Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 846 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.02.2025 e vertente tra in persona del suo l.r.p.t., dr. con sede legale in Parte_1 Parte_2
Pomezia (RM), Via Pontina Vecchia Km. 31,700, (CF: – P.IVA: P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio De Santis;
P.IVA_2
Opponente
e con sede in Volpiano (TO), Str. Brandizzo n. 130 (P. IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Dott. P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Monaco, dell'Avv. Controparte_2
Alberto Rubatto e dell'avv. Federica De Lollis;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di fornitura
CONCLUSIONI
per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ivrea per essere competente il Tribunale di Velletri;
In via principale e nel merito: Revocare il D.I. emesso dal Tribunale di Ivrea, in data 8.11.2023, nel procedimento RG 3487/2023 per l'importo complessivo di
€.27.506,00, oltre interessi e oltre spese, notificato, tuttavia, il 06.02.2024; Vittoria di spese”;
per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni avversa domanda, eccezione e
1
in quanto infondata e confermare la competenza del Tribunale di Ivrea;
- Fissare apposita udienza
[...]
per la discussione e la decisione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e comunque e in ogni caso concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 55/2024; insiste nelle istanze istruttorio;
Nel merito In via principale - Respingere e disattendere l'interposta opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in premessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 55/2024 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 16/01/2024 e notificato alla società opponente in data 06/02/2024. In via subordinata - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esistenza del credito facente capo a e dichiarare tenuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la società (P. IVA ), con sede in Pomezia (Rm), Via Parte_1 P.IVA_2
Pontina Vecchia Km. 31,700, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società della somma di € 27.506,38, o somma veriore accertanda in corso di Controparte_1
causa, in sorte capitale, oltre interessi come da D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, IVA e CPA;
- Con condanna altresì al risarcimento dei danni ex art. 96, I e/o III comma c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società premettendo di essere Controparte_1
creditrice nei confronti della società della somma di euro 27.506,38 a Parte_1
titolo di corrispettivo pattuito per la fornitura di merci, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento del predetto importo oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
In data 16.01.2024, il Tribunale ha emesse il decreto ingiuntivo n. 55/2024 per il pagamento della somma richiesta oltre interessi come da domanda.
2 La società ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare Parte_1
l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Velletri e contestando nel merito l'insussistenza del credito azionato da parte ricorrente.
In particolare, la parte opponente ha dedotto l'inidoneità delle fatture nel giudizio di opposizione a supportare l'azione giudiziale, allegando inoltre come per parte della merce non vi sia la prova della consegna e come altra parte fosse difforme “rispetto a quelle oggetto di contratto e, relative a quantità/qualità differenti rispetto a quelle concordate”.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 03.12.2024, è stata accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Respinte le istanze istruttorie, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata decise nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza svolta ex art.127 ter c.p.c. il giorno 12.02.2025.
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In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente.
Giova richiamare al riguardo l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis"
- esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016;
Cass. Sez. 6, ordinanza n. 7722 del 20.03.2019).
Facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, cui questo giudice ritiene di aderire, può affermarsi come l'importo di crediti azionati in via monitoria, nei limiti della determinazione sulla competenza, rientra nella previsione di cui all'art. 1182,
3 terzo comma, c.c. atteso che il relativo ammontare è stato determinato direttamente dal titolo azionato ovvero sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico, senza che la stessa parte opponente abbia allegato in concreto un diversa modalità di determinazione degli importi dovuti.
Venendo al merito, l'opposizione formulata da è infondata e deve Parte_1
essere respinta.
Giova svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine alla natura del presente giudizio e volte a orientare la decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ove il giudicante è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa avanzata dal convenuto opposto, che, in questa sede, si atteggia quale attore sostanziale. Invero, nel giudizio di opposizione, solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è pur sempre il creditore ad assumere una veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, posto che incombe su chi fa valere un proprio diritto in giudizio fornire tutti gli elementi probatori idonei a sostenere la propria pretesa, resta a carico dell'opposto provare l'esistenza del proprio credito;
diversamente, l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha il compito di addurre e di dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Pertanto, le difese con le quali l'opponente mira a evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato ex adverso non devono essere collocate sul versante della domanda - che resta pur sempre quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
24/11/2005).
La a prospettato come la società opposta abbia agito in via monitoria Parte_1
esclusivamente sulla base di fatture commerciali, ovverosia documenti di formazione unilaterale a contenuto partecipativo che, data la loro formazione da parte dello stesso
4 soggetto che intende avvalersene, non assurgono a prova di alcun rapporto contrattuale, ma, al più, ne possono costituire un mero indizio.
Sulla scorta del predetto argomento, la parte opponente ha contrastato l'avversa pretesa creditoria, contestando, altresì, la consegna dei singoli prodotti ed allegando la sussistenza di “forniture difformi rispetto a quelle oggetto di contratto e, relative a quantità/qualità differenti rispetto a quelle concordate”.
Le contestazioni non appaiono suscettibili di accoglimento atteso che le medesime, oltre a rivelarsi sostanzialmente generiche, non involgono i documenti di trasporto prodotti ritualmente dalla parte opposta sin dalla fase monitoria ed integrati in sede di costituzione in giudizio, rivelandosi tardiva oltre che generica la contestazione formulata solo per la prima volta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
A ciò si aggiunga come la prospettazione si appalesi sotto altro profilo contraddittoria, laddove da un lato si contesta l'avvenuta ricezione della merce e, dall'altro, si allega la sussistenza di plurimi vizi e difetti sia per qualità che per quantità della merce fornita.
La suddetta allegazione, oltre che formulata in forma generica, è rimasta sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo l'opponente prodotto qualsivoglia contestazione scritta prima dell'introduzione del giudizio o comunque coeva alle consegne della merce, rivelandosi i capitoli di prova articolati generici e come tali inammissibili (cfr. capitoli prova seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. “Vero che, la merce consegnata dalla alla è risultata stabilmente e regolarmente inferiore, sia per Pt_3 Pt_1
quantità che per qualità (alcune forniture presentavano difetti di lavorazione), a quanto oggetto di ordine ed a quanto, poi, fatturato dalla controparte”; Vero che, la ebbe a contestare alla Pt_1
la qualità e quantità della merce, richiedendone il ritiro e/o la sostituzione, senza, tuttavia, Pt_3
ottenere alcun genere di riscontro”).
Del pari, la società opponente non ha allegato di aver contestato le fatture emesse dalla controparte, che risultano ritualmente registrate, e ragionevolmente di aver provveduto a registrarle a sua volta ovvero di aver richiesto per coerenza l'emissione di note di credito.
5 Tale comportamento, valutato unitamente agli ulteriori elementi già evidenziati, comporta la ricognizione del debito da parte della società opponente nei confronti del soggetto emittente.
In proposito, si osservi come se è certamente vero che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio» (Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; Cass. n.
299/2016), è altrettanto vero che la predetta documentazione contabile non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n.
23494/2994).
Invero, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti, (cfr. Cass. n. 10860/2007).
Per quel maggiormente rileva ai fini della decisione della presente controversia giova rilevare come la Suprema Corte abbia a più riprese chiarito che «pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 ce.
(il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 ce.» (Cass. 3383/2005; n.
32935/2018; n. 26801/2019; cfr. anche in parte motiva Cass. Civ. n. 128/2022 secondo cui l'annotazione del credito, con richiamo alla fattura da cui nasce “costituisce 6 atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n.
3383; cfr. in senso conforme giurisprudenza di merito, tra le tante Corte di Appello di
Cagliari, sezione distaccata di Sassari sentenza n. 32 del 27.01.2023; Corte di Appello di
Firenze sentenza n. 1646 del 27.08.2021).
In sostanza, non emerge alcun comportamento coevo alla annotazione delle fatture o quanto meno antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto che possa inficiare il valore contra sé della annotazione delle fatture nelle scritture contabili.
Alla luce delle circostanze che precedono, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società opponente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende, della decisione in forma ex art. 281 sexies c.p.c. e del valore del giudizio prossimo al minino dello scaglione di riferimento.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opposta volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio.
Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente
7 opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico- sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie le questioni prospettate dalla difesa della società opponente non appaiono in astratto e già ex ante sussumibili nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultate infondate sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 846/2024 R.G., così provvede:
respinge l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 55/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 16.01.2024;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 12 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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