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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/12/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio d'appello di rinvio iscritto al R.G.NR. 2022/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
parte appellante
E
(avv. Catapano Francesco, giusta procura in atti) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
30/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “nelle violazioni per superamento del
limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non
omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità
non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art.
142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e
autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo,
come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che
p. 1/3 svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione, sez. 2, nr. 26521/2025). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel verbale impugnato è indicato che l'apparecchiatura autovelox utilizzata per la rilevazione dell'infrazione (matr. nr. 944682) è stata omologata con decreto del Ministero delle
Infrastruttura e dei Trasporti nr. 4164 del 21/8/2011. Invero, tale decreto – in allegato alla produzione di parte appellante – non ha come contenuto l'omologazione dell'apparecchiatura autovelox, bensì la sua approvazione. In disparte ogni rilievo circa l'erronea indicazione contenuta nel verbale circa l'oggetto del suindicato decreto ministeriale, si rileva che parte appellante comunque non ha provato l'omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata nel caso di specie. Sul punto, infatti, non ha allegato alcun elemento di prova. Il
motivo di opposizione formulato sul punto dalla originaria parte appellata, non esaminato dal giudice di prime cure e riproposto in sede di appello, pertanto, è meritevole di accoglimento.
2. Assorbito ogni altro motivo di impugnazione e di opposizione.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è rigettato ed è confermata la sentenza impugnata sulla base delle suindicate ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (Cassazione, sez. 6-5, sent. nr. 3594/2014).
4. Le spese di lite relative al giudizio di legittimità sono liquidate come in dispositivo ex
DM 55/2014 (valore della lite sino ad €.1100; valori minimi delle fasi studio e introduttiva, con esclusione della fase decisionale, atteso che non è stato documentato lo svolgimento di attività
afferente tale fase). Compensate le spese di lite relative agli altri gradi di giudizio, atteso il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la decisione è stata assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetto l'appello principale;
- accoglie l'impugnazione incidentale e conferma la sentenza del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi nr. 412/2019, come in motivazione;
p. 2/3 - condanna il alla refusione delle spese di lite relative al giudizio Parte_1
di legittimità, che liquida in €.86 per esborsi ed €.268 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
- compensa tra le parti le spese di lite relative alle altre fasi di giudizio.
Benevento, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio d'appello di rinvio iscritto al R.G.NR. 2022/2022 avente ad oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di circolazione stradale
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (avv. Mario Spina, giusta procura in Parte_1
atti)
parte appellante
E
(avv. Catapano Francesco, giusta procura in atti) CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza di discussione di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del
30/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo x artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. È orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “nelle violazioni per superamento del
limite di velocità, non è legittimo l'accertamento effettuato con un autovelox solo approvato ma non
omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità
non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art.
142, comma 6, d.lg. n. 285 del 1992. L'approvazione rappresenta infatti una fase preliminare e
autonoma rispetto all'omologazione, la quale costituisce un passaggio ulteriore, distinto e successivo,
come richiesto dall'art. 142, comma 6, d.lg. n. 285/1992. Pertanto, proprio in virtù della funzione che
p. 1/3 svolgono, per gli autovelox è indispensabile l'omologazione: la sola approvazione non è sufficiente”
(Cassazione, sez. 2, nr. 26521/2025). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che nel verbale impugnato è indicato che l'apparecchiatura autovelox utilizzata per la rilevazione dell'infrazione (matr. nr. 944682) è stata omologata con decreto del Ministero delle
Infrastruttura e dei Trasporti nr. 4164 del 21/8/2011. Invero, tale decreto – in allegato alla produzione di parte appellante – non ha come contenuto l'omologazione dell'apparecchiatura autovelox, bensì la sua approvazione. In disparte ogni rilievo circa l'erronea indicazione contenuta nel verbale circa l'oggetto del suindicato decreto ministeriale, si rileva che parte appellante comunque non ha provato l'omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata nel caso di specie. Sul punto, infatti, non ha allegato alcun elemento di prova. Il
motivo di opposizione formulato sul punto dalla originaria parte appellata, non esaminato dal giudice di prime cure e riproposto in sede di appello, pertanto, è meritevole di accoglimento.
2. Assorbito ogni altro motivo di impugnazione e di opposizione.
3. Tutto ciò premesso, l'appello è rigettato ed è confermata la sentenza impugnata sulla base delle suindicate ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado (Cassazione, sez. 6-5, sent. nr. 3594/2014).
4. Le spese di lite relative al giudizio di legittimità sono liquidate come in dispositivo ex
DM 55/2014 (valore della lite sino ad €.1100; valori minimi delle fasi studio e introduttiva, con esclusione della fase decisionale, atteso che non è stato documentato lo svolgimento di attività
afferente tale fase). Compensate le spese di lite relative agli altri gradi di giudizio, atteso il consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la decisione è stata assunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetto l'appello principale;
- accoglie l'impugnazione incidentale e conferma la sentenza del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi nr. 412/2019, come in motivazione;
p. 2/3 - condanna il alla refusione delle spese di lite relative al giudizio Parte_1
di legittimità, che liquida in €.86 per esborsi ed €.268 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti;
- compensa tra le parti le spese di lite relative alle altre fasi di giudizio.
Benevento, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 3/3