Sentenza 29 dicembre 2004
Massime • 2
In relazione alle rimesse sul conto corrente assistito da apertura di credito, che sono suscettibili di essere revocata quando acquisiscono il carattere dell'atto solutorio, cioè estintivo o riduttivo dell'esposizione debitoria, nel caso del conto scoperto, ciò che rileva non è il momento in cui il debitore esegue l'operazione finalizzata alla estinzione, ma quello in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore e cioè l'acquisizione delle risorse con le quali il credito è ridotto o estinto, che segna, appunto, il momento del pagamento. Tale criterio, cd. del saldo disponibile, importa che non sia l'operazione contabile, nè il meccanismo cui è legato il computo della cd. valuta, che integrano i <<pagamenti di debiti liquidi ed esigibili>> di cui all'art. 67 cpv. L.F., ma il realizzo che porta al depauperamento del patrimonio dell'imprenditore insolvente a vantaggio del creditore, in violazione del principio della
Le operazioni bilanciate suppongono l'esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, sicchè il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, specie là dove (come nel caso in specie esaminato) le operazioni a debito per il cliente (assegni tratti su quel conto), abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2004, n. 24084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24084 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco M. - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via ISONZO 34, presso l'avvocato PIETRO ANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA PONTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI GR IO & C. S.N.C., in persona del Curatore Dott.ssa Madia Siega, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 74, presso l'avvocato LORIEDO CAMILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE BRIGIDA, giusta procura speciale per Notaio Severino Pirozzi di Pordenone, rep. 61131 del 31.07.02;
- resistente -
avverso la sentenza n. 509/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 22/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2004 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MONTANARI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato LORIKDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della società GR TO e C. s.n.c. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone s.p.a. perché fossero revocate ai sensi dell'art. 67 2^ comma l.f. le rimesse effettuate nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento in favore della banca in ragione di L. 271.314.000.
La convenuta negò la scientia decoctionis e contestò l'uso del criterio adottato per la determinazione delle rimesse con funzione solutoria.
Il tribunale con sentenza 15.10.1998 accolse la domanda limitatamente a L. 100.152.185, ritenendo provata la scientia decoctionis a partire dal 18.3.1992.
La banca impugnò la decisione deducendo che le rimesse attenevano ad una cessione di eredito o ad uno sconto, ma non ad un mandato in rem propriam - da escludere perché la banca aveva anticipato le somme accettando il rischio degli insoluti - sicché doveva essere prima revocato il negozio presupposto.
Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, ne negò la esistenza, non potendosi essa desumere dalla presenza di un rateo scaduto relativo ad un prestito Esa dell'Artigiancassa, in quanto vi erano altri elementi, non da ultimo una prassi consolidata di non sottoporre a protesto gli sconti pagherò.
Dedusse ancora che la rimessa con valuta 20.3.1992 in realtà era entrata nelle casse della banca il 13.3.1992 ed infine lamentò che non fosse stata applicata la compensazione in relazione al versamento di assegni per L. 75.000.000 in data 13.3.1992 - giudicato revocabile perché la disponibilità convenzionale era datata 20.3.1992 - posto che contestualmente erano stati tratti dalla fallita tre assegni con valuta 2.3, 28.2 e 28.2.1992, per L. 73.569.248.
Il fallimento resistette alla impugnazione, che la Corte di Appello di Trieste respinse con sentenza 5.5.2000. Ha disatteso la corte territoriale la tesi che le rimesse relative al fido anticipi su fatture non fossero revocabili perché rinvenienti da risorse della banca, in forza di contratti di cessione di credito o di sconto;
e ciò in quanto era mancata la prova di tali negozi, piuttosto che di un mandato all'incasso di fatture o di altre somma rimesse da terzi.
Quanto alla scientia decoctionis ha rilevato che, avendo conoscenza dell'andamento dei rapporti che intratteneva con il correntista, non poteva la banca non accorgersi del suo stato di insolvenza;
tant'è che l'ultima rata portata da cambiale per L. 16.670.000, scaduta il 18.3.1992, di un prestito Esa, non era stata onorata e la banca, cui era stata rilasciata, non aveva fatto levare il protesto ne' si era avvalsa della facoltà di recuperare il credito con l'addebito sul conto corrente di corrispondenza, consapevole come era dello stato di dissesto del correntista, tanto che altra banca pochi giorni prima aveva revocato i fidi alla società poi fallita.
Ha ancora respinto il motivo di appello relativo alla riattesa di L. 75.000.000 con valuta 20.3.1992, che l'appellante aveva sostenuto essere entrata nella disponibilità dell'istituto di credito il 13.3.1992, giacché, secondo il criterio del saldo disponibile, l'accredito in conto di assegni affidati alla banca per l'incasso non comporta per il cliente insediata disponibilità della somma, con la conseguenza che accresce il saldo contabile e solo dopo il loro incasso da parte dell'istituto di credito mandatario accresce il saldo disponibile;
e in forza di tale criterio la data dalla somma utilizzabile era stata il 20.3.1992 e non quella della contabile. Quanto, infine, alla eccezione di compensazione in relazione alle ristesse citate, per avere la fallita tratto assegni con valuta 28.2 e 2.3.1992 per L. 73.569.248, ha escluso che sia configurabile tale istituto, in quanto nel conto corrente non si ha compensazione ma variazione quantitativa giornaliera del credito e del debito, qualunque sia la fonte dell'accreditamento, essendo, la compensazione ammissibile solo fra diversi conti correnti, salva la ipotesi di operazioni compiute nella stessa giornata, ove è il curatore che deve provare il saldo passivo.
Propone ricorso per Cassazione con quattro motivi la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;
non ha presentato difesa scritte l'intimato, che ha discusso oralmente la causa nella pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 67 l.f. e la omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Deduce che l'accredito di L. 75 milioni era pervenuto alla banca il 13.3.1992 e quindi prima del 18.3.1993, cui era stata fatta risalire la conoscenza dello stato di insolvenza.
Contesta la utilizzabilità del criterio del saldo disponibile, giacché esso avrebbe dovuto trovare applicazione solo nel riordino delle rimesse successive al 18.3.1992.
Con il secondo motivo la denunzia del vizio di motivazione e della violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 67 l.f., è riferita all'assunto della corte di merito, che aveva ritenuto possibile la compensazione solo tra diversi conti correnti, salva la ipotesi delle operazioni compiute nello stesso giorno, ove è il curatore a provare il saldo passivo.
Rileva che le operazioni in questione - versamento di assegni per L. 75 milioni in data 13 e.
3.1993 e addebito di tre assegni con valuta 28.2 e 2.3. 1992 - erano avvenute nella stessa giornata e comunque addebita alla corte territoriale di avere omesso di motivare sulla natura bilanciata delle operazioni;
come pure di pronunciare sulla eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da essa ricorrente tra il proprio credito verso la società fallita insinuato al passivo e l'eventuale debito di restituzione, conseguente all'accoglimento della azione revocatoria.
Con il terzo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1260 e 1858 c.c. e 67 l.f.. Osserva la ricorrente di avere prospettato nei gradi di merito la fattispecie negoziale della cessione di credito o dello sconto o ancora quella del negozio indiretto a queste figure riconducibile, onde escludere la ipotesi del mandato in rem propriam;
giacché, una volta riconosciute una di quelle ipotesi prospettate, avrebbe dovuto necessariamente procedersi alla revoca preventiva dei negozi ai sensi del primo, piuttosto che del secondo comma dell'art. 67 citato. La corte di merito aveva ritenuto che mancassero gli indici rivelatori per ricostruire il reale intento delle parti, mentre essi erano identificabili nel fatto che la banca aveva anticipato le somme di cui alle distinte contabili, accettando il rischio degli insoluti alle scadenze;
circostanza estranea al mandato, in cui il mandatario non anticipa somme.
Con il quarto motivo la Cassa di Risparmio denunzia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione o falsa applicazione dell'art. 67 l.f..
Lamenta che la corte territoriale, fondando il convincimento in ordine alla scientia decoctionis sul mancato pagamento dell'ultima rata del prestito Esa scaduta il 18.3.1992, non avesse considerato che il 31.1.1992 essa aveva deliberato di confermare i fidi concessi, segno evidente della fiducia nella solidità finanziaria della ditta, e che venti giorni prima della predetta scadenza vi era stata una rimessa di un miliardo in contanti.
