TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AM RZ, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
01.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.765/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Catello Ruopoli. ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Lavorgna. resistente oggetto: impugnativa di licenziamento e Differenze retributive.
Conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società presso la stazione di servizio in Ischia Controparte_1 alla Via Leonardo Mazzella snc dal 18.09.2020 al 08.06.2024 con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato a far data 18.09.2021; di essere stato inquadrato con orario “full time” di 40 ore settimanali, con mansioni di “Addetto al distributore di carburante” nel 6^ livello del
Ccnl “Commercio Confcommercio;
di avere subito un procedimento disciplinare, culminato con un licenziamento “per giusta causa” con atto stragiudiziale notificatogli a mano in data 08.06.2024, da lui impugnato a mezzo PEC in data 22.07.2024 ed a mezzo raccomandata in data 25.07.2024. Egli ha dedotto l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;
ha rivendicato il diritto ad una retribuzione conforme ai parametri normativi in considerazione delle superiori mansioni svolte
1 di “Pompista specializzato”, con responsabilità di cassa, e dell'orario di lavoro effettivamente osservato oltre l'ordinario; il mancato pagamento dell'indennità per Ferie e Permessi (ROL) non goduti;
ha invocato l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto alla sua base, (art. 3, comma 2, Legge n. 23/2015) ovvero poiché la contestazione risulta giuridicamente irrilevante;
ha invocato ulteriormente l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare rispetto agli eventi contestati e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via Principale:
1.Dichiarare l'intercorrenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti in causa avente decorrenza dal 18.09.2020 al
08.06.2024; Accertato e dichiarato altresì che il trattamento economico retributivo percepito dall'istante è sperequato ed insufficiente: Condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., cf: al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive quantificate nella somma di € P.IVA_1
24.733,13 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, o a quella diversa somma che dovesse emergere dovuta in corso di causa.
2. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, ex art. 3, comma 2, Dlgs. 23/2015, l'annullamento del licenziamento irrogato in danno del sig per manifesta insussistenza del fatto posto alla sua base e per l'effetto: Pt_1
- 2.a Condannare la resistente società alla reintegra del sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato, con Pt_1 orario full time e mansioni di “Pompista Specializzato” di cui al 4^ livello del Ccnl “Commercio Confcommercio”.
- 2.b Condannare la società resistente a corrispondere in favore del sig. il pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr” ), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(08.06.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
- 2.c Condannare l resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
CP_2
3. In via gradata, nel caso venga dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa subito dal sig.
(ex art. 3, comma 1, Dlgs. 23/2015): Pt_1
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di un'indennità di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.999,77
(come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
4. In via ulteriormente gradata, in caso di mancata applicazione della tutela reale, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento (ex art. 3, comma 1 o comma 2 del Dlgs. 23/2015);
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
5. In via ulteriormente subordinata qualora il giudice accerti la insussistenza dei presupposti per l'applicazione al sig Pt_1 delle tutele di cui sopra (art. 3 del Dlgs. 23/2015):
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 4, Dlgs. n. 23/2015, di un'indennità di importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
2 La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, si è opposta a tutte le domande formulate dal ricorrente, contestandone il fondamento in fatto e in diritto;
ha dedotto di non avere mai avuto più di 15 dipendenti sull'Isola di Ischia, né tantomeno oltre sessanta dipendenti sull'intero territorio nazionale;
ha quindi chiesto di “rigettare ogni eccezione disattesa, rigettare integralmente l'avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, condannando il ricorrente nelle spese e competenze di causa, con distrazione e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale a mezzo di due testi per parte;
indi, acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza, disattesa l'istanza di giuramento decisorio irritualmente formulata dalla società (in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 233 c.pc.), è stata decisa, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Le questioni sottoposte all'attenzione del Giudicante attengono alla corretta remunerazione in termini sia qualitativi che quantitativi, della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta e all'accertamento della giusta causa del licenziamento intimato al ricorrente all'esito di un procedimento disciplinare intrapreso dalla società per addebiti ritenuti fondati e rilevanti.
Per un corretto approccio motivazionale, occorre distinguere le rivendicazioni economiche dal licenziamento ed esaminarne separatamente.
In punto di fatto, è documentato oltre che pacifico tra le parti, che il ricorrente è stato inquadrato dal 18.09.2020 al 08.06.2024 con orario “full time” 40 ore settimanali, con mansioni di
“Addetto al distributore di carburante” ed inquadramento nel 6° livello del Ccnl “Commercio
Confcommercio.
Il ricorrente, in relazione al periodo lavorativo anzidetto, ha rivendicato il superiore livello di pompista specializzato con responsabilità di cassa, di cui al 4° livello del Ccnl “Commercio
Confcommercio, ritenendo inadeguato il 6° livello di inquadramento che comprende, tra le figure professionali, il pompista comune.
Il raffronto tra i due livelli, quello posseduto e quello rivendicato, consentono di evincere che appartengono al 4° livello “I lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè…n. 28. Pompista specializzato, colui che attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; Provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza”, laddove al 6° livello appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso
3 di semplici conoscenze pratiche, e cioè: …..n. 17: Pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore”.
Quanto all'orario di lavoro, il ricorrente ha prospettato di avere lavorato nel primo periodo di lavoro ( 18.09.2020 – 31.12.2020) il per 8 ore al giorno per tre giorni settimanali e 7 ore al giorno per i restanti tre giorni, ovvero per 45 ore a settimana e nel secondo periodo di lavoro dal 01.01.2021 al 08.06.2024 il ricorrente lavorando per 8 ore al giorno per tre giorni settimanali, 7 ore al giorno per i restanti tre giorni, ed 8 ore nella giornata della domenica, ovvero per 53 ore a settimana.
L'istruttoria testimoniale espletata ha condotto a risultati utili per il ricorrente nei seguenti termini.
Quanto al tipo di lavoro svolto, le mansioni di pompista specializzato, ossia di colui che effettua il rifornimento di carburante, che segue compiti accessori di vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita, di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza e provvede all'incasso del corrispettivo, risultano confermate dai testi , dipendente Testimone_1 della società ed addetto allo stesso impianto da giugno 2021 a ottobre 2022, il quale ha in proposito riferito “Tutti noi abbiamo svolto le stesse mansioni consistenti nell'erogazione del carburante, nel rifornimento di olio se richiesto dal cliente, controllo delle gomme e del livello di acqua nell'auto. Inoltre, solo io e il ricorrente provvedevamo alla manutenzione dell'impianto, ossia la verifica del regolare funzionamento delle bocchette di erogazione della benzina provvedendo in caso di bisogno a contattare l'assistenza nel caso non potessi provvedere noi stessi alla sostituzione. Ognuno di noi addetti aveva un proprio fondo cassa in cui inseriva il corrispettivo del pagamento effettuato dagli automobilisti per i servizi resi. Il fondo cassa aveva una giacenza di 200 euro e veniva incrementato per ciascuno di noi di introiti pari all'incirca a 4000/5000 euro per ogni turno giornaliero”.
