Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4510/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado dall'avv. Corrado
De Gregorio appellante contro
(C.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Federica Raimondi appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8172/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 33606/2017 R.G., pubblicata in data 11.5.2021
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con atto di citazione notificato il 28.4.2017 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
e domandava al Tribunale di Roma di: accertare e dichiarare che il CP_1 [...]
interrompeva arbitrariamente il rapporto contrattuale non provvedendo né a pagare CP_1 all'attrice € 550,00 di cui alla fattura n.42/15 del 24.08.2015, né a saldare i residui ratei fino alla suddetta scadenza del 23/10/2018, né ad indennizzare, a titolo risarcitorio, la medesima attrice dei servizi prestati, delle spese sostenute e del mancato guadagno fino alla data di scadenza del rapporto contrattuale per un complessivo ammontare di € 9.900,00 e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento, per i titoli di cui sopra, della complessiva somma di € 10.450,00 o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. A sostegno delle sue pretese, l'attrice esponeva che in data 24.10.2014 stipulava un contratto con il con cui si obbligava ad analizzare, monitorare e controllare i costi di Controparte_1 telefonia del cliente nonché a elaborare un “piano operativo” finalizzato all'ottimizzazione nonché alla gestione dei prodotti e dei servizi telefonici per ottenere un risparmio delle sue pregresse spese
€ 550,00. Precisava 17Ventidue che, ai sensi dell'articolo 3.3 del detto contratto, era concessa al Comune la facoltà di recedere dal contratto solo nel caso in cui nel corso di un anno il medesimo non avesse conseguito una riduzione dei costi di telefonia e, in particolare, se il risparmio di spesa fosse stato inferiore al rateo annuo del corrispettivo versato.
Continuava l'attrice esponendo che a seguito della stipulazione del contratto avrebbe provveduto a rilevare i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile e che avrebbe provveduto a predisporre un progetto volto alla riduzione dell'esborso entro i successivi quattro anni.
Tuttavia, dopo aver indicato al cliente gli adempimenti da svolgere per rispettare il piano, il CP_1 non avrebbe provveduto tempestivamente ad attivare la convenzione con Telecom ed il passaggio a tale fornitore sarebbe avvenuto solo in data 2.7.2015. Proseguiva l'attrice esponendo che in data 6.11.2015 il avrebbe comunicato CP_1 CP_1 il recesso anticipato dal contratto a causa della mancata riduzione dei costi di telefonia.
Tale recesso sarebbe stato, tuttavia, esercitato illegittimamente poiché il non avrebbe CP_1 provveduto ad attuare tempestivamente il progetto redatto dalla società.
Pertanto, domandava il pagamento del corrispettivo di cui al contratto oggetto del Parte_1 giudizio, della penale e del risarcimento del danno.
In data 24.7.2017 si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_1 poiché infondate in fatto ed in diritto.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che il rapporto contrattuale instaurato dalle parti con il contratto stipulato il 24.10.2014 è cessato per legittimo recesso manifestato il 6.11.2015 dal Comune di
Montelanico (Rm), che condanna, in persona del Sindaco in carica pro tempore, a pagare a la somma di € 550,00, oltre le spese processuali, liquidate come in espositiva, Parte_1 compensate nella misura di due terzi e dovute per la residua parte pari a € 908,00 (100 anticipazioni,
218 fase di studio, 185 fase introduttiva, 405 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione, dopo aver ribadito il provvedimento adottato in corso di causa sulle istanze di prova testimoniale delle parti e dopo aver richiamato il testo dell'art.3 del contratto dedotto in giudizio, osservando quanto segue: “Sono incontroverse le date di attivazione delle linee telefoniche e dati indicate dal avvenute tra il 16.10.2015 e il 24.10.2015, e la CP_1 società attrice ha negato di aver assunto l'obbligazione di svolgere l'attività di comunicazione tra il
e il gestore dei servizi telefonici, che è compresa nel precitato testo contrattuale e non ha CP_1 allegato o provato di essersi attivata per far avere al committente la sollecita attivazione di tali concessioni.
Al riguardo, si rileva che il recesso per giusta causa, pattuito a favore del committente, costituisce un rimedio stragiudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento ed è soggetto ai principi della risoluzione per inadempimento, in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020). Nella specie, la società attrice è incorsa nel grave inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di prestazione di servizi stipulato dal , poiché ha negato di aver Controparte_1 assunto l'obbligazione di curare i rapporti tra l'ente committente e la società somministrante i servizi di telefonia e a ciò è dovuta la tardiva attivazione delle suindicate linee telefoniche e di connessione dati. Per conseguenza, la domanda risarcitoria non è fondata.
