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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3349 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
, e , n.q. di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 CP_1
di , nato il [...] a [...] e deceduto il 24/11/2019 (avv. Ezio Bonanni); Persona_1
Attori
e
, in persona del (Avvocatura Distrettuale Controparte_2 Controparte_3
dello Stato di Palermo);
Convenuto
Oggetto: responsabilità civile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori, prossimi congiunti di , hanno Persona_1
convenuto il , esponendo tra l'altro che: Controparte_2
- in data 24/11/2019 decedeva per 'carcinoma renale' il loro congiunto , in Persona_1
servizio, con le mansioni di tecnico marconista, nell'aeronautica Militare dal 01/10/1979 al
09/01/2007, quando è stato posto in congedo per motivi sanitari;
- per tutto il servizio prestato in , era stato esposto in modo diretto, Persona_1
indiretto e per contaminazione degli ambienti di servizio, ad elevate concentrazioni di polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni ugualmente lesivi per la salute umana;
- con Decreto Ministeriale n. 2/06 del 05/05/2006, il difesa riconosceva che Controparte_2
l'infermità sofferta da era dipendente da causa di Servizio;
Persona_1
- il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS), nel parere reso nell'adunanza n.
130/2011 del 04/07/2011 riconosceva che l'infermità di fosse riconducibili alle Persona_1
particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L.
266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006;
1 - il Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina, con il Verbale Modello BL/G n.
ME120002205 del 21/07/2020, riconosceva che l'infermità il decesso di fosse Persona_1
interdipendente con l'infermità carcinoma renale.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del congiunto.
Costituendosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione delle pretese Controparte_2
azionate; ha variamente contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto.
Espletata l'attività istruttoria la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione.
*****
1) Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_2
convenuto.
È pacifico che la responsabilità del , per i danni subiti iure proprio dai Controparte_2
congiunti del soggetto deceduto per causa di servizio, ha natura extracontrattuale, sicché ai fini della determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art. 2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
Ora, in ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro si configura il reato di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma
2, c.p. e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato.
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005 (c.d. . Per_2
Poiché il delitto di omicidio colposo si consuma nel tempo e nel luogo in cui si verifica la morte della persona offesa, occorre avere riguardo alla legge vigente in tale momento per stabilire il termine di prescrizione del reato.
Nel caso in esame, è deceduto nel 2019, successivamente all'entrata in vigore della Persona_1
legge c.d. sicché il termine di prescrizione deve essere determinato ai sensi del riformato Per_2
art.157 c.p., il quale stabilisce che tale termine non può essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, i termini di cui sopra sono raddoppiati per alcune fattispecie di reato, tra cui quella di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589, secondo comma, c.p..
Ne consegue che, nel caso di specie, per il danno da lesione del rapporto parentela subito dai congiunti della vittima "iure proprio", trova applicazione il termine di prescrizione di 14 anni.
2 Il dies a quo coincide con la data in cui si è verificato il danno evento, ossia il decesso della vittima
(Cass. n. 19568/2023), che nel caso di specie è avvenuto il 24/11/2019.
Pertanto, il termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei danni iure proprio – contrariamente a quanto affermato dal – non era maturato al momento della notifica CP_2
dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, perfezionatasi in data 08/03/2021.
Con riferimento al danno conseguente alla malattia del de cuius, deve rilevarsi che essendosi al cospetto di un illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno (Cass. n. 3314/2020).
In ordine al dies a quo di decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha chiarito che “In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che
"iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro)” (Cass. n. 13806/2023).
In tema di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la lesione dell'integrità psichica che si sostanzi in un danno morale da patema d'animo non costituisce conseguenza di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile che abbia determinato un danno da inquinamento, bensì un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto, sicché è dalla data dell'esaurimento della condotta illecita che decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni (Cass. n. 9711/2013).
Nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato quanto mene nel 2006, atteso che dall'emanazione del Decreto Ministeriale n. 2/06 del 05/05/2006 che ha riconosciuto l'infermità dipendente da causa di Servizio, l'oggettiva diligenza avrebbe imposto di percepire, anche per i congiunti, la malattia come conseguenza del comportamento del datore di lavoro che aveva esposto il dipendente a sostanze nocive.
3 Pertanto, il diritto al risarcimento del danno sofferto in ragione della malattia del congiunto deve ritenersi prescritto.
2) Dalla documentazione in atti emerge che si è arruolato volontario Persona_1
nell'Aeronautica Militare in qualità di Aviere Allievo graduato del Ruolo Specialisti assumendo la ferma di anni 4, a far data dal 01/10/1979, inizialmente assegnato alla Categoria (C.B.E. Marconisti)
e successivamente, dopo un cambio, alla Categoria ATG Elettronica, prestando servizio fino al
09/01/2007, quando è stato posto in congedo per motivi sanitari (v. doc. 2a e 2b produzione di parte attrice).
Durante il servizio il ha svolto diversi tipi di mansioni tra cui il coordinamento ed il Per_1
controllo del personale sottoufficiale;
l'esecuzione di primi interventi sugli aeromobili HH-3F nonché relative attività di manutenzione degli stessi;
ispezioni di elicotteri all'interno degli hangar;
corsi di sopravvivenza in mare ed in montagna, attività di volo in ambiti nazionali, internazionali ed operativi, con Elicottero HH-3F 1917; turni lavorativi diurni e notturni di 8 h;
ore annuali medie straordinarie di 160h; partecipazione ai tiri a fuoco con elicottero HH-3F; addetto a lavorazioni manutentive dichiarate soggette a rischio di radiazioni ionizzanti. Il ha svolto anche delle missioni Per_1
all'estero: servizio presso A.P.O.D. di Durazzo-Albania, nei periodi: dal 10.05.1999 al 26.05.1999; dal
25.10.2000 al 13.12.2000 (doc.
2.f); servizio E.F.V. P.I.S.A.R. presso il reparto di volo Autonomo di
Mogadiscio Somalia dal 18.2.1993 al 17.3.1993 (doc.
2.d produzione di parte attrice).
Nell'espletamento del servizio il è stato esposto al rischio derivante dal contatto con Per_1
sostanze chimiche e addetto a lavorazioni manutentive dichiarate soggette al rischio di radiazioni ionizzanti (v. doc. 2d produzione di parte attrice). In particolare il sarebbe stato esposto a Per_1 condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, associate ad una elevata esposizione a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni quali tricloroetilene, tetracloroetilene ed altri agenti alchilanti;
fumi di scarico di motori endotermici funzionanti a gasolio e a benzina;
campi elettromagnetici generati da apparecchiature di telecomunicazione, sistemi di mira, motori elettrici, correnti elettriche;
radiazioni ionizzanti emesse da “trizio” e da uranio impoverito;
piombo e suoi composti organici ed inorganici;
idrocarburi policiclici aromatici;
idrocarburi aromatici non policiclici;
fibre artificiali isolanti. Tali condizioni di rischio risultano certificate dalla relazione della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta. (v. doc. 52 produzione di parte attrice).
In data 30/11/2004 veniva diagnosticata a una neoplasia al rene (v. doc. 7a, 7c e Persona_1
7f produzione di parte attrice).
In data 26/02/2019 a veniva diagnosticato un tumore del pancreas, che ne ha Persona_1
provocato la morte, in data 24/11/2019. Nel certificato necroscopico si attesta: “…malattia iniziale: carcinoma renale, malattia intermedia: M.T.S. diffuse, malattia terminale: arresto cardiocircolatorio…”
4 Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS), nel parere reso nell'adunanza n. 8/2006 del 06/02/2006, ha riconosciuto che la neoplasia al rene poteva essere ricollegata alle condizioni in cui si era svolto il servizio, nonché ai fattori nocivi, ancorché inosservati, cui l'interessato era stato esposto, quantomeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante (doc.
5.a produzione di parte attrice).
Il con Decreto Ministeriale n. 2/06 del 05/05/2006, recependo il Controparte_2
suddetto parere, ha riconosciuto la causa di servizio, ammettendo dunque che il Per_1
nell'espletamento del servizio era stato esposto a fattori nocivi e con i decreti n. 54 del 04/08/2011,
n. 73 del 07/11/2011 e n. 123 del 14/11/2011 il ha ammesso il alla Controparte_2 Per_1
fruizione dei benefici assistenziali previsti per la causa di servizio (doc.
4.a, 4.c, 4.d 4.e produzione di parte attrice). A tale riconoscimento del diritto del dipendente deve attribuirsi efficacia probatoria di confessione stragiudiziale.
Conseguentemente, deve ritenersi provato che nell'espletamento del servizio è Persona_1
stato esposto a fattori chimici nocivi.
Non può, invece, riconoscersi efficacia probatoria di confessione stragiudiziale all'accertamento del nesso di causalità materiale tra esposizione a fattori nocivi e la malattia, infatti, detto accertamento implica l'applicazione di criteri rispondenti a leggi scientifiche ovvero a leggi generali che consente di stabilire quando un fatto può ritenersi generatore di un altro fatto: in tal senso l'accertamento del nesso di causalità è il risultato di una operazione logica -che si sviluppa peraltro in sede civile ed in sede penale, secondo differenti esigenze del grado di certezza conclusiva del ragionamento che vanno dal convincimento in quanto "più probabile che non", al convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio"-, e dunque si pone al di fuori della ammissione della esistenza di un "fatto storico", inteso come evento realmente accaduto, tale soltanto essendo l'oggetto della confessione che richiede la mera consapevolezza e volontà dell'atto (Cass. 31007/2018).
Quanto al nesso di causalità tra l'attività espletata dal e la contrazione del carcinoma Per_1
renale il c.t.u. nominato nel presente giudizio ha concluso “ripercorsi brevemente i momenti salienti della vicenda occorsa al sig. relativamente tanto alle mansioni svolte durante i quasi 30 anni di servizio, Per_1 quanto all'insorgenza ed evoluzione della patologia neoplastica renale, confortato dal dato espunto dalla letteratura di settore, è possibile ritenere riconducibile la genesi della stessa a causa di servizio” evidenziando che “possono ritenersi rispettati i “classici” criteri di valutazione medico-legale relativi alla dimostrazione del rapporto di causalità per il riconoscimento della dipendenza dell'insorgenza del carcinoma renale da causa di servizio: : invero, il servizio militare - della durata quasi trentennale prestato al
[...]
- in considerazione delle differenti mansioni e dei diversi tipi di incarichi eseguiti dal sig. Controparte_5
realizzatisi in condizioni di rischio certificate da una relazione della Commissione Parlamentare Per_1
d'Inchiesta relativamente all'esposizione a diversi tipi di cancerogeni, è da porre in relazione causale - o
5 quantomeno concausale efficiente e determinante - con l'insorgenza del carcinoma renale. Tale valutazione appare altresì suffragata da numerose evidenze tratte dalla più autorevole ed aggiornata letteratura di settore, oltre che, dalle precedenti valutazioni relative al riconoscimento di causa di servizio”.
Non sono presenti in atti elementi, neanche in via di mera prospettazione, che possano far ipotizzare anche solo la sussistenza di diversi fattori di rischio.
Relativamente alla riconducibilità del decesso del con lo sviluppo della neoplasia renale, Per_1
il c.t.u. premesso che “i pazienti con carcinoma renale sviluppano una diffusione metastatica in circa il 33% dei casi”, ha chiarito che “come confermato dall'esame istologico eseguito su resecato anatomico di duodenocefalopancreasectomia del 19 aprile 2019, la lesione pancreatica riscontrata mediante esami strumentali era attribuibile ad una “metastasi di carcinoma renale a cellule chiare. Gn3, grado 3sec ISUP/WHO2016, in sede coledocica”.
Relativamente alla lesione encefalica riscontrata poco dopo l'intervento di duodenocefalopancreasectomia, il c.t.u. ha concluso che “seppur in assenza di una diagnosi istologica di conferma, è possibile sostenere con elevato grado di probabilità logico scientifica che tale lesione fosse una metastasi del carcinoma renale a cellule chiare: concorre a tale inquadramento le evidenze strumentali ottenuta dalla risonanza magnetica, che in relazione alle caratteristiche radiologiche deponeva che la stessa fosse
“compatibile con secondarismo”; ed ancora le evidenze espunte dalla letteratura di settore che annoverano
l'encefalo come una frequente sede di metastasi da tumore renale. Ciò posto, preme sottolineare come la documentazione in atti sia priva di documentazione sanitaria relativa al periodo maggio 2019 – novembre
2019: ciononostante, a questo punto dell'iter clinico del sig. gravato da un carcinoma renale da 15 anni, Per_1 metastatico anche in sede encefalica, lo stesso verteva in condizioni associate ad una ancor più elevata mortalità, tale da ritenere - in ottemperanza al criterio del più probabile che non – che la metastasi encefalica del carcinoma renale sia da porre in correlazione causale con la il progressivo deterioramento delle condizioni cliniche del sig.
che lo condussero all'exitus in data 24 novembre 2019”. Per_1
Circa la colpa dell'amministrazione, per aver omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri militari dalle conseguenze dell'esposizione a sostanze nocive, come le radiazioni ionizzanti, è sufficiente evidenziare come a livello comunitario fossero state emanate alcune direttive
Euratom sin dal 1980 (80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3). L'Italia ha recepito tali direttive europee in materia di radioprotezione con il D.Lgs. 230/95, che all'art. 162 dettata disposizioni particolari per il Ministero della , prevedendo l'adozione di uno specifico CP_2
regolamento che, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di pace, si uniformasse ai principi di radioprotezione fissati nella normativa nazionale e comunitaria cosicché fosse garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
6 Può, dunque, affermarsi che almeno dal 1980 erano noti i rischi per la salute derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Dal canto suo, il convenuto non ha provato, pur essendo gravato dal relativo onere, di CP_2
aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sebbene i rischi per la salute connessi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e al contatto con sostanze chimiche fossero ampiamente noti all'epoca dello svolgimento del servizio del medesimo presso l'Aereonautica
Militare.
In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica - che la condotta considerata determini l'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato il al risarcimento dei danni patiti Controparte_2
dai familiari di un militare, morto in conseguenza della malattia contratta nel corso di una missione internazionale a causa dell'esposizione a radiazioni ionizzanti, sul presupposto che si trattava di un rischio ampiamente preventivabile in relazione all'impiego, nelle zone delle operazioni interessate, di armamenti idonei ad esporre le persone alle suddette radiazioni) (Cass. Ordinanza n. 5813/2019).
3) Va accolta la domanda volta ad ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
Invero, l'esistenza di un intenso legame tra la vittima primaria e gli odierni attori è pacificamente presumibile dal grado di parentela intercorrente tra gli stessi, essendo rispettivamente moglie e figli del de cuius.
Sul punto, è stato affermato dalla Suprema Corte che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud.
14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632).
Orbene, nel caso di specie non sono emerse circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed i superstiti, motivo per cui l'istanza risarcitoria iure proprio va accolta.
Quanto al coniuge e ai figli della vittima primaria, la liquidazione dei danni non patrimoniali fatti valere dai ricorrenti iure proprio quali conseguenze della morte del congiunto, può essere fondata sulle tabelle integrate a punti per il danno parentale come elaborate dal Tribunale di Roma
7 Orbene, proprio al fine di consentire un'adeguata valorizzazione del “caso concreto”, il Tribunale di Roma ha previsto un sistema a punti che, muovendo da un “valore base” di € 11.356,15 per i parenti di primo grado, si fonda sui seguenti parametri: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza tra le due;
d) sopravvivenza di altri congiunti.
Fondando la liquidazione sulla base dei parametri desunti dalle tabelle di Roma del 2023, proposti dalla parte attrice, il Tribunale ritiene congrua la liquidazione delle seguenti somme:
Parte_1
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 323.650,28
Parte_2
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28
IMPORTO del RISARCIMENTO € 317.972,20
CP_1
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 27,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 312.294,13.
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi vanno dapprima devalutati alla data (novembre
2019) dell'illecito e, quindi, rivalutati secondo gli indici ISTAT. Sugli importi annualmente rivalutati vanno, poi, calcolati gli interessi legali, secondo il meccanismo delineato da Cass. Sez. Un.
1712/1995.
Si giunge coì all'importo di €. 352.948,08 per di €. 346.756,02 per Parte_1 Pt_2
e € 340.563,95 per oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
[...] CP_1
8 Tali importi devono ritenersi onnicomprensivi di ogni aspetto del danno non patrimoniale allegato dagli attori, inteso anche come alterazione delle abitudini di vita, atteso che, stante la evidente stretta connessione fra il dolore psichico e il modus vivendi di chi lo patisce, si ritiene che il danno morale soggettivo e alla persona per la perdita irreversibile del rapporto parentale, ricomprenda anche tale pregiudizio.
Nessuna altra somma può essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale e psichico, essendo rimasti sforniti di prova i pregiudizi asseritamente subiti dagli attori.
4) In ordine al danno patrimoniale, ha chiesto il risarcimento del danno Parte_1
subito in conseguenza della morte del coniuge e costituito dall'estinzione del trattamento stipendiale in godimento del marito, il quale, all'epoca, aveva 61 anni e una asserita aspettativa di vita di almeno
24 anni.
Emerge, dalla documentazione in atti che la percepisce la pensione privilegiata di Parte_1
reversibilità prevista dall'art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio hanno natura «previdenziale», essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d'impiego o di servizio, e non si diversificano dall'ordinario trattamento di quiescenza se non nel quantum in ragione della menomazione all'integrità personale derivante dal fatto di servizio. Pertanto, non è possibile enucleare nell'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale e, quindi, l'intera pensione, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro (Cass. n.
26912/2021).
Conseguentemente, la pensione di reversibilità, non avendo funzione risarcitoria, non deve essere scomputata ai fini del risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto ai criteri di liquidazione, giova ricordare che “Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente - prima ancora che giuridicamente - scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto
(espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro” ( in termini la massima di Cass. n.4552/2012 conforme Cass. n.1215/2006).
Considerando che dal trattamento economico lordo spettante al de cuius prima del decesso deve essere detratta la quota sibi, ossia la quota della pensione che il de cuius avrebbe presumibilmente destinato ai propri personali bisogni, che può essere determinata nella misura del 40%, tenuto conto
9 che i figli non erano fiscalmente a carico, si giunge così all'importo annuo di € 29.675,1, da cui devono essere detratte le ritenute irpef e le addizionali. Si ottiene così la somma di € 21.786,70 (pari a
€ 1.676,13 mensili), che va moltiplicata per il numero di annualità fino ad ora perdute. Il danno emergente ad oggi ammonta ad € 108.948,45. Per il danno futuro bisogna operare la capitalizzazione del reddito netto annuo mediante moltiplicazione per il coefficiente di capitalizzazione pari a 13,92 elaborato dall'osservatorio del Tribunale di Milano corrispondente all'età della (64) Parte_1
ipotizzando che il Barone sarebbe morto all'età di anni 81 (vita media).
Si ottiene così la somma di € 303.270,86. A tale importo deve essere sommato quello di €
108.948,45 (danno emergente). Si giunge così all'importo totale di € 412.219,31, che costituisce il danno patrimoniale subito dalla . Parte_1
Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da e i quali hanno allegato di avere subito un danno pari alla perdita delle Parte_2 CP_1
prestazioni e/o donazioni elargite dal padre in loro favore.
Tale domanda è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo gli attori provato (e nemmeno allegato) l'entità di tali erogazioni, né la loro frequenza, né la loro collocazione temporale.
5) L'amministrazione resistente ha chiesto operare la compensatio lucri cum damno, con conseguente scomputo dal risarcimento delle somme percepite dagli eredi del Barone, odierni attori in virtù della medesima causale.
L'attrice, dal canto suo, sostiene che la pensione di reversibilità ovvero tutto quanto percepito a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte non possa essere oggetto di compensatio, trattandosi di attribuzioni non hanno finalità risarcitorie ma di
“un beneficio collaterale”.
Quanto affermato dalla difesa della circa la non computabilità di quanto percepito a Parte_1
titolo di pensione e indennità non appare del tutto condivisibile.
Il principio giurisprudenziale richiamato e riportato dalla difesa dell'attrice fa riferimento alla pensione di reversibilità o altre erogazioni che si fondano su un titolo diverso (il rapporto assicurativo o previdenziale) rispetto all'atto illecito e che non hanno finalità risarcitorie.
Sennonché, nel caso che ci occupa, deve riconoscersi funzione risarcitoria all'assegno vitalizio di €
1.033,00 ex art. 5 l. 206/2004 e all'assegno vitalizio di € 258,23 (aggiornato ad € 500,00) ex art. 2 l.
407/1998, attribuiti a a decorre dal 24/11/2019. Parte_1
Pertanto, le elargizioni e gli assegni vitalizi ai familiari delle vittime del dovere, la cui erogazione configura un diritto spettante iure proprio a tali soggetti (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n.16218/2022), devono essere detratte dal quantum debeatur.
10 La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell'inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato "iure proprio" ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno",
l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno” (Cass. n. 31007/2018).
È principio pacifico che il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato e cioè tanto la perdita subita che il mancato guadagno, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato.
Ne consegue che può ritenersi operante il principio del divieto di cumulo di plurime prestazioni patrimoniali eseguite a favore del soggetto danneggiato in conseguenza del medesimo illecito allorché
l'acquisizione dell'indennizzo sia conseguenza immediata e diretta dalla condotta illecita e la ragione giustificatrice dell'indennizzo sia quella di rimuovere l'effetto dannoso dell'illecito.
La regola della "compensatio lucri cum damno" deve trovare applicazione in tutti quei casi in cui un unico soggetto, responsabile civile delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito, risulti tenuto, sia pure a diverso titolo, a ristorare il danno patito da un soggetto a causa dell'illecito (la regola "opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni").
Essendo unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della elargizione speciale e degli assegni periodici, trova applicazione la regola per cui quando, "pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa" (cfr. in termini, con riferimento a fattispecie analoga: Cass.
Ordinanza n. 24180/2018).
Priva di rilievo è la distinzione tra risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto la erogazione dei benefici ai familiari superstiti non corrisponde ad esigenze riconducibili al fenomeno successorio (dunque alla trasmissione "jure hereditatis" di un credito che era entrato a far parte del patrimonio del "de cuius"), quanto piuttosto ad esigenze proprie dei destinatari i quali, a causa dell'illecito e della morte del proprio congiunto, hanno sofferto - quali conseguenze immediate e dirette - danni nella propria sfera giuridica di natura patrimoniale e non patrimoniale, che le provvidenze assistenziali intendono – parzialmente – compensare.
11 La Suprema Corte, affrontando il caso dell'Amministrazione statale che sia obbligata, al contempo, al risarcimento del danno ed al pagamento della "elargizione", della "indennità speciale" e degli "assegni vitalizi", ha ritenuto che, anche in questa ipotesi, qualora, "pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa"
(cfr. Cass. n. 19629/2020).
Ne consegue che dal danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile devono essere detratte le somme erogate dal a vario titolo agli attori. Controparte_2
Quanto alle elargizioni riconosciute agli attori sotto forma di rendita vitalizia (rendite annue da pagarsi in rate mensili), deve rilevarsi che la ha percepito ad oggi 65 mensilità di rendita, Parte_1
pe un importo complessivo di € 99.645,00.
Per le rate future la detrazione può operare dopo avere proceduto alla capitalizzazione della rendita attraverso un'operazione di moltiplicazione dell'importo annuo della rendita per un determinato coefficiente. Al fine di individuare il coefficiente di capitalizzazione più adeguato, la
Corte di cassazione ha più volte affermato che "il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti.
Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n.41, pp.
127 e ss.)." (Cass. 20615/2015, cfr. anche Cass. III, 28/04/2017, n. 10499).
Applicando i coefficienti di capitalizzazione delle rendite elaborato dall'osservatorio del Tribunale di Milano, il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età (64) della (moglie del Parte_1
Barone) è pari a 20,08.
Moltiplicando, quindi, tale coefficiente per l'importo di € 6.000 annuo (€ 500x12 mensilità riconosciuta ex art. 2 l. 407/1998) si ottiene la somma di € 120.480,00, corrispondente al valore capitale della rendita da detrarre all'importo liquidabile in questa sede a titolo risarcitorio.
Sulla base degli stessi criteri deve poi essere capitalizzata la rendita riconosciuta alla Parte_1
pari ad € 12.396 annui (€ 1033,00x12 mensilità riconosciuta ex art. 5 comma 3 e 4 legge 206 del
2004), ottenendo quindi l'importo di € 248.911,68, corrispondente al valore capitale della rendita da detrarre all'importo liquidabile in questa sede a titolo risarcitorio.
12 Per un totale complessivo di € 469.036,68 (€ 99.645,00 +€ 120.480,00 + € 248.911,68).
Quanto a e non risulta che gli stessi abbiano percepito CP_1 Parte_2
dall'amministrazione resistente alcuna indennità.
Dagli importi liquidati alla a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali va scomputata, pertanto, la somma di € 469.036,68 assegnata alla stessa a titolo di indennità mensili.
Conseguentemente, il risarcimento complessivo spettante alla ammonta ad € Parte_1
296.130,71 (352.948,08+412.219,31-469.036,68).
6) In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (€ 1.000.001 a €
2.000.000), tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
Deve, al riguardo, evidenziarsi che il non ha sviluppato il mesotelioma pleurico né altra Per_1
patologia asbesto correlata, almeno secondo le attuali conoscenze scientifiche. Ne consegue che la enorme mole di allegazioni e di produzioni documentali di parte attrice sull'esposizione all'amianto e il mesotelioma pleurico sono del tutto irrilevanti e rendono più ardua la consultazione dei documenti e la lettura degli atti, comportando la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali.
Le spese della c.t.u. sono poste definitivamente a carico del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna il , a pagare €. 296.130,71 in favore di €. Controparte_2 Parte_1
346.756,02 in favore di e € 340.563,95 in favore di oltre interessi legali Parte_2 CP_1 dalla presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna il , alla rifusione a favore di parte ricorrente delle spese del Controparte_2
giudizio che liquida in € 18.977,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, che si distraggono in favore del difensore di parte attrice, avv. Ezio Bonanni;
pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del convenuto.
Palermo, 15 aprile 2025. Il Giudice
Cinzia Ferreri
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