Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 4400
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per sè l'inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio in quanto, in una situazione in cui al paziente, presentatosi presso un pronto soccorso, non era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico l'aneurisma addominale in atto, si era ritenuto che il medico di turno fosse esente da colpa, nell'incertezza circa la presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito la diagnosi immediata).

L'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente; l'inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione, che costituisce pur sempre obbligazione di mezzi e non di risultato, - e la conseguente responsabilità dell'ente ove questi presti la propria opera - deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale ; ne consegue che è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo , e il pregiudizio subito da un paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

In tema di responsabilità del professionista esercente la professione sanitaria, la diagnosi errata o inadeguata integra di per sè un inadempimento della prestazione sanitaria e, in presenza di fattori di rischio legati alla gravità della patologia o alle precarie condizioni di salute del paziente, aggrava la possibilità che l'evento negativo si produca, producendo in capo al paziente la perdita delle chances di conseguire un risultato utile; tale perdita di chances configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo,e non alla mera perdita del risultato stesso,e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 4400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4400
Data del deposito : 4 marzo 2004

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