Va considerata l'obbligazione di pagamento del residuo corrispettivo dell'importo di € 550, di cui alla fattura n.42/2015 emessa il 24.8.2015, il cui pagamento è controverso e si osserva che il CP_1 ha sostenuto di aver pagato questo importo all'attuale parte attrice, mediante il mandato di pagamento emesso il 26.2.2016 (documento n. 4), il cui testo indica che è stata prescelta la modalità di pagamento mediante bonifico bancario al codice Iban ivi indicato, ma non ha allegato o provato di aver eseguito questo adempimento, non essendo stata prodotta alcuna documentazione attestante che l'istituto di credito ha ricevuto al richiesta di bonifico da parte del e l'ha eseguita CP_1 accreditando l'importo di € 550 all'attuale parte attrice.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore del credito per il quale si è agito, tariffa media, con esclusione della fase istruttoria, che non ha riguardato l'accertamento del diritto di credito al pagamento di € 550 (300 anticipazioni, 872 fase di studio, 740 fase introduttiva, 1.620 fase decisoria), ne è disposta la compensazione nella misura di due terzi, stante il rigetto della residua parte della domanda e il dispositivo contiene l'entità della misura dovuta, pari a un terzo.”
§ 3 — Con atto di appello contenente quattro motivi, impugnava la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava, in via principale di accertare e dichiarare che il ha interrotto arbitrariamente il rapporto contrattuale e per l'effetto di condannarlo al CP_1 pagamento di € 8.114,76 oltre IVA e, in via istruttoria, di riconoscere la rilevanza e l'ammissibilità delle prove testimoniali articolate in primo grado.
In data 10.11.2021 si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello poiché Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
La causa, già rinviata per conclusioni, è stata ulteriormente rinviata d'ufficio al 13.6.2025, quindi è stato disposto il mutamento del rito per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine per note conclusive. La causa è stata quindi discussa oralmente all'udienza del 13.6.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per l'appellante:
“..sia accertato e dichiarando che il ha arbitrariamente interrotto, il Controparte_1
6.11.2015, il rapporto contrattuale scadente il 23.10.2018 omettendo di pagarle le residue 18
(diciotto) rate bimestrali, di €.450,82 + IVA ciascuna, pari a complessivi €.8.114,76 + iva, e dunque per l'effetto che il medesimo comune condannato a pagarle la suindicata residua di somma
€.8.114,76 + iva, a titolo di corrispettivo o di indennizzo e/o di risarcimento o eventualmente a titolo di ingiustificato arricchimento. In via istruttoria si insteste perché riconosciuta piena rilevanza ed ammissibilità alle prove testimoniali espletate sui fatti dedotti dall'appellante nelle proprie memorie istruttorie di primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da determinarsi indi per il primo grado, ai sensi del Dm 55/2014, in €.4.835,00 oltre spese generali, cpa ed IVA in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, anche per compensazione, nella misura di 2/3, delle spese del grado, nonché per il presente gravame nel valore medio di cui al Dm 147 del 2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 oltre alle spese del contributo unificato.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare lo spiegato appello con conferma integrale della sentenza gravata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CNA come per Legge”
§ 4 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito la fattispecie giuridica ed avrebbe erroneamente interpretato la vicenda. In particolare, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente accertato in capo all'appellata l'inadempimento al contratto intercorso tra le parti. In nessuna disposizione del contratto sarebbe stato previsto l'obbligo in capo alla medesima di curare i rapporti tra il ed il gestore CP_1 telefonico per l'attivazione della convenzione di servizio. La “gestione delle pratiche burocratiche con i fornitori” e la “risoluzione dei problemi del settore gestito”, cui la società oggi appellante si era obbligata nei confronti del a mente dell'art.
2.3 del contratto, non prevedevano che la società CP_1 curasse per conto del i rapporti con il nuovo gestore telefonico ed erano, comunque, attività CP_1 relative alla fase di “controllo e monitoraggio”, successiva a quella dell'attivazione dei servizi indicati come soluzioni. L'incarico assegnato dal infatti, avrebbe avuto un contenuto strettamente programmatico e CP_1 sarebbe stato finalizzato all'elaborazione di un piano che poi avrebbe dovuto essere eseguito dall'ente tramite l'acquisto dei servizi telefonici a mezzo del portale di Consip che sarebbe riservato esclusivamente alle amministrazioni pubbliche, per cui non sarebbe nemmeno ipotizzabile l'intermediazione di per l'attivazione del rapporto con il nuovo gestore. Parte_1
§ 4.2. Il secondo motivo è articolato in due censure,
Con la prima censura, l'appellante osserva che il Tribunale avrebbe errato laddove non ha considerato che aveva agito diligentemente nell'esecuzione del contratto. Parte_1
A tal proposito, l'appellante espone che nel corso del rapporto contrattuale avrebbe fornito tutte le indicazioni al per l'attivazione delle linee di telefonia Telecom, ma, il a fronte CP_1 CP_1 della disponibilità della società, non avrebbe assolto agli incombenti segnalati comportando un ritardo per il passaggio al nuovo fornitore sino al 30.7.2015.
