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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI HI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 212/2025 R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe Grande) Parte_1 contro l di ET (avv. Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) CP_1 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/1984, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente, premesso di aver sempre lavorato come meccanico e autista, con titolo di studio di scuola professionale, già titolare di assegno ordinario L. 222/84 ottenuto con precedente ATP nel 2021 e confermato dall' in CP_1 sede di revisione nel 2022, ha impugnato l'esito negativo della visita di conferma effettuata a giugno 2023, e all'esito dell'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ha agito in questa sede, con ricorso depositato il 4.2.2025, a seguito delle contestazioni alla consulenza tecnica depositata nella precedente fase del giudizio, per sentir riconoscere il suo diritto a percepire la predetta prestazione a carico dell' sostenendo di essere portatore di uno CP_1 stato di invalidità lavorativa superiore ai 2/3, nonché dei requisiti contributivi previsti dalla legge, e conseguentemente condannare l' CP_2 resistente al pagamento di quanto dovutogli a tale titolo dalla data della domanda, con accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. Disposta ed espletato il rinnovo della C.T.U. richiesto, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
Il ricorso può essere accolto, in quanto il C.T.U. ha accertato che effettivamente il ricorrente, a causa delle patologie da cui risulta affetto (puntualmente descritte nella relazione peritale agli atti, che in questa sede deve intendersi integralmente riportata), abbia perduto la capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini (operaio metalmeccanico addetto a manutenzione di piattaforme) in misura superiore ai 2/3 a far data dalla revoca amministrativa del 2023.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato adeguatamente contestato da parte ricorrente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Erroneamente, dunque, al predetto era stato negato il beneficio richiesto sulla base della revisione compiuta dalla Commissione medica dell' CP_1
a giugno del 2023, e sulla base dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi con una precedente consulenza tecnica del tutto priva di valutazioni in ordine alla incidenza delle patologie sulla residue capacità lavorative specifiche del ricorrente in quanto, ancora alla data della domanda amministrativa del marzo 2023, sussistevano i requisiti per riconoscere al ricorrente l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 12.6.1984, n. 222.
In presenza dunque dei requisiti di legge – sia sanitario che contributivo (quest'ultimo non specificamente contestato da parte resistente e pertanto da ritenersi pacifico) – il ricorso deve essere accolto e l' CP_1 condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovutogli a tale titolo dall'1.7.2023 (ovverosia dalla data dell'intervenuta revoca della prestazione), oltre ad accessori di legge (in relazione ai quali non è necessaria alcuna previa domanda amministrativa) nei limiti di cui all'art.
Pag. 2 di 3 16, comma 6°, della L. 412/1991 (ove sussistano i requisiti di derogabilità di cui all'art. 2, II e V comma, della l. 222/1984).
Si decide dunque come di seguito, anche in relazione alle spese di lite (che seguono la soccombenza) e di entrambe C.T.U. svoltesi in giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, ed in accoglimento del ricorso del 4.2.2025, così provvede: dichiara il diritto di di percepire l'assegno di invalidità ex Parte_1 art. 1 L. 12.6.1984, n. 222 a far data dall'1.7.2023 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge, con interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data delle singole scadenze mensili e fino al saldo;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per spese, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio), per come liquidate a parte.
ET lì 29 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI HI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 212/2025 R.G.A.C. promossa da (Avv. Giuseppe Grande) Parte_1 contro l di ET (avv. Roberta Del Sordo e Cristina Grappone) CP_1 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/1984, osserva quanto segue:
- 1 -
Il ricorrente, premesso di aver sempre lavorato come meccanico e autista, con titolo di studio di scuola professionale, già titolare di assegno ordinario L. 222/84 ottenuto con precedente ATP nel 2021 e confermato dall' in CP_1 sede di revisione nel 2022, ha impugnato l'esito negativo della visita di conferma effettuata a giugno 2023, e all'esito dell'espletamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ha agito in questa sede, con ricorso depositato il 4.2.2025, a seguito delle contestazioni alla consulenza tecnica depositata nella precedente fase del giudizio, per sentir riconoscere il suo diritto a percepire la predetta prestazione a carico dell' sostenendo di essere portatore di uno CP_1 stato di invalidità lavorativa superiore ai 2/3, nonché dei requisiti contributivi previsti dalla legge, e conseguentemente condannare l' CP_2 resistente al pagamento di quanto dovutogli a tale titolo dalla data della domanda, con accessori di legge e con il favore delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. Disposta ed espletato il rinnovo della C.T.U. richiesto, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
Il ricorso può essere accolto, in quanto il C.T.U. ha accertato che effettivamente il ricorrente, a causa delle patologie da cui risulta affetto (puntualmente descritte nella relazione peritale agli atti, che in questa sede deve intendersi integralmente riportata), abbia perduto la capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini (operaio metalmeccanico addetto a manutenzione di piattaforme) in misura superiore ai 2/3 a far data dalla revoca amministrativa del 2023.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato adeguatamente contestato da parte ricorrente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Erroneamente, dunque, al predetto era stato negato il beneficio richiesto sulla base della revisione compiuta dalla Commissione medica dell' CP_1
a giugno del 2023, e sulla base dell'accertamento tecnico preventivo conclusosi con una precedente consulenza tecnica del tutto priva di valutazioni in ordine alla incidenza delle patologie sulla residue capacità lavorative specifiche del ricorrente in quanto, ancora alla data della domanda amministrativa del marzo 2023, sussistevano i requisiti per riconoscere al ricorrente l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 12.6.1984, n. 222.
In presenza dunque dei requisiti di legge – sia sanitario che contributivo (quest'ultimo non specificamente contestato da parte resistente e pertanto da ritenersi pacifico) – il ricorso deve essere accolto e l' CP_1 condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di quanto dovutogli a tale titolo dall'1.7.2023 (ovverosia dalla data dell'intervenuta revoca della prestazione), oltre ad accessori di legge (in relazione ai quali non è necessaria alcuna previa domanda amministrativa) nei limiti di cui all'art.
Pag. 2 di 3 16, comma 6°, della L. 412/1991 (ove sussistano i requisiti di derogabilità di cui all'art. 2, II e V comma, della l. 222/1984).
Si decide dunque come di seguito, anche in relazione alle spese di lite (che seguono la soccombenza) e di entrambe C.T.U. svoltesi in giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, ed in accoglimento del ricorso del 4.2.2025, così provvede: dichiara il diritto di di percepire l'assegno di invalidità ex Parte_1 art. 1 L. 12.6.1984, n. 222 a far data dall'1.7.2023 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di quanto di spettanza a tale titolo nella misura di legge, con interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data delle singole scadenze mensili e fino al saldo;
condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 43,00 per spese, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di C.T.U. (di entrambe le fasi del giudizio), per come liquidate a parte.
ET lì 29 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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