Di segno analogo sono risultate le dichiarazioni di , dipendente della società Testimone_2
AR da luglio 2007 con mansioni di autista di automezzi sull'isola di Ischia e abituale cliente del distributore della società convenuta per il rifornimento di carburante, il quale ha riferito “Ho conosciuto il ricorrente quale addetto al distributore e l'ho visto lavorare un numero di anni all'incirca dal 2020 e fino alla metà del 2024. Ho visto durante l'attesa presso il piazzale per il rifornimento del carburante che il ricorrente incassava il corrispettivo dagli automobilisti ed effettuava all'occorrenza cambio d'olio, controllo delle gomme, verifica del livello dell'acqua, sostituzione delle spazzole dei tergicristalli”. Tali testi, per la precisione e convergenza del narrato, la diretta conoscenza dei fatti e la mancanza di evidenti ragioni di compiacenza nei confronti del ricorrente e/o di animosità nei confronti della società, sono del tutto utilizzabili a fini probatori e consentono di ritenere adeguatamente provata l'ascrivibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al 4° livello rivendicato. Del resto, anche la deposizione di
[...]
, attuale dipendente della società convenuta, in servizio dal 2023 con mansioni di Testimone_3 addetto alla contabilità, risulta essere dello stesso tenore. Il predetto teste ha in proposito riferito
““Sono presente quotidianamente presso l'impianto di carburante per ritirare gli incassi del giorno dopo che gli operatori e quindi anche il ricorrente avevano contabilizzato gli incassi in tale occasione mi consegnavano i 4 buoni carburante che avevano erogato. Il ricorrente all'occorrenza provvedeva al controllo dei pneumatici e al controllo dell'olio avendo all'interno del carburante prodotti come l'olio destinati alla vendita;
per la manutenzione delle colonnine del carburante provvedeva una ditta denominata Fuel sistem che si occupava anche alla sostituzione del tubo di erogazione, della pistola, della cinghia motore e delle guarnizioni. Era
l'operatore di turno e anche il ricorrente a sottoscrivere la bolla di consegna del rifornimento di carburante destinato alla clientela. Ognuno degli operatori quindi anche il ricorrente aveva in dotazione un proprio fondo cassa di cui era responsabile in caso di ammanchi e un mazzo di chiavi per aprire e chiudere l'impianto”.
Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il teste ha riferito sui fatti di causa Tes_1 solo da giugno 2021; il teste ha dichiarato “Non sono in grado di riferite l'orario di lavoro osservato Tes_2 dal ricorrente in quanto la mia presenza nel piazzale in relazione ai giorni e agli orari delle consegne legate alla necessità di rifornimenti di carburanti. Di domenica non lavoro per la AR ma transitando per il distributore ho visto il ricorrente presso il piazzale intento a lavorare e non ho visto nessun'altro oltre lui. Non so riferire l'orario domenicale di apertura del distributore. Tra le persone che ho visto presso il distributore ricordo il teste che ha deposto prima di me e se ben ricordo l'ho visto nello stesso periodo del ricorrente e l'ho visto fare le stesse mansioni del ricorrente. Posso riferire gli orari di apertura e chiusura della pompa dal lunedì al sabato essi erano dalle 7.00 alle 21.00. Non so riferire se l'impianto chiudeva ad ora di pranzo”; il teste non è mai stato presente sull'impianto come da lui dichiarato “non mi sono mai rifornito di Tes_4 carburante presso il distributore dell ubicato ad Ischia”; il teste Controparte_1 Testimone_3 ha riferito sui fatti di causa dal 2023, epoca della sua assunzione.
Dunque, alcun riscontro testimoniale è stato acquisito in relazione al periodo lavorativo del ricorrente dall'assunzione ad agosto/settembre 2021 mentre da tale data il teste ha riferito di Tes_1 avere condiviso lo stesso turno di lavoro del ricorrente e ha dichiarato in proposito: “A cavallo tra agosto e settembre 2021 ho cambiato turno di lavoro che è stato identico a quello del ricorrente fin quando ho lavorato per la società. In particolare, quando facevamo lo stesso turno pomeridiano lavoravamo dalle
14.30 alle 22.00 fino ad ottobre 2021 e da novembre 2021 dalle 14.30 alle 21.00. Quando terminava il turno serale sia io che il ricorrente restavamo a verificare gli incassi giornalieri per consegnarli al responsabile
. Il tempo occorrente per tale operazione variava dai 15/20 minuti fino ai 30/40 dipendendo Testimone_3 ciò da eventuali difficoltà insorte nella verifica degli incassi. Il turno mattutino svolto da me e dal ricorrente andava dalle 7.00 alle 14.30 e anche in questo caso dopo le 14.30 effettuavamo solo il conteggio dei bancomat e dei contanti impiegando circa 15 minuti. La prestazione era eseguita per 6 giorni a settimana in modalità condivisa perché la domenica vi era un solo addetto alla pompa che io ho riscontrato essere per la maggior parte delle domeniche mensili il ricorrente. In tale giorno il turno di lavoro del ricorrente era dalle 8.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 nel periodo estivo giugno-ottobre 2021; da novembre 2021 a giugno 2022 fino alle 19.00; da luglio ad ottobre 2022 l'orario di fine turno pomeridiano è stato fino alle 20.00”.
Orbene, l'articolazione oraria riferita dal teste non è risultata coincidere con quella dedotta dal ricorrente, divergendo sia in eccesso che in difetto, con un livello di approssimazione in ordine agli orari di fine lavoro e con una ripartizione tra il periodo estivo e il periodo invernale che ridonda
5 in un difetto di prova certa dell'assunto attoreo. Pertanto, la pretesa remunerazione del lavoro straordinario assertivamente prestato dal ricorrente va rigettata.
Quanto al licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente in data 08.06.2024 all'esito del procedimento disciplinare intrapreso in suo danno, occorre partire dalla contestazione disciplinare. In essa si legge che “In seguito ad una contestazione di buoni carburante della società Corrieri
NO che presta la propria attività con marchio AR abbiamo avviato Parte_2 una serie di controlli sui buoni contestati, in quanto la predetta società ha affermato di non aver mai eseguito i rifornimenti indicati. Di seguito si indicano i buoni carburante contestati e da lei compilati: € 130,00 in data
07.02.2024, € 90,00 in data 09.02.2024, € 100,00 in data 14.02.2024, € 90,00 in data 19.02.2024, € 80,00 in data 21.02.2024 ed € 100,00 in data 28.02.2024. Sui detti buoni carburanti Lei si è limitato ad indicare soltanto la dicitura “AR” e non è indicata la targa del mezzo rifornito, così come dovrebbe avvenire e come da prassi di cui ben è a conoscenza. Inoltre, come confermato dal cliente, la firma apposta sul buono carburante non è di nessuno dei dipendenti e/o di soggetti riconducibili alla suddetta società cliente. Per di più dall'analisi del sistema informatico di gestione dell'impianto è emerso che nelle date del 07.02.2024, 09.02.2024,
14.02.2024, 19.02.2024 e 21.02.2024 non sono mai stati erogati rifornimenti degli importi su indicati. Pertanto, ad oggi risulta un ammanco di complessivi € 590,00 riconducibile al suo comportamento”.
In sede di giustificazioni, il ricorrente ebbe a rispondere “si dichiara completamente estraneo alla redazione di qualsivoglia “buono carburante” da Voi ritenuto fasullo, ovvero a quelli contestati, poiché laddove egli emettesse un “buono” provvedeva, naturalmente, ad erogare al cliente la quantità di carburante richiesta.
Allo stesso modo le firme rinvenute sui buoni carburanti oggetto di contesa di certo non sono state apposte dal sig. Vi è da dire a tal proposito che spesso gli autisti dei veicoli apponevano sui buoni in luogo di Pt_1 una firma chiara e leggibile, delle vere e proprie “sigle” da cui è difficile evincere le generalità. Inoltre, contrariamente a quanto contestato, non vi era alcuna prassi che imponesse ai lavoratori di indicare sul buono la targa del veicolo rifornito. Dunque, l'esponente dichiara di non avere alcuna responsabilità in ordine alle contestazioni mosse, dichiarandosi completamente estraneo al presunto ed indimostrato ammanco di € 590,00 che l'azienda datrice lamenta”. In buona sostanza, egli si è dichiarato completamente estraneo alla redazione di qualsivoglia “buono carburante” ritenuto fasullo, dal momento che sostiene che laddove ha emesso un “buono” ha provveduto, naturalmente, ad erogare al cliente la quantità di carburante richiesta e si è dichiarato privo di qualsiasi responsabilità in ordine alle contestazioni mosse e completamente estraneo al presunto ed indimostrato ammanco di € 590,00 che l'azienda datrice ha lamentato.
Dalla contestazione si evince che la società convenuta imputa al ricorrente di avere emesso una serie di buoni carburante attestanti -alle date riportate- quantitativi di rifornimenti e relativi costi, effettuati apparentemente ad autisti della Corrieri NO di AF UG e C. S.n.c. (che presta la propria attività con marchio AR) e da questa contestati;
che a seguito di tale contestazione, i buoni sono risultati incompleti in quanto privi della targa del mezzo e disconosciuti dal cliente (quanto alla sottoscrizione dell'autista del mezzo) e il cliente non ha corrisposto alla società
6 il costo del carburante riportato in tali buoni, cagionando alla società un ammanco di € 590,00, ossia il mancato recupero del prezzo del carburante apparentemente erogato.
In giudizio, la società ha affermato che ha affermato di non avere mai Parte_2 eseguito i rifornimenti relativi ai buoni carburante compilati dal sig. : € 130,00 in Parte_1 data 07.02.2024, € 90,00 in data 09.02.2024, € 100,00 in data 14.02.2024, € 90,00 in data
19.02.2024, € 80,00 in data 21.02.2024 ed € 100,00 in data 28.02.2024. Di tali buoni la società ha fatto deposito nella produzione allegata alla memoria difensiva al doc. “6” mentre al doc. “7 “ha depositato i buoni “realmente” realizzati per la “Corrieri NO”.
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente, sul punto, ha dichiarato “nessuno mi aveva detto di indicare la targa del mezzo che si riforniva di carburante e la targa era messa a volte dallo stesso autista del mezzo e a volte capitava che io la mettessi. Io non ho mai compilato il buono carburante nella parte relativa alla firma del ricevente e prendo atto che a volte l'autista firmava per sigla e a volte per esteso…. Non mi so spiegare l'addebito relativo all'ammanco in quanto io ho regolarmente effettuato il rifornimento riportato nei buoni in oggetto. Contesto quanto affermato dalla AR di non essersi recato in detti giorni a fare il rifornimento di carburante. I buoni carburante sono compilati in tutte le parti nel momento in cui arriva il mezzo e chiede il rifornimento e il ricevente appone la firma dopo l'erogazione del carburante;
a volte io consegnavo il buono all'autista se ero impegnato in altre attività e l'autista provvedeva autonomamente a firmarlo;
ero io quasi sempre a inserire la denominazione della ditta o società che effettuava il rifornimento”.
Sulla effettiva ricostruzione dei fatti è stata espletata la prova testimoniale.
Il teste ha confermato la sua sottoscrizione in quelli non contestati ma non è Testimone_2 stato in grado di riconoscere -come sua o quella dei suoi colleghi- la firma presente in quelli contestati al ricorrente, pur non escludendolo in termini tuttavia puramente ipotetici;
ha poi dichiarato di non essere in grado di riferire se nelle date del 7, 9, 14, 19, 21 febbraio 2024 la AR e quindi lui o anche suo collega ha effettuato rifornimento di carburante presso il suddetto impianto, dato il tempo trascorso. Tale dichiarazione è plausibile dal momento che come riferito dal teste, oltre a lui effettuano rifornimento di carburante per la AR presso detto impianto circa 10 autisti tra cui e , e costoro, attualmente in servizio, lavorano Persona_1 Persona_2 Persona_3 sicuramente da prima del 2024.
Il teste di parte resistente , escusso all'udienza del 24.06.2025, nella Testimone_3 sua qualità di dipendente della addetto alla contabilità e registrazione buoni Controparte_1 carburante, ha dichiarato “Ricevo altresì in visione i buoni carburante contenuti nel documento 6 della produzione di parte resistente e riscontro che in essi non è riportata la targa ma solo la dicitura del cliente
AR. Di fronte a tali anomalie ricordo di avere fatto la segnalazione alla sede di Napoli ma non ne conosco l'esito. Ho contattato altresì la società riferita al cliente AR e mi fu detto da che si Testimone_5 sarebbe occupato della questione ma non ne conosco gli sviluppi per cui non so riferire se tale società ha contestato detti buoni rifiutandosi di pagare il prezzo del rifornimento. Riconosco nella sigla apposta di seguito
7 alla dicitura consegna la lettera G che individua l'operatore che ha erogato il carburante;
all'epoca costui era
”. Parte_1
È stato sentito sul punto anche , dipendente della Corrieri NO dal Testimone_5
2020 al 2024, il quale a specifica domanda, ha dichiarato “Era di mia competenza la registrazione dei buoni carburante rilasciati da detto distributore quando gli autisti effettuavano il rifornimento, mentre non mi occupavo io di elaborare i pagamenti al distributore. Provvedevo io stesso a verificare sui buoni carburante il numero di targa, il giorno del rifornimento e i litri erogati, mentre non ricordo se era annotato sul buono il costo del rifornimento… Ricevo altresì in visione i documenti affogliati al n. 6 della produzione di parte resistente e riscontro la mancata annotazione della targa e non riscontro nella sigla apposta sotto la dicitura firma del ricevente la sottoscrizione di nessuno degli autisti della società corrieri. Aggiungo che la società corrieri non ha ricevuto nessuno dei buoni presenti nel doc. 6 e datati 7-9-14-19-21 febbraio 2024 e preciso che laddove io avessi visto tali buoni li avrei contestati alla stabia oil company poiché non corrispondenti a nessuno dei rifornimenti effettuati presso il distributore dalla società; Riscontro che viene riportato complessivamente l'importo di 600,00 euro circa e lo trovo ingiustificato per il mese di febbraio considerato il livello ridotto di consegne e tenendo conto della capienza dei mezzi considerando quelli piccoli cd Porter;
Nel corso della mia mansione presso la società ho sempre registrato i buoni su cui era annotata la targa, laddove essa mancava era lo stesso distributore che aveva in possesso la copia del buono a segnarmi la mancanza della targa al fine di regolarizzare tale anomalia.”.
Dalle dichiarazioni del teste risulta che è stato proprio lui, in quanto addetto alla Tes_3 registrazione dei buoni per il successivo incasso, ad allertarsi di fronte ai buoni carburante anomali in quanto privi di targa e a segnalare l'anomalia alla Corrieri e dalle dichiarazioni del teste Tes_4 risulta confermato che era il distributore a segnalare la mancanza della targa al fine di regolarizzare tale anomalia;
diversamente per i buoni contestati, mancanti della targa del veicoli, l'importo complessivo di 600,00 euro circa è risultato a lui ingiustificato per il mese di febbraio considerato il livello ridotto di consegne e tenendo conto della capienza dei mezzi considerando quelli piccoli cd
Porter; ribadendo che tali buoni non sarebbero stati evasi, evento verificatosi e peraltro pacifico in giudizio.
Che vi fosse presso la società convenuta una procedura da seguire è confermato dal teste il quale ha riferito “Per la compilazione di detti buoni a me era stato detto dai miei colleghi di inserire Tes_1 la targa del mezzo, l'identificazione della provenienza del mezzo, la data del rifornimento e il prezzo del carburante, mentre veniva apposta dal conducente del mezzo la sua sottoscrizione” per poi aggiungere che
“Nel corso del tempo io non sempre ho inserito la targa del mezzo, molte volte su richiesta dello stesso conducente proprietario del veicolo che mi diceva non essere necessario essendo egli stesso ad effettuare il rifornimento;
anche gli altri miei colleghi mi risulta che facessero lo stesso”.
La rilevazione da parte di entrambi i testi di parte resistente di anomalie presenti anche sui buoni di cui al doc.7 (quelli corretti) non assume conseguenze rilevanti, dal momento che si è trattato verosimilmente di anomalie che non hanno impedito il rimborso da parte del cliente dei rifornimenti
8 riportati in essi. E' evidente che, a prescindere dal riscontro da parte di entrambi i testi di anomalie di compilazione anche dei buoni di cui al doc.7, ciò che rileva è che ha riferito che sui buoni Tes_3 di cui al doc.6, ha riscontrato alcune anomalie segnalate alla sede di Napoli e al cliente e sul punto il teste ha espressamente escluso che i buoni di cui al doc 6, siano corrispondenti a Tes_4 rifornimenti effettuati dalla Corrieri presso il distributore dalla società, confermando di non avere pagato alla società convenuta il costo del rifornimento.
La questione relativa all'eventualità che il rifornimento potesse avvenire mediante taniche al fine di giustificare la mancanza della targa, emersa solo in sede istruttoria, non giova al ricorrente dal momento che il teste ha precisato che presso la società corrieri NO, vi Parte_2
è un solo muletto elettrico presente dal 2021 e gli autisti non avevano necessità di portare le taniche per rifornire i porter perché andavano direttamente con questi a fare carburante.
Deve quindi ritenersi che la incompletezza dei dati riportati dal ricorrente sui buoni contestati,
(sostanzialmente da lui ammessa anche in sede di libero interrogatorio), costituita dall'assenza del numero di targa che rende impossibile l'attribuzione del rifornimento ad uno specifico veicolo, in uno alla contestazione da parte del cliente della AR, di avere effettuato i rifornimenti risultata accertata in giudizio che ha condotto al mancato rimborso del carburante riportato nei buoni in oggetto, comprova che l'erogazione del carburante non è avvenuta in favore del predetto cliente.
È risultato indimostrato che nelle date del 07.02.2024, 09.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024
e 21.02.2024, non sono stati erogati rifornimenti per gli importi ivi indicati, dal momento che non è stata acquisita la stampa inerente alla gestione dell'impianto, ma tale dato non inficia la contestazione disciplinare, dal momento che i buoni in contestazione risultano emessi per apparenti rifornimenti al cliente della AR che ha contestato tali rifornimenti e ne ha rifiutato il pagamento.
Sussiste quindi la condotta addebita al ricorrente, risultando provata la paternità dell'emissione dei buoni, la paternità delle scarne annotazioni ivi riportate e la paternità dell'apparente erogazione al cliente della AR, del carburante;
resta irrilevante ai fini della legittimità degli addebiti, il riscontro di chi abbia apposto la sottoscrizione sui buoni carburante sotto la dicitura “il ricevente”.
Il licenziamento risulta dunque legittimo e l'impugnativa va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa quella inerente alla mancanza del requisito dimensionale della società ai fini dell'auspicata reintegra nel posto di lavoro.
All'esito, il ricorso va accolto limitatamente al riconoscimento del superiore inquadramento nel 4°livello e al pagamento delle relative differenze retributive. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso ed opportunamente rielaborati, spetta al ricorrente l'importo di € 3.045,58 per differenze retributive (€ 99.616,08 spettante senza il compenso per lavoro straordinario, da cui sottrarre €
96.570,50 percepito) ed € 1.513,51 per differenze di TFR (€ 6.978,80 calcolati sulla base delle
9 retribuzioni ordinarie, da cui sottrarre € 5.465,29 percepito), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4.559,09 di cui € 1.513,51 per differenze di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 01.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AM RZ
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AM RZ, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
01.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.765/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Catello Ruopoli. ricorrente
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Lavorgna. resistente oggetto: impugnativa di licenziamento e Differenze retributive.
Conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della società presso la stazione di servizio in Ischia Controparte_1 alla Via Leonardo Mazzella snc dal 18.09.2020 al 08.06.2024 con contratto a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato a far data 18.09.2021; di essere stato inquadrato con orario “full time” di 40 ore settimanali, con mansioni di “Addetto al distributore di carburante” nel 6^ livello del
Ccnl “Commercio Confcommercio;
di avere subito un procedimento disciplinare, culminato con un licenziamento “per giusta causa” con atto stragiudiziale notificatogli a mano in data 08.06.2024, da lui impugnato a mezzo PEC in data 22.07.2024 ed a mezzo raccomandata in data 25.07.2024. Egli ha dedotto l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;
ha rivendicato il diritto ad una retribuzione conforme ai parametri normativi in considerazione delle superiori mansioni svolte
1 di “Pompista specializzato”, con responsabilità di cassa, e dell'orario di lavoro effettivamente osservato oltre l'ordinario; il mancato pagamento dell'indennità per Ferie e Permessi (ROL) non goduti;
ha invocato l'annullamento del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto alla sua base, (art. 3, comma 2, Legge n. 23/2015) ovvero poiché la contestazione risulta giuridicamente irrilevante;
ha invocato ulteriormente l'illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione disciplinare rispetto agli eventi contestati e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via Principale:
1.Dichiarare l'intercorrenza di un rapporto lavorativo subordinato tra le parti in causa avente decorrenza dal 18.09.2020 al
08.06.2024; Accertato e dichiarato altresì che il trattamento economico retributivo percepito dall'istante è sperequato ed insufficiente: Condannare, per le causali di cui in premessa, la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., cf: al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive quantificate nella somma di € P.IVA_1
24.733,13 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, o a quella diversa somma che dovesse emergere dovuta in corso di causa.
2. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, ex art. 3, comma 2, Dlgs. 23/2015, l'annullamento del licenziamento irrogato in danno del sig per manifesta insussistenza del fatto posto alla sua base e per l'effetto: Pt_1
- 2.a Condannare la resistente società alla reintegra del sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato, con Pt_1 orario full time e mansioni di “Pompista Specializzato” di cui al 4^ livello del Ccnl “Commercio Confcommercio”.
- 2.b Condannare la società resistente a corrispondere in favore del sig. il pagamento di un'indennità risarcitoria Pt_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr” ), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
(08.06.2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
- 2.c Condannare l resistente, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
CP_2
3. In via gradata, nel caso venga dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa subito dal sig.
(ex art. 3, comma 1, Dlgs. 23/2015): Pt_1
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di un'indennità di importo pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.999,77
(come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
4. In via ulteriormente gradata, in caso di mancata applicazione della tutela reale, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento (ex art. 3, comma 1 o comma 2 del Dlgs. 23/2015);
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità di importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
5. In via ulteriormente subordinata qualora il giudice accerti la insussistenza dei presupposti per l'applicazione al sig Pt_1 delle tutele di cui sopra (art. 3 del Dlgs. 23/2015):
Condannare la resistente società al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 4, Dlgs. n. 23/2015, di un'indennità di importo pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad €
1.999,77 (come da busta di maggio 2024 alla voce “Retribuzione utile Tfr”), ovvero gradatamente in quella diversa somma meglio vista dal Giudicante.
6. Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
2 La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, si è opposta a tutte le domande formulate dal ricorrente, contestandone il fondamento in fatto e in diritto;
ha dedotto di non avere mai avuto più di 15 dipendenti sull'Isola di Ischia, né tantomeno oltre sessanta dipendenti sull'intero territorio nazionale;
ha quindi chiesto di “rigettare ogni eccezione disattesa, rigettare integralmente l'avversa domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, condannando il ricorrente nelle spese e competenze di causa, con distrazione e competenze di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale a mezzo di due testi per parte;
indi, acquisite note difensive, la causa all'odierna udienza, disattesa l'istanza di giuramento decisorio irritualmente formulata dalla società (in quanto carente dei requisiti prescritti dall'art. 233 c.pc.), è stata decisa, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Le questioni sottoposte all'attenzione del Giudicante attengono alla corretta remunerazione in termini sia qualitativi che quantitativi, della prestazione lavorativa espletata dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta e all'accertamento della giusta causa del licenziamento intimato al ricorrente all'esito di un procedimento disciplinare intrapreso dalla società per addebiti ritenuti fondati e rilevanti.
Per un corretto approccio motivazionale, occorre distinguere le rivendicazioni economiche dal licenziamento ed esaminarne separatamente.
In punto di fatto, è documentato oltre che pacifico tra le parti, che il ricorrente è stato inquadrato dal 18.09.2020 al 08.06.2024 con orario “full time” 40 ore settimanali, con mansioni di
“Addetto al distributore di carburante” ed inquadramento nel 6° livello del Ccnl “Commercio
Confcommercio.
Il ricorrente, in relazione al periodo lavorativo anzidetto, ha rivendicato il superiore livello di pompista specializzato con responsabilità di cassa, di cui al 4° livello del Ccnl “Commercio
Confcommercio, ritenendo inadeguato il 6° livello di inquadramento che comprende, tra le figure professionali, il pompista comune.
Il raffronto tra i due livelli, quello posseduto e quello rivendicato, consentono di evincere che appartengono al 4° livello “I lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè…n. 28. Pompista specializzato, colui che attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; Provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza”, laddove al 6° livello appartengono “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso
3 di semplici conoscenze pratiche, e cioè: …..n. 17: Pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore”.
Quanto all'orario di lavoro, il ricorrente ha prospettato di avere lavorato nel primo periodo di lavoro ( 18.09.2020 – 31.12.2020) il per 8 ore al giorno per tre giorni settimanali e 7 ore al giorno per i restanti tre giorni, ovvero per 45 ore a settimana e nel secondo periodo di lavoro dal 01.01.2021 al 08.06.2024 il ricorrente lavorando per 8 ore al giorno per tre giorni settimanali, 7 ore al giorno per i restanti tre giorni, ed 8 ore nella giornata della domenica, ovvero per 53 ore a settimana.
L'istruttoria testimoniale espletata ha condotto a risultati utili per il ricorrente nei seguenti termini.
Quanto al tipo di lavoro svolto, le mansioni di pompista specializzato, ossia di colui che effettua il rifornimento di carburante, che segue compiti accessori di vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita, di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza e provvede all'incasso del corrispettivo, risultano confermate dai testi , dipendente Testimone_1 della società ed addetto allo stesso impianto da giugno 2021 a ottobre 2022, il quale ha in proposito riferito “Tutti noi abbiamo svolto le stesse mansioni consistenti nell'erogazione del carburante, nel rifornimento di olio se richiesto dal cliente, controllo delle gomme e del livello di acqua nell'auto. Inoltre, solo io e il ricorrente provvedevamo alla manutenzione dell'impianto, ossia la verifica del regolare funzionamento delle bocchette di erogazione della benzina provvedendo in caso di bisogno a contattare l'assistenza nel caso non potessi provvedere noi stessi alla sostituzione. Ognuno di noi addetti aveva un proprio fondo cassa in cui inseriva il corrispettivo del pagamento effettuato dagli automobilisti per i servizi resi. Il fondo cassa aveva una giacenza di 200 euro e veniva incrementato per ciascuno di noi di introiti pari all'incirca a 4000/5000 euro per ogni turno giornaliero”.
Di segno analogo sono risultate le dichiarazioni di , dipendente della società Testimone_2
AR da luglio 2007 con mansioni di autista di automezzi sull'isola di Ischia e abituale cliente del distributore della società convenuta per il rifornimento di carburante, il quale ha riferito “Ho conosciuto il ricorrente quale addetto al distributore e l'ho visto lavorare un numero di anni all'incirca dal 2020 e fino alla metà del 2024. Ho visto durante l'attesa presso il piazzale per il rifornimento del carburante che il ricorrente incassava il corrispettivo dagli automobilisti ed effettuava all'occorrenza cambio d'olio, controllo delle gomme, verifica del livello dell'acqua, sostituzione delle spazzole dei tergicristalli”. Tali testi, per la precisione e convergenza del narrato, la diretta conoscenza dei fatti e la mancanza di evidenti ragioni di compiacenza nei confronti del ricorrente e/o di animosità nei confronti della società, sono del tutto utilizzabili a fini probatori e consentono di ritenere adeguatamente provata l'ascrivibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al 4° livello rivendicato. Del resto, anche la deposizione di
[...]
, attuale dipendente della società convenuta, in servizio dal 2023 con mansioni di Testimone_3 addetto alla contabilità, risulta essere dello stesso tenore. Il predetto teste ha in proposito riferito
““Sono presente quotidianamente presso l'impianto di carburante per ritirare gli incassi del giorno dopo che gli operatori e quindi anche il ricorrente avevano contabilizzato gli incassi in tale occasione mi consegnavano i 4 buoni carburante che avevano erogato. Il ricorrente all'occorrenza provvedeva al controllo dei pneumatici e al controllo dell'olio avendo all'interno del carburante prodotti come l'olio destinati alla vendita;
per la manutenzione delle colonnine del carburante provvedeva una ditta denominata Fuel sistem che si occupava anche alla sostituzione del tubo di erogazione, della pistola, della cinghia motore e delle guarnizioni. Era
l'operatore di turno e anche il ricorrente a sottoscrivere la bolla di consegna del rifornimento di carburante destinato alla clientela. Ognuno degli operatori quindi anche il ricorrente aveva in dotazione un proprio fondo cassa di cui era responsabile in caso di ammanchi e un mazzo di chiavi per aprire e chiudere l'impianto”.
Quanto all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, il teste ha riferito sui fatti di causa Tes_1 solo da giugno 2021; il teste ha dichiarato “Non sono in grado di riferite l'orario di lavoro osservato Tes_2 dal ricorrente in quanto la mia presenza nel piazzale in relazione ai giorni e agli orari delle consegne legate alla necessità di rifornimenti di carburanti. Di domenica non lavoro per la AR ma transitando per il distributore ho visto il ricorrente presso il piazzale intento a lavorare e non ho visto nessun'altro oltre lui. Non so riferire l'orario domenicale di apertura del distributore. Tra le persone che ho visto presso il distributore ricordo il teste che ha deposto prima di me e se ben ricordo l'ho visto nello stesso periodo del ricorrente e l'ho visto fare le stesse mansioni del ricorrente. Posso riferire gli orari di apertura e chiusura della pompa dal lunedì al sabato essi erano dalle 7.00 alle 21.00. Non so riferire se l'impianto chiudeva ad ora di pranzo”; il teste non è mai stato presente sull'impianto come da lui dichiarato “non mi sono mai rifornito di Tes_4 carburante presso il distributore dell ubicato ad Ischia”; il teste Controparte_1 Testimone_3 ha riferito sui fatti di causa dal 2023, epoca della sua assunzione.
Dunque, alcun riscontro testimoniale è stato acquisito in relazione al periodo lavorativo del ricorrente dall'assunzione ad agosto/settembre 2021 mentre da tale data il teste ha riferito di Tes_1 avere condiviso lo stesso turno di lavoro del ricorrente e ha dichiarato in proposito: “A cavallo tra agosto e settembre 2021 ho cambiato turno di lavoro che è stato identico a quello del ricorrente fin quando ho lavorato per la società. In particolare, quando facevamo lo stesso turno pomeridiano lavoravamo dalle
14.30 alle 22.00 fino ad ottobre 2021 e da novembre 2021 dalle 14.30 alle 21.00. Quando terminava il turno serale sia io che il ricorrente restavamo a verificare gli incassi giornalieri per consegnarli al responsabile
. Il tempo occorrente per tale operazione variava dai 15/20 minuti fino ai 30/40 dipendendo Testimone_3 ciò da eventuali difficoltà insorte nella verifica degli incassi. Il turno mattutino svolto da me e dal ricorrente andava dalle 7.00 alle 14.30 e anche in questo caso dopo le 14.30 effettuavamo solo il conteggio dei bancomat e dei contanti impiegando circa 15 minuti. La prestazione era eseguita per 6 giorni a settimana in modalità condivisa perché la domenica vi era un solo addetto alla pompa che io ho riscontrato essere per la maggior parte delle domeniche mensili il ricorrente. In tale giorno il turno di lavoro del ricorrente era dalle 8.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 nel periodo estivo giugno-ottobre 2021; da novembre 2021 a giugno 2022 fino alle 19.00; da luglio ad ottobre 2022 l'orario di fine turno pomeridiano è stato fino alle 20.00”.
Orbene, l'articolazione oraria riferita dal teste non è risultata coincidere con quella dedotta dal ricorrente, divergendo sia in eccesso che in difetto, con un livello di approssimazione in ordine agli orari di fine lavoro e con una ripartizione tra il periodo estivo e il periodo invernale che ridonda
5 in un difetto di prova certa dell'assunto attoreo. Pertanto, la pretesa remunerazione del lavoro straordinario assertivamente prestato dal ricorrente va rigettata.
