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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 576/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. VOMMARO LUCIANO VINCENZO
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , esponeva;
di aver ricevuto, nella Parte_1
sua qualità di titolare della ditta-studio EL.DAT.E., incarico dal per Controparte_1
“l'elaborazione dei dati ai fini dell'accertamento - liquidazione ICI violazione per le annualità
1999-2000-2001, alle condizioni offerte dalla medesima (ditta) mediante la percentuale da corrispondere sul riscosso fissata al 32% sussistendo le condizioni vantaggiose per l'Ente, con apposita convenzione”, giusta delibera della Giunta Comunale n. 151 del 19 novembre 2004 e successiva Determinazione n. 596 del 13/12/2004 Reg. Cron. Gen. del Responsabile del Settore
Finanziario (sig. ), nonché successivo disciplinare di incarico stipulato inter partes in Persona_1 data 16/12/2004 che all'art.13 prevede il compenso spettante alla ditta (32%, oltre IVA, sugli importi delle nuove e/o maggiori somme incassate dall'Amministrazione, in conseguenza delle operazioni di incarico) e la base del calcolo percentuale spettante alla stessa, mentre al successivo art. 14 regolamenta le relative modalità di pagamento (a stati di avanzamento lavori, mediante elenchi contenenti le somme accertate - liquidate e riscosse, nei confronti degli evasori totali o parziali); che con atto prot. n. 5746 del 30 settembre 2005 (riportato in citazione 2015), lo stesso
Responsabile del Settore finanziario ebbe anche a comunicargli l'intenzione della Giunta Comunale di conferire alla ditta EL.DAT.E. l'incarico per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI anche per gli anni 2002-2003-2004, al corrispettivo del
26% oltre IVA sul totale riscosso;
che consegnava all'Ente convenuto i provvedimenti sanzionatori relativi alle annualità 1999 (con nota n. 121/2004), 2000-2001- 2002 (con note nn. 95/2005 e
110/2005), 2003 e 2004 (con note nn. 69/2006 e n. 70/2006) ed, inoltre, di aver trasmesso con nota del 18/12/2007, gli elaborati definitivi ed esecutivi dei ruoli coattivi relativi alle annualità dal 1999 al 2004, unitamente ai medesimi ruoli coattivi su CD-ROM, nonché di aver successivamente, con sollecito del 13/11/2012, invitato l'Ente convenuto a trasmettere l'elenco delle riscossioni avvenute a seguito delle operazioni di accertamento relative all'I.C.I. per le annualità 1999-2004 onde procedere alle prescritte attività di contabilizzazione dell'aggio spettantele, dopo la trasmissione della fattura n. 8 del 19/12/2014 riguardante gli accertamenti elaborati, esecutivi e definitivi, dell'importo di € 432.684,19 per le violazioni relative alle annualità 1999-2004; che tale elenco dettagliato (dei ruoli coattivi e delle ingiunzioni fiscali) però non sarebbe stato mai trasmesso
CP_ dall' convenuto il quale, pertanto, non avrebbe corrisposto l'aggio spettante alla ditta in relazione alle riscossioni coattive, precisando il medesimo attore che i vari mandati di pagamento emessi dal in favore dell'EL.DAT.E., riguardano le riscossioni avvenute a Controparte_1
seguito della notifica ai contribuenti dei provvedimenti di accertamento (sempre elaborati dalla ditta) e non i compensi relativi ai ruoli coattivi e alle ingiunzioni fiscali posti a base della domanda.
Tanto premesso instava perché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento del
[...]
e per l'effetto, fosse condannato al pagamento in favore di esso istante della Controparte_1 somma pari alle spettanze sulle maggiori somme riscosse dall'Ente, derivanti dall'accertamento oggetto degli incarichi nella misura che verrà accertata a seguito dell'esibizione, da parte dell'Ente
e/o del Concessionario per la riscossione, di tutti i versamenti eseguiti dai contribuenti in esecuzione dei ruoli coattivi e delle ingiunzioni fiscali, elaborati dalla ditta EL.DAT.E. e reversalizzati dall'Ente, in relazione all'Imposta ICI per le annualità 1999/2004; in via subordinata in caso di mancata trasmissione dei predetti elenchi che il convenuto fosse condannato anche a titolo di risarcimento nella misura di euro 432.684/20 pari alla percentuale che sarebbe spettata alla ditta appaltatrice nell'ipotesi in cui tutti gli accertamenti dalla stessa eseguiti e cristallizzati nei richiamati ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali siano stati incassati dall'Ente con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi per dichiarato anticipo. Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio, siccome infondata in fatto e diritto non essendo nulla dovuto all'attrice per il titolo richiamato essendo insussistente il credito come già accertato dai Commissari ad acta nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
in particolare deduceva l'esatto adempimento, l'insussistenza di alcun incarico o rapporto contrattuale con l'attore per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI per gli anni 2002-2003- 2004, ed in ogni caso contestava il quantum dell'avversa pretesa.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, come eccepito nella comparsa di riposta, emerge per tabulas – cfr. all. n. 2, 3, 4 citazione - che il incaricava l'odierno per l'elaborazione dei dati ai fini Controparte_1 dell'accertamento - liquidazione ICI, relativi alle violazioni delle annualità 1999-2000-2001, giusta delibera della Giunta Comunale n. 151 del 19/11/2004, successiva determinazione n. 596 del
13/12/2004 del Responsabile del Settore Finanziario e disciplinare di incarico de 16/12/2004; in particolare da quest'ultimo atto è chiaramente evincibile – artt. 1 e 2 – l'oggetto del contratto così come intercorso tra le parti.
Pertanto non può ritenersi provato che alla parte attrice sia stato conferito incarico per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI per gli anni 2002-2003-2004; invero il medesimo istante in citazione assume che con atto prot. n. 5746 del
30 settembre 2015, il Responsabile del Settore finanziario ha poi comunicato al Rag.
[...]
l'intenzione della Giunta Comunale di conferire l'incarico per l'elaborazione dei Controparte_3
dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI anche per gli anni 2002-
2003-2004, al corrispettivo del 26% oltre iva sul totale riscosso.
Pertanto, in assenza di una seconda e specifica Delibera del 2015 avente ad oggetto anche il secondo incarico, non può ritenersi validamente instaurato il rapporto contrattuale.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024). Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Dunque in assenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti non può ritenersi, sotto questo profilo, fondata la domanda.
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, peraltro articolata nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c., la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c.,
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere. Ed ancora l'azione d'indebito arricchimento, in relazione alla locupletazione che un sogg. abbia ricevuto beneficiando di una prestazione senza pagarne il corrispettivo, assume, rispetto all'azione contrattuale rivolta a conseguire detto corrispettivo, i connotati di una domanda, non solo sussidiaria, ma anche distinta, risultando diversi tanto il bene cui tende l'azione stessa (petitum), quanto i fatti giur. posti a suo fondamento (causa petendi). Pertanto, se deve riconoscersi la possibilità di proporre cumulativamente, con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione contrattuale e quella di arricchimento, ferma restando la subordinazione della seconda alla mancanza dei requisiti per l'esperibilità della prima (Cass. 07/17647) ne deriva che in ragione di tale qualificazione la stessa, articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c., è comunque inammissibile.
La peculiarità della fattispecie, in considerazione del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di parte dell'attività, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande di parte attrice;
2) COMPENSA le spese di lite.
Paola, lì 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 576/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. VOMMARO LUCIANO VINCENZO
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , esponeva;
di aver ricevuto, nella Parte_1
sua qualità di titolare della ditta-studio EL.DAT.E., incarico dal per Controparte_1
“l'elaborazione dei dati ai fini dell'accertamento - liquidazione ICI violazione per le annualità
1999-2000-2001, alle condizioni offerte dalla medesima (ditta) mediante la percentuale da corrispondere sul riscosso fissata al 32% sussistendo le condizioni vantaggiose per l'Ente, con apposita convenzione”, giusta delibera della Giunta Comunale n. 151 del 19 novembre 2004 e successiva Determinazione n. 596 del 13/12/2004 Reg. Cron. Gen. del Responsabile del Settore
Finanziario (sig. ), nonché successivo disciplinare di incarico stipulato inter partes in Persona_1 data 16/12/2004 che all'art.13 prevede il compenso spettante alla ditta (32%, oltre IVA, sugli importi delle nuove e/o maggiori somme incassate dall'Amministrazione, in conseguenza delle operazioni di incarico) e la base del calcolo percentuale spettante alla stessa, mentre al successivo art. 14 regolamenta le relative modalità di pagamento (a stati di avanzamento lavori, mediante elenchi contenenti le somme accertate - liquidate e riscosse, nei confronti degli evasori totali o parziali); che con atto prot. n. 5746 del 30 settembre 2005 (riportato in citazione 2015), lo stesso
Responsabile del Settore finanziario ebbe anche a comunicargli l'intenzione della Giunta Comunale di conferire alla ditta EL.DAT.E. l'incarico per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI anche per gli anni 2002-2003-2004, al corrispettivo del
26% oltre IVA sul totale riscosso;
che consegnava all'Ente convenuto i provvedimenti sanzionatori relativi alle annualità 1999 (con nota n. 121/2004), 2000-2001- 2002 (con note nn. 95/2005 e
110/2005), 2003 e 2004 (con note nn. 69/2006 e n. 70/2006) ed, inoltre, di aver trasmesso con nota del 18/12/2007, gli elaborati definitivi ed esecutivi dei ruoli coattivi relativi alle annualità dal 1999 al 2004, unitamente ai medesimi ruoli coattivi su CD-ROM, nonché di aver successivamente, con sollecito del 13/11/2012, invitato l'Ente convenuto a trasmettere l'elenco delle riscossioni avvenute a seguito delle operazioni di accertamento relative all'I.C.I. per le annualità 1999-2004 onde procedere alle prescritte attività di contabilizzazione dell'aggio spettantele, dopo la trasmissione della fattura n. 8 del 19/12/2014 riguardante gli accertamenti elaborati, esecutivi e definitivi, dell'importo di € 432.684,19 per le violazioni relative alle annualità 1999-2004; che tale elenco dettagliato (dei ruoli coattivi e delle ingiunzioni fiscali) però non sarebbe stato mai trasmesso
CP_ dall' convenuto il quale, pertanto, non avrebbe corrisposto l'aggio spettante alla ditta in relazione alle riscossioni coattive, precisando il medesimo attore che i vari mandati di pagamento emessi dal in favore dell'EL.DAT.E., riguardano le riscossioni avvenute a Controparte_1
seguito della notifica ai contribuenti dei provvedimenti di accertamento (sempre elaborati dalla ditta) e non i compensi relativi ai ruoli coattivi e alle ingiunzioni fiscali posti a base della domanda.
Tanto premesso instava perché fosse accertato e dichiarato l'inadempimento del
[...]
e per l'effetto, fosse condannato al pagamento in favore di esso istante della Controparte_1 somma pari alle spettanze sulle maggiori somme riscosse dall'Ente, derivanti dall'accertamento oggetto degli incarichi nella misura che verrà accertata a seguito dell'esibizione, da parte dell'Ente
e/o del Concessionario per la riscossione, di tutti i versamenti eseguiti dai contribuenti in esecuzione dei ruoli coattivi e delle ingiunzioni fiscali, elaborati dalla ditta EL.DAT.E. e reversalizzati dall'Ente, in relazione all'Imposta ICI per le annualità 1999/2004; in via subordinata in caso di mancata trasmissione dei predetti elenchi che il convenuto fosse condannato anche a titolo di risarcimento nella misura di euro 432.684/20 pari alla percentuale che sarebbe spettata alla ditta appaltatrice nell'ipotesi in cui tutti gli accertamenti dalla stessa eseguiti e cristallizzati nei richiamati ruoli coattivi/ingiunzioni fiscali siano stati incassati dall'Ente con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi per dichiarato anticipo. Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che instava per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio, siccome infondata in fatto e diritto non essendo nulla dovuto all'attrice per il titolo richiamato essendo insussistente il credito come già accertato dai Commissari ad acta nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
in particolare deduceva l'esatto adempimento, l'insussistenza di alcun incarico o rapporto contrattuale con l'attore per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI per gli anni 2002-2003- 2004, ed in ogni caso contestava il quantum dell'avversa pretesa.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Invero, come eccepito nella comparsa di riposta, emerge per tabulas – cfr. all. n. 2, 3, 4 citazione - che il incaricava l'odierno per l'elaborazione dei dati ai fini Controparte_1 dell'accertamento - liquidazione ICI, relativi alle violazioni delle annualità 1999-2000-2001, giusta delibera della Giunta Comunale n. 151 del 19/11/2004, successiva determinazione n. 596 del
13/12/2004 del Responsabile del Settore Finanziario e disciplinare di incarico de 16/12/2004; in particolare da quest'ultimo atto è chiaramente evincibile – artt. 1 e 2 – l'oggetto del contratto così come intercorso tra le parti.
Pertanto non può ritenersi provato che alla parte attrice sia stato conferito incarico per l'elaborazione dei dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI per gli anni 2002-2003-2004; invero il medesimo istante in citazione assume che con atto prot. n. 5746 del
30 settembre 2015, il Responsabile del Settore finanziario ha poi comunicato al Rag.
[...]
l'intenzione della Giunta Comunale di conferire l'incarico per l'elaborazione dei Controparte_3
dati relativi agli accertamenti, liquidazione e gestione del contenzioso ICI anche per gli anni 2002-
2003-2004, al corrispettivo del 26% oltre iva sul totale riscosso.
Pertanto, in assenza di una seconda e specifica Delibera del 2015 avente ad oggetto anche il secondo incarico, non può ritenersi validamente instaurato il rapporto contrattuale.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024). Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Dunque in assenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti non può ritenersi, sotto questo profilo, fondata la domanda.
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, peraltro articolata nella memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c., la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c.,
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere. Ed ancora l'azione d'indebito arricchimento, in relazione alla locupletazione che un sogg. abbia ricevuto beneficiando di una prestazione senza pagarne il corrispettivo, assume, rispetto all'azione contrattuale rivolta a conseguire detto corrispettivo, i connotati di una domanda, non solo sussidiaria, ma anche distinta, risultando diversi tanto il bene cui tende l'azione stessa (petitum), quanto i fatti giur. posti a suo fondamento (causa petendi). Pertanto, se deve riconoscersi la possibilità di proporre cumulativamente, con l'atto introduttivo del giudizio, l'azione contrattuale e quella di arricchimento, ferma restando la subordinazione della seconda alla mancanza dei requisiti per l'esperibilità della prima (Cass. 07/17647) ne deriva che in ragione di tale qualificazione la stessa, articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 nr. 1 c.p.c., è comunque inammissibile.
La peculiarità della fattispecie, in considerazione del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di parte dell'attività, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande di parte attrice;
2) COMPENSA le spese di lite.
Paola, lì 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli