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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2020 promossa da: on il patrocinio dell'Avv. Paolo Bonalume;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Marcello Tripicchio;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. (a causa dell'emergenza Covid), conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere la condanna dell comunale al Controparte_1 CP_2
Cont pagamento dei seguenti crediti, dei quali diveniva titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, precisamente: a) euro 63.727,64 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A.; b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) euro 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
pagina 1 di 9 n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 26 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
e) euro 827,59 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da CP
quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
A sostegno della domanda, in qualità di cessionaria, deduceva Parte_1
Cont che i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti del CP
ammontano ad € 63.727,64 e sono portati dalle fatture riportate nell'elenco
[...]
prodotto in atti. Tali fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune sono state cedute dalla predetta
Cont società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune.
Precisava che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi.
Inoltre, il Comune di – anche a seguito del ricevimento delle fatture e della CP intimazione di pagamento – non contestava né l'ammontare dei crediti né, a monte,
l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
I. € 63.727,64 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
- sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 827,59 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto
pagina 2 di 9 a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP
diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 1.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 36 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP
interessi di mora oggetto della Nota Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che
[...] Parte_1 fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in CP
pagina 3 di 9 cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che
[...] Parte_1
fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.do a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;”
Si costituiva in giudizio il , il quale, preliminarmente, evidenziava che gli Controparte_1
Cont atti di cessione di crediti dalla Società SO Energia SpA alla hanno ad oggetto crediti per fatture emesse dalla SO nei confronti del , relativamente al Controparte_1
punto prelievo-contatore con N. POD IT001E78062649 ubicato alla Via C. Pancaro, e riepilogate nell'elenco prodotto da parte attrice. Deduceva che tali fatture che sono state puntualmente contestate dal nell'ambito di una vicenda che è sfociata in una azione CP
giudiziaria, di cui al giudizio iscritto al RG n. 2930/2016 innanzi al Tribunale di Castrovillari, Cont G.I. Dott.ssa Pugliese, nel quale si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 26.685,32.
Cont Sosteneva che, la domanda avanzata da nel presente giudizio, di € 63.727,64 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A. e riepilogate
Cont nell'elenco prodotto dalla sub doc. 3, ricomprendeva la somma di euro 26.685,32 già
Cont richiesta dalla in via riconvenzionale nel giudizio RG n. 2930/2016 per le medesime fatture SO.
Cont Deduceva, inoltre, che dall'elenco delle fatture prodotte dalla (tutte puntualmente contestate dal con la motivazione di “contatore asportato e vertenza giudiziaria in CP
Cont corso”), dall'importo di € 63.727,64 richiesto dalla in citazione, detratta la somma di euro Contr 26.685,32 già richiesta in via riconvenzionale dalla nel giudizio RG n. 2930/2016, la rimanente somma riguardava crediti per fatture SO relative al contatore con N. POD
IT001E78062649 la cui emissione non trova alcuna spiegazione né logica né giuridica, trattandosi di fatture relative al periodo successivi al 31.10.2015 per consumi di energia dopo che da quella data il contatore è stato asportato dai dipendenti dell'Enel come da verbale di verifica del 31/10/2015, mentre le fatture n. 3900001613 di euro 1,502.10, n. 3900001614 di pagina 4 di 9 euro 10,344.12, n. 3900001616 di euro 11,439.03, aventi ad oggetto “ricalcoli” relativi al periodo compreso tra novembre 2010 e dicembre 2012 l'emissione è illegittima poiché questo periodo rientra nella ricostruzione presuntiva dei consumi operata dall'Enel in forza del Cont verbale di verifica in base al quale SO ha emesso il suddetto fatturato ceduto poi alla e di cui questa ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale nel giudizio RG n. 2930/2016.
Concludeva, chiedendo: “preliminarmente, valutare se disporre la riunione del presente giudizio RG n. 138/2020 al giudizio RG n. 2930/2016 per ragioni di connessione/identità, ai sensi e per gli affetti di cui agli artt. 273 e 274 cpc, e, comunque, adottare al riguardo ogni conseguenziale Provvedimento;
-nel merito, rigettare la domanda attrice perché inammissibile
e, comunque, infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto, ragione, azione.”
Con memorie n.1 ex art. 183 VI comma c.p.c., con riferimento Parte_1
alla sorte capitale di euro 63.727,64 precisava che tale somma comprende fatture per euro
25.828,82, oggetto di altro giudizio – RG 2930/16 – Trib. Castrovillari – pendente tra le medesime parti e che sono state inserite nel presente giudizio per mero errore materiale. In relazione a tali fatture (euro 25.828,82), formalizzava la rinuncia Parte_1 all'azione nel presente giudizio ed insisteva nel prosieguo della domanda giudiziale per la richiesta di pagamento per la rimanente sorte capitale di euro 37.898,82 specificando le 21 fatture di riferimento, oltre interessi di mora e anatocistici relativi alle predette fatture;
euro
840 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle predette 21 fatture;
euro 827,59 a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle Note Debito oltre relativi interessi anatocistici;
euro 1.440 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora di € 827,59 di cui alle Note Debito.
All'udienza del 21.10.2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Nel merito
Preliminarmente, si dà atto della intervenuta modificazione della domanda iniziale e precisazione delle conclusioni rassegnate da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., giusta dichiarazione di rinuncia alla richiesta di pagamento di euro 25.828,82
(oggetto di altro giudizio iscritto al 2930/16 RG Trib. Castrovillari pendente tra le medesime parti) e contestuale dichiarazione di prosieguo nella ulteriore pretesa di pagamento nei limiti pagina 5 di 9 della somma di euro 37.898,82 per sorte capitale. (Memorie n. 1 ex art. 183 VI co. c.p.c. deposito telematico del 26.10.2020)
Così delimitato il thema decidendum, la disamina della domanda attorea riguarderà la pretesa di pagamento di euro 37.898,82 per consumi relativi alla fornitura di energia elettrica erogata da SO (creditore originario) in favore del . Controparte_1
Nel merito la domanda non è fondata e non merita accoglimento.
E' noto come le fatture commerciali, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.(Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016)
Ne consegue che la contestazione che una parte svolga in ordine alla esistenza del credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga il creditore a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
Chiarito ciò, incombe su in qualità di cessionaria del credito, Parte_1
l'onere probatorio sull'esistenza ed ammontare della pretesa creditoria relativa ai consumi fatturati di energia elettrica in favore del (Punto di Prelievo POD n. IT Controparte_1
001E78062649).
Occorre, innanzitutto, precisare che il Punto di Prelievo della fornitura di energia elettrica in questione (POD IT 001E78062649) in data 31.10.2015 è stato oggetto di verifica da parte della società Enel Distribuzione la quale ha accertato una situazione irregolare
(manomissione) relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica. Detto accertamento del
31.10.2015 si concludeva con la rimozione del punto di prelievo. (All. 21 deposito telematico del 23.11.2020 Avv. Tripicchio)
A fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida,
l'illegittima ricostruzione dei consumi di cui alle fatture azionate ed elencate da parte attrice nelle memorie n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c..
Andando per ordine di disamina, si osserva che le fatture di seguito richiamate: n.
5750378591 del 30.01.2017 di euro 23,00 - periodo di riferimento fornitura dicembre 2016; n.
5750383474 del 13/02/2017 di euro 169,08 - periodo di riferimento fornitura gennaio 2017; n.
5750398106 del 13/03/2017 di euro 67,80 - periodo di riferimento fornitura febbraio 2017; n.
5750410657 del 12/04/2017 di euro 40,43 - periodo di riferimento fornitura marzo 2017; n.
5750419586 del 11/05/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura aprile 2017; n.
pagina 6 di 9 5750439063 del 14/06/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura maggio 2017; n.
5750444051 del 11.07.2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura giugno 2017;
n.5750452503 del 11/08/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura luglio 2017 ;n.
5750472982 del 12/09/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura agosto 2017; n.
