CA
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/06/2024, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 735/2023 R.G. promossa da:
quale titolare della Parte_1 Organizzazione_1
(COD. FISC: ) nato in UZBEKISTAN il
[...] C.F._1
20/01/1971 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA TAZZOLI 9 19121
LA SPEZIA rappresentato e difeso dall'Avv. BALATRI RICCARDO appellante
1 nei confronti di:
(COD. FISC. ) Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura in VIALE BRIGATE PARTIGIANE
2 16100 GENOVA rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO
GENOVA appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante quale titolare della Parte_1 [...]
: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, Org_2
In accoglimento dei suesposti motivi d'Appello proposto e in riforma della sentenza impugnata:
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa, se del caso ed occorrendo, rimessione della causa in istruttoria al fine di espletare le prove come dedotte e richieste in primo grado da parte opponente, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere le domande svolte nanti il Tribunale della Spezia nell'interesse di
CP_1
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del procedimento in favore dell'appellante”
Per l'appellata : “Voglia Parte_2
l'Ecc.ma Corte adita, previa reiezione dell'istanza di sospensiva, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Vinte le spese”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «Sinteticamente, trattasi di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2022 del Organizzazione_3
[...
[...] [...]
notificata all'opponente in data 3 Maggio 2022; la predetta ordinanza ha
[...]
ingiunto alla il pagamento della somma di €. 9.108,00 a titolo di Org_1
sanzione amministrativa per la violazione – accertata con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 30/2020 del 3/11/2020 notificato il 4/11/20 - del disposto di cui all'art. 6 comma 4° D. lgs 178/2014 per non aver dimostrato di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza in merito all'importazione di prodotti derivati da legno, nello specifico Pellet corrispondenti al codice doganale 4401310000 effettuate nell'anno 2019, in totale di n. 08, per complessivi 182.160,00 kg.
L'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di cui sopra per i seguenti motivi:
1. Insussistenza dei presupposti per la sanzione per carenza, in capo ad esso opponente, della qualifica soggettiva di operatore –persona fisica o giuridica - che commercializza legno o prodotti da esso derivati.
2. In merito al disposto di cui all'art. 6 “Sistemi di dovuta diligenza”, norma di riferimento ai fini della contestazione e della irrogazione della sanzione amministrativa, l'opponente ha dedotto la genericità delle condotte imposte all'operatore e l'imposizione di una sorta di “probatio diabolica” a carico del medesimo, imponendogli di valutare sia il rispetto da parte dell'esportatore della normativa del Paese di origine, sia l'eventuale provenienza illecita della merce e, più in generale, l'assenza di rischio nell'importazione.
3. In subordine l'opponente ha allegato l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo contestato.
L'opponente ha chiesto di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta con vittoria delle spese di lite.
Ha resistito il chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione.»
Con sentenza definitiva n. 311/2023 del 4 - 5/5/2023, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “respinge l'opposizione proposta da
3 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2022 del Comando Parte_1 Org_3
Carabinieri notificata all'opponente in data 3 Maggio 2022. Parte_2
Condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro
2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte, Parte_1
quale titolare della , con
[...] Organizzazione_1
ricorso depositato il 26.07.2023.
Con comparsa si costituiva , Parte_2
la quale instava per il rigetto del ricorso
All'udienza del 10.04.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti. Con ordinanza depositata il 21.04.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione immediata con la conseguente riserva di provvedere, nel termine di trenta giorni previsto da tale disposizione, alla pronuncia della sentenza o del provvedimento necessario per l'ulteriore corso del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO - In merito alla erronea applicazione del disposto di cui agli artt. 2 punto c), 4 e 6 Reg. UE 995/2010: a) insussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 2 lett. c e oggettivo di cui all'art. 4 (prima immissione nel mercato interno) - Sostiene l'appellante che, “non sussista prova alcuna che possa indurre a ritenere che il pellet acquistato dalla società opponente e di cui alle succitate bolle fosse stato, al momento dell'accesso da parte degli accertatori, anche solo in parte commercializzato […] Nessun documento indica detta circostanza: né fatture di vendita né preventivi né, del resto, ordini di alcun tipo […] Si appalesa quindi, oltre all'erroneità del provvedimento per violazione di legge, la carenza/illogicità della
4 motivazione della sentenza impugnata. Ivi, infatti, nulla si rintraccia, da un lato, al fine di giustificare l'attribuzione all'opponente della qualità di “operatore commerciale” né, tantomeno, si deduce alcunché per sostenere che vi sia stata la “prima immissione” sul mercato interno della merce de qua” (cfr. ricorso pag. 10).
