Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
Consigliere rel. dott. Luigi Mancini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3308 de registro generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. C.F. 1 ) Parte 2 (C.F. Parte 1
), difesi dall'avv. Angelo De IS, giusta procura in atti C.F. 2
Appellanti
E
CP 2 (cod. fisc. Controparte_1 in Montesarchio denominato II P.IVA 1 ), in persona del suo amministratore pro tempore CP 3 difeso dall'avv. Francesco Ceglia, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA 1.De Parte_1 e Parte 2 convenivano in giudizio il condominio
" "CP_2 di Controparte 1 in Montesarchio.
Premesso di essere comproprietari dell'unità immobiliare riportata in Catasto al Foglio n.31 particella 1022 sub 68, sita nel CP 1 convenuto, deducevano la presenza di danni al
Chiedevano la condanna del CP 1 al risarcimento dei danni da infiltrazione, nonché i dannai morali ex art. 96 cpc.
CP 2 di Controparte_1 a Montesarchio. 66
2. Si costituiva il condominio "
Deduceva:
che la responsabilità per i vizi di costruzione doveva ricadere sul costruttore non sul
CP 1
Chiedeva il rigetto della domanda;
con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.
3. Con sentenza n. 1082, pubblicata il 27.7.2020, il tribunale di Benevento rigettava la domanda.
Il tribunale deduceva:
che il condominio poteva rispondere delle infiltrazioni nell'appartamento degli attori derivanti dalla errata progettazione dell'edificio ai sensi dell'art. 2043 c.c.; che nella specie non era riscontrabile alcuna condotta antigiuridica imputabile al
CP 1 Questo, infatti, aveva deliberato l'esecuzione dei lavori volti alla risoluzione dei problemi, appaltando i lavori alla ditta Parte 3 che, quanto alla mancata ultimazione dei lavori da parte della ditta, dall'esame della delibera del 19 aprile emergeva che il condominio aveva dato mandato all'amministratore di individuare una nuova ditta per terminare i lavori appaltati e non ultimati dalla prima ditta, nonché di portare in assemblea, per l'esame e l'approvazione, la perizia di variante;
che però detta delibera veniva impugnata proprio dagli attori, i quali dunque non potevano lamentarsi della inerzia del CP 1 ;
che al condominio non poteva essere imputato l'abbandono dei lavori perpetrato dalla Parte_3 visto che il mancato pagamento degli stati di avanzamento risultava, al momento, giustificata dalle argomentazioni addotte dal CP 1 e ancora sub judice;
che gli attori avrebbero potuto agire nei confronti dei soggetti che avevano causato i danni per l'errata progettazione e costruzione del fabbricato. Deducono:
- che, ai sensi dell'art. 2043 c.c. il CP 1 doveva rispondere per la mancata esecuzione dei lavori, pure deliberati;
che dunque il aveva riconosciuto la sua CP 1
responsabilità;
-che il CP_1 doveva rispondere, a titolo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con un secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 112 cpc;
l'omesso esame della domanda.
Deducono:
-che la sentenza di primo grado ha omesso di esaminare la domanda di accertamento dell'inadempimento del CP 1 e di condanna di questo alla prosecuzione dei lavori ed CP 1 non legittimato passivo;
al risarcimento dei danni, ritenuto il che invece il CP 1 , che ha appaltato i lavori, ha riconosciuto la sua legittimazione passiva;
- che la mancata esecuzione dei lavori integra un inadempimento.
Con un terzo motivo lamentano il vizio di omessa pronuncia e di ultra petizione.
Deducono:
-che il tribunale si è espresso su domande ed eccezioni non proposte;
che il CP 1 non aveva mai evocato la responsabilità del costruttore, quella del direttore dei lavori e della ditta esecutrice dei lavori;
-che l'oggetto della controversia era la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione condominiali, già deliberati, appaltati, iniziati e non terminati.
Con un quarto motivo lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.c.; difetto di motivazione;
omesso esame della prova ed omessa motivazione.