Quanto al licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente in data 08.06.2024 all'esito del procedimento disciplinare intrapreso in suo danno, occorre partire dalla contestazione disciplinare. In essa si legge che “In seguito ad una contestazione di buoni carburante della società Corrieri
NO che presta la propria attività con marchio AR abbiamo avviato Parte_2 una serie di controlli sui buoni contestati, in quanto la predetta società ha affermato di non aver mai eseguito i rifornimenti indicati. Di seguito si indicano i buoni carburante contestati e da lei compilati: € 130,00 in data
07.02.2024, € 90,00 in data 09.02.2024, € 100,00 in data 14.02.2024, € 90,00 in data 19.02.2024, € 80,00 in data 21.02.2024 ed € 100,00 in data 28.02.2024. Sui detti buoni carburanti Lei si è limitato ad indicare soltanto la dicitura “AR” e non è indicata la targa del mezzo rifornito, così come dovrebbe avvenire e come da prassi di cui ben è a conoscenza. Inoltre, come confermato dal cliente, la firma apposta sul buono carburante non è di nessuno dei dipendenti e/o di soggetti riconducibili alla suddetta società cliente. Per di più dall'analisi del sistema informatico di gestione dell'impianto è emerso che nelle date del 07.02.2024, 09.02.2024,
14.02.2024, 19.02.2024 e 21.02.2024 non sono mai stati erogati rifornimenti degli importi su indicati. Pertanto, ad oggi risulta un ammanco di complessivi € 590,00 riconducibile al suo comportamento”.
In sede di giustificazioni, il ricorrente ebbe a rispondere “si dichiara completamente estraneo alla redazione di qualsivoglia “buono carburante” da Voi ritenuto fasullo, ovvero a quelli contestati, poiché laddove egli emettesse un “buono” provvedeva, naturalmente, ad erogare al cliente la quantità di carburante richiesta.
Allo stesso modo le firme rinvenute sui buoni carburanti oggetto di contesa di certo non sono state apposte dal sig. Vi è da dire a tal proposito che spesso gli autisti dei veicoli apponevano sui buoni in luogo di Pt_1 una firma chiara e leggibile, delle vere e proprie “sigle” da cui è difficile evincere le generalità. Inoltre, contrariamente a quanto contestato, non vi era alcuna prassi che imponesse ai lavoratori di indicare sul buono la targa del veicolo rifornito. Dunque, l'esponente dichiara di non avere alcuna responsabilità in ordine alle contestazioni mosse, dichiarandosi completamente estraneo al presunto ed indimostrato ammanco di € 590,00 che l'azienda datrice lamenta”. In buona sostanza, egli si è dichiarato completamente estraneo alla redazione di qualsivoglia “buono carburante” ritenuto fasullo, dal momento che sostiene che laddove ha emesso un “buono” ha provveduto, naturalmente, ad erogare al cliente la quantità di carburante richiesta e si è dichiarato privo di qualsiasi responsabilità in ordine alle contestazioni mosse e completamente estraneo al presunto ed indimostrato ammanco di € 590,00 che l'azienda datrice ha lamentato.
Dalla contestazione si evince che la società convenuta imputa al ricorrente di avere emesso una serie di buoni carburante attestanti -alle date riportate- quantitativi di rifornimenti e relativi costi, effettuati apparentemente ad autisti della Corrieri NO di AF UG e C. S.n.c. (che presta la propria attività con marchio AR) e da questa contestati;
che a seguito di tale contestazione, i buoni sono risultati incompleti in quanto privi della targa del mezzo e disconosciuti dal cliente (quanto alla sottoscrizione dell'autista del mezzo) e il cliente non ha corrisposto alla società
6 il costo del carburante riportato in tali buoni, cagionando alla società un ammanco di € 590,00, ossia il mancato recupero del prezzo del carburante apparentemente erogato.
In giudizio, la società ha affermato che ha affermato di non avere mai Parte_2 eseguito i rifornimenti relativi ai buoni carburante compilati dal sig. : € 130,00 in Parte_1 data 07.02.2024, € 90,00 in data 09.02.2024, € 100,00 in data 14.02.2024, € 90,00 in data
19.02.2024, € 80,00 in data 21.02.2024 ed € 100,00 in data 28.02.2024. Di tali buoni la società ha fatto deposito nella produzione allegata alla memoria difensiva al doc. “6” mentre al doc. “7 “ha depositato i buoni “realmente” realizzati per la “Corrieri NO”.
In sede di libero interrogatorio, il ricorrente, sul punto, ha dichiarato “nessuno mi aveva detto di indicare la targa del mezzo che si riforniva di carburante e la targa era messa a volte dallo stesso autista del mezzo e a volte capitava che io la mettessi. Io non ho mai compilato il buono carburante nella parte relativa alla firma del ricevente e prendo atto che a volte l'autista firmava per sigla e a volte per esteso…. Non mi so spiegare l'addebito relativo all'ammanco in quanto io ho regolarmente effettuato il rifornimento riportato nei buoni in oggetto. Contesto quanto affermato dalla AR di non essersi recato in detti giorni a fare il rifornimento di carburante. I buoni carburante sono compilati in tutte le parti nel momento in cui arriva il mezzo e chiede il rifornimento e il ricevente appone la firma dopo l'erogazione del carburante;
a volte io consegnavo il buono all'autista se ero impegnato in altre attività e l'autista provvedeva autonomamente a firmarlo;
ero io quasi sempre a inserire la denominazione della ditta o società che effettuava il rifornimento”.
Sulla effettiva ricostruzione dei fatti è stata espletata la prova testimoniale.
Il teste ha confermato la sua sottoscrizione in quelli non contestati ma non è Testimone_2 stato in grado di riconoscere -come sua o quella dei suoi colleghi- la firma presente in quelli contestati al ricorrente, pur non escludendolo in termini tuttavia puramente ipotetici;
ha poi dichiarato di non essere in grado di riferire se nelle date del 7, 9, 14, 19, 21 febbraio 2024 la AR e quindi lui o anche suo collega ha effettuato rifornimento di carburante presso il suddetto impianto, dato il tempo trascorso. Tale dichiarazione è plausibile dal momento che come riferito dal teste, oltre a lui effettuano rifornimento di carburante per la AR presso detto impianto circa 10 autisti tra cui e , e costoro, attualmente in servizio, lavorano Persona_1 Persona_2 Persona_3 sicuramente da prima del 2024.
