TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDIA Parte_1 C.F._1
GOLINELLI
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro dipendente privato
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società esponendo: - di avere lavorato dal 5.12.2022 alle dipendenze della CP_1 convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrato quale operaio edile al livello 2 del CCNL Edilizia Artigianato, con mansioni di muratore;
- che il contratto di lavoro è cessato in data 29 febbraio 2024 per dimissioni;
- di avere reso la propria prestazione nel corso del rapporto con orario dalle 8,00 alle17,30, dal lunedì al venerdì, con pausa pranzo di un'ora e mezza dalle 12,00 alle 13,30 circa, nei diversi cantieri ove operava la datrice, da ultimo, presso quello sito in Novara, Via Enrico Mattei n. 3; - che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di febbraio 2024, pagina 1 di 4 nonché dei ratei e delle spettanze di fine rapporto e del TFR e mancava altresì di consegnare il cedolino paga di chiusura del rapporto.
Il ricorrente, pertanto, ha domandato il pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte, indicate, nelle conclusioni contenute nel ricorso, in complessivi € 2.886,89 lordi e in particolare in € 1.944,17 per retribuzione di febbraio 2024 e in € 942,72 per TFR.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché tramite prova per interpello della parte resistente.
L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale è stata ritualmente notificata dal ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al legale rappresentante della società contumace, con perfezionamento in data 29.12.2024. Per la parte resistente, tuttavia, nessuno è comparso all'odierna udienza, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
***
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni che seguono.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e, in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, l'inquadramento del lavoratore e l'orario di lavoro risultano adeguatamente dimostrati sulla base della valutazione congiunta della documentazione prodotta (in particolare, delle buste paga - le cui risultanze, chiare e non contraddittorie, hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c. siccome aventi natura di confessione stragiudiziale (cfr. Cass., n. 2239/2017) - oltre che della CU 2024 e del modulo di trasmissione delle dimissioni del lavoratore).
Quanto ai conteggi svolti dal ricorrente, la retribuzione di febbraio 2024 è stata correttamente quantificata in € 1.944,17 lordi sulla base delle risultanze dei cedolini dei mesi precedenti, da cui sono state tratte le indicazioni in ordine alla quantificazione della paga pagina 2 di 4 base, nonché in ordine alla debenza ed entità della contingenza, dell'edr e dell'indennità territoriale di settore.
Risulta, altresì, dalle buste paga l'applicazione della voce indicata nei conteggi
“maggiorazione riposi annui”, nella misura computata (mentre lo stesso ricorrente ha escluso dal conteggio la voce “cassa edile”).
Avendo il ricorrente, infine, documentato l'intervenuta cessazione del rapporto, spetta alla parte il pagamento del TFR, quantificato sulla base di quanto risultante dalla CU2024 (TFR maturato e lasciato in azienda al 31.12.2023, pari a € 473,27) e aggiungendo i ratei dovuti per gennaio 2024 (come da busta paga pari a € 148,41) e per febbraio 2024 (come da conteggio pari a € 157,96), per complessivi € 779,64 (secondo il conteggio prodotto, su richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, in data 17.2.2025, che appare svolto sulla base di criteri corretti).
Complessivamente, dunque, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 2.723,81 (come richiesto a verbale dell'odierna udienza, con riduzione della somma inizialmente quantificata in seguito al ricalcolo del TFR), a titolo di retribuzione dovute per le voci su indicate, che il ricorrente allega non essergli state pagate.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere corrisposto la suddetta somma.
Va altresì sottolineato che il legale rappresentante della società resistente non ha risposto all'interpello, senza addurre giustificazione al riguardo, circostanza da cui si deduce ex art. 116 c.p.c. ulteriore conferma del quadro già puntualmente emergente, come su indicato, dagli elementi in atti, alla luce della giurisprudenza secondo cui "la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.” (Cass., n. 10099/2013; in senso analogo n. 17249/2003; 3258/2007).
Tale comportamento processuale può dunque essere valutato a conferma del mancato pagamento delle voci retributive su indicate e dell'esattezza dei relativi importi.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, dunque, va pronunciata condanna della convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.723,81 (calcolato al lordo delle trattenute contributive e fiscali: Cass., n. 8017/2019), di cui € 779,64 a titolo di TFR.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
In quanto soccombente, parte resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022 e in special modo della particolare semplicità della causa, anche in relazione alla pagina 3 di 4 contumacia della convenuta, in € 1.313 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, somme da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. R.G. n. 885/2024:
1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1 ricorrente per i titoli di cui in motivazione, l'importo complessivo Parte_1 lordo di € 2.723,81, di cui € 779,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.313,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Novara, 6 marzo 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 885/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDIA Parte_1 C.F._1
GOLINELLI
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: lavoro dipendente privato
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società esponendo: - di avere lavorato dal 5.12.2022 alle dipendenze della CP_1 convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrato quale operaio edile al livello 2 del CCNL Edilizia Artigianato, con mansioni di muratore;
- che il contratto di lavoro è cessato in data 29 febbraio 2024 per dimissioni;
- di avere reso la propria prestazione nel corso del rapporto con orario dalle 8,00 alle17,30, dal lunedì al venerdì, con pausa pranzo di un'ora e mezza dalle 12,00 alle 13,30 circa, nei diversi cantieri ove operava la datrice, da ultimo, presso quello sito in Novara, Via Enrico Mattei n. 3; - che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle retribuzioni relative alla mensilità di febbraio 2024, pagina 1 di 4 nonché dei ratei e delle spettanze di fine rapporto e del TFR e mancava altresì di consegnare il cedolino paga di chiusura del rapporto.
Il ricorrente, pertanto, ha domandato il pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte, indicate, nelle conclusioni contenute nel ricorso, in complessivi € 2.886,89 lordi e in particolare in € 1.944,17 per retribuzione di febbraio 2024 e in € 942,72 per TFR.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente, nonché tramite prova per interpello della parte resistente.
L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale è stata ritualmente notificata dal ricorrente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al legale rappresentante della società contumace, con perfezionamento in data 29.12.2024. Per la parte resistente, tuttavia, nessuno è comparso all'odierna udienza, fissata per l'assunzione dell'interrogatorio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
***
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni che seguono.
Giova rammentare, quanto all'onere della prova, che nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore al pagamento di spettanze retributive, incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura e durata, la sua articolazione oraria, le mansioni svolte e, in generale, i fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, nonché l'entità della stessa. Quanto alla mancata corresponsione delle somme dovuta, in applicazione dei generali e noti principi stabiliti da Cass., SS.UU., n. 13533/2001 il lavoratore può limitarsi ad allegare l'inadempimento (totale o parziale), mentre spetta al convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Nel caso di specie l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, l'inquadramento del lavoratore e l'orario di lavoro risultano adeguatamente dimostrati sulla base della valutazione congiunta della documentazione prodotta (in particolare, delle buste paga - le cui risultanze, chiare e non contraddittorie, hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c. siccome aventi natura di confessione stragiudiziale (cfr. Cass., n. 2239/2017) - oltre che della CU 2024 e del modulo di trasmissione delle dimissioni del lavoratore).
Quanto ai conteggi svolti dal ricorrente, la retribuzione di febbraio 2024 è stata correttamente quantificata in € 1.944,17 lordi sulla base delle risultanze dei cedolini dei mesi precedenti, da cui sono state tratte le indicazioni in ordine alla quantificazione della paga pagina 2 di 4 base, nonché in ordine alla debenza ed entità della contingenza, dell'edr e dell'indennità territoriale di settore.
Risulta, altresì, dalle buste paga l'applicazione della voce indicata nei conteggi
“maggiorazione riposi annui”, nella misura computata (mentre lo stesso ricorrente ha escluso dal conteggio la voce “cassa edile”).
Avendo il ricorrente, infine, documentato l'intervenuta cessazione del rapporto, spetta alla parte il pagamento del TFR, quantificato sulla base di quanto risultante dalla CU2024 (TFR maturato e lasciato in azienda al 31.12.2023, pari a € 473,27) e aggiungendo i ratei dovuti per gennaio 2024 (come da busta paga pari a € 148,41) e per febbraio 2024 (come da conteggio pari a € 157,96), per complessivi € 779,64 (secondo il conteggio prodotto, su richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, in data 17.2.2025, che appare svolto sulla base di criteri corretti).
Complessivamente, dunque, il ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 2.723,81 (come richiesto a verbale dell'odierna udienza, con riduzione della somma inizialmente quantificata in seguito al ricalcolo del TFR), a titolo di retribuzione dovute per le voci su indicate, che il ricorrente allega non essergli state pagate.
La società convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova, come sarebbe stato suo onere, di avere corrisposto la suddetta somma.
Va altresì sottolineato che il legale rappresentante della società resistente non ha risposto all'interpello, senza addurre giustificazione al riguardo, circostanza da cui si deduce ex art. 116 c.p.c. ulteriore conferma del quadro già puntualmente emergente, come su indicato, dagli elementi in atti, alla luce della giurisprudenza secondo cui "la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.” (Cass., n. 10099/2013; in senso analogo n. 17249/2003; 3258/2007).
Tale comportamento processuale può dunque essere valutato a conferma del mancato pagamento delle voci retributive su indicate e dell'esattezza dei relativi importi.
Sulla base di tutti i suddetti elementi, dunque, va pronunciata condanna della convenuta a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.723,81 (calcolato al lordo delle trattenute contributive e fiscali: Cass., n. 8017/2019), di cui € 779,64 a titolo di TFR.
Dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
In quanto soccombente, parte resistente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022 e in special modo della particolare semplicità della causa, anche in relazione alla pagina 3 di 4 contumacia della convenuta, in € 1.313 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, somme da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. R.G. n. 885/2024:
1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al CP_1 ricorrente per i titoli di cui in motivazione, l'importo complessivo Parte_1 lordo di € 2.723,81, di cui € 779,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.313,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 %, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Novara, 6 marzo 2025
Il giudice
Dott. Annalisa Boido
pagina 4 di 4