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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza dell'11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018/2022
T R A
nato a [...] il [...], nella qualità di erede Parte_1 della UN nata a [...] il [...] e deceduta in Torre Persona_1 del Greco il 9/12/2019, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Amendola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco, alla via Lecco de Guevara n. 1; Appellante E
; P_
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2019 premesso di aver lavorato alle P_ dipendenze di con mansioni di autista riconducibili al 2° livello del c.c.n.l. Persona_1
“Domest. Confedilizia non conviventi” fino al febbraio 2017, poi Livello “B”, con un orario lavorativo superiore a quello ordinario, per il periodo da luglio 2006 al 21 giugno 2019, regolarizzato solo dal 25 gennaio 2008, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentire condannare la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 139.717,14 a titolo di differenziale retributivo, comprensivo di T.F.R. (euro 23.996,00),
“straordinario”, ratei di 13^ mensilità, ferie maturate, lavoro festivo, festività, indennità di mancato preavviso di licenziamento.
Non si costituiva in giudizio , deceduta il 9/12/2019 e all'udienza di prima Persona_1 comparizione del 13/02/2020 il giudizio veniva interrotto.
1 Con ricorso in riassunzione depositato il 21/02/2020 il conveniva in giudizio gli eredi della P_ UN . Persona_1
Si costituiva, quindi, nella qualità di erede eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva, la nullità del ricorso in riassunzione per mancata allegazione dei conteggi e nel merito l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 217/2022 pubblicata il 10/02/2022, il Tribunale adito ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la resistente a corrispondere al ricorrente, per le causali in motivazione esplicitate, la somma complessiva di euro 34.018,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con compensazione delle spese di lite nella misura del 30% e condanna della convenuta a rifondere, nella restante percentuale, le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 4.150,00, con attribuzione.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 5/5/2022 ha proposto appello nella qualità di erede della UN Parte_1 Persona_1
articolando i seguenti motivi di censura:
[...]
1.errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo da gennaio 2007 a gennaio 2008, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive a carico dell'appellante;
2.errata interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui si riconosce lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario per nove mesi e 15 giorni l'anno con conseguente condanna dell'appellante erede al pagamento di differenze retributive per tale titolo;
3.errata interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice riconosce, in aggiunta all'orario di lavoro settimanale di 40 ore, un compenso suppletivo e straordinario di lavoro domenicale;
4.errata interpretazione delle norme di diritto nella parte in cui, per il calcolo delle differenze retributive, il giudice sottrae alle somme lorde dovute il percepito netto;
5.erronea interpretazione delle emergenze istruttorie nella parte in cui il Tribunale riconosce la "coabitazione" dell'odierno appellante con la UN madre, senza nessuna prova a suffragio;
6.errata valutazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e art. 416 c.p.c. in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda;
7.erronea regolamentazione delle spese di giudizio, poste a carico dell'appellante.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza e per l'effetto “-rigettare la domanda proposta dal sig. innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro, per i P_ titoli contestati, con obbligo di restituzione delle somme versate con riserva di gravame per effetto dell'esecuzione della sentenza. In subordine, accogliere la domanda nel limite del T.F.R. riconosciuto dalla de cuius, con obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di differenze retributive per straordinario, lavoro domenicale e differenze sul TFR calcolato erroneamente.
-riformare la sentenza nella parte in cui condanna la società alle spese di lite in misura di euro 4.125,00, oltre accessori come per legge con attribuzione, con obbligo di restituzione delle somme versate con riserva per effetto dell'esecuzione della sentenza.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alla controparte. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
3 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
4
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza dell'11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1018/2022
T R A
nato a [...] il [...], nella qualità di erede Parte_1 della UN nata a [...] il [...] e deceduta in Torre Persona_1 del Greco il 9/12/2019, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Amendola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco, alla via Lecco de Guevara n. 1; Appellante E
; P_
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2019 premesso di aver lavorato alle P_ dipendenze di con mansioni di autista riconducibili al 2° livello del c.c.n.l. Persona_1
“Domest. Confedilizia non conviventi” fino al febbraio 2017, poi Livello “B”, con un orario lavorativo superiore a quello ordinario, per il periodo da luglio 2006 al 21 giugno 2019, regolarizzato solo dal 25 gennaio 2008, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentire condannare la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 139.717,14 a titolo di differenziale retributivo, comprensivo di T.F.R. (euro 23.996,00),
“straordinario”, ratei di 13^ mensilità, ferie maturate, lavoro festivo, festività, indennità di mancato preavviso di licenziamento.
Non si costituiva in giudizio , deceduta il 9/12/2019 e all'udienza di prima Persona_1 comparizione del 13/02/2020 il giudizio veniva interrotto.
1 Con ricorso in riassunzione depositato il 21/02/2020 il conveniva in giudizio gli eredi della P_ UN . Persona_1
Si costituiva, quindi, nella qualità di erede eccependo il proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva, la nullità del ricorso in riassunzione per mancata allegazione dei conteggi e nel merito l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 217/2022 pubblicata il 10/02/2022, il Tribunale adito ha accolto parzialmente il ricorso, condannando la resistente a corrispondere al ricorrente, per le causali in motivazione esplicitate, la somma complessiva di euro 34.018,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, con compensazione delle spese di lite nella misura del 30% e condanna della convenuta a rifondere, nella restante percentuale, le spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 4.150,00, con attribuzione.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 5/5/2022 ha proposto appello nella qualità di erede della UN Parte_1 Persona_1
articolando i seguenti motivi di censura:
[...]
1.errata interpretazione delle risultanze istruttorie in ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo da gennaio 2007 a gennaio 2008, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive a carico dell'appellante;
2.errata interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui si riconosce lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario per nove mesi e 15 giorni l'anno con conseguente condanna dell'appellante erede al pagamento di differenze retributive per tale titolo;
3.errata interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice riconosce, in aggiunta all'orario di lavoro settimanale di 40 ore, un compenso suppletivo e straordinario di lavoro domenicale;
4.errata interpretazione delle norme di diritto nella parte in cui, per il calcolo delle differenze retributive, il giudice sottrae alle somme lorde dovute il percepito netto;
5.erronea interpretazione delle emergenze istruttorie nella parte in cui il Tribunale riconosce la "coabitazione" dell'odierno appellante con la UN madre, senza nessuna prova a suffragio;
6.errata valutazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e art. 416 c.p.c. in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità della domanda;
7.erronea regolamentazione delle spese di giudizio, poste a carico dell'appellante.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza e per l'effetto “-rigettare la domanda proposta dal sig. innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - sezione lavoro, per i P_ titoli contestati, con obbligo di restituzione delle somme versate con riserva di gravame per effetto dell'esecuzione della sentenza. In subordine, accogliere la domanda nel limite del T.F.R. riconosciuto dalla de cuius, con obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di differenze retributive per straordinario, lavoro domenicale e differenze sul TFR calcolato erroneamente.
-riformare la sentenza nella parte in cui condanna la società alle spese di lite in misura di euro 4.125,00, oltre accessori come per legge con attribuzione, con obbligo di restituzione delle somme versate con riserva per effetto dell'esecuzione della sentenza.
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
2 Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto di appello alla controparte. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
3 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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