Il teste di parte resistente , escusso all'udienza del 24.06.2025, nella Testimone_3 sua qualità di dipendente della addetto alla contabilità e registrazione buoni Controparte_1 carburante, ha dichiarato “Ricevo altresì in visione i buoni carburante contenuti nel documento 6 della produzione di parte resistente e riscontro che in essi non è riportata la targa ma solo la dicitura del cliente
AR. Di fronte a tali anomalie ricordo di avere fatto la segnalazione alla sede di Napoli ma non ne conosco l'esito. Ho contattato altresì la società riferita al cliente AR e mi fu detto da che si Testimone_5 sarebbe occupato della questione ma non ne conosco gli sviluppi per cui non so riferire se tale società ha contestato detti buoni rifiutandosi di pagare il prezzo del rifornimento. Riconosco nella sigla apposta di seguito
7 alla dicitura consegna la lettera G che individua l'operatore che ha erogato il carburante;
all'epoca costui era
”. Parte_1
È stato sentito sul punto anche , dipendente della Corrieri NO dal Testimone_5
2020 al 2024, il quale a specifica domanda, ha dichiarato “Era di mia competenza la registrazione dei buoni carburante rilasciati da detto distributore quando gli autisti effettuavano il rifornimento, mentre non mi occupavo io di elaborare i pagamenti al distributore. Provvedevo io stesso a verificare sui buoni carburante il numero di targa, il giorno del rifornimento e i litri erogati, mentre non ricordo se era annotato sul buono il costo del rifornimento… Ricevo altresì in visione i documenti affogliati al n. 6 della produzione di parte resistente e riscontro la mancata annotazione della targa e non riscontro nella sigla apposta sotto la dicitura firma del ricevente la sottoscrizione di nessuno degli autisti della società corrieri. Aggiungo che la società corrieri non ha ricevuto nessuno dei buoni presenti nel doc. 6 e datati 7-9-14-19-21 febbraio 2024 e preciso che laddove io avessi visto tali buoni li avrei contestati alla stabia oil company poiché non corrispondenti a nessuno dei rifornimenti effettuati presso il distributore dalla società; Riscontro che viene riportato complessivamente l'importo di 600,00 euro circa e lo trovo ingiustificato per il mese di febbraio considerato il livello ridotto di consegne e tenendo conto della capienza dei mezzi considerando quelli piccoli cd Porter;
Nel corso della mia mansione presso la società ho sempre registrato i buoni su cui era annotata la targa, laddove essa mancava era lo stesso distributore che aveva in possesso la copia del buono a segnarmi la mancanza della targa al fine di regolarizzare tale anomalia.”.
Dalle dichiarazioni del teste risulta che è stato proprio lui, in quanto addetto alla Tes_3 registrazione dei buoni per il successivo incasso, ad allertarsi di fronte ai buoni carburante anomali in quanto privi di targa e a segnalare l'anomalia alla Corrieri e dalle dichiarazioni del teste Tes_4 risulta confermato che era il distributore a segnalare la mancanza della targa al fine di regolarizzare tale anomalia;
diversamente per i buoni contestati, mancanti della targa del veicoli, l'importo complessivo di 600,00 euro circa è risultato a lui ingiustificato per il mese di febbraio considerato il livello ridotto di consegne e tenendo conto della capienza dei mezzi considerando quelli piccoli cd
Porter; ribadendo che tali buoni non sarebbero stati evasi, evento verificatosi e peraltro pacifico in giudizio.
Che vi fosse presso la società convenuta una procedura da seguire è confermato dal teste il quale ha riferito “Per la compilazione di detti buoni a me era stato detto dai miei colleghi di inserire Tes_1 la targa del mezzo, l'identificazione della provenienza del mezzo, la data del rifornimento e il prezzo del carburante, mentre veniva apposta dal conducente del mezzo la sua sottoscrizione” per poi aggiungere che
“Nel corso del tempo io non sempre ho inserito la targa del mezzo, molte volte su richiesta dello stesso conducente proprietario del veicolo che mi diceva non essere necessario essendo egli stesso ad effettuare il rifornimento;
anche gli altri miei colleghi mi risulta che facessero lo stesso”.
La rilevazione da parte di entrambi i testi di parte resistente di anomalie presenti anche sui buoni di cui al doc.7 (quelli corretti) non assume conseguenze rilevanti, dal momento che si è trattato verosimilmente di anomalie che non hanno impedito il rimborso da parte del cliente dei rifornimenti
8 riportati in essi. E' evidente che, a prescindere dal riscontro da parte di entrambi i testi di anomalie di compilazione anche dei buoni di cui al doc.7, ciò che rileva è che ha riferito che sui buoni Tes_3 di cui al doc.6, ha riscontrato alcune anomalie segnalate alla sede di Napoli e al cliente e sul punto il teste ha espressamente escluso che i buoni di cui al doc 6, siano corrispondenti a Tes_4 rifornimenti effettuati dalla Corrieri presso il distributore dalla società, confermando di non avere pagato alla società convenuta il costo del rifornimento.
La questione relativa all'eventualità che il rifornimento potesse avvenire mediante taniche al fine di giustificare la mancanza della targa, emersa solo in sede istruttoria, non giova al ricorrente dal momento che il teste ha precisato che presso la società corrieri NO, vi Parte_2
è un solo muletto elettrico presente dal 2021 e gli autisti non avevano necessità di portare le taniche per rifornire i porter perché andavano direttamente con questi a fare carburante.
Deve quindi ritenersi che la incompletezza dei dati riportati dal ricorrente sui buoni contestati,
(sostanzialmente da lui ammessa anche in sede di libero interrogatorio), costituita dall'assenza del numero di targa che rende impossibile l'attribuzione del rifornimento ad uno specifico veicolo, in uno alla contestazione da parte del cliente della AR, di avere effettuato i rifornimenti risultata accertata in giudizio che ha condotto al mancato rimborso del carburante riportato nei buoni in oggetto, comprova che l'erogazione del carburante non è avvenuta in favore del predetto cliente.
È risultato indimostrato che nelle date del 07.02.2024, 09.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024
e 21.02.2024, non sono stati erogati rifornimenti per gli importi ivi indicati, dal momento che non è stata acquisita la stampa inerente alla gestione dell'impianto, ma tale dato non inficia la contestazione disciplinare, dal momento che i buoni in contestazione risultano emessi per apparenti rifornimenti al cliente della AR che ha contestato tali rifornimenti e ne ha rifiutato il pagamento.
Sussiste quindi la condotta addebita al ricorrente, risultando provata la paternità dell'emissione dei buoni, la paternità delle scarne annotazioni ivi riportate e la paternità dell'apparente erogazione al cliente della AR, del carburante;
resta irrilevante ai fini della legittimità degli addebiti, il riscontro di chi abbia apposto la sottoscrizione sui buoni carburante sotto la dicitura “il ricevente”.
Il licenziamento risulta dunque legittimo e l'impugnativa va rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa quella inerente alla mancanza del requisito dimensionale della società ai fini dell'auspicata reintegra nel posto di lavoro.
All'esito, il ricorso va accolto limitatamente al riconoscimento del superiore inquadramento nel 4°livello e al pagamento delle relative differenze retributive. Sulla base dei conteggi allegati al ricorso ed opportunamente rielaborati, spetta al ricorrente l'importo di € 3.045,58 per differenze retributive (€ 99.616,08 spettante senza il compenso per lavoro straordinario, da cui sottrarre €
96.570,50 percepito) ed € 1.513,51 per differenze di TFR (€ 6.978,80 calcolati sulla base delle
9 retribuzioni ordinarie, da cui sottrarre € 5.465,29 percepito), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 4.559,09 di cui € 1.513,51 per differenze di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per il TFR e fino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 01.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AM RZ
10