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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1373/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANNIZZO FABRIZIO con domicilio eletto in VIA VIA XXIV
MAGGIO N. 8 LATINA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA
( VIA ALFREDO BACCARINI 52 48121 C.F._2 RAVENNA;
con domicilio eletto in VIA ALFREDO BACCARINI 52
48121 RAVENNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione regolarmente notificata proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto a lui notificato da IFIS Banca per il pagamento di € 60.000,00 in relazione ad un mutuo ipotecario contratto dal con il 26.3.2004 per l'acquisto di un immobile, con Pt_1 CP_2
CP debito rimasto insoluto e ceduto da ad . Il deduceva CP_2 Pt_1
l'inesistenza di un valido titolo, disconoscendo la firma apposta sul contratto di mutuo asseritamente da lui non concluso, proponendo successivamente querela di falso in via incidentale.
Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo visura catastale dalla quale risultava un atto di compravendita da parte del dell'immobile per il quale era stato contratto il mutuo in Pt_1
pari data.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo inammissibile la querela proposta sia per tardività sia per genericità.
2. Il ha proposto appello avverso detta sentenza sostanzialmente Pt_1
sulla base di un unico motivo relativo alla ritenuta inammissibilità della querela di falso proposta in primo grado per dimostrare la falsità del mutuo.
A sostegno dell'impugnazione produce denuncia sporta in sede penale a carico di ignoti per i fatti di causa e ribadisce l'ammissibilità della querela proposta in primo grado, sia perché tempestiva (non potendo considerarsi pag. 2/6 perentori i termini assegnati per le note di udienza cartolare), sia in ragione delle prove allegate come scritti di comparazione con richiesta di CTU grafologica.
Il non ha poi depositato note per l'ultima udienza svolta con Pt_1
trattazione cartolare, né ha depositato scritti conclusivi.
3.- Si è costituita in giudizio l'appellata, ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice anche in relazione alle prove già prodotte in primo grado in ordine alla compravendita e all'iscrizione di ipoteca sull'immobile per il quale era stato contratto il mutuo in pari data.
Ribadisce inoltre l'inammissibilità della querela proposta in primo grado per la sua genericità, in ragione della mancata indicazione di validi mezzi di prova.
4.- L'appello è infondato.
L'appello si fonda su un unico motivo di dedotta nullità del contratto di mutuo, con conseguente nullità del precetto azionato, per falsità della firma, falsità rispetto alla quale la parte aveva proposto in via incidentale in primo grado querela di falso dichiarata inammissibile.
In particolare, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. il aveva dedotto di non aver sottoscritto il Pt_1
contratto in questione, disconoscendo la sottoscrizione, di non essersi recato nello studio notarile, di non aver chiesto ed ottenuto mutuo, di non aver acquistato un immobile in Anselmo (Piacenza), fatti per i quali aveva anche sporto denuncia in sede penale contro ignoti. Con l'atto introduttivo e in corso di causa aveva chiesto quindi CTU grafologica.
Nei termini di legge ex art. 183 c.p.c. non aveva presentato alcuna specifica richiesta istruttoria, se non generica richiesta di interrogatorio formale della pag. 3/6 controparte “sui capitoli indicati in premessa preceduti dalla locuzione
“vero che””, capitoli evidentemente generici e inammissibili.
Soltanto in data 17.2.2021, all'ultima udienza, in allegato alle note per la trattazione scritta, veniva proposta querela di falso, ritenuta dal giudice inammissibile, sia perché depositata a margine dell'udienza di precisazione delle conclusioni oltre i limiti assegnati per il deposito di note scritte sia perché assolutamente generica.
Pur ritenuta la non tardività della proposizione ai sensi dell'art. 220 c.p.c., che consente la stessa in ogni stato e grado del giudizio, questa Corte concorda sulla ritenuta inammissibilità della querela per sua assoluta genericità.
In linea generale, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile sancita dall' art. 2700 c.c. è relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti .
La contestazione della veridicità di un atto pubblico può quindi avvenire solo con querela di falso ritualmente depositata.
Nel caso di specie la querela proposta risulta assolutamente generica, lì dove il querelante deduce, senza alcuna indicazione di specifici mezzi di prova, che “non ha mai stipulato alcun atto di mutuo presso il Notaio Dr
, non si è mai recato presso il suo studio, non ha mai Persona_1
preso accordi con la per una richiesta di finanziamento né ha CP_2
mai incontrato alcun appartenente della Banca in questione ed ha interesse che venga accertata la falsità della sottoscrizione”, chiedendo poi genericamente la testimonianza del notaio senza formulazione Per_1
pag. 4/6 di alcun capitolo di prova, allegando soltanto alcuni scritti di comparazione della sottoscrizione (procura alle liti, patente e denuncia penale).
Sulla base di questi scarni elementi la querela è stata legittimamente ritenuta inammissibile, lì dove ai sensi del secondo comma dell'art. 221
c.p.c. la querela di falso “deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, onere della prova particolarmente rigoroso proprio in ragione dell'interesse pubblico caratterizzato dall'esigenza di tutelare la sicurezza dei rapporti giuridici.
Dall'altro lato, non è stata comunque contestata l'erogazione della somma di € 80.000,00, di cui risulta rilasciata quietanza nell'ambito del contratto di finanziamento e, comunque, dalle risultanze catastali risulta che l'opponente, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, diveniva proprietario dell'immobile sito di SE (PC), identificato presso il locale Catasto Fabbricati al foglio 48, mappale 313, sub. 11 e sub. 28, per il cui acquisto era stato sottoscritto il contratto di mutuo.
Dalle risultanze catastali si evince infatti che ha Parte_1
acquistato la proprietà di tale immobile con atto di compravendita del
26.03.2004, bene oggetto di ipoteca volontaria e dell'azione esecutiva
R.G.E n. 94/2006 incardinata da Controparte_3
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come in dispositivo per la soccombenza con valori minimi per la bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pag. 5/6 quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 290/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 4.997,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1373/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CANNIZZO FABRIZIO con domicilio eletto in VIA VIA XXIV
MAGGIO N. 8 LATINA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. CASAMORATA CARLOTTA e dall'avv. VANDINI MARINA
( VIA ALFREDO BACCARINI 52 48121 C.F._2 RAVENNA;
con domicilio eletto in VIA ALFREDO BACCARINI 52
48121 RAVENNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con citazione regolarmente notificata proponeva Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto a lui notificato da IFIS Banca per il pagamento di € 60.000,00 in relazione ad un mutuo ipotecario contratto dal con il 26.3.2004 per l'acquisto di un immobile, con Pt_1 CP_2
CP debito rimasto insoluto e ceduto da ad . Il deduceva CP_2 Pt_1
l'inesistenza di un valido titolo, disconoscendo la firma apposta sul contratto di mutuo asseritamente da lui non concluso, proponendo successivamente querela di falso in via incidentale.
Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione e producendo visura catastale dalla quale risultava un atto di compravendita da parte del dell'immobile per il quale era stato contratto il mutuo in Pt_1
pari data.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo inammissibile la querela proposta sia per tardività sia per genericità.
2. Il ha proposto appello avverso detta sentenza sostanzialmente Pt_1
sulla base di un unico motivo relativo alla ritenuta inammissibilità della querela di falso proposta in primo grado per dimostrare la falsità del mutuo.
A sostegno dell'impugnazione produce denuncia sporta in sede penale a carico di ignoti per i fatti di causa e ribadisce l'ammissibilità della querela proposta in primo grado, sia perché tempestiva (non potendo considerarsi pag. 2/6 perentori i termini assegnati per le note di udienza cartolare), sia in ragione delle prove allegate come scritti di comparazione con richiesta di CTU grafologica.
Il non ha poi depositato note per l'ultima udienza svolta con Pt_1
trattazione cartolare, né ha depositato scritti conclusivi.
3.- Si è costituita in giudizio l'appellata, ribadendo la correttezza del ragionamento del primo giudice anche in relazione alle prove già prodotte in primo grado in ordine alla compravendita e all'iscrizione di ipoteca sull'immobile per il quale era stato contratto il mutuo in pari data.
