flusso sanguigno tra la madre e il feto.
Per affermare il nesso di causalità materiale, come definito dagli artt.40 e 41 del codice penale, (salve le differenze circa la regola probatoria probabilistica, o meno, nella indagine sul nesso, di cui si dirà a breve) occorre invero collegare su di un piano esclusivamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica (e assistita da una legge di copertura scientifica) il comportamento, nella fattispecie omissivo, all'evento verificatosi, e dimostrare che la condotta doverosa avrebbe evitato l'evento. Nella fattispecie mancano i presupposti per affermare questo, e quindi il decesso resta causalmente ascrivibile alla causa naturale anteriormente verificatasi, sufficiente a determinare l'evento.
E' vero che il diritto vivente da più di un decennio ha marcato la differenza tra la regola probatoria del nesso causale nel processo penale e quello civilistico, ritenendo che nel primo debba essere conservata la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo deve farsi strada la preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, (così cass.S.U. 576 del 2008, a cui hanno fatto seguito Cass.10741 del 2009, 16123 del 2010, 8430 del 2011, conformi), tuttavia nella fattispecie non può dirsi che la condotta alternativa avrebbe evitato l'evento, neppure con il criterio del più probabile che non.
Seppure l'ostetrica avesse chiamato il medico, quanto meno alle 4,30 quando la tachicardia si era aggravata significativamente, e se il medico, completato necessariamente il periodo di osservazione, pagina 7 di 8 avesse deciso di praticare il parto vaginale assistito nel momento indicato dai CCTTUU, ossia alle 4,40, l'espulsione aiutata del piccolo si sarebbe potuta nella ipotesi migliore, anticipare di qualche minuto, ma circa gli esiti di questa brevissima anticipazione nulla può dirsi di scientificamente fondato, e manca la prova che sarebbe stato evitato il decesso del piccolo.
La morte infatti, è stata ascritta senza dubbio, anche dai CCTTUU in sede di chiarimenti, alla interruzione della funzionalità del cordone ombelicale, conseguente all'ematoma, complicanza non prevedibile e non prevenibile, rara ma nota, con una mortalità perinatale definita in letteratura del 50%, che può insorgere durante la gravidanza o, più frequentemente, per un trauma avvenuto nell'ultima fase del travaglio, durante la compressione del funicolo fra le parti fetali e la parete uterina/pelvica materna. Dunque non vi è prova che l'anticipazione del parto, nel momento in cui era possibile e doverosa, avrebbe evitato l'evento, né che abbia positivamente influito la mancata sospensione dell'ossitocina nell'ultimo tratto di tempo.
Il primo motivo è quindi fondato, e deve essere accolto, con conseguente riforma integrale della prima decisione, che ritenendo responsabili i sanitari ha condannato l' convenuta al risarcimento del CP_3 danno. Né vi è spazio per il riconoscimento di un danno da perdita di chances: sul punto invero non vi è domanda, e tale domanda non può nemmeno ritenersi implicitamente ricompresa nella azione proposta, atteso che secondo il diritto vivente la perdita di chance rappresenta una autonoma categoria di danno risarcibile laddove si accerti che la condotta di chi è chiamato in responsabilità abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, concretatosi nella perduta possibilità di conseguire un determinato risultato, possibilità comunque ragionevolmente apprezzabile per consistenza e serietà (vedi tra le altre Cass. n. 28993 del 2019, 1884 del 2022). La domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è quindi, per l'oggetto, ontologicamente diversa rispetto alla domanda di risarcimento del danno verificatosi (Cass.12633 del 2024, 24050 del 2023, 1884 e 25886 del 2022, tra le molte), e questo esclude la possibilità di esaminare sotto tale profilo la fattispecie. I restanti motivi di impugnazione, diretti a contestare il quantum liquidato, e il riconoscimento del danno anche al fratello nato dopo i fatti, sono evidentemente assorbiti.
Le spese dei due gradi di giudizio si compensano integralmente, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni in tal senso (in applicazione dell'art.92 cpc, 2° comma come ridefinito dalla sentenza 77 del 2018 della Corte Costituzionale), atteso che la reale comprensione dei fatti ha richiesto approfondimenti tecnici, in contraddittorio, sia in primo che in secondo grado, e dunque la scelta dei genitori di adire le vie giudiziarie può ritenersi giustificata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, riformando integralmente la sentenza 1219 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma:
-respinge la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese legali del giudizio, e pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese di Ctu.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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