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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3220 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Consorti del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Corropoli, alla via Ungaretti n. 4;
-appellante-
e
(P. Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luisa
Pesce del foro di Asti e dall'avv. Rossella Capriotti del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 21;
-appellata-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.1.2025.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ivi ottenere la riforma integrale della sentenza n. 186/2019 Controparte_1
resa dal Giudice di Pace di Teramo in data 8.4.2019 nel procedimento n. 2163/2018 R.G, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma
e/o annullamento della sentenza n° 186/2019 del Giudice di Pace di Teramo, - Accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata per l'iscrizione alla CAI dell'appellante conseguente al mancato rilascio nei termini della quietanza liberatoria nonché alla mancata sottoscrizione autentica della medesima;
- Conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni, che si quantificano in €
4'500,00= ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o di quella somma maggiore o minore
che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nello specifico parte attrice ha dedotto:
- che effettuava una fornitura in favore dell'appellante, per la quale emetteva Controparte_2
la fattura n° 1067 del 28.09.2016, pagata mediante assegno bancario tratto dal conto corrente postale del dell'importo di € 1.414,59; Pt_1
- che l'assegno risultava scoperto e che l'appellante pagava la fattura nel termine di 60 giorni, rimettendo alla , oltre all'importo portato dall'assegno, la penale pari al 10% e gli interessi maturati tra CP_1 la data di presentazione al pagamento e quella dell'effettivo pagamento dell'assegno;
- che la società non rimetteva la quietanza liberatoria nelle Controparte_1 modalità richieste dalle Poste Italiane, ovvero con sottoscrizione autenticata, nonostante l'avvenuto pagamento della sorte capitale degli interessi nonché della penale;
- che respingeva la quietanza liberatoria presentata dal perché priva della Controparte_3 Pt_1 firma autenticata e comunque presentata oltre il tempo prestabilito, con conseguente iscrizione nell'elenco
CAI;
- che la sentenza del Giudice di Prime Cure sarebbe censurabile nella misura in cui non ha riconosciuto la responsabilità della società per l'iscrizione al CAI Controparte_1 dell'appellante, conseguente alla mancata sottoscrizione autentica della quietanza liberatoria, e la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'appellante in ragione del danno subito derivante dall'iscrizione al CAI, nonché per errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio la società appellata che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di respingere il proposto appello, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, laddove, invece, la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarandolo inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza. Volendo brevemente ricostruire i fatti di causa, è emerso dagli atti:
- che a pagamento della fattura n° 1067 del 28.09.2016 emessa dalla società Parte_1 [...]
emetteva in data 31.5.2017 l'assegno bancario n. Controparte_1
153007212419566 dell'importo di € 1.414,59;
- che con raccomandata a/r provvedeva ad informare il che l'assegno Controparte_3 Pt_1
rimaneva insoluto per difetto di provvista e che, essendosi formata sul conto una capienza sufficiente al pagamento del titolo, aveva provveduto ad addebitare l'assegno, con l'ulteriore precisazione che il per evitare le conseguenze pregiudizievoli di cui alla legge n. 386/1990, dovesse provvedere al Pt_1 pagamento della penale pari al 10% dell'importo dell'assegno e degli interessi maturati, e ne dovesse fornirne prova a entro il 14.8.2017; Controparte_3
- che il valore nominale dell'assegno veniva pagato in data 14.6.2017, mentre in data 7.8.2017 il Pt_1 provvedeva al pagamento degli oneri accessori previsti dall'art. 8 L. 386/90, pari ad € 141,49;
- che, con comunicazione a mezzo fax del 8.8.2017, il informava la società , nella Pt_1 CP_1 sua qualità di beneficiaria dell'assegno, della necessità di provvedere al rilascio della liberatoria, che veniva rilasciata in data 9.8.2017 priva della sottoscrizione per autentica del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'appello deve essere rigettato sulla scorta del criterio della ragione più liquida. Nello specifico, il Giudice di Prime Cure ha correttamente ponderato l'assenza di prova in ordine ai lamentati pregiudizi non patrimoniali giuridicamente rilevanti e, pertanto, risarcibili.
Correttamente il primo Giudice ha affermato: “Nondimeno alcun valido elemento di prova è stato fornito dalla parte attrice in ordine all'eventuale pregiudizio subito legittimante il preteso risarcimento danni.
Pregiudizio comunque inesistente attesa la plurima iscrizione per titoli emessi senza provvista, come dimostrato dalla società convenuta e non contestato”.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte si esclude che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato in re ipsa, dovendo invece essere allegato e provato (anche per presunzioni) da parte di chi ne chiede il risarcimento lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale, “il danno risarcibile non è una conseguenza automatica,
dovendo invece essere allegato e provato, anche tramite presunzioni, da parte di chi ne chiede il risarcimento, lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale”
(cfr. Cass. Civ. n. 7594/2018, sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
Cass. Civ., n.