5750486683 del 11.10.2017 di euro 11.545,91- periodo di riferimento fornitura settembre
2017;n. 5750498802 del 14/11/2017 del 844,10 - periodo di riferimento fornitura ottobre 2017;
n. 5750510791 del 12/12/2017 di euro 848,33 - periodo di riferimento fornitura novembre
2017; n. 5750523514 del 10/01/2018 di euro 177,67- periodo di riferimento fornitura dicembre
2017; n. 5750538307 del 14/02/2018 di euro 197,19 - periodo di riferimento fornitura gennaio
2018; n. 5750550991 del 14/03/2018 di euro 186,49- periodo di riferimento fornitura febbraio
2018; n. 5750568119 del 12/04/2018 di euro 175,28 -periodo di riferimento fornitura marzo
2018; n. 5750780661 del 14/05/2019 di euro 14,27- periodo di riferimento fornitura aprile
2019; n. 5750786885 del 14/05/2019 di euro 125,02- periodo di riferimento fornitura aprile
2019; tutte relative a periodi di somministrazione dal 2016 al 2019, dunque, successive al distacco della fornitura. Ciò conduce a ritenere l'illegittimità della pretesa creditoria per accertata insussistenza di fornitura di energia elettrica a seguito del distacco del punto di prelievo a far data dal 31.10.2015. (All. 11A Fatture formato pdf deposito del 23.11.2020
Avv.Bonalume)
Parimenti infondata la pretesa creditoria relativa alle fatture n. 3900001613 del 18/01/2017 di euro 1.502,10 -periodo di riferimento fornitura novembre-dicembre 2010; n. 3900001614 del
18/01/2017 di euro 10.344,12 -periodi di riferimento gennaio 2011-dicembre 2011; n.
3900001616 del 18/01/2017 di euro 11.439,03 – periodi di riferimento gennaio-novembre
2012; tutte relative a “ricalcoli del consumo di energia elettrica” relativi al periodi di erogazione antecedenti l'accertamento della manomissione del contatore del 31.10.2015..
Posto che, dalla documentazione in atti, il contratto di fornitura intercorso tra SO e il
Comune si riferisce all'intervallo di tempo dal 13.09.2012 al 31.12.2012 e dal CP
01.06.2013 al 31.10.2015. (All. 21 deposito telematico del 23.11.2020 Avv. Tripicchio)
Sotto tale aspetto, non v'è dubbio nel ritenere infondato il credito di cui alle fatture n.
3900001613 del 18/01/2017 di euro 1.502,10; n. 3900001614 del 18/01/2017 di euro
10.344,12, stante l'inesistenza tra le parti del rapporto di fornitura di energia elettrica.
Quanto alla pretesa creditoria, anch'essa infondata, di cui alla fattura n. n. 3900001616 del
18/01/2017 di euro 11.439,03 sul presupposto del ricalcolo del consumo relativo al periodo
(gennaio-novembre 2012) antecedente l'accertamento (maggio 2015) della irregolarità del pagina 7 di 9 punto di prelievo di energia elettrica. (All. 11A Fatture formato pdf deposito del 23.11.2020
Avv.Bonalume)
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
31.10.2015, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società erogatrice, sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo ante distacco della fornitura. (Vd.
Comunicazione Enel Distribuzione deposito Avv. Tripicchio del 23.11.2020)
In sostanza, SO ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 01.11.2010, secondo le indicazioni temporali comunicate da Enel Distribuzione, tuttavia, inidonee a provare, in mancanza di riscontro effettivo, che in detta data si era concretamente verificata la manomissione. Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi antecedenti alla data di effettivo accertamento della irregolarità del punto di prelievo, dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica. Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del Pt_2 prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al
Titolo IV della deliberazione 200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
Da tanto consegue l'illegittimità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, attesa l'infondatezza della stessa, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Alla luce di quanto sopra, non avendo parte attrice offerto prova dell'asserito credito per l'erogazione di energia elettrica di cui alle fatture emesse nei confronti del di CP
, la domanda di pagamento formulata non può che essere rigettata. CP
pagina 8 di 9
4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda di parte attrice;
2.Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in €. 3.809,00 per compenso professionale oltre rimborso Controparte_1
spese forfettarie al 15%, oltre Cap e Iva se dovuta come per legge.
Castrovillari, 08.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 138/2020 promossa da: on il patrocinio dell'Avv. Paolo Bonalume;
Parte_1
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Marcello Tripicchio;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. (a causa dell'emergenza Covid), conveniva in Parte_1 giudizio il al fine di ottenere la condanna dell comunale al Controparte_1 CP_2
Cont pagamento dei seguenti crediti, dei quali diveniva titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, precisamente: a) euro 63.727,64 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A.; b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) euro 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
pagina 1 di 9 n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 26 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
e) euro 827,59 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da CP
quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
A sostegno della domanda, in qualità di cessionaria, deduceva Parte_1
Cont che i crediti per sorte capitale sussistenti in capo a nei confronti del CP
ammontano ad € 63.727,64 e sono portati dalle fatture riportate nell'elenco
[...]
prodotto in atti. Tali fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del Comune sono state cedute dalla predetta
Cont società all'esponente mediante i contratti di cessione dei crediti – redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati al Comune.