Deducono:
'- che il tribunale ha accolto le istanze istruttorie del CP 1 rigettando quelle degli attori;
- che dai mezzi istruttori articolati dagli attori, ove ammessi, sarebbe potuta derivare la prova della responsabilità del CP 1 per la mancata esecuzione dei lavori.
Chiedono, ove ritenuto necessario, di ammettere le prove richieste in primo grado, e immotivatamente non ammesse dal primo giudice.
Con un quinto motivo lamentano contraddittorietà della motivazione;
errore di fatto;
violazione degli artt. 115 e 116 cpc.
Deducono:
- che ai sensi dell'art. 1669 c.c. il costruttore risponde entro il termine di 10 anni dei vizi di edificazione;
- che nella specie il condominio non ha fatto riferimento alla scadenza del termine decennale, riconoscendo la sua propria responsabilità;
- la pronuncia di primo grado è sorretta da una errata interpretazione dell'art. 1669 c.c.
Chiedono, in riforma della sentenza di primo grado, di: accertata la sussistenza dei danni lamentati, come documentati nell'ATP e già riconosciuti dal CP 1 nella delibera del 23.09.2016, dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP 1 per i ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di euro 13.097,87, o diControparte 4 altra somma ritenuta congrua;
oltre interessi;
condannare il condominio al risarcimento dei danni morali ex art. 96 cc.
"5. Si è costituito il condominio "CP 2 di Controparte_1
Deduce:
- che la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. costituisce domanda nuova, come tale inammissibile;
- che gli attori, a fronte della dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie, non hanno impugnato l'ordinanza di rigetto di queste, in primo grado.
Chiede il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
6. Con ordinanza del 22.6.2021 la Corte ha rimesso il giudizio sul ruolo per ordinare al CP 1 ex art. 182 cpc, di produrre la delibera assembleare di autorizzazione alla '
costituzione nel giudizio di appello o di ratifica dell'operato difensivo già svolto.
7. In data 13.7.2021 il CP 1 ha prodotto la delibera del 11.6.2021 di ratifica dell'operato dell'amministratore in ordine alla costituzione nel giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue. CP 1 secondo cui
2. Preliminarmente va analizzata l'eccezione, sollevata dal gli appellanti avrebbero proposto una domanda nuova, in appello, nel chiedere di accertare la responsabilità del CP 1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. In particolare, deduce che la pretesa risarcitoria è stata formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la prima volta in appello;
che le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum"; che il Giudice di prime cure ha, in base alle risultanze processuali, esaminato la richiesta avanzata dagli attori in riferimento all'art. 2043 c.c. (v. pg. 8 della costituzione in appello).
L'eccezione non è fondata.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione” (v. Cass. 29232/2024); che "il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta" (v. Cass. 31330/2023); che "il giudicato interno sulla qualificazione della fattispecie come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. si forma, in mancanza di impugnazione incidentale, soltanto se su tale questione sia insorta controversia, potendo altrimenti il giudice d'appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione delle parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado" (v. Cass. 12159/2023); che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti (v. Cass. 15470/2024; 6292/2023); che
"costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd. eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame" (v. Cass. 19186/2020).
2.2. Nella specie, in primo grado i Parte 1 chiesero il risarcimento dei danni derivanti da vizi di costruzione dell'edificio condominiale;
non individuarono espressamente quale fosse la norma giuridica applicabile alla fattispecie.
Con la sentenza, il tribunale ritenne che la fattispecie fosse sussumibile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2043 c.c. Una volta individuata la norma applicabile, il tribunale valutò inesistente la responsabilità del CP 1
| Parte 1 hanno proposto appello, sostenendo che la norma da applicare non fosse l'art. doveva rispondere dei danni in 2043 c.c., ma l'art. 2051 c.c., vale a dire che il CP 1
quanto custode (v. pg. 5 dell'atto di appello).
Gli appellanti non hanno introdotto alcun fatto costitutivo nuovo rispetto al primo grado. Nel primo giudizio i fatti costituivi erano i vizi costruttivi dell'edificio e i medesimi fatti costituitivi sono alla base della domanda di condanna del CP 1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Sulla qualificazione giuridica dalla fattispecie, operata dal tribunale, non si è formato il giudicato, atteso che i Parte 1 hanno proposto espresso motivo di appello;
in ogni caso questo Collegio avrebbe potuto fare, autonomamente, applicazione di altra norma, diversa dall'art. 2043 c.c., in assenza di espressa impugnazione, in quanto a) i fatti costituitivi allegati sono sempre rimasti fermi, b) in primo grado non vi è stata controversia, risolta dal giudice, in ordine a quale fosse la norma applicabile alla specie.
'2.3. In conclusione, è ammissibile la censura, sollevata dai Parte_1 secondo cui il tribunale ha errato nel non fare applicazione, alla specie, dell'art. 2051 c.c.
3. L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (v. Cass. SSUU 20943/2022) e anche che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass.
11152/2023).
3.2. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile"
(v. Cass. 15291/2011); che "il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il CP 1 può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ." (v. Cass. 12211/2003; v. anche Cass. 3753/1999;
6856/1993, la cui massima recita: "riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva in edificio condominiale subisca per vizi delle parti comuni, imputabili all'originario costruttore-venditore, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., dato che il condominio quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del CP 1 medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa"). 3.3. Nella relazione dell'arch. Per 1 - nominato consulente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 cpc) svoltosi prima dell'introduzione del giudizio di primo grado - prodotta nel primo giudizio dai Parte_1 si legge:
Come accennato, i rilievi si sono concentrati essenzialmente sul terrazzo dei OR
De IS (V. allegato n. 3), da questo sono facilmente visibili ben sei gocciolatoi che sovrastano lo stesso. Questi, vista la loro conformazione e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche o di lavaggio adottato, scaricano direttamente sulla terrazza posta al primo piano oggetto di accertamento tecnico. Alla stessa maniera scarica anche l'acqua raccolta dal terrazzo dei ricorrenti, che come sopra specificato raccoglie anche l'acqua dei balconi dei piani superiori, riversando il tutto su strada carrabile che porta al piano seminterrato del palazzo denominato Vola.
(...)
Descritto lo stato dei luoghi, andremo di seguito ad individuare quelle che sono le cause che determinano tali fenomeni all'interno di parte del piano terra del fabbricato
"Palazzo Vola"
Prima di tutto bisogna evidenziare alcuni errori che il progettista ha commesso su parte del sistema di smaltimento delle acque raccolte dai balconi del secondo, terzo e quarto piano del palazzo Vola. Le balconate sopra riportate non sono di modeste dimensioni, le acque che si riversano su di queste in parte sono raccolte da piccole griglie, in parte da gocciolatoi che scaricano direttamente sul terrazzo De IS.
Le esigue griglie come riscontrato in fase di sopralluogo, sono collegate a tubazioni che hanno piccolo diametro, queste certamente non riescono a far defluire in maniera sufficiente il flusso d'acqua raccolto in caso di forti piogge. Per quanto riguarda invece i gocciolatoi che scaricano direttamente sul terrazzo del primo piano, è chiaro che anche in questo caso, lo stesso a causa del sistema mal progettato, si è deteriorato perdendo quelle iniziali caratteristiche di isolamento e di impermeabilizzazione.
3.4. Dalla relazione redatta dal CTU, dunque, emerge che il deterioramento del terrazzo dei
Parte 1 sia derivato dalla non corretta progettazione del sistema di smaltimento delle acque piovane nell'edificio condominiale.
Come detto, di tali errori progettuali, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve rispondere il
CP 1
3.5. Non ha alcuna rilevanza - come invece sostenuto dal CP 1 - che i Parte 1
avrebbero potuto chiedere il risarcimento dei danni direttamente al costruttore, che ne avrebbe risposto ai sensi dell'art. 1669 c.c.
- e non unaDato che è configurabile una concorrente responsabilità del CP 1 responsabilità esclusiva del costruttore per i vizi costruttivi, i danneggiati potevano legittimante chiedere (l'intero) risarcimento anche ad uno solo dei soggetti responsabili.
4. Il condominio sostiene che alcuna responsabilità possa essergli addebitata in quanto a) i lavori per eliminare i vizi al CP 1 erano stati deliberati b) la società appaltatrice, Parte 3 aveva sospeso i lavori, senza portarli a termine, in quanto non era stata approvata la variante dei lavori ed era mancato il pagamento solo degli ultimi valori,
c) era stato deliberato dall'assemblea l'affidamento ad altra società appaltatrice, in sostituzione della prima, ma tale delibera era stata impugnata proprio dai Parte 1
La deduzione non è condivisibile.
4.1. Come detto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode risponde oggettivamente per i danni prodotti dalla cosa in custodia;
per cui il comportamento diligente dello stesso non ha rilevanza. Poi, può liberarsi della responsabilità solo dando la prova dell'esistenza di un caso fortuito, quale fatto non prevedibile e non evitabile. Nel perimetro del caso fortuito rientra anche il comportamento colposo del terzo danneggiato.
Nella specie, la circostanza che la società appaltatrice investita dei lavori (la Parte 3 abbia sospeso i lavori per mancata approvazione della variante e per il mancato pagamento degli ultimi lavori non costituisce un caso fortuito. Premesso che il CP 1 stesso ha riconosciuto il mancato pagamento - da cui è sorto il contenzioso con la Parte_3 -, la sospensione dei lavori non integra un caso fortuito (inteso, come detto, come fatto non prevedibile e non prevenibile), atteso che il mancato pagamento di una parte dei lavori prevedibilmente può comportare il sorgere di un contenzioso con l'appaltatore, con seguente sospensione dei lavori. aveva deciso di affidare i lavori ad La circostanza, poi, che la delibera con cui il CP 1 neanche integra un caso fortuito. un nuovo appaltatore sia stata impugnata dai Parte_1
Come detto, il fatto colposo del terzo danneggiato, ove costituisca un fatto del tutto imprevedibile, può integrare il caso fortuito, oppure, ove costituisca solo un fatto colposo, può concorrere alla causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nella specie, l'impugnazione di una delibera non costituisce un fatto imprevedibile;
né, di per sé, costituisce un fatto colposo imputabile al condomino danneggiato, a meno che non venga dimostrata la assoluta pretestuosità della impugnazione, volta proprio ad ostacolare lo svolgimento dei lavori – cosa che, dagli atti di causa, non emerge.-
CP 1 per i danni causati al 5. Alla fine, va affermata la responsabilità del terrazzo in proprietà dei Parte 1
6. Nel quantificare i danni riscontrati sul terrazzo dei Parte 1 il CTU, arch. Per_1
[...] così ha descritto i lavori da realizzare al fine di eliminare i danni: Rimozione dell'intero battiscopa perimetrale sul terrazzo De IS al primo piano di colore bianco, compreso eventuale calo in basso del materiale;
Rimozione delle griglie e delle tubazioni di scolo sottotraccia dell'acqua piovana presenti sul terrazzo dei ricorrenti;
Demolizione dell'intera pavimentazione sul terrazzo di colore bianco con tozzetti neri e relativo massetto sottostante, avendo l'accortezza di chiudere tutti i buchi e quant'altro risultasse presente che potrebbe sfavorire la corretta messa in opera del nuovo massetto;
Realizzazione di nuovo massetto in conglomerato cementizio, realizzato con
-
adeguata pendenza per favorire un corretto deflusso delle acque verso la grondaia;
Impermeabilizzazione di superfici piane guaina liquida elastomerica ed altri materiali annessi tipo "mapelastic", atto a rendere il massetto totalmente impermeabile favorendo un minore spessore al fine di ottenere una adeguata pendenza, avendo cura inoltre di applicare i prodotti anche sulle superfici verticali per circa 10 cm. di contorno alla pavimentazione, muri perimetrali e parapetti;
Pavimento in piastrelle Klinker ceramico non gelivo per esterni ad intenso
-
calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia capace di resistere a basse temperature e agli agenti atmosferici;
Zoccolino battiscopa in clinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta
-
similare alla pavimentazione e con le stesse caratteristiche;
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto,
pavimentazioni, massetti, etc.
Tutti i lavori sin qui elencati devranno essere eseguiti a regola d'arte seguendo le indicazione del direttore dei lavori e quelle che sono le buone regole nel campo dell'edilizia. Nel quantificare il costo dei descritti lavori il CTU ha indicato la somma di euro 13.097,87, oltre accessori. 7. || CP 1 non ha sollevato contestazioni specifiche alla descrizione dei lavori necessari e alla quantificazione del costo di questi – avendo concentrato le censure su altre questioni.
Questo Collegio condivide la descrizione dei danni operata dal CTU e la quantificazione dei danni, atteso che sono frutto di una analisi dettagliata dei dati.
Pertanto, il va condannato al pagamento della somma di euro 13.097,87 in CP 1
a titolo di risarcimento del danno. favore dei Parte 1
8. Dato che, nella specie, si tratta di debito di valore – vista la natura risarcitoria dello stesso deve riconoscersi automaticamente, senza necessità di espressa e specifica
―
domanda, la rivalutazione monetaria dello stesso, in considerazione della necessità di quantificare il danno ai valori attuali al momento della decisione, onde sterilizzare il danno da ritardato pagamento (v. per es. Cass. 6711/2021; 397/2007; 11594/2004).
Nella specie, dunque, la somma liquidata, quantificata dal CTU nel settembre 2016, deve essere rivalutata, secondo gli indici Istat FOI, fino al momento della pubblicazione di questa sentenza.
9. Non va accolta la domanda, formulata dai Parte 1 di riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
9.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento" (v. Cass. 19063/2023; 36878/2021); che "nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo” (v. Cass. 4938/2023); che "nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi" (v. Cass. 18564/2018).
9.2. Nella specie, i Parte 1 hanno semplicemente formulato, nelle conclusioni, la domanda di pagamento degli interessi;
non hanno però allegato alcun danno subito dal ritardato pagamento delle somme, ulteriore rispetto a quello ristorabile con il riconoscimento della rivalutazione monetaria.
chiedono la condanna del condominio al risarcimento dei danni 10. I Parte 1
morali ex art. 96 cpc.
La domanda non è fondata.
10.1. Va preliminarmente osservato che, ove i Parte_1 abbiano inteso chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalle infiltrazioni sul terrazzo, essi non hanno allegato quali danni abbiano subito alla loro vita domestica;
tanto è sufficiente al rigetto della domanda.
10.2. Ove invece la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali sia limitata a quelli derivanti da lite temeraria ex art. 96 cpc, va osservato che nella specie, nel comportamento processuale tenuto dal condominio non è riscontrabile né la mala fede, né la colpa grave, elementi soggettivi necessari, in via alternativa, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, per il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata. 11. Ogni altra censura deve ritenersi assorbita.
12. Con l'accoglimento dell'appello va riformata la sentenza di primo grado.
13. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questo Collegio deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
14. Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo del giudizio.
15. || CP 1 va condannato al pagamento delle spese, secondo soccombenza, ex art. 91 cpc.
16. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
17. Il valore dalla controversia è determinato alla luce della entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Pertanto, va fatta applicazione delle tabelle dettate per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
18. Quanto al primo grado, facendo applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria, va liquidata la somma di euro 2.538,50
a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%. Pertanto, va liquidata la somma di euro
2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva
е сра.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide: a) accoglie l'appello proposto da Parte 1 e Parte 2 riforma la '
sentenza del tribunale di Benevento n. 1082, pubblicata il 27.7.2020 e, per l'effetto, condanna il condominio " CP 2 Controparte_1 a Montesarchio al pagamento 33di della somma di euro 13.097,87, oltre rivalutazione come da motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
b) condanna il CP 1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidando, quanto al primo grado, la somma di euro 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. Parte 1 e Parte 2 hanno proposto appello.
Con un primo motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 2043 c.c. nonché la mancata applicazione dell'art. 2051 c.c. in danno del condominio.