Per il ricorrente, dunque, la sentenza sarebbe erronea avendo ritenuto sussistenti entrambi i requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti per l'applicabilità della norma, ossia, l'immissione in commercio del pellet e la qualità di operatore commerciale in capo all'opponente.
Per quanto riguarda la carenza di documentazione riscontrata dagli accertatori “fatta eccezione per il registro obbligatorio, infatti, ciò che conta è il sostanziale rispetto della legislazione vigente, giacché i succitati documenti svolgono semplicemente una funzione probatoria, peraltro, neppure esclusiva”. Stanti le informazioni fornite, ci si troverebbe, pertanto, di fronte ad un “c.d. rischio trascurabile e, anche in tal senso, la condotta dell'opponente non avrebbe meritato censura” (cfr. ricorso pag. 7). Avrebbe errato il giudice di prime cure a non ritenere applicabile nella fattispecie in oggetto il cd “rischio trascurabile”. Sottolinea il ricorrente come la normativa in esame renda arduo, da un lato, l'adeguamento da parte degli operatori del settore e consentano, dall'altro, contestazioni generiche e discrezionali come quelle del verbale impugnato.
Ad avviso della Corte il motivo non merita accoglimento.
I) In ordine alla doglianza relativa alla carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'opponente, la Corte osserva che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'odierno ricorrente rientra nella definizione di «operatore», ossia “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”, ai sensi dell'art. 2 lett. c) del Reg. 995/2010, mentre ai sensi della lettera b) della medesima norma con il termine «commercializzazione» deve intendersi “la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva
5 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (3). Non costituisce
«commercializzazione» la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno”.
II) L'ampia definizione normativa consente di ritenere come l'attività espletata del ricorrente esercitata tramite la rientri nella nozione di CP_1
“commercializzazione di legno o prodotti da questo derivati”, quand'anche, come dichiarato dallo stesso opponente in sede di audizione, l'attività fosse limitata alla
“vendita al dettaglio di combustibile tipo pellet” (cfr. verbale audizione all.5).
III) Per quanto riguarda l'assenza del sistema di due diligence accertata dagli operanti, il ricorrente non censura il provvedimento impugnato, né contesta l'esito dell'accertamento, limitandosi a sostenere che il sistema di due diligence previsto dal combinato disposto degli artt. 4 n. 2 e 6 del regolamento, sia previsto solamente ai fini della prova della legalità della provenienza del legno, che nel caso in esame sarebbe risultata dalle informazioni fornite dal produttore.
IV) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'articolato sistema di valutazione e controllo previsto dalla direttiva all'art. 6 impone agli operatori che commercializzano il legno o prodotti derivati di predisporre: a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato … b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale. … .
V) Il sistema di valutazione del rischio predisposto da ciascun operatore e le procedure dallo stesso indicate possono considerarsi sufficienti nel caso di “rischio trascurabile”, dovendo, diversamente, il singolo operatore, prevedere una ulteriore implementazione di procedure che attenuino ulteriormente il rischio di commercializzare legno di importazione illegale e consentano una verifica maggiormente accurata della provenienza del materiale ai sensi dell'art. 6 lett. c).
6 VI) Solo una volta effettuata la valutazione e poste in essere le procedure indicate alle lettere a) e b) l'operatore è in grado di verificare la sussistenza del c.d. rischio trascurabile previsto dalla lett. c), che esime dalla adozione di “procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi”.
VII) La norma non prevede dunque una clausola di esclusione dal complesso della dovuta diligenza per l'ipotesi di rischio trascurabile, ma un sistema rafforzato di controllo per i casi nei quali il rischio, all'esito della valutazione, sia definito sussistente.
VIII) Nel caso in esame, peraltro, come ammesso dallo stesso opponente, nessuna valutazione né procedura era stata posta in essere “sebbene non avesse precisa contezza di quali informazioni dovessero essere acquisite e come, l'esponente faceva richiesta all'esportatore plus delle caratteristiche del prodotto e di eventuali Pt_3
certificazioni fossero in suo possesso sin dalla sottoscrizione del contratto, come si evince dalla mail del 30/07/19 e relativi allegati documentali” (ricorso introduttivo primo grado pag. 6).
IX) Gli accertatori hanno, peraltro, esaminato la documentazione doganale esibita dell'operatore accertando che non era possibile verificare “il nome comune delle specie di albero utilizzate;
regione di taglio/raccolta; concessione di taglio riconducibili in maniera chiara ed univoca ai prodotti importati;
procedure di analisi del rischio relative all'area di provenienza del legname utilizzato per la produzione delle materie prime derivate dal legno”.
2) SECONDO MOTIVO - In merito alla erroneamente ritenuta colpa dell'opponente - Per l'appellante la normativa sarebbe stata “di fatto” rispettata e tale circostanza si rifletterebbe anche sull'elemento soggettivo;
parimenti avrebbe dovuto essere considerata ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo anche la condotta tenuta successivamente alla contestazione;
nessun elemento, ai fini della sussistenza
7 dell'elemento soggettivo, potrebbe trarsi dalle dichiarazioni rese dall'opponente in quanto rilasciate in relazione alla contestazione di omessa tenuta del registro obbligatorio in violazione dell'art. 5 del Reg. 607/2012, oggetto di diverso verbale.
Il motivo, ad avviso della Corte, non è fondato.
I) Quanto al “sostanziale rispetto della normativa” ci si richiama alle considerazioni svolte nell'ambito dell'esame del primo motivo.
II) Secondo il ricorrente, non sarebbero valutabili ai fini di ritenere sussistente l'elemento soggettivo le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione riguardando il diverso verbale non impugnato relativo alla mancata istituzione del registro previsto dall'art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012.
III) Contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, risulta documentalmente come le dichiarazioni siano state rese in relazione ad entrambi i verbali di contestazione amministrativa (cfr. verbale di audizione doc. 5 appellato) e pertanto come le stesse utilizzabili anche nel caso in esame.
IV) Il ricorrente in sede di audizione aveva dichiarato che:
Alla luce delle precedenti considerazioni e delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione risulta integrato l'elemento soggettivo dell'illecito avendo, come rilevato dal giudice di primo grado “l'opponente ha violato il regolamento UE per colpevole ignoranza;
ai fini della asserita non sussistenza dell'elemento soggettivo non rileva che successivamente alla contestazione per cui è causa abbia Persona_1
iniziato ad avvalersi di un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo
8 di controllo di cui all'articolo 8 ( ); tale circostanza non annulla la Parte_4
precedente condotta colposa che è stata legittimamente sanzionata con l'ingiunzione opposta”.
3) TERZO MOTIVO - In merito al provvedimento emesso dal Tribunale della
Spezia con riferimento alle istanze istruttorie – L'appellante lamenta che non siano state accolte le istanze istruttorie volte a dimostrare “l'attivazione “di fatto” del sistema di due diligence imposto dalla normativa” (ricorso pag. 13). Secondo l'appellante sarebbe possibile fornire all'autorità le informazioni necessarie per escludere la natura illegale del legno mediante diversi sistemi inclusa la prova testimoniale.
Il motivo ad avviso della Corte è inammissibile, in quanto “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la comparsa conclusionale).
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023, Rv. 668195 - 01)
In ogni caso, la Corte rileva quanto segue.
I) Ai sensi del D.L.vo 178/2014 al comma 4 prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le CP_3
procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.
995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.”
9 II) I verbalizzanti hanno accertato che non aveva istituito il registro di CP_1
cui all'art. 5 del Regolamento. (“Tenuta dei registri da parte degli operatori 1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.
2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio”).
III) Tale contestazione è stata elevata con distinto verbale non impugnato e pertanto si tratta di accertamento inoppugnabile peraltro neppure contestato dal ricorrente.
IV) Nessuna altra modalità “alternativa” è prevista dalla norma per provare l'adozione del sistema di dovuta diligenza che, peraltro, pacificamente non era stato adottato.
4) La decisione sul merito rende superfluo l'esame della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
[...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Organizzazione_2
favore della parte , Parte_2
applicando, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni i valori medi dello scaglione di riferimento:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
E così complessivamente € 2.915,00,00 per compensi di avvocato.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso proposto da quale titolare della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 311/2023 pronunciata inter Organizzazione_2
partes in data 05/05/2023 dal Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) condanna quale titolare della Parte_1 Org_2
a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
[...]
2.915,00,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge in favore della parte Parte_2
;
[...]
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 17/04/2024
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
11