Precisava che tali contratti di cessione hanno avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi.
Inoltre, il Comune di – anche a seguito del ricevimento delle fatture e della CP intimazione di pagamento – non contestava né l'ammontare dei crediti né, a monte,
l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
I. € 63.727,64 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)
- sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 1.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 827,59 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto
pagina 2 di 9 a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti CP
diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 1.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 36 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP
interessi di mora oggetto della Nota Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che
[...] Parte_1 fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla sorte capitale: ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e ⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: ⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in CP
pagina 3 di 9 cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a CP
fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP
al pagamento in favore di di ogni diversa somma che
[...] Parte_1
fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.do a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;”
Si costituiva in giudizio il , il quale, preliminarmente, evidenziava che gli Controparte_1
Cont atti di cessione di crediti dalla Società SO Energia SpA alla hanno ad oggetto crediti per fatture emesse dalla SO nei confronti del , relativamente al Controparte_1
punto prelievo-contatore con N. POD IT001E78062649 ubicato alla Via C. Pancaro, e riepilogate nell'elenco prodotto da parte attrice. Deduceva che tali fatture che sono state puntualmente contestate dal nell'ambito di una vicenda che è sfociata in una azione CP
giudiziaria, di cui al giudizio iscritto al RG n. 2930/2016 innanzi al Tribunale di Castrovillari, Cont G.I. Dott.ssa Pugliese, nel quale si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 26.685,32.
Cont Sosteneva che, la domanda avanzata da nel presente giudizio, di € 63.727,64 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società SO Energia S.p.A. e riepilogate
Cont nell'elenco prodotto dalla sub doc. 3, ricomprendeva la somma di euro 26.685,32 già
Cont richiesta dalla in via riconvenzionale nel giudizio RG n. 2930/2016 per le medesime fatture SO.
Cont Deduceva, inoltre, che dall'elenco delle fatture prodotte dalla (tutte puntualmente contestate dal con la motivazione di “contatore asportato e vertenza giudiziaria in CP
Cont corso”), dall'importo di € 63.727,64 richiesto dalla in citazione, detratta la somma di euro Contr 26.685,32 già richiesta in via riconvenzionale dalla nel giudizio RG n. 2930/2016, la rimanente somma riguardava crediti per fatture SO relative al contatore con N. POD
IT001E78062649 la cui emissione non trova alcuna spiegazione né logica né giuridica, trattandosi di fatture relative al periodo successivi al 31.10.2015 per consumi di energia dopo che da quella data il contatore è stato asportato dai dipendenti dell'Enel come da verbale di verifica del 31/10/2015, mentre le fatture n. 3900001613 di euro 1,502.10, n. 3900001614 di pagina 4 di 9 euro 10,344.12, n. 3900001616 di euro 11,439.03, aventi ad oggetto “ricalcoli” relativi al periodo compreso tra novembre 2010 e dicembre 2012 l'emissione è illegittima poiché questo periodo rientra nella ricostruzione presuntiva dei consumi operata dall'Enel in forza del Cont verbale di verifica in base al quale SO ha emesso il suddetto fatturato ceduto poi alla e di cui questa ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale nel giudizio RG n. 2930/2016.
Concludeva, chiedendo: “preliminarmente, valutare se disporre la riunione del presente giudizio RG n. 138/2020 al giudizio RG n. 2930/2016 per ragioni di connessione/identità, ai sensi e per gli affetti di cui agli artt. 273 e 274 cpc, e, comunque, adottare al riguardo ogni conseguenziale Provvedimento;
-nel merito, rigettare la domanda attrice perché inammissibile
e, comunque, infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, CPA come per legge. Salvo ogni altro diritto, ragione, azione.”
Con memorie n.1 ex art. 183 VI comma c.p.c., con riferimento Parte_1
alla sorte capitale di euro 63.727,64 precisava che tale somma comprende fatture per euro
25.828,82, oggetto di altro giudizio – RG 2930/16 – Trib. Castrovillari – pendente tra le medesime parti e che sono state inserite nel presente giudizio per mero errore materiale. In relazione a tali fatture (euro 25.828,82), formalizzava la rinuncia Parte_1 all'azione nel presente giudizio ed insisteva nel prosieguo della domanda giudiziale per la richiesta di pagamento per la rimanente sorte capitale di euro 37.898,82 specificando le 21 fatture di riferimento, oltre interessi di mora e anatocistici relativi alle predette fatture;
euro
840 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle predette 21 fatture;
euro 827,59 a titolo di ulteriori interessi di mora di cui alle Note Debito oltre relativi interessi anatocistici;
euro 1.440 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato i predetti interessi di mora di € 827,59 di cui alle Note Debito.
All'udienza del 21.10.2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1.Nel merito
Preliminarmente, si dà atto della intervenuta modificazione della domanda iniziale e precisazione delle conclusioni rassegnate da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., giusta dichiarazione di rinuncia alla richiesta di pagamento di euro 25.828,82
(oggetto di altro giudizio iscritto al 2930/16 RG Trib. Castrovillari pendente tra le medesime parti) e contestuale dichiarazione di prosieguo nella ulteriore pretesa di pagamento nei limiti pagina 5 di 9 della somma di euro 37.898,82 per sorte capitale. (Memorie n. 1 ex art. 183 VI co. c.p.c. deposito telematico del 26.10.2020)
Così delimitato il thema decidendum, la disamina della domanda attorea riguarderà la pretesa di pagamento di euro 37.898,82 per consumi relativi alla fornitura di energia elettrica erogata da SO (creditore originario) in favore del . Controparte_1
Nel merito la domanda non è fondata e non merita accoglimento.
E' noto come le fatture commerciali, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.(Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 299 del 12.01.2016)
Ne consegue che la contestazione che una parte svolga in ordine alla esistenza del credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga il creditore a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
Chiarito ciò, incombe su in qualità di cessionaria del credito, Parte_1
l'onere probatorio sull'esistenza ed ammontare della pretesa creditoria relativa ai consumi fatturati di energia elettrica in favore del (Punto di Prelievo POD n. IT Controparte_1
001E78062649).
Occorre, innanzitutto, precisare che il Punto di Prelievo della fornitura di energia elettrica in questione (POD IT 001E78062649) in data 31.10.2015 è stato oggetto di verifica da parte della società Enel Distribuzione la quale ha accertato una situazione irregolare
(manomissione) relativa alla misura dei prelievi di energia elettrica. Detto accertamento del
31.10.2015 si concludeva con la rimozione del punto di prelievo. (All. 21 deposito telematico del 23.11.2020 Avv. Tripicchio)
A fronte delle contestazioni mosse da parte convenuta, si rileva che ai fini della decisione assume rilievo dirimente ed assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida,
l'illegittima ricostruzione dei consumi di cui alle fatture azionate ed elencate da parte attrice nelle memorie n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c..
Andando per ordine di disamina, si osserva che le fatture di seguito richiamate: n.
5750378591 del 30.01.2017 di euro 23,00 - periodo di riferimento fornitura dicembre 2016; n.
5750383474 del 13/02/2017 di euro 169,08 - periodo di riferimento fornitura gennaio 2017; n.
5750398106 del 13/03/2017 di euro 67,80 - periodo di riferimento fornitura febbraio 2017; n.
5750410657 del 12/04/2017 di euro 40,43 - periodo di riferimento fornitura marzo 2017; n.
5750419586 del 11/05/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura aprile 2017; n.
pagina 6 di 9 5750439063 del 14/06/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura maggio 2017; n.
5750444051 del 11.07.2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura giugno 2017;
n.5750452503 del 11/08/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura luglio 2017 ;n.
5750472982 del 12/09/2017 di euro 39,80 - periodo di riferimento fornitura agosto 2017; n.
5750486683 del 11.10.2017 di euro 11.545,91- periodo di riferimento fornitura settembre
2017;n. 5750498802 del 14/11/2017 del 844,10 - periodo di riferimento fornitura ottobre 2017;
n. 5750510791 del 12/12/2017 di euro 848,33 - periodo di riferimento fornitura novembre
2017; n. 5750523514 del 10/01/2018 di euro 177,67- periodo di riferimento fornitura dicembre
2017; n. 5750538307 del 14/02/2018 di euro 197,19 - periodo di riferimento fornitura gennaio
2018; n. 5750550991 del 14/03/2018 di euro 186,49- periodo di riferimento fornitura febbraio
2018; n. 5750568119 del 12/04/2018 di euro 175,28 -periodo di riferimento fornitura marzo
2018; n. 5750780661 del 14/05/2019 di euro 14,27- periodo di riferimento fornitura aprile
2019; n. 5750786885 del 14/05/2019 di euro 125,02- periodo di riferimento fornitura aprile
2019; tutte relative a periodi di somministrazione dal 2016 al 2019, dunque, successive al distacco della fornitura. Ciò conduce a ritenere l'illegittimità della pretesa creditoria per accertata insussistenza di fornitura di energia elettrica a seguito del distacco del punto di prelievo a far data dal 31.10.2015. (All. 11A Fatture formato pdf deposito del 23.11.2020
Avv.Bonalume)
Parimenti infondata la pretesa creditoria relativa alle fatture n. 3900001613 del 18/01/2017 di euro 1.502,10 -periodo di riferimento fornitura novembre-dicembre 2010; n. 3900001614 del
18/01/2017 di euro 10.344,12 -periodi di riferimento gennaio 2011-dicembre 2011; n.
3900001616 del 18/01/2017 di euro 11.439,03 – periodi di riferimento gennaio-novembre
2012; tutte relative a “ricalcoli del consumo di energia elettrica” relativi al periodi di erogazione antecedenti l'accertamento della manomissione del contatore del 31.10.2015..
Posto che, dalla documentazione in atti, il contratto di fornitura intercorso tra SO e il
Comune si riferisce all'intervallo di tempo dal 13.09.2012 al 31.12.2012 e dal CP
01.06.2013 al 31.10.2015. (All. 21 deposito telematico del 23.11.2020 Avv. Tripicchio)
Sotto tale aspetto, non v'è dubbio nel ritenere infondato il credito di cui alle fatture n.
3900001613 del 18/01/2017 di euro 1.502,10; n. 3900001614 del 18/01/2017 di euro
10.344,12, stante l'inesistenza tra le parti del rapporto di fornitura di energia elettrica.
Quanto alla pretesa creditoria, anch'essa infondata, di cui alla fattura n. n. 3900001616 del
18/01/2017 di euro 11.439,03 sul presupposto del ricalcolo del consumo relativo al periodo
(gennaio-novembre 2012) antecedente l'accertamento (maggio 2015) della irregolarità del pagina 7 di 9 punto di prelievo di energia elettrica. (All. 11A Fatture formato pdf deposito del 23.11.2020
Avv.Bonalume)
Invero, a fronte dell'accertamento della manomissione del misuratore effettuata in data
31.10.2015, tale da impedire la fatturazione dell'effettivo quantitativo di energia prelevata ed usufruita, la società erogatrice, sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione, ricalcolava i consumi erogati sulla base dei dati forniti da Enel Distribuzione emettendo la conseguente richiesta di pagamento degli stessi per il periodo ante distacco della fornitura. (Vd.
Comunicazione Enel Distribuzione deposito Avv. Tripicchio del 23.11.2020)
In sostanza, SO ha effettuato il ricalcolo dei consumi con decorrenza dal 01.11.2010, secondo le indicazioni temporali comunicate da Enel Distribuzione, tuttavia, inidonee a provare, in mancanza di riscontro effettivo, che in detta data si era concretamente verificata la manomissione. Per tale ragione, non essendovi prova della data di manomissione, i consumi antecedenti alla data di effettivo accertamento della irregolarità del punto di prelievo, dovevano essere ricostruiti per il periodo non eccedente i trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica. Invero, ai fini del periodo di ricostruzione dei consumi, per i casi di prelievo irregolare l'art. 16 del Pt_2 prevede che si applicano criteri analoghi a quelli di cui al
Titolo IV della deliberazione 200/99. Ebbene, l'art. 10 della delibera ARERA 200/1999, inserito nel titolo IV, prevede che “10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
Da tanto consegue l'illegittimità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, attesa l'infondatezza della stessa, in quanto, come visto, i consumi dovevano essere ricostruiti a partire dai trecentosessantacinque giorni antecedenti alla verifica.
Alla luce di quanto sopra, non avendo parte attrice offerto prova dell'asserito credito per l'erogazione di energia elettrica di cui alle fatture emesse nei confronti del di CP
, la domanda di pagamento formulata non può che essere rigettata. CP
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4.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda di parte attrice;
2.Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che liquida in €. 3.809,00 per compenso professionale oltre rimborso Controparte_1
spese forfettarie al 15%, oltre Cap e Iva se dovuta come per legge.
Castrovillari, 08.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
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