Pertanto, la tardiva attivazione del servizio di telefonico non sarebbe imputabile all'appellante, ma esclusivamente dalla negligenza degli addetti del . CP_1 CP_1
Con la seconda censura, impugna la sentenza di primo grado poiché il Tribunale Parte_1 avrebbe illegittimamente ritenuto: inammissibile la prova per testi sui fatti dedotti ai capitoli n. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28 e 29 poiché suscettibili di prova documentale;
generico ed indeterminato il capitolo 8; non vertente su alcuna concreta circostanza di fatto il capitolo 16; il capitolo 24 perché indicante fatti non controversi;
il capitolo 9 perché documentale ed i capitoli n.
12, 13, 17, 18, 20 e 21 poiché irrilevanti. In particolare, l'appellante sostiene che i fatti dedotti nei primi capitoli sarebbero provabili in via testimoniale in quanto non vi sarebbe alcuna norma ostativa all'utilizzo di tale mezzo di prova;
che il capitolo 8 non sarebbe generico ed indeterminato poiché avente ad oggetto l'attivazione dei servizi oggetto del piano operativo;
il capitolo 16 riguarderebbe una circostanza concreta, ossia se successivamente alle indicazioni fornite dall'appellante, i dipendenti della società avesse ricevuto ulteriori richieste di supporto dal per quanto riguarda i capitoli 24 e 9 il Tribunale avrebbe CP_1 in un primo momento espresso che i medesimi vertessero su fatti non controversi, ma successivamente non avrebbe posto tali fatti a fondamento della decisione;
per quanto riguarda i capitoli 12, 17, 18, 20, 21 sarebbero rilevanti ai fini della decisioni atteso che riguarderebbero il supporto fornito dall'appellante al per l'attivazione del servizio di telefonia. CP_1
Il primo motivo e la prima censura del secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono fondati, sicché è assorbita la censura riguardante il provvedimento istruttorio.
Nel contratto concluso tra il e in data 24.10.2014, l'art.5, Controparte_1 Parte_1 intitolato “Obblighi e vincoli del Cliente”, indicava tra detti obblighi quello di “attuare il progetto elaborato per suo conto dal FORNITORE nel Piano Operativo dando seguito alle attivazioni ed alle modifiche indicategli da quest'ultimo”. E' chiaro, quindi, che una volta presentato dalla società al Comune il piano operativo con l'indicazione di Telecom come gestore telefonico presso cui trasferire le utenze per conseguire il risparmio di spesa programmato, dovesse essere il a dare CP_1 esecuzione al piano attivando i contratti con Telecom e che la “gestione pratiche burocratiche con i Fornitori” e la “risoluzione dei problemi del settore gestito”, che facevano parte del servizio che era obbligata a fornire al riguardassero la gestione del rapporto instaurato Parte_1 CP_1
a seguito di tale attivazione, come si comprende anche dal fatto che il contratto le indica come prestazioni riguardanti la fase di “Controllo e Monitoraggio”. Una ulteriore conferma del disimpegno della società dalle incombenze attinenti alla fase di attivazione del contratto con il nuovo gestore telefonico si desume dal criterio di calcolo del risparmio di spesa indicato dall'art.
6.3. del contratto, che escludeva, come si vedrà meglio più avanti, che potesse incidere su tale quantificazione l'eventuale ritardo nell'attivazione dei nuovi servizi indicati dal fornitore. Tanto premesso, occorre comunque considerare che dalla documentazione prodotta dalla società emerge che questa, in persona di fornì al in persona della sig.ra Controparte_2 CP_1 Parte_2
tutte le indicazioni utili a procedere all'attivazione dei contratti con Telecom attraverso il
[...] portale “acquistinrete” riservato alle pubbliche amministrazioni, offrendo il proprio supporto anche per il caricamento della proposta di attivazione sul portale (doc.4 e 5). Dopo l'ultima comunicazione via email tra e risalente al 3.2.2015, il Comune risulta esser rimasto silente e non CP_2 Parte_2 aver informato la società, né dell'invio della proposta, né della mancata attivazione dei nuovi contratti.
