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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 488/2020 R.A.C.L. promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Lucia Casu che Parte_1 lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. CP_3 dal dott. Daniele Deplano e dal dott. Roberto Bernardi, giusta delega depositata in data 5 giugno
2024, elettivamente domiciliato in Cagliari presso il Polo Museale della Sardegna, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
(al tempo del deposito del ricorso: Controparte_1 Controparte_2
), deducendo:
[...]
- di essere stata dipendente del Comune di Torino, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, e di avere prestato servizio, dal 1° settembre 2009, in posizione di comando, presso la Soprintendenza di Cagliari;
- di avere conseguito presso l'amministrazione di provenienza una progressione economica orizzontale con decorrenza 20 dicembre 2009, con attribuzione della fascia economica C2, corrispondente – secondo le tabelle di equiparazione allora vigenti – alla fascia retributiva B3
Super (attuale F4) del comparto Ministeri;
- di avere partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con decreto direttoriale 20 ottobre 2014 per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, conclusa con decreto 28 novembre 2014, all'esito della quale ha sottoscritto il pagina 1 di 7 contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° gennaio 2015, venendo inquadrata nel profilo di
Assistente Tecnico, Area II, fascia retributiva F4;
- che, con decreto direttoriale 23 settembre 2015, il Ministero ha disposto la retrocessione del trattamento economico della ricorrente dalla fascia F4 alla fascia F3 in applicazione del sopravvenuto D.P.C.M. 26 giugno 2015, pur essendo la procedura di mobilità già integralmente conclusa anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto;
- di avere inoltre, in sede di successivo accesso ai sistemi informativi del personale, constatato che non risultava riconosciuta, dopo l'immissione nei ruoli del Ministero, l'anzianità economica maturata nella fascia F4 (all'epoca B3 Super) sin dal 20 dicembre 2009, durante il periodo di comando.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nell'Area II, fascia F4, sin dal 1° gennaio 2015, e il riconoscimento dell'anzianità maturata nella fascia economica F4 a decorrere dal 20 dicembre 2009, nonché la condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti. CP_1
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_1 sostenendo, in sintesi, la piena operatività della clausola di riserva contenuta nei decreti direttoriali del 2014, l'applicabilità del D.P.C.M. 26 giugno 2015 alla posizione della ricorrente e l'insussistenza di un obbligo di riconoscere l'anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza.
1.1. Con ricorso cautelare depositato in corso di causa in data 18 settembre 2020, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la ricorrente ha reiterato le medesime domande proposte nel presente giudizio di merito, deducendo il fumus dell'illegittimità della retrocessione alla fascia F3 e allegando un periculum connesso, in particolare, alla prospettata preclusione alla partecipazione alle future progressioni economiche orizzontali.
Con ordinanza del 12 aprile 2021, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, escludendo l'urgenza in considerazione, tra l'altro, del lasso temporale intercorso tra il provvedimento di declassamento e l'instaurazione del giudizio cautelare, nonché della già intervenuta riattribuzione della fascia F4 in esito alle progressioni economiche dell'anno 2018.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Dalla documentazione prodotta e non contestata dalle parti emerge con chiarezza che la procedura di mobilità volontaria alla quale ha partecipato la ricorrente è stata indetta dal Ministero con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014 e si è conclusa con il successivo decreto del 28 pagina 2 di 7 novembre 2014, all'esito del quale è stata individuata quale avente diritto Parte_1 all'immissione nei ruoli dell'Amministrazione.
In seguito alla completa definizione della procedura, la ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° gennaio 2015, ottenendo l'inquadramento nel profilo professionale di Assistente Tecnico, Area II, fascia retributiva F4.
Successivamente, nel corso del 2015, è intervenuto il D.P.C.M. 26 giugno 2015, recante le nuove tabelle di equiparazione tra le aree e le fasce economiche dei diversi comparti del pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 17 settembre 2015.
Soltanto dopo tale sopravvenienza normativa, con decreto direttoriale del 23 settembre 2015, il ha proceduto a rideterminare l'inquadramento economico dell'interessata, disponendo CP_1 la retrocessione dalla fascia F4 alla fascia F3, con decorrenza dal mese successivo.
Tale rideterminazione è stata espressamente giustificata dall'Amministrazione con riferimento all'applicazione delle tabelle introdotte dal citato D.P.C.M.
3.1. La retrocessione economica disposta dal con decreto del 23 settembre 2015 CP_1 risulta illegittima alla luce del quadro normativo applicabile e della sequenza temporale degli atti amministrativi richiamati.
L'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 giugno 2015 stabilisce che le nuove tabelle di equiparazione
“si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto”.
Tale disposizione fissa in modo tassativo il limite temporale di efficacia delle nuove corrispondenze economiche e impone di conseguenza che le procedure già concluse alla data di entrata in vigore del decreto continuino a essere regolate secondo la disciplina previgente.
Nel caso di specie, è pacifico che la procedura di mobilità della ricorrente è stata avviata nell'ottobre 2014, conclusa nel novembre 2014 e definita con la sottoscrizione del contratto individuale avente decorrenza 1° gennaio 2015, vale a dire molti mesi prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M.
Pertanto, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale, l'assetto giuridico ed economico della posizione della ricorrente si era definitivamente consolidato secondo la disciplina allora vigente, con conseguente cristallizzazione dell'inquadramento attribuito.
Ne deriva che tale assetto, già perfezionatosi sul piano negoziale e procedimentale, non poteva essere inciso da una disciplina sopravvenuta, priva di efficacia retroattiva, quale quella introdotta dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
pagina 3 di 7 La circostanza che nei decreti direttoriali del 2014 fosse inserita una clausola di riserva non è idonea ad alterare tale conclusione.
Tali decreti, infatti, costituiscono atti amministrativi privi della capacità di derogare alla disciplina di efficacia temporale dettata dal D.P.C.M., né possono anticiparne l'applicazione oltre i limiti stabiliti dalla fonte normativa.
Va inoltre osservato che la clausola non risulta essere stata richiamata nel contratto individuale di lavoro, che, quale atto negoziale perfezionativo del rapporto, definisce in via definitiva l'inquadramento attribuito alla ricorrente.
Ne deriva che il , applicando alla ricorrente nel settembre 2015 le nuove tabelle di CP_1 equiparazione, ha esteso la portata del D.P.C.M. oltre i limiti voluti dal legislatore, incidendo retroattivamente su una posizione giuridica ormai consolidata.
Tale operazione integra una violazione del principio del tempus regit actum e determina l'illegittimità del decreto direttoriale del 23 settembre 2015, che deve essere disapplicato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente ripristino dell'originaria fascia F4 a far data dal 1° gennaio 2015.
4. La ricorrente ha inoltre dedotto che, in data 20 dicembre 2009, l'amministrazione di provenienza le aveva attribuito una progressione economica con collocazione nella fascia C2 del comparto Enti Locali, corrispondente – secondo le tabelle di equiparazione allora vigenti – alla posizione B3 del previgente comparto e, per l'attuale sistema di classificazione, alla CP_4 fascia F4 dell'Area II del comparto CP_4
Ha pertanto chiesto che l'anzianità maturata in tale inquadramento fosse riconosciuta anche ai fini dell'immissione nei ruoli del all'atto della mobilità.. CP_1
4.1. Dagli atti è emerso che, nel periodo in cui la lavoratrice ha prestato servizio presso la
Soprintendenza di Cagliari in posizione di comando, ella ha conservato la titolarità del rapporto con il Comune di Torino ed è stata trattata, ai fini giuridici ed economici, secondo l'inquadramento vigente presso l'amministrazione di provenienza, comprensivo della progressione economica intervenuta nel 2009 (vd. estratto SIAP di cui al doc. 18 fascicolo della ricorrente, in cui quest'ultima viene inquadrata nel livello B3 Super sin dal 20 dicembre 2009).
Tale assetto trova giustificazione nella natura stessa del comando, istituto che non determina la novazione del rapporto e comporta la permanenza del dipendente nel ruolo organico dell'ente di origine.
La questione oggetto di controversia riguarda la trasferibilità della anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'immissione nei ruoli pagina 4 di 7 dell'Amministrazione di destinazione, avvenuta, nel caso di specie, con decorrenza 1° gennaio
2015.
Sul punto, occorre richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di passaggio nei ruoli dell'amministrazione ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 di personale che prestava presso quella stessa amministrazione attività in posizione di fuori ruolo o di comando, non può essere riconosciuta a fini giuridici l'anzianità pregressa maturata presso il precedente datore.
La Corte di cassazione ha affermato che, in tali casi “nell'ipotesi di immissione nei ruoli dell'amministrazione di personale che, dipendente di altro soggetto datore, ivi svolgeva in posizione di fuori ruolo o di comando, la propria attività lavorativa, [si] esclude il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione in ruolo, rilevando, ai fini dell'inquadramento del lavoratore medesimo, esclusivamente la posizione da questi posseduta nell'ambito della precedente fase del rapporto, dovendo in relazione ad essa essere individuata la collocazione maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione”
(Cass. Civ. Sez. L. 8 gennaio 2020, n. 154, che ha dato continuità a Sez. Un., 10 novembre 2010,
n. 22800).
La stessa pronuncia ha precisato che “l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza nonchè le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - può rilevare nei limiti derivanti dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzione di carriera” (Cass. Civ. Sez. L. n. 154/2020).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, pur avendo la ricorrente legittimamente mantenuto durante il comando l'inquadramento economico B3 Super (C2 Comparto Enti Locali) derivante dalla progressione del 2009, l'anzianità economica maturata presso il Comune di Torino non potesse essere trasferita né valorizzata ai fini dell'inquadramento presso il all'atto della CP_1 mobilità.
Al momento dell'immissione nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, l'ente era tenuto a considerare unicamente la posizione economica posseduta dalla ricorrente nell'ultima fase del rapporto, senza estendere a tale momento gli effetti dell'anzianità maturata negli anni precedenti presso il diverso datore di lavoro.
Ne consegue che la domanda volta al riconoscimento, in occasione della mobilità, dell'anzianità maturata dal 20 dicembre 2009 deve essere disattesa.
pagina 5 di 7 5. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la condanna dell'Amministrazione al ripristino dell'inquadramento della ricorrente nell'Area II, fascia retributiva F4, con decorrenza 1° gennaio
2015, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito dell'illegittima retrocessione alla fascia F3 e sino alla effettiva ricostruzione del trattamento economico dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
Deve essere, invece, rigettata la domanda volta al riconoscimento, ai fini dell'immissione nei ruoli del , dell'anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza al CP_1
20 dicembre 2009.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali della fase di merito devono essere compensate nella misura della metà e l'Amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua quota, da liquidarsi come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo allo scaglione “cause di lavoro – valore indeterminabile – complessità bassa”.
Quanto alla fase cautelare, definita con ordinanza del 12 aprile 2021, sussistono giusti motivi per porre integralmente a carico della ricorrente le relative spese, da liquidarsi come in dispositivo, applicando il medesimo scaglione e escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto concreto svolgimento.
Tenuto conto delle liquidazioni operate per le due fasi, l'importo complessivo dovuto dalla resistente alla ricorrente risulta pari a euro 700,00, in quanto la fase di merito, prima della compensazione, sarebbe stata liquidata in euro 4.629,00 (e dunque in euro 2.314,50 dopo la compensazione della metà), mentre la fase cautelare, posta a carico della ricorrente e calcolata escludendo la fase istruttoria, sarebbe stata determinata in euro 1.615,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'Area II, fascia retributiva F4, con decorrenza 1° gennaio 2015, e disapplica il decreto direttoriale del 23 settembre 2015, nonché gli atti connessi, nella parte in cui hanno disposto la retrocessione alla fascia F3;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze Controparte_1 retributive maturate a seguito dell'illegittima retrocessione e sino alla effettiva ricostruzione del trattamento economico dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_1
pagina 6 di 7 nella misura indicata in motivazione, come ivi dettagliate e liquidate nel complessivo importo di euro 700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 488/2020 R.A.C.L. promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Lucia Casu che Parte_1 lo rappresenta e difende per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. CP_3 dal dott. Daniele Deplano e dal dott. Roberto Bernardi, giusta delega depositata in data 5 giugno
2024, elettivamente domiciliato in Cagliari presso il Polo Museale della Sardegna, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2020, ha convenuto in giudizio il Parte_1
(al tempo del deposito del ricorso: Controparte_1 Controparte_2
), deducendo:
[...]
- di essere stata dipendente del Comune di Torino, inquadrata nella categoria C, posizione economica C1, e di avere prestato servizio, dal 1° settembre 2009, in posizione di comando, presso la Soprintendenza di Cagliari;
- di avere conseguito presso l'amministrazione di provenienza una progressione economica orizzontale con decorrenza 20 dicembre 2009, con attribuzione della fascia economica C2, corrispondente – secondo le tabelle di equiparazione allora vigenti – alla fascia retributiva B3
Super (attuale F4) del comparto Ministeri;
- di avere partecipato alla procedura di mobilità volontaria indetta con decreto direttoriale 20 ottobre 2014 per l'immissione nel ruolo unico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, conclusa con decreto 28 novembre 2014, all'esito della quale ha sottoscritto il pagina 1 di 7 contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° gennaio 2015, venendo inquadrata nel profilo di
Assistente Tecnico, Area II, fascia retributiva F4;
- che, con decreto direttoriale 23 settembre 2015, il Ministero ha disposto la retrocessione del trattamento economico della ricorrente dalla fascia F4 alla fascia F3 in applicazione del sopravvenuto D.P.C.M. 26 giugno 2015, pur essendo la procedura di mobilità già integralmente conclusa anteriormente all'entrata in vigore di tale decreto;
- di avere inoltre, in sede di successivo accesso ai sistemi informativi del personale, constatato che non risultava riconosciuta, dopo l'immissione nei ruoli del Ministero, l'anzianità economica maturata nella fascia F4 (all'epoca B3 Super) sin dal 20 dicembre 2009, durante il periodo di comando.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nell'Area II, fascia F4, sin dal 1° gennaio 2015, e il riconoscimento dell'anzianità maturata nella fascia economica F4 a decorrere dal 20 dicembre 2009, nonché la condanna del al pagamento delle differenze retributive conseguenti. CP_1
Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_1 sostenendo, in sintesi, la piena operatività della clausola di riserva contenuta nei decreti direttoriali del 2014, l'applicabilità del D.P.C.M. 26 giugno 2015 alla posizione della ricorrente e l'insussistenza di un obbligo di riconoscere l'anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza.
1.1. Con ricorso cautelare depositato in corso di causa in data 18 settembre 2020, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la ricorrente ha reiterato le medesime domande proposte nel presente giudizio di merito, deducendo il fumus dell'illegittimità della retrocessione alla fascia F3 e allegando un periculum connesso, in particolare, alla prospettata preclusione alla partecipazione alle future progressioni economiche orizzontali.
Con ordinanza del 12 aprile 2021, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per difetto del requisito del periculum in mora, escludendo l'urgenza in considerazione, tra l'altro, del lasso temporale intercorso tra il provvedimento di declassamento e l'instaurazione del giudizio cautelare, nonché della già intervenuta riattribuzione della fascia F4 in esito alle progressioni economiche dell'anno 2018.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Dalla documentazione prodotta e non contestata dalle parti emerge con chiarezza che la procedura di mobilità volontaria alla quale ha partecipato la ricorrente è stata indetta dal Ministero con decreto direttoriale del 20 ottobre 2014 e si è conclusa con il successivo decreto del 28 pagina 2 di 7 novembre 2014, all'esito del quale è stata individuata quale avente diritto Parte_1 all'immissione nei ruoli dell'Amministrazione.
In seguito alla completa definizione della procedura, la ricorrente ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro con decorrenza 1° gennaio 2015, ottenendo l'inquadramento nel profilo professionale di Assistente Tecnico, Area II, fascia retributiva F4.
Successivamente, nel corso del 2015, è intervenuto il D.P.C.M. 26 giugno 2015, recante le nuove tabelle di equiparazione tra le aree e le fasce economiche dei diversi comparti del pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 17 settembre 2015.
Soltanto dopo tale sopravvenienza normativa, con decreto direttoriale del 23 settembre 2015, il ha proceduto a rideterminare l'inquadramento economico dell'interessata, disponendo CP_1 la retrocessione dalla fascia F4 alla fascia F3, con decorrenza dal mese successivo.
Tale rideterminazione è stata espressamente giustificata dall'Amministrazione con riferimento all'applicazione delle tabelle introdotte dal citato D.P.C.M.
3.1. La retrocessione economica disposta dal con decreto del 23 settembre 2015 CP_1 risulta illegittima alla luce del quadro normativo applicabile e della sequenza temporale degli atti amministrativi richiamati.
L'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 giugno 2015 stabilisce che le nuove tabelle di equiparazione
“si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto”.
Tale disposizione fissa in modo tassativo il limite temporale di efficacia delle nuove corrispondenze economiche e impone di conseguenza che le procedure già concluse alla data di entrata in vigore del decreto continuino a essere regolate secondo la disciplina previgente.
Nel caso di specie, è pacifico che la procedura di mobilità della ricorrente è stata avviata nell'ottobre 2014, conclusa nel novembre 2014 e definita con la sottoscrizione del contratto individuale avente decorrenza 1° gennaio 2015, vale a dire molti mesi prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M.
Pertanto, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale, l'assetto giuridico ed economico della posizione della ricorrente si era definitivamente consolidato secondo la disciplina allora vigente, con conseguente cristallizzazione dell'inquadramento attribuito.
Ne deriva che tale assetto, già perfezionatosi sul piano negoziale e procedimentale, non poteva essere inciso da una disciplina sopravvenuta, priva di efficacia retroattiva, quale quella introdotta dal D.P.C.M. del 26 giugno 2015.
pagina 3 di 7 La circostanza che nei decreti direttoriali del 2014 fosse inserita una clausola di riserva non è idonea ad alterare tale conclusione.
Tali decreti, infatti, costituiscono atti amministrativi privi della capacità di derogare alla disciplina di efficacia temporale dettata dal D.P.C.M., né possono anticiparne l'applicazione oltre i limiti stabiliti dalla fonte normativa.
Va inoltre osservato che la clausola non risulta essere stata richiamata nel contratto individuale di lavoro, che, quale atto negoziale perfezionativo del rapporto, definisce in via definitiva l'inquadramento attribuito alla ricorrente.
Ne deriva che il , applicando alla ricorrente nel settembre 2015 le nuove tabelle di CP_1 equiparazione, ha esteso la portata del D.P.C.M. oltre i limiti voluti dal legislatore, incidendo retroattivamente su una posizione giuridica ormai consolidata.
Tale operazione integra una violazione del principio del tempus regit actum e determina l'illegittimità del decreto direttoriale del 23 settembre 2015, che deve essere disapplicato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente ripristino dell'originaria fascia F4 a far data dal 1° gennaio 2015.
4. La ricorrente ha inoltre dedotto che, in data 20 dicembre 2009, l'amministrazione di provenienza le aveva attribuito una progressione economica con collocazione nella fascia C2 del comparto Enti Locali, corrispondente – secondo le tabelle di equiparazione allora vigenti – alla posizione B3 del previgente comparto e, per l'attuale sistema di classificazione, alla CP_4 fascia F4 dell'Area II del comparto CP_4
Ha pertanto chiesto che l'anzianità maturata in tale inquadramento fosse riconosciuta anche ai fini dell'immissione nei ruoli del all'atto della mobilità.. CP_1
4.1. Dagli atti è emerso che, nel periodo in cui la lavoratrice ha prestato servizio presso la
Soprintendenza di Cagliari in posizione di comando, ella ha conservato la titolarità del rapporto con il Comune di Torino ed è stata trattata, ai fini giuridici ed economici, secondo l'inquadramento vigente presso l'amministrazione di provenienza, comprensivo della progressione economica intervenuta nel 2009 (vd. estratto SIAP di cui al doc. 18 fascicolo della ricorrente, in cui quest'ultima viene inquadrata nel livello B3 Super sin dal 20 dicembre 2009).
Tale assetto trova giustificazione nella natura stessa del comando, istituto che non determina la novazione del rapporto e comporta la permanenza del dipendente nel ruolo organico dell'ente di origine.
La questione oggetto di controversia riguarda la trasferibilità della anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'immissione nei ruoli pagina 4 di 7 dell'Amministrazione di destinazione, avvenuta, nel caso di specie, con decorrenza 1° gennaio
2015.
Sul punto, occorre richiamare il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi di passaggio nei ruoli dell'amministrazione ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 di personale che prestava presso quella stessa amministrazione attività in posizione di fuori ruolo o di comando, non può essere riconosciuta a fini giuridici l'anzianità pregressa maturata presso il precedente datore.
La Corte di cassazione ha affermato che, in tali casi “nell'ipotesi di immissione nei ruoli dell'amministrazione di personale che, dipendente di altro soggetto datore, ivi svolgeva in posizione di fuori ruolo o di comando, la propria attività lavorativa, [si] esclude il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità pregressa maturata al momento dell'immissione in ruolo, rilevando, ai fini dell'inquadramento del lavoratore medesimo, esclusivamente la posizione da questi posseduta nell'ambito della precedente fase del rapporto, dovendo in relazione ad essa essere individuata la collocazione maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione”
(Cass. Civ. Sez. L. 8 gennaio 2020, n. 154, che ha dato continuità a Sez. Un., 10 novembre 2010,
n. 22800).
La stessa pronuncia ha precisato che “l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza nonchè le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - può rilevare nei limiti derivanti dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzione di carriera” (Cass. Civ. Sez. L. n. 154/2020).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, pur avendo la ricorrente legittimamente mantenuto durante il comando l'inquadramento economico B3 Super (C2 Comparto Enti Locali) derivante dalla progressione del 2009, l'anzianità economica maturata presso il Comune di Torino non potesse essere trasferita né valorizzata ai fini dell'inquadramento presso il all'atto della CP_1 mobilità.
Al momento dell'immissione nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, l'ente era tenuto a considerare unicamente la posizione economica posseduta dalla ricorrente nell'ultima fase del rapporto, senza estendere a tale momento gli effetti dell'anzianità maturata negli anni precedenti presso il diverso datore di lavoro.
Ne consegue che la domanda volta al riconoscimento, in occasione della mobilità, dell'anzianità maturata dal 20 dicembre 2009 deve essere disattesa.
pagina 5 di 7 5. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la condanna dell'Amministrazione al ripristino dell'inquadramento della ricorrente nell'Area II, fascia retributiva F4, con decorrenza 1° gennaio
2015, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito dell'illegittima retrocessione alla fascia F3 e sino alla effettiva ricostruzione del trattamento economico dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
Deve essere, invece, rigettata la domanda volta al riconoscimento, ai fini dell'immissione nei ruoli del , dell'anzianità economica maturata presso l'amministrazione di provenienza al CP_1
20 dicembre 2009.
6. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali della fase di merito devono essere compensate nella misura della metà e l'Amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua quota, da liquidarsi come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo allo scaglione “cause di lavoro – valore indeterminabile – complessità bassa”.
Quanto alla fase cautelare, definita con ordinanza del 12 aprile 2021, sussistono giusti motivi per porre integralmente a carico della ricorrente le relative spese, da liquidarsi come in dispositivo, applicando il medesimo scaglione e escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto concreto svolgimento.
Tenuto conto delle liquidazioni operate per le due fasi, l'importo complessivo dovuto dalla resistente alla ricorrente risulta pari a euro 700,00, in quanto la fase di merito, prima della compensazione, sarebbe stata liquidata in euro 4.629,00 (e dunque in euro 2.314,50 dopo la compensazione della metà), mentre la fase cautelare, posta a carico della ricorrente e calcolata escludendo la fase istruttoria, sarebbe stata determinata in euro 1.615,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'Area II, fascia retributiva F4, con decorrenza 1° gennaio 2015, e disapplica il decreto direttoriale del 23 settembre 2015, nonché gli atti connessi, nella parte in cui hanno disposto la retrocessione alla fascia F3;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze Controparte_1 retributive maturate a seguito dell'illegittima retrocessione e sino alla effettiva ricostruzione del trattamento economico dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite Controparte_1
pagina 6 di 7 nella misura indicata in motivazione, come ivi dettagliate e liquidate nel complessivo importo di euro 700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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