Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 505/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24.06.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Enrico Cornelio, Carlo Enrico Cornelio e Livia Cornelio che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato Controparte_1
presso gli avv.ti Marilena Sessa e Silvia Ortis che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 309/2022 del Tribunale di
Venezia
In punto: categoria e qualifica
Causa trattata all'udienza del 30.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi che con l'acquisizione dell'abilitazione alla roulette francese del 2015 il
signor ha realizzato il requisito previsto per la spettanza del livello B3 Parte_1
del CCNL all'epoca vigente e conseguentemente ha avuto da tale data diritto
all'inquadramento richiesto.
Al fine della decorrenza si fa riferimento al bando di concorso.
Si chiede pertanto l'accoglimento integrale delle conclusioni di ricorso nei seguenti
termini:
“accertato e dichiarato il diritto del signor all'inquadramento nel Parte_1
livello B3 per aver svolto la mansione di impiegato addetto alla roulette francese dal
2015 previo espletamento dell'esame di abilitazione, condannarsi il Controparte_1
ad erogargli le differenze retributive con accessori ex art. 429 c.p.c.
[...]
Vittoria di spese”
Vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio con condanna del Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza stabilita dal
[...]
bando di concorso da determinarsi previo conteggio nel corso del grado.
Restituzione di quanto pagato in forza della sentenza impugnata”.
Conclusioni per parte appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE AL RITO:
accertare, per i motivi di cui in narrativa, la violazione del divieto di nova in appello di
cui all'art. 345 c.p.c. in relazione alle conclusioni, ivi comprese le istanze, rassegnate nel
ricorso in appello e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario.
IN VIA PRELIMINARE AL MERITO:
1. accertare, per i motivi di cui in narrativa, l'indeterminatezza dell'oggetto della
domanda e, dunque, la nullità del ricorso e/o, comunque, l'inammissibilità dello stesso,
con conseguente rigetto.
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2. accertare, per i motivi di cui in narrativa, il mancato rispetto, nell'articolazione del
motivo d'appello, dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. – e, in particolare, di quanto
previsto al comma 1, n. 2 della citata norma, nella formulazione ratione temporis
applicabile – e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con conseguente
rigetto dello stesso.
NEL MERITO:
1. rigettare, per gli ampi motivi di cui in narrativa, il ricorso d'appello avversario e le
domande ivi formulate in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, generiche,
pretestuose e, comunque, non provate e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo
grado qui impugnata.
2. disporre, per i molteplici motivi di cui in narrativa, la condanna aggravata
dell'odierno appellante ex art. 96 c.p.c. anche in relazione al presente grado di giudizio.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e competenze di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, con le dovute
maggiorazioni, ai sensi dell'art. 4, c. 1 bis D.M. 37/2018, per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 24.06.2022, il sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento sin dal 2015 del superiore livello di inquadramento B3 per aver svolto la mansione di impiegato addetto alla “roulette francese” e la conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle corrispondenti differenze retributive. Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione e prova circa la riconducibilità delle mansioni svolte a quelle sussumibili nel livello di inquadramento vantato attesa l'incompleta indicazione della disciplina
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collettiva applicabile, emersa solo all'esito della costituzione della società datrice di lavoro. Sotto altro profilo, il Tribunale ha negato che in concreto sussistessero i presupposti per poter riconoscere il diritto all'inquadramento nel livello B3, non essendo sufficiente l'abilitazione al gioco della roulette francese. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite e al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., pari ad Euro 1.000.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di un articolato motivo con cui, contestando la decisione di primo grado, sostiene che:
a) in base alla disciplina collettiva applicabile e, in particolare al CAL
1999-2002, nel livello B3 erano inquadrati: gli impiegati tecnici alla roulette francese e al 30/40; gli impiegati abilitati a tutti i giochi americani e alla fair roulette da più di 10 anni;
il capo partita chemin de fer;
b) l'accordo 1.10.2007 avrebbe previsto solo l'inizio di una fase di sperimentazione del gioco americano Texas hold'em poker, nel rispetto degli accordi vigenti, senza inserirlo nell'ambito dei giochi americani;
c) l'idoneità alla roulette francese sarebbe stata sufficiente per veder riconosciuto il diritto all'inquadramento al livello B3, tenuto conto che nel CAL si stabiliva che “nel livello B3 sono inquadrati gli impiegati già abilitati a tutti i giochi americani e fair roulette che acquisiscano l'abilitazione alla roulette francese”; d) il requisito di accesso alla selezione per abilitazione alla roulette francese era di godere già dell'inquadramento in categoria C1 (di qui la richiesta di esibizione del bando di selezione); e) l'accordo del 26.07.2011 non avrebbe alcun valore perché avrebbe dovuto essere approvato dall'assemblea dei lavoratori e, in ogni caso, lo stesso prevedeva solo una proposta di modifica del percorso formativo di gioco di cui all'accoro del 5.04.2007, prevedendo l'accesso alla formazione per il c.d. punto banco decorsi due anni dall'abilitazione alla roulette
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francese; f) il regolamento aziendale 1.07.2017 è successivo alla data in cui il ricorrente aveva ottenuto l'abilitazione alla roulette francese e, conseguentemente, il diritto al livello B3.
La società appellata si è costituita eccependo la violazione del divieto di nova in appello per aver modificato le conclusioni di cui al ricorso di primo grado, l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda con conseguente nullità o inammissibilità del ricorso stesso, nonché la violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito ha ribadito l'infondatezza della pretesa avversaria alla luce della disciplina applicabile al rapporto di lavoro in materia di classificazione del personale.
Contestava, inoltre, l'asserita prevalenza qualitativa delle mansioni di addetto alla roulette francese, svolta del tutto saltuariamente nel corso degli anni. Chiedeva il rigetto dell'appello con l'aggravio delle spese di lite e condanna per lite temeraria.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del
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giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. VI – 3, n. 13535 del
30/05/2018). Nel ricorso in appello, sia pur nell'ambito di un unico motivo, vengono individuate le ragioni poste a base della sentenza di primo grado che si intende censurare e vengono esposte le ragioni a sostegno della critica avanzata.
1.1 – Quanto alla doglianza di parte appellata, riproposta della memoria difensiva, circa l'indeterminatezza e la nullità del ricorso di primo grado, se ne deve affermare l'infondatezza atteso che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019). Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di accertamento del superiore inquadramento al livello B3 dall'anno 2015 (in connessione con il conseguimento dell'abilitazione alla roulette francese in data
23.04.2015), con conseguente richiesta di condanna generica al pagamento delle differenze retributive ritenute spettanti, fondando la pretesa sulla riconducibilità delle mansioni svolte al livello di inquadramento rivendicato alla luce della disciplina collettiva ritenuta
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applicabile (CAL 1999 – 2002). La domanda è quindi sufficientemente specifica sia in punto petitum che causa petendi.
2 – Nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1 – L'appellante sostiene che, una volta conseguita l'abilitazione alla roulette francese nell'aprile 2015, in base alla classificazione del personale vigente all'epoca, gli sarebbe spettato il riconoscimento dell'inquadramento al livello B3.
In realtà, in base a quanto previsto dal CAL 1999-2002 (al punto B – progressione di carriera prevista dalle declaratorie professionali), “nel livello B3 sono inquadrati gli impiegati già abilitati a tutti i giochi americani e fair roulette che acquisiscono l'abilitazione alla Roulette
Francese, ed al 30/40 nonché gli impiegati collocati nel livello C1 con oltre dieci anni di abilitazione in tutti i giochi americani e fair roulette”. Nell'inferiore livello C2, invece, erano collocati “gli impiegati che operano sia ai giochi americani che alle Fair Roulette nonché lo changeur con due anni di anzianità”. Viene, quindi, fatto riferimento all'abilitazione a tutti i giochi americani, fair roulette e roulette francese.
Nell'accordo 1.10.2007 (dimesso dall'appellata sub doc. 4) si è prevista l'introduzione, sia pur in via sperimentale, del gioco americano “Texas hold'em poker” e non è in discussione che tale gioco sia stato introdotto stabilmente (tanto che risulta documentata – doc. 19 - l'organizzazione di corsi per ottenere l'abilitazione a CP_1
tale gioco, poi conseguita dal ricorrente solamente il 23.09.2019). La previsione dell'accordo 1.10.2007, inoltre, era coerente con il precedente accordo 5.04.2007 in cui, nel disciplinare il percorso formativo nel reparto gioco, si stabiliva un percorso in cui, dopo l'iniziale abilitazione alla fair roulette, tra il primo e il secondo anno dall'ingresso nel reparto gioco, si prevedeva il corso di abilitazione al
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Black Jack e Caribbean Poker e tra il terzo e il quarto anno, il corso di abilitazione agli altri giochi americani, tra i quali va ricompreso – quanto meno dalla data del citato accordo 1.10.2007 – anche il Texas hold'em poker. Tra il sesto e il settimo anno si prevedeva il corso di abilitazione alla Roulette Francese.
