Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2004, n. 24084
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Sentenza 29 dicembre 2004

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In relazione alle rimesse sul conto corrente assistito da apertura di credito, che sono suscettibili di essere revocata quando acquisiscono il carattere dell'atto solutorio, cioè estintivo o riduttivo dell'esposizione debitoria, nel caso del conto scoperto, ciò che rileva non è il momento in cui il debitore esegue l'operazione finalizzata alla estinzione, ma quello in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore e cioè l'acquisizione delle risorse con le quali il credito è ridotto o estinto, che segna, appunto, il momento del pagamento. Tale criterio, cd. del saldo disponibile, importa che non sia l'operazione contabile, nè il meccanismo cui è legato il computo della cd. valuta, che integrano i <<pagamenti di debiti liquidi ed esigibili>> di cui all'art. 67 cpv. L.F., ma il realizzo che porta al depauperamento del patrimonio dell'imprenditore insolvente a vantaggio del creditore, in violazione del principio della , e trasforma la rimessa da mero atto contabile, di persè neutro, in atto solutorio, cui èconnessa l'esigenza di collettivizzare le perdite all'interno del ceto creditorio.

Le operazioni bilanciate suppongono l'esistenza di accordi tra banca e cliente, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, sicchè il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento, specie là dove (come nel caso in specie esaminato) le operazioni a debito per il cliente (assegni tratti su quel conto), abbiano preceduto il versamento, al punto da conferire ad esso l'ordinario valore solutorio che ha ogni rimessa a fronte di conti privi di affidamento o in quel momento scoperti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/12/2004, n. 24084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24084
    Data del deposito : 29 dicembre 2004

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