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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11575/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Calabrese;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'indennità di
[...] CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e riconoscere i benefici ex art. 3 co.
3 l. 104/1992 revocati a seguito di visita di revisione del 7.12.2023.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali non le impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di rituale dichiarazione reddituale resa ex art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
2 e si liquidano come da dispositivo, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre rsf 15%,
iva e cap.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 11575/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo Calabrese;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 26.11.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'indennità di
[...] CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e riconoscere i benefici ex art. 3 co.
3 l. 104/1992 revocati a seguito di visita di revisione del 7.12.2023.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali non le impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di rituale dichiarazione reddituale resa ex art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
2 e si liquidano come da dispositivo, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre rsf 15%,
iva e cap.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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