Parte appellante solo nel corso dell'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, celebratasi il 30.01.2025, ha eccepito che il doc. 3 di controparte (contenente il citato accordo del 5.04.2007) sarebbe un mero estratto di ipotesi di accordo, con ciò lasciando intendere l'assenza di valore probatorio di tale documento. Il rilievo non solo è tardivo ma anche in contrasto con quanto affermato nel ricorso in appello laddove, a pag.
9-10 si afferma che alla data dell'8.02.2012
“erano in vigore, in quanto espressamente mantenuti fermi, gli accordi di cui al CAL 1.1.1999-31.12.2002 e l'ipotesi di accordo 5.4.2007”. È, dunque, la stessa parte appellante che pone a fondamento del proprio argomentare la validità e la vigenza dell'ipotesi di accordo del
5.04.2007, di cui al doc. 3 di parte appellata.
2.1.1 - Il ricorrente nel 2015 ha conseguito l'abilitazione alla roulette francese, era già abilitato ai giochi americani Fair roulette, Black Jack
e Caribbean Poker (doc. 17 appellata) ma non era abilitato a tutti i giochi americani, in quanto privo dell'abilitazione al Texas hold'em poker. Ne deriva anche l'irrilevanza della richiesta di produzione in giudizio del bando per l'acquisizione della funzione di impiegato di gioco alla roulette francese.
2.2 – Il successivo Regolamento aziendale dell'1.07.2017 ha introdotto una nuova disciplina di riferimento anche in ordine agli inquadramenti, avendo sostituito sino al 9.12.2009 il previdente CAL, oggetto di recesso. Tale circostanza, allegata da parte resistente in primo grado, non è stata contestata ed è stata posta a fondamento della
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decisione del Tribunale che, sul punto, non è stata censurata dal motivo d'appello.
Con tale Regolamento si è prevista l'appartenenza al livello B3 degli impiegati addetti alle Fair Roulette, al Black Jack, al Caribbean Poker, al Punto Banco e alla Roulette Francese. Nella vigenza di tale
Regolamento, il ricorrente non aveva conseguito l'abilitazione al
Punto Banco.
2.3 – Con il rinnovo del CAL nel 2019, si è ulteriormente stabilito che al livello B3 appartengono gli impiegati addetti alle Fair Roulette, al
Black Jack, al Poker e tutte le sue varianti, al Punto Banco e tutte le sue varianti e alla Roulette Francese. Nella vigenza di tale contratto aziendale il ricorrente era parimenti privo dell'abilitazione al Punto banco (avendo conseguito il data 23.09.2019 solo l'abilitazione al
Texas hold'em poker).
2.4 – Alla luce delle ragioni esposte, si deve escludere che il ricorrente abbia conseguito il diritto all'inquadramento nel livello B3, nonostante l'abilitazione alla Roulette Francese dal 2015.
3 – Sotto altro profilo, pur essendo del tutto assorbente quanto sopra esposto, pur laddove si ritenesse determinate ai fini dell'inquadramento lo svolgimento di mansioni di addetto alla
Roulette Francese (sul rilievo che il CAL 1999-2002 collocava al livello B3 gli impiegati addetti alla roulette francese e al 30/40), non è contestata l'adibizione del ricorrente a tali mansioni solo sette volte in nove anni (punto 29 memoria difensiva in primo grado, non oggetto di specifica contestazione) e questa assolutamente sporadica e residuale adibizione a questa mansione conduce ad escludere la sua prevalenza non solo quantitativa, ma anche qualitativa, nell'ambito della complessiva attività lavorativa svolta dall'appellante negli anni dal
2015 al 2021. Sul punto il giudice di legittimità ha chiarito che “In
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caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. sez. lav., n. 2969 del 08/02/2021).
4 – L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di scaglione, tenendo conto che non è stata svolta istruttoria. Non si ritengono in questa sede sussistenti gli estremi della condanna ex art. 96 c.p.c. tenuto conto dell'articolata successione delle discipline contrattuali applicabili in materia di inquadramento del personale (mentre manca uno specifico motivo d'appello con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta in primo grado).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta il ricorso e conferma la sentenza di primo grado;
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− Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
− Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata nel presente grado d'appello;
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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