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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2024 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Marina Acerenza, , e C.F._2 Email_1
l'Avv. Enrica M. Troilo, , presso le quali C.F._3 Email_2
ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino: italiano pagina 1 di 7
residente in [...], con l'Avv. Valentina Mantega (C.F. ) del Foro di Milano con Pec: C.F._5
presso il quale ha eletto domicilio telematico, i quali hanno Email_3 contratto matrimonio con rito concordatario in Statte (TA), il 07 agosto 2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Statte, al n. 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, in regime patrimoniale di separazione dei beni e addivenivano alla separazione giudiziale con Sentenza del 04.05.2022, Rgn. 52396/2019,
Presidente Dott.ssa Secchi;
- con i seguenti figli: nato il [...] a [...], C.F. Persona_1
, cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente e C.F._6 [...]
C.F. nato il [...] a [...], minorenne, entrambi Per_2 C.F._7
residenti in [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, a seguito di Ricorso giudiziale per la Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, stante il raggiungimento dell'accordo per la definizione del contenzioso tra loro in essere, in data 30 marzo 2025 depositavano apposita istanza al fine di essere autorizzati al deposito di note congiunte e per la trattazione scritta dell'udienza allora fissata per la data del 3 aprile
2025.
Il Giudice delegato, dott.ssa Cosmai, con provvedimento dell'1 aprile 2025, revocata l'udienza del 3 aprile 2025, ha disposto che si proceda ex art. 473 bis .51 c.p.c., assegnando termine sino al 9 aprile
2025 per il deposito di note scritte.
Considerate le condizioni reddituali e patrimoniali indicate con produzioni documentali nel Ricorso introduttivo e nella Memoria di costituzione, nonché gli oneri a carico delle parti come da Conclusioni
Congiunte depositate in data 30.03.2025 e richiamate dalle Note scritte autorizzate, i Sig.ri e Pt_1
hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Pt_2
- Il figlio minore viene affidato in via esclusiva al Sig. in ossequio a quanto statuito Per_2 Pt_2
con sentenza di separazione giudiziale tra i Sig.ri e del 04.05.2022, R.g.n. 52396/2019. Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 7 - La casa famigliare in comproprietà in Bussero (MI), Piazzale Greppi n. 3/B, viene assegnata al Sig. in ossequio a quanto statuito con sentenza di separazione giudiziale tra i Sig.ri e Pt_2 Pt_2
del 04.05.2022, R.g.n. 52396/2019. Pt_1
- Con riferimento alle spese extra assegno “straordinarie”, le medesime verranno stabilite dal Sig. con riferimento al figlio minore e maggiorenne in ossequio, anche per Pt_2 Per_2 Per_1 quest'ultimo, a quanto statuito con sentenza di separazione giudiziale tra i Sig.ri e del Pt_2 Pt_1
04.05.2022, R.g.n. 52396/2019.
- La Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del figlio Pt_1 Per_2
maggiorenne , verserà al Sig. genitore affidatario di e collocatario con cui Per_1 Pt_2 Per_2
convive, la somma complessiva di € 400,00, per entrambi i figli, entro il giorno 05 di ogni Per_1
mese, a decorrere dal deposito del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
- La Sig.ra sosterrà il 40% delle spese extra assegno relative ai figli e , Pt_1 Per_2 Per_1 rimanendo a carico del Sig. l'esborso del residuo 60%, attenendosi entrambi al riguardo, al Pt_2 rispetto delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta
pagina 3 di 7 dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”
- Il Sig. anticipatario delle spese in quanto genitore affidatario esclusivo del minore Pt_2 Per_2 dovrà trasmettere all'altro genitore (a mano, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo mail), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e a fronte di tale richiesta, il rimborso dovrà essere corrisposto entro i 15 giorni dalla richiesta.
- Con riferimento al figlio maggiorenne , la parte che anticiperà le spese dovrà trasmettere Per_1 all'altro genitore (a mano, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo mail), la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e a fronte di tale richiesta, il rimborso dovrà essere corrisposto entro i 15 giorni successivi;
Entrambi i genitori potranno beneficiare ciascuno delle detrazioni fiscali per le spese sostenute nell'interesse dei figli nella misura del 40% la Sig.ra e del 60% il Sig. Pt_1 Pt_2
- L'assegno unico verrà percepito interamente dal Sig. al 100%, in quanto genitore affidatario Pt_2
esclusivo del minore e collocatario del maggiorenne . Per_2 Per_1
- I genitori si autorizzano al rilascio e al rinnovo, per il minore, della C.I. e di ogni documento valido per l'espatrio.
pagina 4 di 7 - La Sig.ra verserà al Sig. € 5.000,00 a titolo di concorso al pagamento delle spese Pt_1 Pt_2
legali sostenute dal medesimo nel Giudizio dinnanzi al GDP di Milano rgn 16433/2023 e nel giudizio penale dinnanzi al Tribunale di Milano rngr. 5821/2023 entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio tramite bonifico bancario.
- I Sig.ri e inoltre, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra Pt_1 Pt_2
loro esistenti, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale ed ai fini della risoluzione consensuale della presente procedura, l'impegno della Sig.ra al trasferimento al Sig. che accetta, della Pt_1 Pt_2
propria quota di comproprietà al 50% sulla casa in Bussero (MI), Piazzale Greppi n. 3/B, identificata al
Catasto Fabbricati – Ufficio del territorio di Milano in base alla seguente descrizione:
- Foglio 6, Part. 648, sub. 14, Cat. A/3;
- Foglio 6, Part. 645, sub. 6, cat. C/6;
- La proprietà del 50% della unità immobiliare sopra descritta verrà trasferita dalla Sig.ra al Sig. Pt_1
con atto del Notaio ed al tal fine, la medesima Sig.ra si Pt_2 Persona_3 Pt_1 impegna a rilasciare al Sig. ogni dichiarazione all'uopo necessaria. Pt_2
- A fronte del pagamento di € 5.000,00 e del trasferimento a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità della quota di comproprietà da parte della Sig.ra il Sig. Pt_1 Pt_2
• rinuncia ai crediti fino ad ora maturati nei confronti della medesima, ovvero al rimborso delle rate di mutuo versate e delle spese straordinarie condominiali pagate, nonché delle spese straordinarie dentista e dell'importo a titolo di provvisionale indicato dal giudice del penale in € 10.000, 00, e quindi alla somma omnicomprensiva di € 19.982,83;
• si impegna a subentrare mediante accollo in luogo della Sig.ra nel contratto di mutuo in Pt_1 essere con l'Istituto Bancario INTESA SAN PAOLO nr. 08-50346829, assumendosi la responsabilità di estinguere il debito residuo fino ad ora spettante alla medesima;
• si impegna a rimettere la querela sporta nei confronti della Sig.ra e alla base del giudizio Pt_1
penale entro giorni 2 decorrenti dal perfezionamento delle attività che, successive al trasferimento della comproprietà della Sig.ra tramite il predetto atto notarile, sono necessarie ai fini dell'accollo del Pt_1
contratto di mutuo da parte del Sig. con liberazione della Sig.ra dal predetto vincolo;
Pt_2 Pt_1
• rinuncia ad ogni altra azione per il risarcimento del danno;
pagina 5 di 7 • si impegna a sostenere a propria cura e spese ogni costo e onere derivante dal trasferimento in suo favore a titolo gratuito da parte della Sig.ra della quota di proprietà al 50% sulla casa Pt_1
familiare in Bussero.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Statte (TA), il 7 agosto 2000, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Statte, al n. 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, tra i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
pagina 6 di 7 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Statte (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Firmato
pagina 7 di 7