Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3753
CASS
Sentenza 15 aprile 1999

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Dott. Matteo Iacubino, il 10 dicembre 1998. Le parti in causa, ricorrenti, sostenevano di aver subito danni da infiltrazioni d'acqua e umidità provenienti dalla terrazza sovrastante il loro appartamento, chiedendo il risarcimento dei danni e l'esecuzione di opere di manutenzione. Il Condominio, intimato, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, attribuendo i vizi a difetti di costruzione imputabili all'impresa costruttrice.

La Corte d'Appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado, aveva escluso la responsabilità del Condominio, ritenendo che i danni fossero causati da fenomeni di condensa, non da infiltrazioni d'acqua. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, evidenziando che la condensa, derivante da insufficiente resistenza termica delle strutture, comprometteva l'abitabilità e costituiva un grave difetto dell'edificio. Ha quindi affermato che il Condominio, in qualità di custode, era responsabile per i danni subiti dai singoli condomini, ordinando il rinvio per una nuova valutazione della domanda risarcitoria.

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Massime1

L'umidità conseguente ad inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod.civ. Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 cod.civ. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/1999, n. 3753
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3753
    Data del deposito : 15 aprile 1999

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