Solo nel giugno 2015, e sempre su iniziativa della società in persona di ripresero i Controparte_2 contatti tra le parti e, sebbene dalla email della alla del 8.7.2015 (doc.5 CP_2 Parte_2 CP_1 risulti che la richiesta di attivazione era stata inviata dal il 30.1.2015 e che non era stata CP_1 lavorata, si ritiene che non possa essere imputata alla società l'eventuale inerzia del gestore, sia perché non era a carico della società l'attivazione dei nuovi servizi, sia perché la società non è stata nemmeno messa in condizione di attivarsi presso il gestore per la risoluzione del problema, avendo il CP_1 omesso di informarla.
§ 4.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza poiché il Giudice non avrebbe valutato gli obblighi contrattuali a cui il si sarebbe dovuto attenere. CP_1
In particolare, il avrebbe illegittimamente interrotto il rapporto contrattuale atteso che, ai CP_1 sensi degli artt.
6.5. e 6.6. del contratto, il diritto di recesso era previsto per la sola ipotesi che la complessiva spesa telefonica fosse stata, in una delle successive annualità, uguale o superiore a quella dell'anno antecedente alla sottoscrizione del medesimo contratto e solo qualora il avesse CP_1 tempestivamente e compiutamente adempiuto all'attuazione del progetto elaborato nel piano operativo dando seguito alle attivazione ed alle modifiche indicate.
Nel caso di spece l'appellato non avrebbe dimostrato di non aver conseguito allo scadere della prima annualità alcun risparmio rispetto al dato iniziale, non avrebbe indicato l'ammontare totale dei costi di telefonia sostenuti nella prima annualità contrattuale – omettendo di considerare i dati di spesa relativi alla telefonia mobile, pur concorrenti a determinare la spesa telefonica complessiva dell'ente
- né avrebbe dato seguito alle raccomandazioni di cui al progetto elaborato dall'appellante.
Il motivo è fondato.
Il contratto concluso tra il e in data 24.10.2014 aveva una Controparte_1 Parte_1 durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile salvo disdetta, e attribuiva al sempre che CP_1 questo avesse tempestivamente e compiutamente adempiuto agli obblighi (di cui all'art.5.1.) assunti con il contratto stesso, il diritto di recesso anticipato rispetto alla scadenza nell'ipotesi in cui, allo scadere dei primi 12 mesi o allo scadere delle successive annualità, non avesse conseguito alcun risparmio in tale arco temporale di riferimento (art.
3.3. e 6.5.). Il risparmio avrebbe dovuto essere accertato raffrontando il “dato iniziale”, costituito dal costo dei servizi di telecomunicazione nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto, con il “dato finale”, costituito dal costo degli stessi servizi nel periodo annuale di raffronto sommato al corrispettivo dovuto per lo stesso periodo a Entrambi i dati avrebbero dovuto essere calcolati Parte_1 secondo i criteri indicati dal contratto (art.6.3.). In particolare, il dato finale avrebbe dovuto essere determinato conteggiando il corrispettivo dovuto dal alla società solo per i mesi in cui CP_1 interamente risultassero, dalle fatture telefoniche del cliente, attivati tutti i nuovi servizi indicati dal fornitore e calcolando la spesa telefonica solo sulle fatture in cui per l'intero mese di riferimento risultassero attivati i nuovi servizi suddetti.
Il contratto escludeva, pertanto, che potesse incidere sulla determinazione del dato finale l'eventuale ritardo nell'attivazione dei nuovi servizi, il che, da un lato, conferma che di tale attivazione non fosse responsabile la società e, dall'altro lato, esclude la legittimità del recesso del motivato in CP_1 base a un mancato risparmio di spesa arbitrariamente dedotto e non quantificato in conformità al criterio contrattuale.
§ 4.4. Con il quarto motivo, l'appellante domanda la riforma della statuizione sulle spese processuali quale conseguenza dell'auspicata modifica della sentenza di primo grado.
Si tratta di una censura solo apparente, in quanto la rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado consegue di diritto alla riforma della sentenza impugnata.
§ 5. – Conclusivamente, accertata l'illegittimità del recesso e, dunque, l'inadempimento del CP_1 al contratto in essere tra le parti, merita accoglimento la domanda della società appellante di condanna del al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, di una somma CP_1 pari all'intero corrispettivo contrattuale dovuto dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto, pari a € 8.114,76 più i.v.a.
§ 6. Le spese processuali di entrambi gradi seguono la soccombenza e si liquidano per compensi secondo i valori di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 5200,01 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi eccetto la fase istruttoria/trattazione in appello che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 5077,00 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 8172/2021 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'illegittimità del recesso del dal contratto concluso con Controparte_1
e condanna il a pagare a a titolo risarcitorio la Parte_1 CP_1 Parte_1 somma di € 8.114,76 più i.v.a.; 2. condanna il a rifondere a le spese processuali dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio che liquida per compensi in € 5077,00 per il giudizio di primo grado e in € 4888,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.6.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo