Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 17/12/2025, n. 22897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22897 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11958/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11958 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da TT SA, rappresentato e difeso dall'avvocato RD Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN CC, OL Spilotros, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento
1) delle graduatorie definitive del ruolo maschile inerenti al Concorso interno per titoli e corso di formazione a 583 Vice sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria, approvate con decreto del 13.07.2022 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.) del Ministero della Giustizia, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia in data 14.07.2022;
- 2) del verbale n.2 dell'11.07.2022 e relativo atto di rigetto a firma della Seconda Sottocommissione esaminatrice del concorso in esame;
- 3) e di ogni ulteriore atto, valutazione, verbale e documento connesso, collegato, presupposto e consequenziale alle graduatorie stesse ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta considerazione dei titoli dallo stesso posseduti ed all'attribuzione del relativo punteggio, come meglio descritto nelle conclusioni riportate nel presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto e/o - comunque - dell'interesse legittimo pretensivo del ricorrente alla corretta valutazione dei titoli dal medesimo posseduti e all'attribuzione del relativo punteggio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/1/2023
per l'annullamento
delle graduatorie definitive rettificate del ruolo maschile inerenti al Concorso interno per titoli e corso di formazione a 583 Vice sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, approvate con decreto del 28.10.2022 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dip.to dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.) del Ministero della Giustizia, pubblicate in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché, di ogni ulteriore atto, comportamento, valutazione, documento, connesso, collegato, presupposto e consequenziale alle graduatorie stesse ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta considerazione dei titoli dallo stesso posseduti ed all'attribuzione del relativo punteggio pari a p. 24,30;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RG AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio,
letti il ricorso e i successivi motivi aggiunti;
vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale;
vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 2 dicembre 2025;
dato avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.;
dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
le spese processuali possono essere ugualmente compensate fra le parti in ragione della definizione in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD OI, Presidente
AN Elefante, Consigliere
RG AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AR | RD OI |
IL SEGRETARIO