Ribadisce inoltre l'inammissibilità della querela proposta in primo grado per la sua genericità, in ragione della mancata indicazione di validi mezzi di prova.
4.- L'appello è infondato.
L'appello si fonda su un unico motivo di dedotta nullità del contratto di mutuo, con conseguente nullità del precetto azionato, per falsità della firma, falsità rispetto alla quale la parte aveva proposto in via incidentale in primo grado querela di falso dichiarata inammissibile.
In particolare, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. il aveva dedotto di non aver sottoscritto il Pt_1
contratto in questione, disconoscendo la sottoscrizione, di non essersi recato nello studio notarile, di non aver chiesto ed ottenuto mutuo, di non aver acquistato un immobile in Anselmo (Piacenza), fatti per i quali aveva anche sporto denuncia in sede penale contro ignoti. Con l'atto introduttivo e in corso di causa aveva chiesto quindi CTU grafologica.
Nei termini di legge ex art. 183 c.p.c. non aveva presentato alcuna specifica richiesta istruttoria, se non generica richiesta di interrogatorio formale della pag. 3/6 controparte “sui capitoli indicati in premessa preceduti dalla locuzione
“vero che””, capitoli evidentemente generici e inammissibili.
Soltanto in data 17.2.2021, all'ultima udienza, in allegato alle note per la trattazione scritta, veniva proposta querela di falso, ritenuta dal giudice inammissibile, sia perché depositata a margine dell'udienza di precisazione delle conclusioni oltre i limiti assegnati per il deposito di note scritte sia perché assolutamente generica.
Pur ritenuta la non tardività della proposizione ai sensi dell'art. 220 c.p.c., che consente la stessa in ogni stato e grado del giudizio, questa Corte concorda sulla ritenuta inammissibilità della querela per sua assoluta genericità.
In linea generale, l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile sancita dall' art. 2700 c.c. è relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti .
La contestazione della veridicità di un atto pubblico può quindi avvenire solo con querela di falso ritualmente depositata.
Nel caso di specie la querela proposta risulta assolutamente generica, lì dove il querelante deduce, senza alcuna indicazione di specifici mezzi di prova, che “non ha mai stipulato alcun atto di mutuo presso il Notaio Dr
, non si è mai recato presso il suo studio, non ha mai Persona_1
preso accordi con la per una richiesta di finanziamento né ha CP_2
mai incontrato alcun appartenente della Banca in questione ed ha interesse che venga accertata la falsità della sottoscrizione”, chiedendo poi genericamente la testimonianza del notaio senza formulazione Per_1
pag. 4/6 di alcun capitolo di prova, allegando soltanto alcuni scritti di comparazione della sottoscrizione (procura alle liti, patente e denuncia penale).
Sulla base di questi scarni elementi la querela è stata legittimamente ritenuta inammissibile, lì dove ai sensi del secondo comma dell'art. 221
c.p.c. la querela di falso “deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, onere della prova particolarmente rigoroso proprio in ragione dell'interesse pubblico caratterizzato dall'esigenza di tutelare la sicurezza dei rapporti giuridici.
Dall'altro lato, non è stata comunque contestata l'erogazione della somma di € 80.000,00, di cui risulta rilasciata quietanza nell'ambito del contratto di finanziamento e, comunque, dalle risultanze catastali risulta che l'opponente, contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, diveniva proprietario dell'immobile sito di SE (PC), identificato presso il locale Catasto Fabbricati al foglio 48, mappale 313, sub. 11 e sub. 28, per il cui acquisto era stato sottoscritto il contratto di mutuo.
Dalle risultanze catastali si evince infatti che ha Parte_1
acquistato la proprietà di tale immobile con atto di compravendita del
26.03.2004, bene oggetto di ipoteca volontaria e dell'azione esecutiva
R.G.E n. 94/2006 incardinata da Controparte_3
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come in dispositivo per la soccombenza con valori minimi per la bassa complessità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pag. 5/6 quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 290/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 4.997,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 10.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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