Art. 11. 1. All' articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso".
2. All' articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 627/1975 , come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.
Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente cosi' maggiorato:
a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 : 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;
b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso ra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
c-bis) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
1 ventesmo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi.
La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso.
A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il Ministro per le finanze approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.
Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:
ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".
"La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso".
2. All' articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 627/1975 , come modificato, da ultimo, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - La commissione esaminatrice forma distinte graduatorie di merito per il contingente ordinario e per il contingente di mare. Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categorie di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita dalle graduatorie distinte per categoria di specializzazione.
Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, eventualmente cosi' maggiorato:
a) diploma di maturita' tecnica commerciale o industriale con indirizzo particolare per l'informatica ed equiparati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 : 4 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare;
b) diploma di altra scuola secondaria di secondo grado: 2 ventesimi; qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di scuola secondaria di secondo grado si tiene conto soltanto del diploma cui e' attribuito il maggior punteggio;
c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso ra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
c-bis) conoscenza dell'informatica:
1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio:
3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio;
0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
1 ventesimo al concorrente avente grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
1 ventesmo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
e) concorrenti per il contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria: 0,25 ventesimi.
La maggiorazione da attribuire ai candidati in possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e' ridotta alla meta' se i predetti diplomi sono stati conseguiti con un punteggio inferiore a 45/60.
I titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso.
A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Il Ministro per le finanze approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultano compresi nel numero di posti messi a concorso.
Entro venti giorni dall'inizio del corso allievi sottufficiali, il Ministro per le finanze puo' dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine delle graduatorie, per:
ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
ricoprire altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel grado di vicebrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina a sottufficiale".