Censura la sentenza impugnata per avere considerato la data del 18.3.1992 come quella cui risaliva la conoscenza dello stato di insolvenza e il mancato protesto di un solo effetto cambiario rivelatore di essa e per aver quella conoscenza desunto dalla revoca di fidi operata da un'altra banca, di cui non era ne' poteva essere a conoscenza.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo denunzia la erronea applicazione dei criteri afferenti alla revocabilità di alcune rimesse, che, per essere avvenute in data anteriore rispetto al momento al quale avevano i giudici di merito fatto risalire la conoscenza dello stato di insolvenza - coinciso con la data del 18.3.1992, di scadenza di una cambiale all'ordine della banca - dovevano sottrar-si alla declaratoria di inefficacia;
e ciò per il fatto che non avrebbe potuto essere utilizzato il criterio del saldo disponibile. Ha considerato la corte di merito, con riferimento alla rimessa di L. 75.000.000, con valuta 30.3.1992, che non fosse da condividere la tesi dell'appellante istituto di credito, secondo cui quella somma era entrata nella sua disponibilità il 13.3.1992, in quanto preferibile ai criteri del saldo contabile e del saldo per valuta fosse quello del saldo disponibile, esso corri spendendo al momento in cui è accertata la effettiva disponibilità delle somme versate dal correntista e quindi al netto dell'accreditamento dei titoli operato dalla banca con riserva di verifica salvo buon fine". Contesta la ricorrente tale affermazione, deducendo anzitutto che "l'accredito di L. 75.000.000 è pervenuto alla UP il 13.3.1992" e quindi prima del 18.3.1992" e pertanto censurando la scelta del criterio adottato con la seguente asserzione "il punto e che tale criterio doveva essere applicato solo ed esclusivamente nel riordino delle rimesse successive al 18.3.1992 e tra queste non vi è l'accredito di L. 75.000.000". Aggiunge che le "rimesse astrattamente revocabili non possono che essere quelle risultanti dall'estratto conto successivamente alla predetta data fermo poi il riordino delle stesse secondo il criterio del saldo disponibile".
La tesi non ha fondamento ad è persino inammissibile, laddove si limita a proporre un criterio giuridico diverso da quello assunto dalla corte territoriale, senza alcuna critica alle argomentazioni che lo hanno sostenuto.
Posto che la rimessa sul conto corrente assistita da apertura di credito è suscettibile di essere revocata quando acquisisce il carattere dell'atto solutorio, cioè estintivo o riduttivo della esposizione debitoria, come nel caso di conto scoperto, quale fu quello di cui si tratta, ciò che rileva non è il momento in cui il debitore esegue l'operazione finalizzata alla estinzione, ma quello in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore e cioè la acquisizione delle risorse con le quali il credito è ridotto o estinto, che segna appunto il momento del pagamento;
diversamente da quanto accade allorché è l'atto finalizzato, cioè il negozio giuridico dal quale si intendono far conseguire gli effetti satisfattivi, ad essere oggetto della azione revocatoria, come nella ipotesi di cessione di credito o di mandati a riscuotere, in cui è il negozio ad essere preso in considerazione, in guanto è di per sè atto di disposizione patrimoniale, che riduce le risorse del debitore pur se ancora non realizza la pretesa del creditore, giacché sostituisce ad un soggetto un altro nella titolarità del credito o nella legittimazione a riscuoterli.
Sono tali considerazioni che lasciano preferire il criterio del saldo disponibile nella valutazione della revocabilità delle rimesse bancarie su conto scoperto - ovvero passivo, se si tratta di rapporto chiuso e di cliente affidato invitato al "rientro" o che spontaneamente rientri dalla esposizione - giacché non è l'operazione contabile, ne' il meccanismo cui è legato il computo della c.d. valuta, ai fini della decorrenza degli interessi, che integrano i "pagamenti di debiti liquidi ed esigibili", di cui all'art. 67 cpv. l.f., ma il realizzo che porta al depauperamento del patrimonio dell'imprenditore insolvente a vantaggio del creditore, in violazione del principio della par condicio creditorum, e trasforma la rimessa da mero atto contabile, di per sè neutro, in atto solutorio, cui è connessa la esigenza di collettivizzare le perdite all'interno del ceto creditorio.
Ne deriva che ad assumere rilievo nella collocazione temporale del periodo sospetto debba essere, nella valutazione dell'atto solutorio normale, il momento statisfattivo e non quello dell'operazione che lo precede.
Senza pregio è il secondo motivo, nelle tre articolazioni di cui si compone.
Assume la ricorrente che la rimessa in questione, costituita dal versamento in data 13.3.1992 di assegni per L. 75.000.000, era stata contestuale all'addebito di tre assegni tratti dalla fallita il 28.2 e il 2.3.1992, di importo pari a L. 73.569.248, e da ciò trae argomento per escludere la revocabilità, per essere stata coeva ai prelievi;
circostanza che legittimerebbe la compensazione, pur trattandosi di partite affluite sullo stesso conto corrente e di sottrarre comunque la rimessa alla azione revocatoria, essa rientrando nella categoria delle c.d. operazioni bilanciate. La sentenza impugnata ha osservato che la compensazione e ammissibile solo tra diversi rapporti di conto corrente, essa non essendo possibile all'interno di uno stesso rapporto, nel quale può solo verificarsi una variazione quantitativa del credito o del debito, "salva la ipotesi delle operazioni di conto corrente compiute nella stessa giornata ove è il curatore che deve provare il saldo passivo".
Tale ultimo rilievo la ricorrente utilizza per riaffermare che, essendo state le operazioni coeve, come già detto, la compensazione era consentita.
L'assunto è palesemente erroneo.
Premesso che, alla stregua della stessa prospettazione del ricorso e di quanto peraltro, la sentenza impugnata ha accertato, gli assegni furono tratti oltre dieci giorni prima della rimessa e che, dunque, non si trattò di operazioni coeve, la osservazione dei giudici di merito, suffragata dal richiamo di giurisprudenza di questa Corte (n. 2548/1989, rectius 3548/1984), non giova affatto alla tesi della ricorrente, in quanto costituisce la esplicitazione della deroga, non già al principio della non compensabilità delle partite affluite sullo stesso conto corrente - che anzi di esso costituisce una esplicita conferma - ma alla revocabilità di versamenti sul conto effettuati nella stessa giornata, conclusasi con saldo attivo, pur a fronte di operazioni di segno opposto;
ipotesi in cui "spetta al curatore di fornire la specifica prova del verificarsi nell'arco di quella giornata di un saldo passivo, sanato da detti versamenti, tenendo conto che tale prova non può essere di per sè evinta dalle schede contabili della banca, equivoche guanto all'ordina cronologico delle operazioni compiute in un unico contesto e quanto alla natura dei prelievi", posto che suscettibile di essere revocata è la rimessa che segue e non quella che precede la esposizione passiva del conto.
Quanto poi alla dedotta funzione di bilanciamento, che detto versamento avrebbe avuto rispetto ai prelievi, questa Corte ha più volte affermato (Cass. 9698/2004; 5917/2002; 686/199; 6558/1997;
10869/1994) che le operazioni bilanciate suppongono la esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà; sicché il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza - secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire od estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilità del credito della banca - salvo, appunto, che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario - al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza quantitativa dalle operazioni di segno opposto - la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, tanto più quando, come nella specie, le operazioni a debito per il cliente, come assegni tratti su quel conto, abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o, comunque, in quel momento scoperti. Pattuizione il cui onere probatorio è a carico del convenuto istituto di credito ed il cui accertamento è rimesso in via esclusiva al giudice del merito.
E, infatti, se con il versamento sul conto, che non sia stato chiuso, il cliente ripristina la provvista, ovvero estingue o riduce la sua esposizione, a seconda che esso risulti passivo o scoperto - al di là degli scopi personali che si prefigge, inespressi o non condivisi, perché non concordati con l'accipiens - quella rimessa assume una qualificazione oggettiva e l'effetto estintivo della obbligazione è raggiunto ipso iure, in relazione alla natura di mero atto che ha l'adempimento, così risultante dall'accredito in suo favore, che, per essere stato effettuato su conto non assistito da adeguata linea di credito, non ha altra funzione che quella di soddisfare la pretesa della banca.
Tale accredito costituisce pertanto un atto dovuto, obiettivamente idoneo nei confronti del creditore a realizzare la prestazione, al di là della esistenza dell'animus e della causa sol vendi, trovando il pagamento la propria ragione giuridica nella preesistenza del debito, che sia certo, liquido ed esigibile, la quale non può mutare ex post, per via di una operazione simmetrica di segno contrario, che segua alla rimessa, dovendosi prescindere dall'unilaterale intento che il solvens abbia avuto nell'eseguire la precedente, per la inutilità di ogni indagine sulla sua volontà, in quanto il collegamento della prestazione alla obbligazione risulta dalla corrispondenza di ciò che è eseguito con ciò che è dovuto e, in ogni caso, dalla unicità del rapporto, quello di conto corrente, da cui emerge la esposizione debitoria e sul quale viene fatta affluire la rimessa, in funzione oggettiva di esecuzione dell'adempimento. Ancor meno fondato è il terzo profilo della censura, che lamenta, in termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltreché di violazione degli artt. 56 e 67 l.f., il mancato esame della eccezione riconvenzionali di compensazione del debito di restituzione con il credito di essa ricorrente ammasso al passivo. La sentenza impugnata ha disatteso tale deduzione, giudicando irrilevante ai fini della azione revocatoria la circostanza della ammissione del credito al passivo fallimentare.
Sul punto il ricorso manca di specificare quale sia stata la esatta portata del motivo di impugnazione, del quale si e censurato l'omesso riscontro, e, prima ancora, di specificare se la questione dedotta in appello era stata proposta dinanzi al primo giudice. Tale vizio di autosufficienza Impedisce di stabilire se la motivazione offerta dalla sentenza impugnata sia o meno congrua, laddove ribadisce, invocando precedenti di questa Corte, il pacifico principio che l'ammissione al passivo fallimentare del credito residuo non preclude al curatore l'azione diretta a contestare la efficacia di pagamenti parziali dello stesso credito. Ove, tuttavia, l'intendimento dell'appellante fosse stato riferito, cosi come prospettato con il ricorso espresso, alla compensabilità del debito di restituzione con il credito ammesso al passivo, la motivazione della corte di merito avrebbe meritato la sola correzione sul punto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., posto che è altrettanto incontrovertibile che la compensazione del credito verso il fallito con il debito verso la massa - Quale è quello connesso alla revoca del pagamento - non è possibile, difettando i requisiti della preesistenza al fallimento e della reciprocità (Cass. 3818/1991;
2370/1975; 1874/1968; 1186/1959).
Il terzo motivo non può avere miglior sorte.
La Cassa di Risparmio assume di avere prospettato nei gradi di merito che le rimesse in questione derivavano da operazioni negoziali quali la cessione di credito e lo sconto, sicché la curatela avrebbe dovuto procedere ai sensi del 1^ comma dell'art. 67 l.f., piuttosto che a norma del capoverso;
e addebita alla corte territoriale di avere erroneamente ritenuto inesistenti gli indici rivelatori di siffatto intento negoziale, posto che, invece, quegli indici erano ravvisabili nella condotta della banca, che aveva anticipato la somma di cui alle distinte contabili, accettando il rischio degli insoluti alle relative scadenze.
La argomentazione addotta a sostengo della doglianza non giova però al suo accoglimento, giacché, quand'anche anticipazioni vi siano state da parte dell'istituto di credito, nessuna correlazione è stata accertata dai giudici di merito tra le stesse e il credito vantato dalla società poi fallita verso terzi, al punto da configurarne la cessione in favore della banca, in ordine alla quale di nessun rilievo è l'affermazione che essa abbia accettato il rischio degli insoluti, in difetto di un negozio traslativo del credito corrispondente alla anticipazione.
Corretta è, pertanto, la conclusione della corte di merito che la UP sia stata incaricata di riscuotere gli importi di alcune fatture e di quant'altro dovuto da terzi e che le somme poi affluite sul conto siano servite a ridurre la esposizione del cliente che quelle anticipazioni avevano elevato, cosi assumendo il carattere solutorio considerato dal secondo comma dell'art. 67 l.f..
Infondato è anche il 4^ motivo, che attiene alla prova della scientia decoctionis.
La ricorrente invoca, nel contestare quell'elemento soggettivo, circostanze, quali una delibera di fine gennaio 1992 di conferma dei fidi concessi e la rimessa di un miliardo di poco precedente l'insoluto, corrispondente ad una rata di mutuo concesso dalla banca, che aveva indotto la corte di merito a ritenere provata la conoscenza dello stato di decozione;
e lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 67 l.f. per tale ragione nonché per il fatto di avere quella conoscenza fondato sul mancato protesto dell'effetto cambiario e sulla revoca dei fidi operata da un'altra banca, da essa ignorata.
Quanto alle circostanze di fatto indicate, il ricorso manca del requisito della autosufficienza, giacché non riferisce se e con quale atto esse siano state rappresentate ai giudici di merito, in primo e in secondo grado, posta la loro improponibilità nel giudizio di legittimità.
Errata è per il resto la deduzione oggetto della censura. La sentenza impugnata ha argomentato la scientia decoctionis da plurimi elementi, consistenti nella cambiale rimasta insoluta, che rappresentava una rata di mutuo concesso dalla UP;
nel fatto che quel titolo la banca aveva manca di protestare;
nella assenza di successive iniziative per il recupero del credito;
nell'andamento del rapporto di conto corrente, fortemente negativo, e nella circostanza che un'altra banca sulla piazza pochi giorni prima aveva revocato i fidi.
A fronte di tali elementi la censura si limita a considerare la unicità del protesto e la revoca, ignorata, dei fidi dell'altra banca, mancando, persine, nel riportare il testo della espressione usata dalla corte di appello, qualunque accenno "all'andamento del rapporto di conto corrente fortemente negativo" che era stato appressato dai giudici di merito e costituiva il reale fondamento della sfiducia verso il cliente, tale da giustificare la rinuncia alle iniziative recuperatorie del credito scaduto e da integrare, così, la conoscenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso va dunque respinto;
le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 2.600, di cui 100 per esborsi e 2.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 2.600,00 di cui 100,00 per esborsi e 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori cane per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2004