Sentenza 16 febbraio 2023
Massime • 1
Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.
Commentario • 1
- 1. Azione di risarcimento danni: Guida completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 settembre 2025
L'azione di risarcimento danni rappresenta uno degli istituti cardine del nostro ordinamento giuridico, uno strumento fondamentale attraverso il quale un soggetto che ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, può ottenere il ripristino della propria sfera giuridica lesa da un fatto illecito altrui. La sua disciplina, pur trovando il suo epicentro nel Codice Civile, si articola in una complessa rete di norme speciali e interpretazioni giurisprudenziali in continua evoluzione. FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Alla base di ogni azione di risarcimento vi è il principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non recare danno ad altri. Tale principio si traduce in due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2023, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
- ricorrente- contro ES MA, SS D'IL, EL D'IL, EP D'IL, MM D'IL, GR D'IL, MA AL D'IL, DO D'IL e RI D'IL, tutti in proprio e quali eredi di SS D'IL e MA SI, a loro volta, genitori dei germani deceduti, ED D'IL e SO D'IL, Civile Sent. Sez. 3 Num. 4938 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: BR RE Data pubblicazione: 16/02/2023 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. MBì elettivamente domiciliati in ROMA, Via Cesare Fracassini n. 4, presso lo studio dell'avvocato Vania CIRESE che li rappresenta e difende unitamente all'avv. SS ORSINI, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrenti ricorrenti incidentali- nonché contro OK UG nella qualità di erede di NO EN -intimata- nonché contro COMPAGNIA TIRRENIA DI ASSICURAZIONE SPA, in liquidazione coatta amministrativa -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7609/2018, pubblicata il 30/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2022 dalla Consigliera Irene BR FATTI DI CAUSA L In accoglimento dell'appello proposto dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Latina, la Corte di appello di Roma ha accertato il concorso di colpa dei danneggiati nel verificarsi dell'evento mortale nella misura del 50%, nonché gli importi delle somme risarcitorie dovute dal predetto Consorzio e dagli eredi di NO NZ, Direttore tecnico del Consorzio, in solido tra loro, in favore dei congiunti dei deceduti germani ED e SO D'IL ed in particolare, in favore di ES MA, SS D'IL, EL D'IL, EP D'IL, MM D'IL, GR D'IL, MA AL D'IL, DO D'IL e RI D'IL. Ha rigettato la domanda di SS D'IL OR e revocato la condanna dei convenuti alla refusione delle spese di prime cure nei confronti del predetto, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1 UP 11.11.22 n.R.G. 16E320/19 Pres. G. Travaglino Est. I. BR Avverso la sentenza d'appello, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione. ES MA, SS D'IL, EL D'IL, EP D'IL, MM D'IL, GR D'IL, MA AL D'IL, DO D'IL e RI D'IL resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi. Il ricorso è stato fissato dapprima alla camera di consiglio del 6.05.2022 e poi, con ordinanza interlocutoria n. 18603 del 2022, rinviato a nuovo ruolo per essere fissato in pubblica udienza;
l'udienza pubblica è stata poi fissata per 1'11 novembre 2022. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in via principale, che la Corte rimetta alle Sezioni Unite la decisione sul terzo motivo di ricorso principale, e, in subordine, che accolga il terzo motivo del ricorso principale e respinga gli altri motivi del medesimo nonché quelli del ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 11.. Il Consorzio ricorrente lamenta, con il primo motivo del ricorso principale, la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. ed in genere dei principj in materia di concorso del fatto colposo del creditore" in quanto, sebbene la Corte di appello abbia riconosciuto la natura colposa del comportamento dei due germani D'Achille, ha comunque condannato il Consorzio in solido con gli eredi di NZ al risarcimento del danno in favore degli appedati. 1.2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo, la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. ed in genere dei principi in materia di liquidazione equitativa del danno - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c." in quanto la Corte di appello, in accoglimento dell'appello incidentale, ha ritenuto di personalizzare il danno, personalizzazione esclusa in prime cure, nonostante l'assenza di qualsivoglia allegazione sul punto, in 2 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/1.G Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrcs: violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio e di presunzioni. L3. Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 c. c. ed in genere dei principi in materia di risarcimento del danno da fatto illecito - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." in quanto sarebbe stata riconosciuta la debenzEi degli interessi compensativi sulle somme liquidate, sebbene la richiesta di tali interessi non fosse stata mai formulata. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti lamentanD la "Violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione all'art. 28 Carta Costituzionale e 2049 c.c. per illegittimità e manifesta illogicità della motivazione" e in particolare si dolgono che la Corte di appello non abbia tenuto conto del richiamato dettato costituzionale che, in sostanza, stabilisce la responsabilità solidale dell'Ente pubblico per il fatto del suo dipendente ove ne sia affermata la responsabilità sia penale che civile e perché, trattandosi di responsabilità oggettiva, l'ente pubblico risponde per il risarcimento dei danni subki dal soggetto passivo, e contestano inoltre l'acclarato concorso di colpa delle vittime, richiamando in proposito uno stralcio della motivazione della sentenza n. 32428/2008 della Corte di cassazione penale da cui si evince che il pericolo nella zona del sinistro era segnalato in modo improprio e del tutto insufficiente. IL Con il secondo motivo di ricorso incidentale denunciano la "Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio - violazione art. 1226 c. c." 12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale lamentano, infine, la "Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. contraddittorietà tra la motivazione e il deciso'. 3. Per ragioni di ordine logico va esaminato preliminarmente il ricorso incidentale. 3 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. MB 3.1. Il primo motivo è infondato, tenuto conto che l'accertamento delle responsabilità in sede penale non preclude l'accertamento e la verifica in sede civile del concorso colposo dei danneggiati con cui si contesta l'accertamento del concorso del fatto colposo delle vittime. Questa Corte ha di recente ribadito che, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma ron preclude al giudice civile l'accertamento dell'apporto causale del danneggiato - il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - ove non sia stato considerato dal giudice penale ai fini dell'accertamento a lui demandato (Cass. Sez. 3, n. 13/06/2018 n. 15392). 3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale, tralasciando il rilievo di inammissibilità sul profilo dell'insufficiente motivazione, non più ricorribile per cassazione a seguito della modifica normativa del 2012 intervenuta sul testo del comma 5 dell'art. 360 c.p.c. richiamato, va disatteso tenuto conto che la liquidazione equitativa della misura del danno non patrimoniale, di cui i ricorrenti incidentali lamentano l'omessa motivazione, non è stata affatto omessa, limitandosi i predetti a prospettare un calcolo liquidatorio alternativo, senza contrastare la ratio decidendi della sentenza impugnata. 3.3. Il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce il contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla personalizzazione del danno in relazione alla controricorrente MAni, è infondato, non sussistendo il lamentato contrasto alla luce della corretta motivazione adottata dal giudice di merito, in conformità con gli insegnamenti, in subiecta 17: Iateria, di questa Corte di legittimità. 4. Venendo all'esame del ricorso principale, il primo motivo di ricorso va disatteso in quanto si risolve in una mera critica all'accertamento 4 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrcs: compiuto dal giudice di merito, non sussistendo nella specie alcuna violazione dell'art. 1227 c.c., atteso che la Corte di appello ha ritenuto di rilevare cl'Jfficio il concorso di colpa delle vittime nella causazione del sinistro e di quantificarlo nella misura del 50% sulla base del comportamento dei due germani, adulti trentenni, i quali, per un verso, si introdussero nella proprietà di un ente pubblico, ignorando e contravvenendo a specifici divieti di balneazione esistenti in loco, per l'altro, in considerazione del fatto che la presenza di un impianto di convogliamento di acqua fosse di per sé un deterrente alla balneazione, ma ciononostante i due giovani non ne furono dissuasi. La corte di merito, in definitiva, ha sul punto congruamente motivato(Cass. Sez. 3, 11/02/2020 n. 3319). 4.1. Fondati, viceversa, sono il secondo e terzo motivo del ricorso principale. 4.1.11. In primo luogo, è fondata la doglianza in tema di personalizzazione del danno formulata con il secondo motivo. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari: , attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferiment:c (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), questa Corte ha già chiarito che spetta al ,;giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivarn ,ente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche ed eccezionali circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo 5 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. MB e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (In tal senso, Cass. Sez. 3, 21/09/2017 n. 21939; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 31/01/2019 n. 2788; nella stessa prospettiva, Cass. Sez. 3, 15/05/2018 n. 11754; Cass. Sez. 6 - 3, 04/03/2021 n. 5865ez. 3, n. 11724 del 05/05/2021; Cass. Sez. 6 - L, 26/11/2021n. 36878). La sentenza impugnata non appare conforme all'indirizzo richiamato nel punto in cui ha affermato che i ricorrenti avevano assolto all'onere di esplicitare l'indicazione degli elementi da valorizzare in ordine ai criteri di liquidazione del danno parentale;
invero, come a ragione lamentato da parte ricorrente, la detta indicazione è avvenuta soltanto in modo generico nella memoria dei congiunti della vittima depositata in prime cure ex art. 183 c.p.c. in data 18 febbraio 2010, nella quale gli attori in prime cure si erano limitati ad elencare una serie di elementi generici da prendere in considerazione, senza allegarne e provarne di specifici. 4.1.2. In secondo luogo, è fondata la doglianza posta dal terzo motivo nei termini di seguito illustrati. In proposito, il Collegio non ritiene di accedere alla richiesta formulata dal Procuratore Generale, non ritenendo necessario il rinvio alle Sezioni Unite in merito alla questione sul riconoscimento degli interessi compensativi in assenza di specifica richiesta delle parti, tenuto conto che i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite n. 1712 del 1995 non confliggono, nella sostanza, con quanto affermato dalle pronunce richiamate dal Procuratore generale nelle sue conclusioni (pag. 2 delle conclusioni: Cass. 16128 del 2009 e pag. 5: Cass. 24468 del 2020). 6 UP 11.11.22 n.R.G. 16620[1.9 Pres. G. Travaglino Est. I. AR Secondo il richiamato arresto delle Sezioni Unite, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Questo condivisibile insegnamento, cui il collegio intende dar seguito, in particolare, ha chiarito che, nell'ambito della valutazione equitativa, la prova di detto danno può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obbiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivact. ente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. In tale prospettiva, chiariscono ancora le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia, non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 comma 1 cod. civ.) ma di danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art. 2056 comma 2 cod. civ. (In tal senso: Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712). Ulteriore, rilevante affermazione di questa Corte, di cui è necessario tenere conto in relazione alla fattispecie in esame, è quella secondo cui, nei debiti di valore, i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento 7 UP 11.11.22 n.R.G. 16620[19 Pres. G. Travaglino Est. I. BR dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Questo danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi (cioè nel caso in cui la reddittività del denaro, tra evento e liquidazione, è superiore al tasso di rivalutazione monetaria), mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Pertanto, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. Sez. 3, 24/10/2007 n. 22347; in senso conforme: Sez. 3, 12/02/2010 n. 3355; Sez. L, 20/01/2020 n. 1111)„ Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza di legittimità si è espressa, viceversa, nel senso di ritenere che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito sia implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento vuoi degli interessi compensativi vuoi del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni (Cass. 10/12/2021 n. 39376; Cass. Sez. 3 4/11/2020, n. 24468;Cass. Sez. 1 17/09/2015 n.18243). Ma quest'ultimo orientamento non convince in relazione a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di danno ingiusto di cui all'ad 2043 cod. civ., ricostruito attraverso l'esame dei «profili diversi» 8 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/12 Pres. G. Travaglino Est. I. BR di cui ess i si compone ovvero attraverso i concetti di causalità materiale e causalità giuridica (Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n.
5.1. in motivazione, con espresso richiamo agli speculari principi elaborati dalla giurisprudenza tedesca in tema di doppio nesso causale - rispettivamente definiti in termini di Haftungsbergrindenden Kausalitaet - nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento - ed Haftungserfuellenden Kausalitaet - nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose -). Secondo tale complessa ricostruzione, la fattispecie del fatto illecito si realizza, cliacronicamente, all'esito del verificarsi dell'evento di danno, e della realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli generate da quell'evento, di tal che il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell'evento dannoso, ma solo in quanto cagionato dalla lesione di un interesse meritevole di tutela arrecata ad un determinato bene della vita;
in altri termini, l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo di conseguenze dannose risarcibili, in via immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c. quale concreto pregiudizio al bene della vita - sicché la fattispecie del danno ingiusto si realizza (e prima ancora si comprende) appieno una volta verjficatasi la sussistenza tanto dell'evento lesivo, quanto delle conseguenze pregiudizievoli (Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), alla luce di un principio di regolarità causale. 4.1.3. Proprio in ragione dell'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte poc'anzi richiamato, non appare corretto, pertanto, il principio di diritto secondo cui la liquidazione degli interessi compensativi, quale pretesa "componente imprescindibile" del danno, sarebbe consentita in via officiosa al giudice, anche a prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell'attore, subordinata alla prova (con onere a carico del creditore) che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui 9 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. MB: quest'ultimo avrebbe disposto se il pagamento originariamente dovuto fosse stato tempestivo (in termini, di recente, Cass. 24/2/2022, n. 9612). In questa prospettiva causale, il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento secondo cui, nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo. Si l'atica a comprendere, difatti, come possano conciliarsi (logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice in assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa essere liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
si fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il creditore della prova di un dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità di una specifica domanda. Domanda non proposta, per pacifica ammissione da parte degli aventi diritto, nella fattispecie in esame. 5. In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ne va rigettato il primo, vanno altresì rigettati i motivi del ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà secondo i principi ricordati nonché sulle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
10 UP 11.11.22 n.R.G. 16620/19 Pres. G. Travaglino Est. I. MB;
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, rigettato il primo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che provvederà secondo i principi ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il i novembre 2022.