CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G. 517/2024 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1^ luglio 2025,
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16.05.2024
d a
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. Gianfranco Ceci (C.F.: ), del Foro di Bergamo, che chiede C.F._2
di ricevere le notifiche all'indirizzo p.e.c. Email_1
-appellanti- OGGETTO: contro
[...] (P. IVA , con l'avv. Alessandra Terenzi Controparte_1 P.IVA_2 senza titolo di
(C.F. ), del Foro di Milano, che chiede di ricevere le notifiche CodiceFiscale_3 immobile all'indirizzo p.e.c. Email_2
-appellata-
In punto: appello avverso la sentenza n. 695/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, nella causa 5611/2023 R.G., depositata in Cancelleria il 14.03.2024 e notificata il 16.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 695/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande di Parte_1
e poiché infondate, rigettava tutte le altre domande delle parti e condannava Parte_2
e in solido, alla rifusione delle spese di lite. Pt_1 Pt_2
e hanno proposto appello, chiedendo, in via principale, previa Parte_1 Parte_2
rimessione della causa in istruttoria e compiuti gli accertamenti richiesti, la riforma della pagina 1 di 2 sentenza impugnata, con condanna di al rilascio dell'immobile locato e al CP_1
pagamento delle indennità di occupazione maturate al mese di marzo 2023, oltre alle successive sino al rilascio, con interessi moratori;
in via subordinata, condannare a CP_1
rilasciare l'immobile entro la data del 14.12.2024 e al pagamento dei canoni maturati al mese di marzo 2023, oltre ai successivi sino al rilascio del bene, con interessi moratori.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 22.10.2024, la causa è stata rinviata per trattative all'udienza cartolare del
07.01.2025 e, nuovamente su richiesta delle parti, per formalizzare l'accordo, è stata rinviata all'udienza del 28.01.2025, ulteriormente rinviata all'udienza cartolare del 17.06.2025,
quando, non avendo alcuna delle parti depositato le note di trattazione scritta, è stato disposto rinvio ex art. 309 e 181 c.p.c. all'udienza cartolare del 01.07.2025, per la quale nessuna delle parti ha depositato note scritte.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto che per due udienze cartolari consecutive, del 17.06.2025 e 01.07.2025,
nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.,
applicabili al giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 2 di 2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. G. 517/2024 S E N T E N Z A
nella causa civile n. 517/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1^ luglio 2025,
promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16.05.2024
d a
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
con l'avv. Gianfranco Ceci (C.F.: ), del Foro di Bergamo, che chiede C.F._2
di ricevere le notifiche all'indirizzo p.e.c. Email_1
-appellanti- OGGETTO: contro
[...] (P. IVA , con l'avv. Alessandra Terenzi Controparte_1 P.IVA_2 senza titolo di
(C.F. ), del Foro di Milano, che chiede di ricevere le notifiche CodiceFiscale_3 immobile all'indirizzo p.e.c. Email_2
-appellata-
In punto: appello avverso la sentenza n. 695/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, nella causa 5611/2023 R.G., depositata in Cancelleria il 14.03.2024 e notificata il 16.04.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 695/2024, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande di Parte_1
e poiché infondate, rigettava tutte le altre domande delle parti e condannava Parte_2
e in solido, alla rifusione delle spese di lite. Pt_1 Pt_2
e hanno proposto appello, chiedendo, in via principale, previa Parte_1 Parte_2
rimessione della causa in istruttoria e compiuti gli accertamenti richiesti, la riforma della pagina 1 di 2 sentenza impugnata, con condanna di al rilascio dell'immobile locato e al CP_1
pagamento delle indennità di occupazione maturate al mese di marzo 2023, oltre alle successive sino al rilascio, con interessi moratori;
in via subordinata, condannare a CP_1
rilasciare l'immobile entro la data del 14.12.2024 e al pagamento dei canoni maturati al mese di marzo 2023, oltre ai successivi sino al rilascio del bene, con interessi moratori.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 22.10.2024, la causa è stata rinviata per trattative all'udienza cartolare del
07.01.2025 e, nuovamente su richiesta delle parti, per formalizzare l'accordo, è stata rinviata all'udienza del 28.01.2025, ulteriormente rinviata all'udienza cartolare del 17.06.2025,
quando, non avendo alcuna delle parti depositato le note di trattazione scritta, è stato disposto rinvio ex art. 309 e 181 c.p.c. all'udienza cartolare del 01.07.2025, per la quale nessuna delle parti ha depositato note scritte.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto che per due udienze cartolari consecutive, del 17.06.2025 e 01.07.2025,
nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta, rileva che deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c.,
applicabili al giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 1^ luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
pagina 2 di 2