CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 255 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
-, in persona Parte_1 del legale rappresentante p. t., Ing. , (P. Iva ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste, 50 presso lo studio dell'AVV.
, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato Controparte_1 in calce al ricorso in appello appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Controparte_2 C.F._1
Schiava, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Antonio Giannuzzi n. 2, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA n. 255/2024 pubblicata il 07.02.2024 del Tribunale Civile – Sezione Lavoro e Previdenza – di Cosenza – resa a termine del giudizio iscritto al n. Rg. 3383/2023 e notificata in data 09.02.2024 1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. RIGETTARE la domanda formulata dal Sig. per le motivazioni Controparte_2 ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente riportate;
3. ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
Solo nella denegata ipotesi di non accoglimento nel merito del presente appello ed in riforma delle conclusioni riportate nella Sentenza oggi impugnata 4. ACCERTARE E DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le motivazioni sopra espresse e da intendersi qui integralmente trascritte;
ACCERTARE E DICHIARARE la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di €.6.469,81 se viene applicata la L.92/2012 (Doc. 4 _ Doc.101 fascicolo di primo grado) ed €.4.904,20 (Doc. 5 _ Doc. 102 fascicolo di primo grado) se viene applicata la prescrizione quinquennale. In subordine rideterminare la corretta somma riconosciuta in Sentenza e 5. ACCERTARE E DICHIARARE: l'errore di calcolo riscontrato nella perizia di parte appellata con riferimento all'ERAS B) per il periodo 2013 al 2022 e che la somma eventualmente da riconoscere è pari ad €. 7.261,36 come da prospetto allegato al fascicolo di primo grado Doc. 3Perizia di parte 79 fascicolo di CP_3 primo grado); in ogni caso 5. CONDANNARE: l'odierno appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario>>; per l'appellato: <<…rigettare l'interposto gravame, perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante, si nomina quale CTP il consulente CP_4
. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
[...]
d'appello, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario. …>>.
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita le giornate lavoro effettivamente svolto e conseguente condanna stessa cp_5 al pagamento delle differenze stipendiali dovute con decorrenza dall'anno 2007, oltre interessi legali rivalutazione monetaria. sostegno pretesa ricorrente
[...]
- premesso di essere dipendente di dal 15.09.2003, con CP_2 Parte_1 la qualifica di operaio e con mansioni di “operatore di esercizio”, inquadrato al livello 175B del CCNL Autoferrotranvieri, prestando la sua attività presso la sede di Serra Pedace, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità
Pag. 2 di 16 previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare del c.d. Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS); che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2007/2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 13.209,99. Si costituiva in via preliminare Parte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare, deduceva l' CP_5 convenuta, di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto. >>
§2.1
Il Tribunale < della somma di euro 13.209,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione>>.
§2.2
In sostanza, il giudicante decurta dal quantum richiesto l'importo corrispondente ai mesi di luglio/dicembre 2022 e, nel resto, accoglie la domanda alla luce delle seguenti argomentazioni: <deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. il tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso sezione lavoro della suprema corte con la sentenza n. 26246 2022, quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza merito, ha affermato principio per cui “il rapporto a tempo indeterminato, come modulato effetto l. 92 del 2012 e d.lgs 23 2015, mancando dei presupposti predeterminazione certa delle fattispecie risoluzione una loro tutela adeguata, non è assistito da regime stabilità, sicché, tutti quei diritti che siano prescritti al momento entrata in vigore 2012, termine decorre, norma combinato disposto degli artt. 2948, 4, 2935 c.c., cessazione lavoro”. nel
Pag. 3 di 16 caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2022, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi Per_2 di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale
“sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce Parte_1 costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il Parte_1 ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate. Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso. Con riferimento al quantum da corrispondere, la parte convenuta contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali
Pag. 4 di 16 somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo. La prima deduzione è infondata. richiama la sentenza n. 20216/2022, con Parte_1 la quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C- Persona_3
341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Nel caso in esame, tuttavia, non si pone un problema di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge, non essendovi allegazioni delle parti in tal senso, sicché deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge;
il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo maggiore di 28 si giustifica, pertanto, con il mancato godimento di un numero uguale in altri anni. Per quanto riguarda la seconda contestazione, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla
Pag. 5 di 16 retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. Ne consegue che, essendo la domanda finalizzata ad ottenere differenze retributive fino al mese di giugno 2022, anche tale contestazione è infondata. L'importo, pertanto, deve essere ridotto della somma di euro 290,82 richiesta per il periodo luglio/dicembre 2022. Al ricorrente, pertanto, dovrà essere corrisposto l'importo richiesto in ricorso di euro 13.209,99. Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato l'11 Parte_1 marzo 2024.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata ctu contabile, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con la prima censura si critica il rigetto dell'eccezione di prescrizione: si contesta l'incidenza avuta dalle novelle normative di cui alla legge 92/12 e al d. l.vo 23/2015 sul regime della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto lavorativo
Sennonché, in senso contrario all'impostazione dell'appellante, è sufficiente richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia menzionata dal Tribunale, consolidato nella successiva ordinanza n. 18008 del 1^.7.2024, che ad essa espressamente rinvia: <il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e d.lgs 23 2015, mancando dei presupposti predeterminazione certa delle fattispecie risoluzione una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime stabilità, sicché, tutti quei diritti che siano prescritti al momento entrata in vigore 2012, il termine prescrizione decorre, norma combinato disposto degli artt. 2948, 4, 2935 c.c., dalla cessazione>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022).
Ed invero, nel caso di specie, come sottolineato dal Giudice di primo grado, si tratta di crediti in parte maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, sicché la prescrizione decorre dal momento della cessazione del rapporto (e non è contestato che sia ancora in essere); per quelli anteriori, la domanda è stata limitata al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge 92/2012, che dunque, a quella data non potevano essere prescritti.
Pag. 6 di 16 §5
Con la seconda censura si critica la sentenza laddove il Tribunale << …ha tralasciato ogni valutazione e approfondimento così come elaborato dalla giurisprudenza di merito e della Cassazione in seguito al recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, in ordine alla ratio delle voci retributive ERAS A) e B) al fine di verificare se effettivamente rientrano tra la parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'odierno appellato, ovvero compensino uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni o siano correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso, ritenendo così, senza alcuna comparazione, di computare nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante il periodo feriale entrambe le suddette quote dell'ERAS identificandole, de plano, quali emolumenti aventi carattere continuativo e sostituitivi dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti…>>.
§5.1
La doglianza è priva di fondamento.
Occorre premettere che < Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l. Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
§5.2
Nel corpo della motivazione, la Corte di Cassazione richiama la “sentenza della CGUE Per_ (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ ) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways plc” …”19. Orbene, dalla citata Per_2 sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. 20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal
Pag. 7 di 16 tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che Per_ scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)' . 21. Per_6
Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_6
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e
[...] Controparte_7 la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- CP_8
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_6 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si
Pag. 8 di 16 manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. 26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE Per_8
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_3 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione
Pag. 9 di 16 corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure. 32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.lgs.. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio 12 RG 12420/2021 fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un
Pag. 10 di 16 sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente 13 RG 12420/2021 all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di
Pag. 11 di 16 interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le Parte_3 altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. 45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano
Pag. 12 di 16 i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre 16 RG 12420/2021 una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "i/ diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, e , cause Controparte_9 Controparte_7
17 RG 12420/2021 C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)".
§5.3
In pratica, secondo la Corte di Cassazione, occorre distinguere tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva: nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre nel secondo caso questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che preveda una base di calcolo diversa dalla
Pag. 13 di 16 retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. Tale ipotesi, peraltro, non ricorre nel caso di specie, dal momento che dallo stesso conteggio di (cfr. all. 3-101) si evince che i giorni di congedo annui di Parte_1 cui ha goduto l'appellato sono sempre meno o pari a 28.
§5.4
In tale ottica, pertanto, il riferimento che fa l'appellante – con riferimento alla prima fattispecie - al fatto che la cd. eras è sempre stata concepita dalle parti sociali come emolumento legato ad effettiva presenza in servizio, non giova, perché, proprio in quanto si tratta (ed è pacifico tra le parti) di voce retributiva che rientra nella nozione di retribuzione ordinaria del dipendente, questi non può non fruirne anche nel periodo di ferie annuali previsto per legge.
Invece – lo si ribadisce -, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
§6
L'appellante, infine, contesta il quantum sotto il profilo del superamento dei 28 giorni di ferie annuali e perché il conteggio di controparte, cui il Tribunale si è rifatto, tiene conto di un importo per eras B superiore a quello effettivamente percepito dal lavoratore:
<<… Sull'errore di calcolo dell'Eras B) rinvenuto nella perizia di parte opposta e debitamente denunciato in primo grado. Ancora, si contesta la somma di €.13.209,99 riconosciuta dal Giudice di primo grado e per come calcolata da controparte. Nella memoria di costituzione, al paragrafo L, veniva dettagliatamente denunciata l'operazione di calcolo effettuata sulla quota ERAS B), ed in particolare si evidenziava che “Successivamente con accordo del 17.10.2011 (Doc.8) volto alla rimodulazione dell'ERAS B è stato modificato sia il valore, in diminuzione in quanto calcolato su 26 giorni lavorativi anziché su 22 (cfr scheda 5 allegata al suddetto accordo), che il sistema di corresponsione alla quota B dell'ERAS (cfr scheda 6 allegata al suddetto accordo). Ebbene, evidenziato ciò, all'odierno ricorrente, a far data dal dicembre 2011 è stata corrisposta la quota B dell'ERAS in misura di €.9,79 giornaliere fino al 30.01.2019 in quanto a partire dal 01.02.2019, giusto ulteriore accordo sottoscritto in data 28.01.2019 (Doc.9) la quota B dell'ERAS veniva definitivamente fissata per ogni parametro e per il profilo di Operatore di Esercizio par. 140 ad €.10,77.” Ancora, al paragrafo M della memoria di costituzione si evidenziava che “Va, altresì, evidenziato che il surrichiamato accordo del 2011 veniva introdotto un nuovo sistema di corresponsione della quota B) per cui è stabilita la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte e di seguito, per quel che può tornare utile, si esplicita, a titolo di esempio relativamente ad un solo mese quello di maggio 2019, di cui si allega copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL) del mese di giugno 2019 essendo come anzidetto la presenza di ogni mese
Pag. 14 di 16 riportata sul cedolino del mese precedente di maggio 2019”. Ciò detto, il Giudice ha liquidato la somma di €. 13.209,99 così come richiesta da controparte senza motivare in alcun modo quanto evidenziato in sede di difesa, e sopra riportato, in ordine al diverso valore dell'ERAS B in base al nuovo sistema di corresponsione introdotto dall'accordo del 17.10.2011. Tenuto conto che per la buona parte dei mesi in cui risultano goduti i giorni di congedo dal 2013 al 2022 la retribuzione del ERAS B liquidata al essendo CP_2 soggetta alla decurtazione delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, risulta inferiore rispetto a quella che verrebbe dalla moltiplicazione del valore per i giorni di presenza. Stante ciò, la somma conteggiata dall'odierno appellato e riconosciuta dal Giudice di prime cure per il periodo sopra detto è maggiore in quanto la somma corretta risulta essere pari ad €. 7.261,36, per come quantificata nel prospetto di calcolo (Doc. 3 _ Doc.79 fascicolo di primo grado) in cui il valore giornaliero dell'ERAS B è stato riparametrato sull'effettiva liquidazione>>.
§6.1
Sul punto, nella propria memoria costitutiva, il lavoratore deduce quanto segue:
<<…CON RIFERIMENTO ALL'ASSERITO ERRORE DI CALCOLO RIGUARDO ALL'ERAS B I calcoli allegati al ricorso nel giudizio di primo grado sono stati sviluppati tenendo conto delle indennità risultanti dalle buste paga (unico strumento di cui il lavoratore dispone per valutare l'esattezza della propria retribuzione), i cui importi sono stati fedelmente riportati per ciascun periodo. Inoltre, il calcolo è stato effettuato sulle ferie effettivamente godute dal lavoratore che, per come si evince dalle buste paga, per molti anni sono inferiori a 28 giornate, e in altri superiori. Pertanto, è corretto fare una distribuzione compensativa delle ferie godute in maggior numero in alcuni anni con gli anni in cui il lavoratore ha goduto di meno di 28 giorni di ferie>>.
§6.2
Orbene, l'impostazione difensiva dell'appellato sulla distribuzione delle ferie non è condivisibile, perché si confonde il diritto per cui è causa con il diverso diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, ché i giorni annuali di ferie inferiori a 28 possono ancora essere goduti finché il rapporto è in essere, altrimenti, alla cessazione, se vi è un residuo, va chiesta la liquidazione dell'apposita indennità sostitutiva;
pertanto, correttamente, quei giorni vanno decurtati dal conteggio.
D'altro canto, il conteggio alternativo proposto dalla parte datoriale non è condivisibile perché parte dal 2012, ossia non tiene conto del periodo anteriore, dando per scontata l'intervenuta prescrizione, che invece deve essere esclusa.
Alla luce di tali assunti, il Collegio ha ritenuto di disporre ctu contabile.
Il perito, con ragionamento esente da errori e vizi logici – ribattendo peraltro in modo esauriente ai rilievi critici di entrambe le parti – ha quantificato in € 13.141,86 le differenze retributive spettanti all'odierno appellato peer il titolo per cui è causa.
§7
Pag. 15 di 16 Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, il credito del lavoratore va ridotto a
€ 13.141,86.
L'appellante, sostanzialmente soccombente, è tenuto alla rifusione delle spese del grado di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono, in solido, a carico di entrambe le parti (Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti …”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 11 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 255/2024, resa in data 7 febbraio 2024, così provvede: in parziale riforma della sentenza gravata, riduce a euro 13.141,86 il credito di
[...]
nei confronti dell'appellante; CP_2
conferma nel resto;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in parte eguali, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 255 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
-, in persona Parte_1 del legale rappresentante p. t., Ing. , (P. Iva ) Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste, 50 presso lo studio dell'AVV.
, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato Controparte_1 in calce al ricorso in appello appellante
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Controparte_2 C.F._1
Schiava, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Antonio Giannuzzi n. 2, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA n. 255/2024 pubblicata il 07.02.2024 del Tribunale Civile – Sezione Lavoro e Previdenza – di Cosenza – resa a termine del giudizio iscritto al n. Rg. 3383/2023 e notificata in data 09.02.2024 1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. RIGETTARE la domanda formulata dal Sig. per le motivazioni Controparte_2 ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente riportate;
3. ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
Solo nella denegata ipotesi di non accoglimento nel merito del presente appello ed in riforma delle conclusioni riportate nella Sentenza oggi impugnata 4. ACCERTARE E DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le motivazioni sopra espresse e da intendersi qui integralmente trascritte;
ACCERTARE E DICHIARARE la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di €.6.469,81 se viene applicata la L.92/2012 (Doc. 4 _ Doc.101 fascicolo di primo grado) ed €.4.904,20 (Doc. 5 _ Doc. 102 fascicolo di primo grado) se viene applicata la prescrizione quinquennale. In subordine rideterminare la corretta somma riconosciuta in Sentenza e 5. ACCERTARE E DICHIARARE: l'errore di calcolo riscontrato nella perizia di parte appellata con riferimento all'ERAS B) per il periodo 2013 al 2022 e che la somma eventualmente da riconoscere è pari ad €. 7.261,36 come da prospetto allegato al fascicolo di primo grado Doc. 3Perizia di parte 79 fascicolo di CP_3 primo grado); in ogni caso 5. CONDANNARE: l'odierno appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario>>; per l'appellato: <<…rigettare l'interposto gravame, perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza. In caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante, si nomina quale CTP il consulente CP_4
. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio
[...]
d'appello, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara antistatario. …>>.
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata: <oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita le giornate lavoro effettivamente svolto e conseguente condanna stessa cp_5 al pagamento delle differenze stipendiali dovute con decorrenza dall'anno 2007, oltre interessi legali rivalutazione monetaria. sostegno pretesa ricorrente
[...]
- premesso di essere dipendente di dal 15.09.2003, con CP_2 Parte_1 la qualifica di operaio e con mansioni di “operatore di esercizio”, inquadrato al livello 175B del CCNL Autoferrotranvieri, prestando la sua attività presso la sede di Serra Pedace, ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità
Pag. 2 di 16 previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare del c.d. Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo (ERAS); che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2007/2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 13.209,99. Si costituiva in via preliminare Parte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare, deduceva l' CP_5 convenuta, di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto. >>
§2.1
Il Tribunale < della somma di euro 13.209,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione>>.
§2.2
In sostanza, il giudicante decurta dal quantum richiesto l'importo corrispondente ai mesi di luglio/dicembre 2022 e, nel resto, accoglie la domanda alla luce delle seguenti argomentazioni: <deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. il tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso sezione lavoro della suprema corte con la sentenza n. 26246 2022, quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza merito, ha affermato principio per cui “il rapporto a tempo indeterminato, come modulato effetto l. 92 del 2012 e d.lgs 23 2015, mancando dei presupposti predeterminazione certa delle fattispecie risoluzione una loro tutela adeguata, non è assistito da regime stabilità, sicché, tutti quei diritti che siano prescritti al momento entrata in vigore 2012, termine decorre, norma combinato disposto degli artt. 2948, 4, 2935 c.c., cessazione lavoro”. nel
Pag. 3 di 16 caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2022, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi Per_2 di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla sommatoria delle voci retributive di secondo livello “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”. Rilevato, allora che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale
“sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” (e tanto è non è negato dalla parte resistente), si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale “indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”). Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante. Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della prima del citato accordo del 13.02.2007. All'evidenza detta voce Parte_1 costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della . Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il Parte_1 ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate. Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere incluso, in entrambe le sue componenti, l'elemento retributivo aziendale sostitutivo, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso. Con riferimento al quantum da corrispondere, la parte convenuta contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali
Pag. 4 di 16 somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo. La prima deduzione è infondata. richiama la sentenza n. 20216/2022, con Parte_1 la quale la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, C- Persona_3
341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Nel caso in esame, tuttavia, non si pone un problema di giorni di congedo, previsti dal CCNL, eccedenti il numero minimo previsto dalla legge, non essendovi allegazioni delle parti in tal senso, sicché deve ritenersi che il CCNL di settore non preveda un numero di giorni di congedo ordinario superiore a quello previsto per legge;
il godimento per alcuni anni di un numero di giorni di congedo maggiore di 28 si giustifica, pertanto, con il mancato godimento di un numero uguale in altri anni. Per quanto riguarda la seconda contestazione, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla
Pag. 5 di 16 retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. Ne consegue che, essendo la domanda finalizzata ad ottenere differenze retributive fino al mese di giugno 2022, anche tale contestazione è infondata. L'importo, pertanto, deve essere ridotto della somma di euro 290,82 richiesta per il periodo luglio/dicembre 2022. Al ricorrente, pertanto, dovrà essere corrisposto l'importo richiesto in ricorso di euro 13.209,99. Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato l'11 Parte_1 marzo 2024.
Costituitosi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Controparte_2
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata ctu contabile, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con la prima censura si critica il rigetto dell'eccezione di prescrizione: si contesta l'incidenza avuta dalle novelle normative di cui alla legge 92/12 e al d. l.vo 23/2015 sul regime della decorrenza del termine di prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto lavorativo
Sennonché, in senso contrario all'impostazione dell'appellante, è sufficiente richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia menzionata dal Tribunale, consolidato nella successiva ordinanza n. 18008 del 1^.7.2024, che ad essa espressamente rinvia: <il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e d.lgs 23 2015, mancando dei presupposti predeterminazione certa delle fattispecie risoluzione una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime stabilità, sicché, tutti quei diritti che siano prescritti al momento entrata in vigore 2012, il termine prescrizione decorre, norma combinato disposto degli artt. 2948, 4, 2935 c.c., dalla cessazione>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022).
Ed invero, nel caso di specie, come sottolineato dal Giudice di primo grado, si tratta di crediti in parte maturati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, sicché la prescrizione decorre dal momento della cessazione del rapporto (e non è contestato che sia ancora in essere); per quelli anteriori, la domanda è stata limitata al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge 92/2012, che dunque, a quella data non potevano essere prescritti.
Pag. 6 di 16 §5
Con la seconda censura si critica la sentenza laddove il Tribunale << …ha tralasciato ogni valutazione e approfondimento così come elaborato dalla giurisprudenza di merito e della Cassazione in seguito al recepimento dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, in ordine alla ratio delle voci retributive ERAS A) e B) al fine di verificare se effettivamente rientrano tra la parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'odierno appellato, ovvero compensino uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni o siano correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso, ritenendo così, senza alcuna comparazione, di computare nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante il periodo feriale entrambe le suddette quote dell'ERAS identificandole, de plano, quali emolumenti aventi carattere continuativo e sostituitivi dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti…>>.
§5.1
La doglianza è priva di fondamento.
Occorre premettere che < Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l. Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
§5.2
Nel corpo della motivazione, la Corte di Cassazione richiama la “sentenza della CGUE Per_ (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ ) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. British Airways plc” …”19. Orbene, dalla citata Per_2 sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. 20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal
Pag. 7 di 16 tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che Per_ scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)' . 21. Per_6
Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Controparte_6
e , C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e
[...] Controparte_7 la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C- CP_8
350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_6 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una Per_ diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si
Pag. 8 di 16 manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". 23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. 26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE Per_8
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_3 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili. 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane. 29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione
Pag. 9 di 16 corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002). 30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure. 32. Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.lgs.. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt. 1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio 12 RG 12420/2021 fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un
Pag. 10 di 16 sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. 36. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente 13 RG 12420/2021 all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza, l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione. 37. E' opportuno evidenziare che l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 citato (già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea), viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass. n. 4776 del 2012); similmente, il rinvio pregiudiziale, quantunque obbligatorio per i giudici di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale e alle norme interne che lo disciplinano (cfr. Cass. SS.UU. n. 8095 del 2007). 38. Invero, è noto (v. Cass. SS.UU. n. 20701 del 2013) che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea;
sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (tra le altre, v. Cass. n. 6862 del 2014; Cass. n. 13603 del 2011). 39. D'altro canto, è incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui la Corte di Giustizia Europea, nell'esercizio del potere di
Pag. 11 di 16 interpretazione di cui all'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, non opera come giudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (v. Cass. SS.UU. n. 30301 del 2017; in precedenza: Cass. SS.UU. nn. 16886/2013, 2403/14, 2242/15, 23460/15, 23461/15, 10501/16 e 14043/16). 40. Pertanto, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte dair" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit, Corte di Giustizia, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, e, per la giurisprudenza di questa Corte, tra le Parte_3 altre: Cass. SS.UU. n. 12067 del 2007; Cass. n. 22103 del 2007; Cass. n. 4776 del 2012; Cass. n. 26924 del 2013). 41. Ciò detto, ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. 42. Al riguardo, e anche per sottolineare l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. 43. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). 44. Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. 45. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano
Pag. 12 di 16 i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del 200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre 16 RG 12420/2021 una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. 46. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva 2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88 (vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). 47. Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa (vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). 48. Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). 49. La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "i/ diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del 25 giugno 2020, e , cause Controparte_9 Controparte_7
17 RG 12420/2021 C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)".
§5.3
In pratica, secondo la Corte di Cassazione, occorre distinguere tra i giorni di ferie annuali minimi di quattro settimane garantiti per legge e i giorni eccedenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva: nell'un caso, la retribuzione da erogare al lavoratore deve coincidere con quella che percepisce nei giorni di normale occupazione, mentre nel secondo caso questa deve avvicinarsi quanto più possibile a quella fruita normalmente dal lavoratore, in modo da non costituire un deterrente al godimento del diritto alle ferie, diritto irrinunciabile del lavoratore.
Solo nella seconda ipotesi, dunque, l'eventuale contrarietà a tale principio delle disposizioni della contrattazione collettiva che preveda una base di calcolo diversa dalla
Pag. 13 di 16 retribuzione ordinaria normalmente erogata al prestatore va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettiva incidenza della decurtazione rispetto al normale trattamento. Tale ipotesi, peraltro, non ricorre nel caso di specie, dal momento che dallo stesso conteggio di (cfr. all. 3-101) si evince che i giorni di congedo annui di Parte_1 cui ha goduto l'appellato sono sempre meno o pari a 28.
§5.4
In tale ottica, pertanto, il riferimento che fa l'appellante – con riferimento alla prima fattispecie - al fatto che la cd. eras è sempre stata concepita dalle parti sociali come emolumento legato ad effettiva presenza in servizio, non giova, perché, proprio in quanto si tratta (ed è pacifico tra le parti) di voce retributiva che rientra nella nozione di retribuzione ordinaria del dipendente, questi non può non fruirne anche nel periodo di ferie annuali previsto per legge.
Invece – lo si ribadisce -, l'impatto che la mancata fruizione della singola voce retributiva nel periodo di godimento delle ferie ha sul piano teleologico riguarda solo i giorni di ferie che esulano dal periodo stabilito dalla legge.
§6
L'appellante, infine, contesta il quantum sotto il profilo del superamento dei 28 giorni di ferie annuali e perché il conteggio di controparte, cui il Tribunale si è rifatto, tiene conto di un importo per eras B superiore a quello effettivamente percepito dal lavoratore:
<<… Sull'errore di calcolo dell'Eras B) rinvenuto nella perizia di parte opposta e debitamente denunciato in primo grado. Ancora, si contesta la somma di €.13.209,99 riconosciuta dal Giudice di primo grado e per come calcolata da controparte. Nella memoria di costituzione, al paragrafo L, veniva dettagliatamente denunciata l'operazione di calcolo effettuata sulla quota ERAS B), ed in particolare si evidenziava che “Successivamente con accordo del 17.10.2011 (Doc.8) volto alla rimodulazione dell'ERAS B è stato modificato sia il valore, in diminuzione in quanto calcolato su 26 giorni lavorativi anziché su 22 (cfr scheda 5 allegata al suddetto accordo), che il sistema di corresponsione alla quota B dell'ERAS (cfr scheda 6 allegata al suddetto accordo). Ebbene, evidenziato ciò, all'odierno ricorrente, a far data dal dicembre 2011 è stata corrisposta la quota B dell'ERAS in misura di €.9,79 giornaliere fino al 30.01.2019 in quanto a partire dal 01.02.2019, giusto ulteriore accordo sottoscritto in data 28.01.2019 (Doc.9) la quota B dell'ERAS veniva definitivamente fissata per ogni parametro e per il profilo di Operatore di Esercizio par. 140 ad €.10,77.” Ancora, al paragrafo M della memoria di costituzione si evidenziava che “Va, altresì, evidenziato che il surrichiamato accordo del 2011 veniva introdotto un nuovo sistema di corresponsione della quota B) per cui è stabilita la decurtazione, secondo il meccanismo indicato nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte e di seguito, per quel che può tornare utile, si esplicita, a titolo di esempio relativamente ad un solo mese quello di maggio 2019, di cui si allega copia dell'estratto del Libro Unico del Lavoro (LUL) del mese di giugno 2019 essendo come anzidetto la presenza di ogni mese
Pag. 14 di 16 riportata sul cedolino del mese precedente di maggio 2019”. Ciò detto, il Giudice ha liquidato la somma di €. 13.209,99 così come richiesta da controparte senza motivare in alcun modo quanto evidenziato in sede di difesa, e sopra riportato, in ordine al diverso valore dell'ERAS B in base al nuovo sistema di corresponsione introdotto dall'accordo del 17.10.2011. Tenuto conto che per la buona parte dei mesi in cui risultano goduti i giorni di congedo dal 2013 al 2022 la retribuzione del ERAS B liquidata al essendo CP_2 soggetta alla decurtazione delle somme maturate a titolo di diarie e trasferte accumulate nei rispettivi mesi, risulta inferiore rispetto a quella che verrebbe dalla moltiplicazione del valore per i giorni di presenza. Stante ciò, la somma conteggiata dall'odierno appellato e riconosciuta dal Giudice di prime cure per il periodo sopra detto è maggiore in quanto la somma corretta risulta essere pari ad €. 7.261,36, per come quantificata nel prospetto di calcolo (Doc. 3 _ Doc.79 fascicolo di primo grado) in cui il valore giornaliero dell'ERAS B è stato riparametrato sull'effettiva liquidazione>>.
§6.1
Sul punto, nella propria memoria costitutiva, il lavoratore deduce quanto segue:
<<…CON RIFERIMENTO ALL'ASSERITO ERRORE DI CALCOLO RIGUARDO ALL'ERAS B I calcoli allegati al ricorso nel giudizio di primo grado sono stati sviluppati tenendo conto delle indennità risultanti dalle buste paga (unico strumento di cui il lavoratore dispone per valutare l'esattezza della propria retribuzione), i cui importi sono stati fedelmente riportati per ciascun periodo. Inoltre, il calcolo è stato effettuato sulle ferie effettivamente godute dal lavoratore che, per come si evince dalle buste paga, per molti anni sono inferiori a 28 giornate, e in altri superiori. Pertanto, è corretto fare una distribuzione compensativa delle ferie godute in maggior numero in alcuni anni con gli anni in cui il lavoratore ha goduto di meno di 28 giorni di ferie>>.
§6.2
Orbene, l'impostazione difensiva dell'appellato sulla distribuzione delle ferie non è condivisibile, perché si confonde il diritto per cui è causa con il diverso diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, ché i giorni annuali di ferie inferiori a 28 possono ancora essere goduti finché il rapporto è in essere, altrimenti, alla cessazione, se vi è un residuo, va chiesta la liquidazione dell'apposita indennità sostitutiva;
pertanto, correttamente, quei giorni vanno decurtati dal conteggio.
D'altro canto, il conteggio alternativo proposto dalla parte datoriale non è condivisibile perché parte dal 2012, ossia non tiene conto del periodo anteriore, dando per scontata l'intervenuta prescrizione, che invece deve essere esclusa.
Alla luce di tali assunti, il Collegio ha ritenuto di disporre ctu contabile.
Il perito, con ragionamento esente da errori e vizi logici – ribattendo peraltro in modo esauriente ai rilievi critici di entrambe le parti – ha quantificato in € 13.141,86 le differenze retributive spettanti all'odierno appellato peer il titolo per cui è causa.
§7
Pag. 15 di 16 Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, il credito del lavoratore va ridotto a
€ 13.141,86.
L'appellante, sostanzialmente soccombente, è tenuto alla rifusione delle spese del grado di lite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, si pongono, in solido, a carico di entrambe le parti (Cass. 3239/2018: “L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti …”. Cass. 25179/2013: “La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze …”. Cass. 23586/2008: “In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale …”).
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso in data 11 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
[...] giudice del lavoro, n. 255/2024, resa in data 7 febbraio 2024, così provvede: in parziale riforma della sentenza gravata, riduce a euro 13.141,86 il credito di
[...]
nei confronti dell'appellante; CP_2
conferma nel resto;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado di lite, che liquida in euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro ed in parte eguali, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 16 di 16