31537/2018 sul danno da illegittimo protesto).
Se, da un lato, infatti, la prova del danno può essere fornita anche per presunzioni, potendo consistere nell'impossibilità, ad esempio, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale, il debitore non ha fornito alcuna prova riguardo al pregiudizio asseritamente subito in seguito alla segnalazione, discorrendo in termini meramente generici del fatto che “il sig.
non è stato più considerato un soggetto affidabile”. Parte_1 Condivisibilmente, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
"verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).” (in tal senso, Cass. n. 31537 del 6 dicembre 2018); ancora, in tema di illegittima segnalazione analoga a quella in esame, “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”
(in tal senso, Cass. n. 7594 del 28 marzo 2018).
Nulla, invero, viene provato in questa sede con riguardo alla possibile diffusione della notizia relativa alla segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria. Tale omissione non consente al Giudicante di ancorare a parametri, pur presuntivi, l'an ed il quantum dei pregiudizi patiti.
A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta possibile provvedere alla quantificazione del danno in via equitativa, dal momento che, per procedere all'applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., deve essere impossibile o estremamente difficoltosa l'allegazione dei pregiudizi patiti, anche solo in via presuntiva.
Nel caso di specie, invece, l'appellante si è limitato a sottolineare che, a seguito di tale indebita iscrizione, sarebbe stato considerato un soggetto poco affidabile nelle dinamiche creditizie, senza nulla dedurre o allegare nel merito (in ordine, a mero titolo esemplificativo, alle difficoltà riscontrate nel successivo accesso al credito nei rapporti con gli Istituti bancari).
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento (non considerando, per il solo grado d'appello, la fase di trattazione/istruttoria, non svolta).
Sussistono, infine, in relazione alle spese vive, i presupposti per la condanna dell'appellante al “doppio”
del contributo unificato, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto per la riforma della sentenza n. 186/2019 del Giudice di Pace di
Teramo:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, quantificate nella somma di euro 1.923,00 a titolo di compensi oltre IVA, cpa ed accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 co. 17 l. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, 8.4.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3220 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Consorti del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Corropoli, alla via Ungaretti n. 4;
-appellante-
e
(P. Iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luisa
Pesce del foro di Asti e dall'avv. Rossella Capriotti del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Teramo, Piazza Martiri della Libertà n. 21;
-appellata-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.1.2025.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ivi ottenere la riforma integrale della sentenza n. 186/2019 Controparte_1
resa dal Giudice di Pace di Teramo in data 8.4.2019 nel procedimento n. 2163/2018 R.G, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma
e/o annullamento della sentenza n° 186/2019 del Giudice di Pace di Teramo, - Accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellata per l'iscrizione alla CAI dell'appellante conseguente al mancato rilascio nei termini della quietanza liberatoria nonché alla mancata sottoscrizione autentica della medesima;
- Conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni, che si quantificano in €
4'500,00= ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata o di quella somma maggiore o minore
che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nello specifico parte attrice ha dedotto:
- che effettuava una fornitura in favore dell'appellante, per la quale emetteva Controparte_2
la fattura n° 1067 del 28.09.2016, pagata mediante assegno bancario tratto dal conto corrente postale del dell'importo di € 1.414,59; Pt_1
- che l'assegno risultava scoperto e che l'appellante pagava la fattura nel termine di 60 giorni, rimettendo alla , oltre all'importo portato dall'assegno, la penale pari al 10% e gli interessi maturati tra CP_1 la data di presentazione al pagamento e quella dell'effettivo pagamento dell'assegno;
- che la società non rimetteva la quietanza liberatoria nelle Controparte_1 modalità richieste dalle Poste Italiane, ovvero con sottoscrizione autenticata, nonostante l'avvenuto pagamento della sorte capitale degli interessi nonché della penale;
- che respingeva la quietanza liberatoria presentata dal perché priva della Controparte_3 Pt_1 firma autenticata e comunque presentata oltre il tempo prestabilito, con conseguente iscrizione nell'elenco
CAI;
- che la sentenza del Giudice di Prime Cure sarebbe censurabile nella misura in cui non ha riconosciuto la responsabilità della società per l'iscrizione al CAI Controparte_1 dell'appellante, conseguente alla mancata sottoscrizione autentica della quietanza liberatoria, e la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'appellante in ragione del danno subito derivante dall'iscrizione al CAI, nonché per errata e/o incompleta valutazione delle risultanze istruttorie.
Si è costituita in giudizio la società appellata che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di respingere il proposto appello, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Dopo diversi rinvii, pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, laddove, invece, la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarandolo inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza. Volendo brevemente ricostruire i fatti di causa, è emerso dagli atti:
- che a pagamento della fattura n° 1067 del 28.09.2016 emessa dalla società Parte_1 [...]
emetteva in data 31.5.2017 l'assegno bancario n. Controparte_1
153007212419566 dell'importo di € 1.414,59;
- che con raccomandata a/r provvedeva ad informare il che l'assegno Controparte_3 Pt_1
rimaneva insoluto per difetto di provvista e che, essendosi formata sul conto una capienza sufficiente al pagamento del titolo, aveva provveduto ad addebitare l'assegno, con l'ulteriore precisazione che il per evitare le conseguenze pregiudizievoli di cui alla legge n. 386/1990, dovesse provvedere al Pt_1 pagamento della penale pari al 10% dell'importo dell'assegno e degli interessi maturati, e ne dovesse fornirne prova a entro il 14.8.2017; Controparte_3
- che il valore nominale dell'assegno veniva pagato in data 14.6.2017, mentre in data 7.8.2017 il Pt_1 provvedeva al pagamento degli oneri accessori previsti dall'art. 8 L. 386/90, pari ad € 141,49;
- che, con comunicazione a mezzo fax del 8.8.2017, il informava la società , nella Pt_1 CP_1 sua qualità di beneficiaria dell'assegno, della necessità di provvedere al rilascio della liberatoria, che veniva rilasciata in data 9.8.2017 priva della sottoscrizione per autentica del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'appello deve essere rigettato sulla scorta del criterio della ragione più liquida. Nello specifico, il Giudice di Prime Cure ha correttamente ponderato l'assenza di prova in ordine ai lamentati pregiudizi non patrimoniali giuridicamente rilevanti e, pertanto, risarcibili.
Correttamente il primo Giudice ha affermato: “Nondimeno alcun valido elemento di prova è stato fornito dalla parte attrice in ordine all'eventuale pregiudizio subito legittimante il preteso risarcimento danni.
Pregiudizio comunque inesistente attesa la plurima iscrizione per titoli emessi senza provvista, come dimostrato dalla società convenuta e non contestato”.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte si esclude che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato in re ipsa, dovendo invece essere allegato e provato (anche per presunzioni) da parte di chi ne chiede il risarcimento lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale, “il danno risarcibile non è una conseguenza automatica,
dovendo invece essere allegato e provato, anche tramite presunzioni, da parte di chi ne chiede il risarcimento, lo specifico pregiudizio subito, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale”
(cfr. Cass. Civ. n. 7594/2018, sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
Cass. Civ., n.
31537/2018 sul danno da illegittimo protesto).
Se, da un lato, infatti, la prova del danno può essere fornita anche per presunzioni, potendo consistere nell'impossibilità, ad esempio, di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale, il debitore non ha fornito alcuna prova riguardo al pregiudizio asseritamente subito in seguito alla segnalazione, discorrendo in termini meramente generici del fatto che “il sig.
non è stato più considerato un soggetto affidabile”. Parte_1 Condivisibilmente, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che “in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto
"verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima, in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto).” (in tal senso, Cass. n. 31537 del 6 dicembre 2018); ancora, in tema di illegittima segnalazione analoga a quella in esame, “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie,
"per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”
(in tal senso, Cass. n. 7594 del 28 marzo 2018).
Nulla, invero, viene provato in questa sede con riguardo alla possibile diffusione della notizia relativa alla segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria. Tale omissione non consente al Giudicante di ancorare a parametri, pur presuntivi, l'an ed il quantum dei pregiudizi patiti.
A ciò si aggiunga, inoltre, che non risulta possibile provvedere alla quantificazione del danno in via equitativa, dal momento che, per procedere all'applicazione del criterio di cui all'art. 1226 c.c., deve essere impossibile o estremamente difficoltosa l'allegazione dei pregiudizi patiti, anche solo in via presuntiva.
Nel caso di specie, invece, l'appellante si è limitato a sottolineare che, a seguito di tale indebita iscrizione, sarebbe stato considerato un soggetto poco affidabile nelle dinamiche creditizie, senza nulla dedurre o allegare nel merito (in ordine, a mero titolo esemplificativo, alle difficoltà riscontrate nel successivo accesso al credito nei rapporti con gli Istituti bancari).
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 dello scaglione di riferimento (non considerando, per il solo grado d'appello, la fase di trattazione/istruttoria, non svolta).
Sussistono, infine, in relazione alle spese vive, i presupposti per la condanna dell'appellante al “doppio”
del contributo unificato, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto per la riforma della sentenza n. 186/2019 del Giudice di Pace di
Teramo:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio, quantificate nella somma di euro 1.923,00 a titolo di compensi oltre IVA, cpa ed accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 co. 17 l. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, 8.4.2025
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo