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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/07/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. 528/2022 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Presidente Dott. Guido Federico
Consigliere est. Dott. Maria Ida Ercoli
Consigliere Dott. Cecilia L.C. Bellucci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 e promossa da Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) e Pt 2 in proprio e in qualità di eredi (C.F.: C.F. 2
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini legittimi di ERsona 1 '
come da procura in atti
APPELLANTI
contro già Controparte_2 (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA 1 ), in persona del Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Chiarini come da procura in atti
APPELLATA nonché nei confronti di
(C.F. C.F. 3 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Chiarini
APPELLATO
e di in persona del legale rappresentante pro tempore CP 4
P.IVA 2 ) (P.IVA
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
N. 96/2022 pubblicata il 31.01.2022.
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 17.07.2023 per l'udienza del 19.07.2023 insistendo nei motivi di appello già esposti nell'atto introduttivo della lite e precisando le proprie conclusioni come da atto di appello, sia in via preliminare di rito che in via preliminare a fini istruttori, che nel merito e dunque
"...contraris rejectis, in riforma della sentenza n. 96/2022, così decidere:
1) in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la nullità della gravata sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per tutte le ragioni esposte nel motivo di impugnazione n. 4 che qui si intendono integralmente trascritte, in particolare per avere il Tribunale di Macerata omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale iure proprio degli esponenti, in relazione alle gravi lesioni personali riportate dal loro congiunto a seguito dell'incidente stradale;
2) sempre in via preliminare, ai fini istruttori: considerato il modo non esaustivo e frettoloso con il quale è stato escluso dal CTU Dott. Per_2 con una mera precisazione in udienza di poche righe e senza dunque effettuare alcuna valutazione approfondita come la delicatezza della questione medico-legale avrebbe reso necessaria, anche il parziale nesso di causalità tra l'evento lesivo e la morte del Sig. Persona 1 e tenuto
ERsona 3conto anche delle osservazioni svolte dal CTP Dott.
disporre il rinnovo della CTU medico legale sul punto relativo all'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte, anche mediante nomina di diverso Consulente, il quale dovrà accertare che l'incidente, il ricovero in medicina d'urgenza, in urologia e l'intervento destruente di asportazione del rene con successivo ricovero addirittura in rianimazione, hanno provocato un forte stress in grado di alterare l'assetto pressorio del periziando, poiché
l'asportazione del rene, organo deputato al controllo volemico, al mantenimento idro-elettrolitica e metabolica dell'omeostasi dell'organismo, ha avuto importanti conseguenze sul controllo della pressione arteriosa, la quale ultima nel 60-70% dei casi rappresenta l'evento principale causa dell'emorragia. NEL MERITO, previa decurtazione degli importi sino ad oggi già pagati da parte della [...] CP 1 (già Controparte_2 , previa decurtazione delle somme versate a titolo di acconto, condannare il Sig. Controparte_3 in solido con la proprietaria del veicolo CP 4 in persona del legale rappresentante pro-tempore ed in solido con l' oggi Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
che all'epoca del sinistro copriva l'RCA del veicolo suddetto, al risarcimento: A) in favore della Sig.ra -in via principale: Parte 1
1)iure hereditatis, della somma di € 53.581,50, pari al 50% di quanto di spettanza, per il danno terminale (biologico e catastrofale) subito dal
Sig. ERsona 1 o quella somma maggiore o minore che sarà piu'
ritenuta di giustizia;
2) iure proprio, della somma di € 321.920,00 per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il padre o quella somma maggiore o minore piu' ritenuta di giustizia;
3) jure hereditatis, della somma di € 284,50 pari al 50% per le spese vive sostenute per la richiesta cartelle cliniche e CTP del Dott. Per 3 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento non totale ma percentuale del nesso di causalità tra la lesione subita e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 3) delle presenti conclusioni, oltre alla somma risultante dall'applicazione della percentuale che sarà riconosciuta di giustizia per i danni di cui ai punti 1), 2) delle presenti conclusioni;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite in occasione del sinistro e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma di € 28.531,25, iure hereditatis, pari al 50% di quanto di spettanza per il danno biologico permanente comprensivo di personalizzazione e per il danno da invalidità temporanea subito dal Sig. Persona 1 in occasione ed in conseguenza del sinistro, ricalcolato sulla base delle risultanze della
CTU medico legale che ha riconosciuto la percentuale di invalidità permanente nella misura del 17% e oltre ad una ulteriore somma, equitativamente determinata, relativa al danno morale, iure proprio, causato dalle gravi lesioni subite dal padre e di cui ai punti 17) e 18) della premessa dell'atto di citazione o quella somma più ritenuta di giustizia. B) in favore del Sig. -in via principale: 1) iure Parte 2
hereditatis, della somma di € 53.581,50, pari al 50% di quanto di spettanza, per il danno terminale (biologico e catastrofale) subito dal
Sig. Persona 1 o quella somma maggiore o minore che sarà piu' ritenuta di giustizia;
2) iure proprio, della somma di € 250.000,00 per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il padre o quella somma maggiore o minore piu' ritenuta di giustizia;
3) jure hereditatis, della somma di € 2.018,00 per le spese funerarie;
4) jure hereditatis, della somma di € 284,50, pari al 50% .per le spese vive sostenute per la richiesta cartelle cliniche e CTP del Dott. Per_3 -in via
subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento non totale ma percentuale del nesso di causalità tra la lesione subita e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma risultante dall'applicazione della percentuale che sarà riconosciuta di giustizia per i danni di cui ai punti 1), 2) e 3) delle presenti conclusioni;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite in occasione del sinistro e l'evento morte, della somma di €
284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma di
€ 28.531,25, iure hereditatis, pari al 50% di quanto di spettanza per il danno biologico permanente comprensivo di personalizzazione e per il danno da invalidità temporanea subito dal Sig. ERsona_1 in occasione ed in conseguenza del sinistro, ricalcolato sulla base delle risultanze della CTU medico legale che ha riconosciuto la percentuale di invalidità permanente nella misura del 17% e oltre ad una ulteriore somma, equitativamente determinata, relativa al danno morale, iure proprio, causato dalle gravi lesioni subite dal padre e di cui ai punti 17)
e 18) della premessa dell'atto di citazione o quella somma piu' ritenuta di giustizia. Il tutto, per entrambi gli attori, oltre agli interessi legali maturati e maturandi su tutte le somme, rivalutate come per legge.
Voglia altresì condannare i convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori (50% in favore di ciascuno) al pagamento della somma di €
1.486,55, comprensiva di Cap e IVA, per spese e compenso legale per la fase di attivazione della procedura della negoziazione assistita alla quale controparte non ha espressamente aderito. Con vittoria di spese e compenso ed incombenti fiscali di giudizio e con condanna della convenuta compagnia di Ass.ne Controparte_2 al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96 ultimo comma c.p.c., non avendo la stessa formulato alcuna offerta di risarcimento, nonostante l'assenza di contestazione sull'an debeatur e non avendo aderito alla procedura di negoziazione, dimostrando totale disinteresse alla definizione ante causa del sinistro. CP_5 CON VITTORIA
DI SPESE E COMPENSI EX DM 55/14 DI ENTRAMBI I GRADI DI
GIUDIZIO."
Controparte_3 hanno conclusoGli appellati Controparte_1 e come da note di trattazione scritta depositate il 15.07.2023 per l'udienza del 19.07.2023 riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e quindi chiedendo: "... 1) rigettare l'appello proposto in ogni sua parte poiché infondato in fatto e diritto con conferma della Sentenza n. 96/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Macerata;
2) con vittoria di spese diritti ed onorario del Giudizio oltre accessori come per legge."
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 96/2022, pubblicata il 31.01.2022, il
Tribunale di Macerata ha condannato i convenuti Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento di €Controparte_2CP 4 e
7.390,50, oltre interessi, in favore di Pt 1 ed Parte 2 a titolo
ERsona 1 padre deglidi risarcimento del danno biologico subito da attori, a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto in data
23.10.2016, mentre ha negato il risarcimento del danno c.d.
tanatologico, da perdita del rapporto parentale e per spese funerarie pure richiesti dagli attori disponendo la integrale compensazione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale e in pari misura, le spese di CTU.
II) Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello Pt 1
Parte 2 in proprio e quali eredi di ed chiedendone ERsona 1
quanto alle voci di danno risarcibilela riforma e alla relativa entità,
in particolare, affermando la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal padre in occasione del sinistro e l'evento morte.
III) Si sono costituiti Controparte_1 già Controparte_2 e chiedendo la conferma della gravata pronuncia. Controparte_3
rimasta contumace anche nel giudizio di primo grado, IV) CP_4
cui l'atto di appallo risulta ritualmente notificato, non si è costituita.
V) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.07.2023 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'odierno gravame, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, gli appellanti, in proprio e in qualità di eredi di ERsona 1 hanno impugnato la sentenza in epigrafe affidandosi ad otto distinti motivi.
-1.a) Con il primo "Errata valutazione del nesso di causalità tra l'evento morte e le lesioni riportate dal ERsona 1 nell'occorso sinistro stradale" - gli appellanti hanno censurato la pronuncia per aver escluso, sulla base della CTU elaborata in corso di causa le cui
-
conclusioni andrebbero considerate insufficienti, incoerenti, illogiche e lacunose che la morte del sig. ER 1 fosse evento causalmente ricollegabile, anche in termini di concausalità, alla lesione dallo stesso subita a causa del sinistro stradale. Hanno evidenziato come,
contrariamente a quanto ritenuto dal consulente d'ufficio ed invece sottolineato dal consulente di parte, l'asportazione del rene resasi necessaria a seguito del sinistro ha certamente inciso sul mantenimento dell'omeostasi idroelettrica e metabolica con alterazione della pressione arteriosa. Secondo le conclusioni del consulente di parte, la nefrectomia subita dal Per 1 avrebbe, infatti, avuto importanti conseguenze negative sul controllo della pressione arteriosa (essendo il rene l'organo deputato al controllo volemico e al mantenimento dell'omeostasi idroelettrica e metabolica dell'organismo) conducendo infine all'emorragia cerebrale che ha causato la morte del ER_1 Secondo la
prospettazione degli appellanti, la cronologia degli eventi e le numerose prove fornite dalla letteratura medica secondo cui i malati con insufficienza renale cronica presentano una più elevata mortalità per eventi cardio circolatori rispetto alla popolazione sana, suffragherebbero la tesi del consulente di parte secondo cui sussiste il nesso causale tra l'emorragia cerebrale che ha colpito il ER 1 (e, dunque, l'evento morte) e l'incidente per cui è causa con la conseguenza che, oltre a rendersi necessaria la rinnovazione della consulenza d'ufficio, dovrà di conseguenza essere riformata anche la sentenza di primo grado con il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità, anche in termini di concausa, e conseguente liquidazione di tutti i danni non patrimoniali richiesti dagli attori sia iure hereditario sia iure proprio e,
segnatamente, del danno c.d. tanatologico e del danno da perdita del rapporto parentale.
1.b) Con il secondo motivo di gravame "Omessa liquidazione del danno c.d. tanatologico chiesto dagli attori iure hereditatis da parte del giudice di primo grado" gli appellanti hanno dedotto che
-
dall'accoglimento del primo motivo di appello e, dunque, dal riconoscimento del nesso di causalità tra sinistro ed evento morte, discende il necessario riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico terminale e catastrofale sofferto dal padre - negato dal primo giudice in quanto la morte di quest'ultimo non è stata
-
istantanea ma è avvenuta a distanza di 88 giorni dall'evento lesivo.
Durante questo periodo, il Per 1 ha avuto coscienza e lucidità del proprio stato di sofferenza e di decadimento fisico e psichico, anche considerate le condizioni di salute e lo stile di vita attivo ed autonomo condotto prima del sinistro e nonostante l'età avanzata. In accoglimento dell'appello secondo le censure degli appellanti, la sentenza andrà riformata con il riconoscimento anche della suddetta voce di danno con la liquidazione degli importi riconoscibili sulla base delle tabelle dell' Organizzazione_1 di Milano.
-1.c) Con il terzo motivo di appello "Omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale chiesto dagli attori iure proprio da parte del giudice di primo grado” – gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale evidenziando come, anche sotto questo aspetto, l'accoglimento del primo motivo di appello e dunque il riconoscimento del rapporto di causalità tra le lesioni riportate a seguito del sinistro e l'evento morte, dovrà necessariamente comportare anche il riconoscimento della voce di danno in parola, ai fini della cui quantificazione andrà considerato che, per entrambi i figli, si è - in quanto il trattato della perdita dell'unico genitore ancora in vita Per 1 era vedovo e che entrambi erano presenti nella vita del padre.
1.d) Con il quarto motivo "Omessa pronuncia in relazione alla
-
domanda di risarcimento del danno morale iure proprio in relazione alle lesioni (e non al decesso) riportate dal de cuius. Nullità della sentenza"
- gli appellanti hanno invocato la nullità della pronuncia impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte della omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale iure proprio patito dai congiunti del Per 1 a seguito delle lesioni riportate nell'incidente, non potendosi considerare la stessa assorbita nelle altre sui cui, invece, il giudice ha statuito attesa l'assoluta indipendenza della domanda de qua rispetto alle altre pretese risarcitorie, fondate sul decesso del ER_1 A sostegno della domanda risarcitoria già avanzata in primo grado e riproposta in sede di gravame, gli appellanti hanno evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per procedere alla liquidazione del danno morale richiesto in relazione alle lesioni riportate dal padre degli esponenti, lesioni che hanno causato a quest'ultimo e, di riflesso, ai suoi familiari notevoli e prolungate sofferenze tenuto conto della particolare relazione affettiva con la vittima che ha comportato, per la figlia Parte 1 la necessità di prestare quotidiana assistenza al padre e di aiutarlo in tutte le normali occupazioni della vita (alimentarsi, lavarsi, vestirsi, deambulare ecc...) aiutata anche dal fratello Pt 2 che, pur non convivendo con il padre, ha dovuto comunque in molti casi prestargli assistenza.
1.e) Con il quinto motivo - "Errata ed illegittima la liquidazione del danno biologico subito dal de cuius da parte del giudice di primo grado"
- gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche in punto di quantificazione del danno biologico temporaneo e permanente liquidato dal primo giudice per aver quest'ultimo illegittimamente applicato il criterio di liquidazione relativo al c.d. danno intermittente da premorienza, di matrice giurisprudenziale, secondo cui, quando il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il danno e per altra causa, il risarcimento va parametrato alla durata effettiva della vita, utilizzando le apposite tabelle milanesi anziché le normali tabelle relative al danno biologico. Gli appellanti hanno dedotto come tale criterio assuma rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all'aspettativa di vita mentre, ove tale aspettativa sia superata (come nel caso di specie, tenuto conto che al momento del decesso il Per 1 aveva 82 anni), si deve considerare che il punto base previsto dalle ordinarie tabelle milanesi sul danno biologico già tiene conto delle più ridotte aspettative di vita con la conseguenza che nessuna ulteriore riduzione prevista dalle specifiche tabelle milanesi relative al danno
-
c.d. intermittente - dovrà essere applicata al caso concreto. In tema, gli appellanti hanno altresì dedotto che, in denegata ipotesi di applicazione delle tabelle milanesi sul danno intermittente, dovrà essere liquidato almeno il massimo della personalizzazione del danno tenuto conto del fatto che Persona 1 ha subito un notevole disagio, dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto e alla successiva rianimazione, avendo avuto necessità di assistenza materiale continua nelle ordinarie occupazioni ed esigenze di tutti i giorni come lavarsi, vestirsi, preparare i pasti, alzarsi dal letto e deambulare, sia in ospedale che a casa.
1.f) Con un sesto motivo - "Spese funerarie" - gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche per aver negato il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie sostenute che, peraltro, sono state legittimamente richieste iure hereditario trattandosi di spese che fanno parte della successione e che, conseguentemente, ricadono sugli eredi così come è legittimo che le stesse vengano rimborsate agli eredi che hanno provveduto al loro pagamento. In definitiva, posta la riconducibilità dell'evento morte al sinistro per cui è causa, del tutto fondata e come tale meritevole di accoglimento deve ritenersi la richiesta di rimborso delle spese documentate pari ad € 2.081,00 interamente sostenute dal signor Parte 2 1.g) Con il settimo motivo di appello- "Spese legali - Spese CTU"
- gli appellanti hanno anzitutto contestato la decisione in punto di compensazione delle spese di lite adottata pur a fronte della mancanza di qualsiasi versamento in favore degli attori da parte della compagnia assicuratrice, e della conseguente necessità di introdurre il giudizio, oltre che del rifiuto della controparte di aderire alla procedura di negoziazione assistita, cui era stata a suo tempo invitata.
In secondo luogo, gli appellanti hanno contestato l'addebito delle spese di consulenza tecnica sulla base del fatto che, pur essendo la ctu un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno anziché un mezzo di prova in senso proprio e, dunque, un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia, ovvero nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie gli appellanti avevano già prodotto consulenze medico legali e relativa documentazione attestante, nell'an e nel quantum, il danno non patrimoniale subito in virtù del decesso del signor ER_1 contestate dalla società convenuta, circostanza questa che aveva reso necessario il ricorso alle vie giudiziali e che giustificherebbe, secondo le doglianze degli appellanti, l'addebito delle spese de qua integralmente a carico degli odierni appellati.
-1.h) Con un ultimo motivo di gravame "Spese di CTP" - gli appellanti hanno impugnato la pronuncia anche in relazione al capo con il quale è stata rigettata la richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte, sostenute in misura pari ad € 450,00 oltre IVA che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, andranno poste interamente a carico della parte soccombente.
Controparte_2 in persona del ' già 2) Controparte_1
Controparte_3 costituendosi, Responsabile Direzione Sinistri, e hanno impugnato l'avverso appello contestandolo integralmente. In particolare, hanno reiterato l'eccezione secondo cui gli appellanti non avrebbero fornito la prova dell'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo a Controparte_3 con conseguente impossibilità di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. Hanno evidenziato che l'urto tra i due mezzi si
è verificato a velocità moderata tanto che i danni sono stati contenuti (€
300,00 per la riparazione del ciclomotore condotto nell'occasione dal
ER 1 e che nonostante l'età, ha categoricamentePersona 1
rifiutato il trasporto in ospedale e, in ultimo, che l'intervento di nefrectomia avrebbe potuto essere evitato se quegli avesse accettato di farsi visitare nell'immediatezza del sinistro. Nonostante il ER 1 fosse stato ricoverato il giorno successivo, inoltre, i sanitari avrebbero atteso altri due giorni prima di intervenire. Secondo gli appellati, dunque, la nefrectomia non sarebbe conseguenza diretta dell'incidente e correttamente il ctu avrebbe escluso il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la morte intervenuta ben tre mesi dopo l'occorso per emorragia cerebrale dovuta a sbalzo pressorio (e non per evento traumatico) anche atteso che la stessa ctu ha debitamente tenuto conto del fatto che il Per 1 era soggetto iperteso con anamnesi positiva per pregresso evento ischemico cerebrale. Avendo, dunque, il giudice escluso il nesso di causalità tra morte e sinistro, correttamente sarebbero state rigettate le richieste di risarcimento per danno tanatologico, da perdita del rapporto parentale e per spese funerarie.
Quanto, invece, al motivo di appello teso ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza per non aver il primo giudice statuito circa la pretesa di risarcimento del danno morale, gli appellati hanno evidenziato anzitutto come detta domanda fosse stata articolata in primo grado non solo in via subordinata ma in via ulteriormente gradata dimodoché la pronuncia sulla stessa deve considerarsi implicita nel rigetto della domanda principale.
3) Hanno, infine, dedotto l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione del fatto che in fase stragiudiziale non sarebbe stato possibile formulare alcuna offerta risarcitoria per mancata trasmissione della documentazione medica legata al sinistro, necessaria per la verifica da parte del medico legale fiduciario della Compagnia ai fini della quantificazione di un ipotetico risarcimento del danno, ove dovuto. CP 44) Preliminarmente dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace in primo grado e non costituita neppure in appello nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione perfezionatasi il 20.05.2022, nel rispetto dei termini a comparire.
5) Gli appellanti censurano la gravata sentenza quanto alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate a seguito del sinistro di cui sopra e la morte del padre ER_1 avvenuta in data 21.01.2017 per emorragia cerebrale.
6) Sul punto il primo giudice ha disposto perizia medico legale, contestata dagli appellanti, che ha escluso il nesso di cui trattasi. Dalla stessa è risultato che il sig. ER_1 il quale aveva rifiutato il soccorso del 118 nel giorno dell'incidente, si recava presso il più vicino nosocomio il pomeriggio del giorno successivo lamentando dolore al fianco destro irradiato anteriormente. I sanitari del pronto soccorso giudicavano il dolore compatibile con le conseguenze del sinistro e disponevano il ricovero presso l'Unità Operativa di Urologia con diagnosi
"ematoma retroperitoneale post traumatico in lesione renale destra di ndd". In data 26 ottobre 2016, il ER 1 - soggetto già affetto da ipertensione cronica veniva sottoposto ad intervento chirurgico di nefrectomia destra in anestesia generale. Il 3 novembre 2016 il paziente veniva dimesso con diagnosi di "traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavità, ematoma senza rottura della capsula, tumori maligni della pelvi renale, tumori maligni secondari del polmone, ipertensione essenziale non specificata, altra allergia ai farmaci". Nella lettera di dimissioni si legge: "Dimettiamo in data odierna Persona 1 ricoverato per ematoma renale destro in esito a trauma addominale chiuso. In data 26.10.2016 il paziente è stato sottoposto ad intervento di nefrectomia destra (esame istologico in corso). Il decorso post-operatorio è stato regolare. Al momento della dimissione le condizioni cliniche sono buone [...]". Il 16 gennaio 2017, il
ER 1 veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso per sospetta ischemia cerebrale insorta mentre faceva colazione. Sottoposto agli esami e alle visite del caso (tac e consulenze neurochirurgiche e neurologiche) emergeva "Grossolano focolaio emorragico parenchemale capsulo nucleare sovracapsulare sinistro e presenti alcuni rari minuscoli focolai emorragici satelitti" (referto esame Tc cerebrale del 16.01.2017).
Il giorno successivo, dalla consulenza anestesiologica, emergeva
"Paziente ad occhi chiusi, li apre allo stimolo algogeno, afasico plegico all'arto superiore destro. All'ultima TC cranio: vasto ematoma intra parenchemiale sinistro spontaneo, non indicazioni chirurgiche attuali.
All'anamnesi neoplasia renale già trattata ma con metastasi polmonari.
Data la gravità del quadro clinico e l'anamnesi positiva per neoplasia in stadio avanzato, non si ravvede indicazione al trattamento intensivo"
(referto consulenza anestesiologica del 17.01.2017). In data 18.01.2017, il Per 1 veniva dimesso dal reparto con la diagnosi di emorragia cerebrale e ne veniva disposto il ricovero in Medicina. Le condizioni del paziente sono andate via via peggiorando fino al decesso, intervenuto il 21.01.2017 in seguito ad aggravamento irreversibile delle condizioni di salute. All'esito dell'esame della documentazione medica relativa al caso, il ctu del primo giudice ha accertato come "il ER 1 sia rimasto vittima di una modalità traumatica assolutamente compatibile con tutti i momenti cinematici caratterizzanti uno scontro tra un motoveicolo e un'auto" ma anche come, con riferimento specifico al quesito circa la riconducibilità della morte al sinistro, "sulla base della documentazione in atti, lo stesso sig. ER 1 venne a morte per emorragia cerebrale capsulo-talamica sinistra in soggetto iperteso e recentemente nefrectomizzato, con anamnesi positiva per pregresso evento ischemico cerebrale ed esiti svuotamento di ematoma subdurale post-traumatico". E ancora che: "Trattasi di affezione patologica acuta, che si manifestava a distanza di diversi mesi dall'evento traumatico subito e dalla dimissione del 3 novembre 2016. L'evento morte non risulta riconducibile alle lesioni riportate in seguito all'infortunio del 2 ottobre 2016, se nosograficamente inquadrate, le stesse, nel contesto di una diretta e principale causalità". Sentito a chiarimenti all'udienza del 06.10.2020, il ctu ha ulteriormente precisato che "la nefrectomia costituisce sicuramente un fattore di rischio cardiovascolare;
tuttavia la stessa non può essere considerata causa o concausa della emorragia cerebrale atteso che il soggetto, successivamente all'intervento subito, raggiungeva una pressoché completa stabilizzazione dei parametri clinici con conseguente regolare dimissione".
7) La conclusione cui è giunto il ctu, pienamente condivisibile perché fondata su un'indagine scrupolosa che ha tenuto nella debita considerazione tutti gli elementi emersi dalla storia clinica del Per 1 e dalla evoluzione più recente successiva al sinistro, induce a ritenere che non sia necessario rinnovare la consulenza, come richiesto dagli odierni appellanti, avendo il consulente esaurientemente accertato come le lesioni riportate dal ER 1 fossero compatibili con il sinistro ma anche come egli sia deceduto non per le conseguenze dell'incidente quanto piuttosto per la sua condizione di salute generale, in quanto paziente cronicamente iperteso e già vittima di una precedente ischemia. Quanto detto comporta il rigetto del primo motivo di impugnazione.
8) L'insussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte nei termini sopra descritti comporta l'esclusione del riconoscimento delle voci risarcitorie che presuppongono la morte come conseguenza diretta del sinistro e, dunque, le istanze risarcitorie relative al danno c.d. tanatologico, a quello da perdita del rapporto parentale, a quello relativo alle spese funerarie e quello morale richiesto iure proprio dagli eredi con conseguente rigetto anche del secondo, terzo, e quinto (bis) motivo di gravame.
9) Con il quarto motivo parte appellante lamenta la omessa pronuncia da parte del primo giudice quanto alla domanda di
risarcimento del danno morale iure proprio conseguente alle lesioni riportate dal danneggiato e non in considerazione del successivo
evento morte.
10) Anche così configurato il motivo di appello non risulta meritevole di accoglimento. Da un lato va, difatti, affermato che il grado di accertata invalidità pari al 17% non consente di riguardi soggetto macroleso e,che la fattispecieaffermare dall'altro, occorre evidenziare che le allegazioni hanno riguardato la generica sofferenza conseguente alla malattia del padre oltre all'assistenza prestatagli principalmente dalla figlia sì da non potersi dedotto e comprovato, anche presuntivamente, lo ritenere sconvolgimento delle abitudini di vita del familiare eventualmente conseguenti alle lesioni subite.
- relativo alla liquidazione del 11) Il quinto motivo di appello
-va accolto nei limiti di seguito danno biologico subito dal de cuius indicati.
12) Occorre anzitutto osservare che "In tema di liquidazione del danno biologico iure successionis, il principio secondo cui
l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente." (Cass., ord.
32916/2022). La Suprema Corte in tema ha, altresì, precisato che
"Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate
sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo)" ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021).
13) La Suprema Corte, con la pronuncia richiamata
dall'appellante, resa in una fattispecie riguardante un danneggiato ultranovantenne ha affermato che "In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni)".
14) Ritiene il Collegio che la fattispecie in esame, in cui il danneggiato al momento della morte aveva l'età di 82 e mezzo anni, risulti assimilabile a quella in cui è stata adottata la pronuncia sopra riportata per cui si deve tenere conto del si può principio ivi affermato ma che al contempo non può non completamente prescindere dal principio di proporzionalità tenuto conto del limitato periodo di sopravvivenza del danneggiato dopo il sinistro. In ogni caso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di discostarsi dalle previsioni delle tabelle dando conto, nella motivazione, di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza, con quanto previsto nelle tabelle e che giustifichi una diversa statuizione.
15) Ritiene, pertanto, il Collegio che tenuto conto degli elementi e dei principi sopra indicati, si debba procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal danneggiato in misura inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle attuali tabelle di Milano, determinata in via equitativa nella misura di euro 10.000,00, in valori monetari attuali, comprensiva di interessi legali, tenuto conto del periodo di sopravvivenza ed avuto riguardo al principio di proporzionalità, fermo quanto già riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
16) Il parziale accoglimento dell'appello impone di esaminare quanto eccepito dalla parte appellata il mancato assolvimento da parte degli odierni appellanti dell'onere probatorio sugli stessi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al incombente circa e, dunque, l'impossibilità di ritenere superata la sig. Controparte_3 presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. Sul punto,
occorre ricordare che "La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima deve spiegare appello incidentale per devolvere alla
-
cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento" (Cass. ord. n. 20315/2021). 17) Ad ogni buon conto, dall'esame degli atti processuali risulta che i soggetti coinvolti nel sinistro CP 3 e ER 1 abbiano redatto modulo di constatazione amichevole nel quale si dava atto della dinamica del sinistro che li ha visti coinvolti in data 23.10.2016
allorquando il CP 3 uscendo dall'area di servizio presso l' Org_2
in Contrada Fiastra di Colmurano a bordo dell'autoveicolo Skoda Octavia
di proprietà della CP 4 assicurato Controparte_2 nell'immettersi sulla Strada Provinciale n. 78, non ha dato la precedenza al ER 1 che stava percorrendo la stessa strada in direzione Macerata
Sarnano alla guida del motociclo Vespa Piaggio.
18) Non solo, va altresì considerata la scelta processuale degli appellati che, in sede di scritti difensivi ed in particolare in occasione della precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio, non hanno reiterato la questione, così da potersi ritenere non riproposta la relativa questione e, dunque, acclarato quanto statuito in proposito dal primo giudice che, in sentenza, ha dichiarato pacifica l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo assicurato nella causazione del sinistroControparte_2 oggi Controparte_6
per cui è causa.
19) Quanto al sesto motivo di impugnazione relativo alle spese legali e alle spese di consulenza tecnica di ufficio va rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
20) Il parziale accoglimento della domanda ed il parziale accoglimento del gravame legittimano la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un mezzo, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro, e liquidate per l'intero come da dispositivo. 21) Va invece confermata la statuizione relativa alle spese di
CTU, come già liquidate, poste a carico di tutte le parti, in via solidale,
e in pari misura.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da Pt 1 ed Parte_2 nei
'Controparte 1 già Controparte 2 confronti di Controparte_3 e avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 96/2022 CP 4
pubblicata il 31.01.2022, in parziale accoglimento (quinto motivo) dell' appello, condanna gli appellati, in solido fra loro, a pagare in favore degli appellanti, a titolo di danno non patrimoniale iure
hereditatis, la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido, e liquidate per l'intero quanto al primo grado, in euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.700,00 per la fase istruttoria, euro
1.700,00 per la fase decisionale, euro 1.686,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, e quanto al presente grado del giudizio, in euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale, euro 2.529,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge;
conferma nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 10.01.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Presidente Dott. Guido Federico
Consigliere est. Dott. Maria Ida Ercoli
Consigliere Dott. Cecilia L.C. Bellucci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 528 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 e promossa da Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ) e Pt 2 in proprio e in qualità di eredi (C.F.: C.F. 2
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo Merlini legittimi di ERsona 1 '
come da procura in atti
APPELLANTI
contro già Controparte_2 (C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA 1 ), in persona del Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Chiarini come da procura in atti
APPELLATA nonché nei confronti di
(C.F. C.F. 3 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Chiarini
APPELLATO
e di in persona del legale rappresentante pro tempore CP 4
P.IVA 2 ) (P.IVA
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
N. 96/2022 pubblicata il 31.01.2022.
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate il 17.07.2023 per l'udienza del 19.07.2023 insistendo nei motivi di appello già esposti nell'atto introduttivo della lite e precisando le proprie conclusioni come da atto di appello, sia in via preliminare di rito che in via preliminare a fini istruttori, che nel merito e dunque
"...contraris rejectis, in riforma della sentenza n. 96/2022, così decidere:
1) in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare la nullità della gravata sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, per tutte le ragioni esposte nel motivo di impugnazione n. 4 che qui si intendono integralmente trascritte, in particolare per avere il Tribunale di Macerata omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale iure proprio degli esponenti, in relazione alle gravi lesioni personali riportate dal loro congiunto a seguito dell'incidente stradale;
2) sempre in via preliminare, ai fini istruttori: considerato il modo non esaustivo e frettoloso con il quale è stato escluso dal CTU Dott. Per_2 con una mera precisazione in udienza di poche righe e senza dunque effettuare alcuna valutazione approfondita come la delicatezza della questione medico-legale avrebbe reso necessaria, anche il parziale nesso di causalità tra l'evento lesivo e la morte del Sig. Persona 1 e tenuto
ERsona 3conto anche delle osservazioni svolte dal CTP Dott.
disporre il rinnovo della CTU medico legale sul punto relativo all'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte, anche mediante nomina di diverso Consulente, il quale dovrà accertare che l'incidente, il ricovero in medicina d'urgenza, in urologia e l'intervento destruente di asportazione del rene con successivo ricovero addirittura in rianimazione, hanno provocato un forte stress in grado di alterare l'assetto pressorio del periziando, poiché
l'asportazione del rene, organo deputato al controllo volemico, al mantenimento idro-elettrolitica e metabolica dell'omeostasi dell'organismo, ha avuto importanti conseguenze sul controllo della pressione arteriosa, la quale ultima nel 60-70% dei casi rappresenta l'evento principale causa dell'emorragia. NEL MERITO, previa decurtazione degli importi sino ad oggi già pagati da parte della [...] CP 1 (già Controparte_2 , previa decurtazione delle somme versate a titolo di acconto, condannare il Sig. Controparte_3 in solido con la proprietaria del veicolo CP 4 in persona del legale rappresentante pro-tempore ed in solido con l' oggi Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
che all'epoca del sinistro copriva l'RCA del veicolo suddetto, al risarcimento: A) in favore della Sig.ra -in via principale: Parte 1
1)iure hereditatis, della somma di € 53.581,50, pari al 50% di quanto di spettanza, per il danno terminale (biologico e catastrofale) subito dal
Sig. ERsona 1 o quella somma maggiore o minore che sarà piu'
ritenuta di giustizia;
2) iure proprio, della somma di € 321.920,00 per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il padre o quella somma maggiore o minore piu' ritenuta di giustizia;
3) jure hereditatis, della somma di € 284,50 pari al 50% per le spese vive sostenute per la richiesta cartelle cliniche e CTP del Dott. Per 3 -in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento non totale ma percentuale del nesso di causalità tra la lesione subita e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 3) delle presenti conclusioni, oltre alla somma risultante dall'applicazione della percentuale che sarà riconosciuta di giustizia per i danni di cui ai punti 1), 2) delle presenti conclusioni;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite in occasione del sinistro e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma di € 28.531,25, iure hereditatis, pari al 50% di quanto di spettanza per il danno biologico permanente comprensivo di personalizzazione e per il danno da invalidità temporanea subito dal Sig. Persona 1 in occasione ed in conseguenza del sinistro, ricalcolato sulla base delle risultanze della
CTU medico legale che ha riconosciuto la percentuale di invalidità permanente nella misura del 17% e oltre ad una ulteriore somma, equitativamente determinata, relativa al danno morale, iure proprio, causato dalle gravi lesioni subite dal padre e di cui ai punti 17) e 18) della premessa dell'atto di citazione o quella somma più ritenuta di giustizia. B) in favore del Sig. -in via principale: 1) iure Parte 2
hereditatis, della somma di € 53.581,50, pari al 50% di quanto di spettanza, per il danno terminale (biologico e catastrofale) subito dal
Sig. Persona 1 o quella somma maggiore o minore che sarà piu' ritenuta di giustizia;
2) iure proprio, della somma di € 250.000,00 per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il padre o quella somma maggiore o minore piu' ritenuta di giustizia;
3) jure hereditatis, della somma di € 2.018,00 per le spese funerarie;
4) jure hereditatis, della somma di € 284,50, pari al 50% .per le spese vive sostenute per la richiesta cartelle cliniche e CTP del Dott. Per_3 -in via
subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento non totale ma percentuale del nesso di causalità tra la lesione subita e l'evento morte, della somma di € 284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma risultante dall'applicazione della percentuale che sarà riconosciuta di giustizia per i danni di cui ai punti 1), 2) e 3) delle presenti conclusioni;
-in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del nesso di causalità tra le lesioni subite in occasione del sinistro e l'evento morte, della somma di €
284,50 di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, oltre alla somma di
€ 28.531,25, iure hereditatis, pari al 50% di quanto di spettanza per il danno biologico permanente comprensivo di personalizzazione e per il danno da invalidità temporanea subito dal Sig. ERsona_1 in occasione ed in conseguenza del sinistro, ricalcolato sulla base delle risultanze della CTU medico legale che ha riconosciuto la percentuale di invalidità permanente nella misura del 17% e oltre ad una ulteriore somma, equitativamente determinata, relativa al danno morale, iure proprio, causato dalle gravi lesioni subite dal padre e di cui ai punti 17)
e 18) della premessa dell'atto di citazione o quella somma piu' ritenuta di giustizia. Il tutto, per entrambi gli attori, oltre agli interessi legali maturati e maturandi su tutte le somme, rivalutate come per legge.
Voglia altresì condannare i convenuti, in solido tra loro, in favore degli attori (50% in favore di ciascuno) al pagamento della somma di €
1.486,55, comprensiva di Cap e IVA, per spese e compenso legale per la fase di attivazione della procedura della negoziazione assistita alla quale controparte non ha espressamente aderito. Con vittoria di spese e compenso ed incombenti fiscali di giudizio e con condanna della convenuta compagnia di Ass.ne Controparte_2 al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96 ultimo comma c.p.c., non avendo la stessa formulato alcuna offerta di risarcimento, nonostante l'assenza di contestazione sull'an debeatur e non avendo aderito alla procedura di negoziazione, dimostrando totale disinteresse alla definizione ante causa del sinistro. CP_5 CON VITTORIA
DI SPESE E COMPENSI EX DM 55/14 DI ENTRAMBI I GRADI DI
GIUDIZIO."
Controparte_3 hanno conclusoGli appellati Controparte_1 e come da note di trattazione scritta depositate il 15.07.2023 per l'udienza del 19.07.2023 riportandosi alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e quindi chiedendo: "... 1) rigettare l'appello proposto in ogni sua parte poiché infondato in fatto e diritto con conferma della Sentenza n. 96/2022 emessa dal Tribunale
Civile di Macerata;
2) con vittoria di spese diritti ed onorario del Giudizio oltre accessori come per legge."
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 96/2022, pubblicata il 31.01.2022, il
Tribunale di Macerata ha condannato i convenuti Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento di €Controparte_2CP 4 e
7.390,50, oltre interessi, in favore di Pt 1 ed Parte 2 a titolo
ERsona 1 padre deglidi risarcimento del danno biologico subito da attori, a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto in data
23.10.2016, mentre ha negato il risarcimento del danno c.d.
tanatologico, da perdita del rapporto parentale e per spese funerarie pure richiesti dagli attori disponendo la integrale compensazione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di tutte le parti, in via solidale e in pari misura, le spese di CTU.
II) Avverso la richiamata sentenza hanno proposto appello Pt 1
Parte 2 in proprio e quali eredi di ed chiedendone ERsona 1
quanto alle voci di danno risarcibilela riforma e alla relativa entità,
in particolare, affermando la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal padre in occasione del sinistro e l'evento morte.
III) Si sono costituiti Controparte_1 già Controparte_2 e chiedendo la conferma della gravata pronuncia. Controparte_3
rimasta contumace anche nel giudizio di primo grado, IV) CP_4
cui l'atto di appallo risulta ritualmente notificato, non si è costituita.
V) Preso atto delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.07.2023 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con l'odierno gravame, premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, gli appellanti, in proprio e in qualità di eredi di ERsona 1 hanno impugnato la sentenza in epigrafe affidandosi ad otto distinti motivi.
-1.a) Con il primo "Errata valutazione del nesso di causalità tra l'evento morte e le lesioni riportate dal ERsona 1 nell'occorso sinistro stradale" - gli appellanti hanno censurato la pronuncia per aver escluso, sulla base della CTU elaborata in corso di causa le cui
-
conclusioni andrebbero considerate insufficienti, incoerenti, illogiche e lacunose che la morte del sig. ER 1 fosse evento causalmente ricollegabile, anche in termini di concausalità, alla lesione dallo stesso subita a causa del sinistro stradale. Hanno evidenziato come,
contrariamente a quanto ritenuto dal consulente d'ufficio ed invece sottolineato dal consulente di parte, l'asportazione del rene resasi necessaria a seguito del sinistro ha certamente inciso sul mantenimento dell'omeostasi idroelettrica e metabolica con alterazione della pressione arteriosa. Secondo le conclusioni del consulente di parte, la nefrectomia subita dal Per 1 avrebbe, infatti, avuto importanti conseguenze negative sul controllo della pressione arteriosa (essendo il rene l'organo deputato al controllo volemico e al mantenimento dell'omeostasi idroelettrica e metabolica dell'organismo) conducendo infine all'emorragia cerebrale che ha causato la morte del ER_1 Secondo la
prospettazione degli appellanti, la cronologia degli eventi e le numerose prove fornite dalla letteratura medica secondo cui i malati con insufficienza renale cronica presentano una più elevata mortalità per eventi cardio circolatori rispetto alla popolazione sana, suffragherebbero la tesi del consulente di parte secondo cui sussiste il nesso causale tra l'emorragia cerebrale che ha colpito il ER 1 (e, dunque, l'evento morte) e l'incidente per cui è causa con la conseguenza che, oltre a rendersi necessaria la rinnovazione della consulenza d'ufficio, dovrà di conseguenza essere riformata anche la sentenza di primo grado con il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità, anche in termini di concausa, e conseguente liquidazione di tutti i danni non patrimoniali richiesti dagli attori sia iure hereditario sia iure proprio e,
segnatamente, del danno c.d. tanatologico e del danno da perdita del rapporto parentale.
1.b) Con il secondo motivo di gravame "Omessa liquidazione del danno c.d. tanatologico chiesto dagli attori iure hereditatis da parte del giudice di primo grado" gli appellanti hanno dedotto che
-
dall'accoglimento del primo motivo di appello e, dunque, dal riconoscimento del nesso di causalità tra sinistro ed evento morte, discende il necessario riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico terminale e catastrofale sofferto dal padre - negato dal primo giudice in quanto la morte di quest'ultimo non è stata
-
istantanea ma è avvenuta a distanza di 88 giorni dall'evento lesivo.
Durante questo periodo, il Per 1 ha avuto coscienza e lucidità del proprio stato di sofferenza e di decadimento fisico e psichico, anche considerate le condizioni di salute e lo stile di vita attivo ed autonomo condotto prima del sinistro e nonostante l'età avanzata. In accoglimento dell'appello secondo le censure degli appellanti, la sentenza andrà riformata con il riconoscimento anche della suddetta voce di danno con la liquidazione degli importi riconoscibili sulla base delle tabelle dell' Organizzazione_1 di Milano.
-1.c) Con il terzo motivo di appello "Omessa liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale chiesto dagli attori iure proprio da parte del giudice di primo grado” – gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale evidenziando come, anche sotto questo aspetto, l'accoglimento del primo motivo di appello e dunque il riconoscimento del rapporto di causalità tra le lesioni riportate a seguito del sinistro e l'evento morte, dovrà necessariamente comportare anche il riconoscimento della voce di danno in parola, ai fini della cui quantificazione andrà considerato che, per entrambi i figli, si è - in quanto il trattato della perdita dell'unico genitore ancora in vita Per 1 era vedovo e che entrambi erano presenti nella vita del padre.
1.d) Con il quarto motivo "Omessa pronuncia in relazione alla
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domanda di risarcimento del danno morale iure proprio in relazione alle lesioni (e non al decesso) riportate dal de cuius. Nullità della sentenza"
- gli appellanti hanno invocato la nullità della pronuncia impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato a fronte della omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale iure proprio patito dai congiunti del Per 1 a seguito delle lesioni riportate nell'incidente, non potendosi considerare la stessa assorbita nelle altre sui cui, invece, il giudice ha statuito attesa l'assoluta indipendenza della domanda de qua rispetto alle altre pretese risarcitorie, fondate sul decesso del ER_1 A sostegno della domanda risarcitoria già avanzata in primo grado e riproposta in sede di gravame, gli appellanti hanno evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi necessari per procedere alla liquidazione del danno morale richiesto in relazione alle lesioni riportate dal padre degli esponenti, lesioni che hanno causato a quest'ultimo e, di riflesso, ai suoi familiari notevoli e prolungate sofferenze tenuto conto della particolare relazione affettiva con la vittima che ha comportato, per la figlia Parte 1 la necessità di prestare quotidiana assistenza al padre e di aiutarlo in tutte le normali occupazioni della vita (alimentarsi, lavarsi, vestirsi, deambulare ecc...) aiutata anche dal fratello Pt 2 che, pur non convivendo con il padre, ha dovuto comunque in molti casi prestargli assistenza.
1.e) Con il quinto motivo - "Errata ed illegittima la liquidazione del danno biologico subito dal de cuius da parte del giudice di primo grado"
- gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche in punto di quantificazione del danno biologico temporaneo e permanente liquidato dal primo giudice per aver quest'ultimo illegittimamente applicato il criterio di liquidazione relativo al c.d. danno intermittente da premorienza, di matrice giurisprudenziale, secondo cui, quando il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il danno e per altra causa, il risarcimento va parametrato alla durata effettiva della vita, utilizzando le apposite tabelle milanesi anziché le normali tabelle relative al danno biologico. Gli appellanti hanno dedotto come tale criterio assuma rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all'aspettativa di vita mentre, ove tale aspettativa sia superata (come nel caso di specie, tenuto conto che al momento del decesso il Per 1 aveva 82 anni), si deve considerare che il punto base previsto dalle ordinarie tabelle milanesi sul danno biologico già tiene conto delle più ridotte aspettative di vita con la conseguenza che nessuna ulteriore riduzione prevista dalle specifiche tabelle milanesi relative al danno
-
c.d. intermittente - dovrà essere applicata al caso concreto. In tema, gli appellanti hanno altresì dedotto che, in denegata ipotesi di applicazione delle tabelle milanesi sul danno intermittente, dovrà essere liquidato almeno il massimo della personalizzazione del danno tenuto conto del fatto che Persona 1 ha subito un notevole disagio, dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto e alla successiva rianimazione, avendo avuto necessità di assistenza materiale continua nelle ordinarie occupazioni ed esigenze di tutti i giorni come lavarsi, vestirsi, preparare i pasti, alzarsi dal letto e deambulare, sia in ospedale che a casa.
1.f) Con un sesto motivo - "Spese funerarie" - gli appellanti hanno censurato la pronuncia anche per aver negato il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie sostenute che, peraltro, sono state legittimamente richieste iure hereditario trattandosi di spese che fanno parte della successione e che, conseguentemente, ricadono sugli eredi così come è legittimo che le stesse vengano rimborsate agli eredi che hanno provveduto al loro pagamento. In definitiva, posta la riconducibilità dell'evento morte al sinistro per cui è causa, del tutto fondata e come tale meritevole di accoglimento deve ritenersi la richiesta di rimborso delle spese documentate pari ad € 2.081,00 interamente sostenute dal signor Parte 2 1.g) Con il settimo motivo di appello- "Spese legali - Spese CTU"
- gli appellanti hanno anzitutto contestato la decisione in punto di compensazione delle spese di lite adottata pur a fronte della mancanza di qualsiasi versamento in favore degli attori da parte della compagnia assicuratrice, e della conseguente necessità di introdurre il giudizio, oltre che del rifiuto della controparte di aderire alla procedura di negoziazione assistita, cui era stata a suo tempo invitata.
In secondo luogo, gli appellanti hanno contestato l'addebito delle spese di consulenza tecnica sulla base del fatto che, pur essendo la ctu un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno anziché un mezzo di prova in senso proprio e, dunque, un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia, ovvero nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie gli appellanti avevano già prodotto consulenze medico legali e relativa documentazione attestante, nell'an e nel quantum, il danno non patrimoniale subito in virtù del decesso del signor ER_1 contestate dalla società convenuta, circostanza questa che aveva reso necessario il ricorso alle vie giudiziali e che giustificherebbe, secondo le doglianze degli appellanti, l'addebito delle spese de qua integralmente a carico degli odierni appellati.
-1.h) Con un ultimo motivo di gravame "Spese di CTP" - gli appellanti hanno impugnato la pronuncia anche in relazione al capo con il quale è stata rigettata la richiesta di rimborso delle spese per la consulenza di parte, sostenute in misura pari ad € 450,00 oltre IVA che, a seguito dell'accoglimento dell'appello, andranno poste interamente a carico della parte soccombente.
Controparte_2 in persona del ' già 2) Controparte_1
Controparte_3 costituendosi, Responsabile Direzione Sinistri, e hanno impugnato l'avverso appello contestandolo integralmente. In particolare, hanno reiterato l'eccezione secondo cui gli appellanti non avrebbero fornito la prova dell'esclusiva responsabilità dell'incidente in capo a Controparte_3 con conseguente impossibilità di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. Hanno evidenziato che l'urto tra i due mezzi si
è verificato a velocità moderata tanto che i danni sono stati contenuti (€
300,00 per la riparazione del ciclomotore condotto nell'occasione dal
ER 1 e che nonostante l'età, ha categoricamentePersona 1
rifiutato il trasporto in ospedale e, in ultimo, che l'intervento di nefrectomia avrebbe potuto essere evitato se quegli avesse accettato di farsi visitare nell'immediatezza del sinistro. Nonostante il ER 1 fosse stato ricoverato il giorno successivo, inoltre, i sanitari avrebbero atteso altri due giorni prima di intervenire. Secondo gli appellati, dunque, la nefrectomia non sarebbe conseguenza diretta dell'incidente e correttamente il ctu avrebbe escluso il nesso di causalità tra le lesioni riportate e la morte intervenuta ben tre mesi dopo l'occorso per emorragia cerebrale dovuta a sbalzo pressorio (e non per evento traumatico) anche atteso che la stessa ctu ha debitamente tenuto conto del fatto che il Per 1 era soggetto iperteso con anamnesi positiva per pregresso evento ischemico cerebrale. Avendo, dunque, il giudice escluso il nesso di causalità tra morte e sinistro, correttamente sarebbero state rigettate le richieste di risarcimento per danno tanatologico, da perdita del rapporto parentale e per spese funerarie.
Quanto, invece, al motivo di appello teso ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza per non aver il primo giudice statuito circa la pretesa di risarcimento del danno morale, gli appellati hanno evidenziato anzitutto come detta domanda fosse stata articolata in primo grado non solo in via subordinata ma in via ulteriormente gradata dimodoché la pronuncia sulla stessa deve considerarsi implicita nel rigetto della domanda principale.
3) Hanno, infine, dedotto l'infondatezza della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in considerazione del fatto che in fase stragiudiziale non sarebbe stato possibile formulare alcuna offerta risarcitoria per mancata trasmissione della documentazione medica legata al sinistro, necessaria per la verifica da parte del medico legale fiduciario della Compagnia ai fini della quantificazione di un ipotetico risarcimento del danno, ove dovuto. CP 44) Preliminarmente dichiarata la contumacia di in persona del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace in primo grado e non costituita neppure in appello nonostante la rituale notifica dell'atto di impugnazione perfezionatasi il 20.05.2022, nel rispetto dei termini a comparire.
5) Gli appellanti censurano la gravata sentenza quanto alla ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate a seguito del sinistro di cui sopra e la morte del padre ER_1 avvenuta in data 21.01.2017 per emorragia cerebrale.
6) Sul punto il primo giudice ha disposto perizia medico legale, contestata dagli appellanti, che ha escluso il nesso di cui trattasi. Dalla stessa è risultato che il sig. ER_1 il quale aveva rifiutato il soccorso del 118 nel giorno dell'incidente, si recava presso il più vicino nosocomio il pomeriggio del giorno successivo lamentando dolore al fianco destro irradiato anteriormente. I sanitari del pronto soccorso giudicavano il dolore compatibile con le conseguenze del sinistro e disponevano il ricovero presso l'Unità Operativa di Urologia con diagnosi
"ematoma retroperitoneale post traumatico in lesione renale destra di ndd". In data 26 ottobre 2016, il ER 1 - soggetto già affetto da ipertensione cronica veniva sottoposto ad intervento chirurgico di nefrectomia destra in anestesia generale. Il 3 novembre 2016 il paziente veniva dimesso con diagnosi di "traumatismo del rene, senza menzione di ferita aperta in cavità, ematoma senza rottura della capsula, tumori maligni della pelvi renale, tumori maligni secondari del polmone, ipertensione essenziale non specificata, altra allergia ai farmaci". Nella lettera di dimissioni si legge: "Dimettiamo in data odierna Persona 1 ricoverato per ematoma renale destro in esito a trauma addominale chiuso. In data 26.10.2016 il paziente è stato sottoposto ad intervento di nefrectomia destra (esame istologico in corso). Il decorso post-operatorio è stato regolare. Al momento della dimissione le condizioni cliniche sono buone [...]". Il 16 gennaio 2017, il
ER 1 veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso per sospetta ischemia cerebrale insorta mentre faceva colazione. Sottoposto agli esami e alle visite del caso (tac e consulenze neurochirurgiche e neurologiche) emergeva "Grossolano focolaio emorragico parenchemale capsulo nucleare sovracapsulare sinistro e presenti alcuni rari minuscoli focolai emorragici satelitti" (referto esame Tc cerebrale del 16.01.2017).
Il giorno successivo, dalla consulenza anestesiologica, emergeva
"Paziente ad occhi chiusi, li apre allo stimolo algogeno, afasico plegico all'arto superiore destro. All'ultima TC cranio: vasto ematoma intra parenchemiale sinistro spontaneo, non indicazioni chirurgiche attuali.
All'anamnesi neoplasia renale già trattata ma con metastasi polmonari.
Data la gravità del quadro clinico e l'anamnesi positiva per neoplasia in stadio avanzato, non si ravvede indicazione al trattamento intensivo"
(referto consulenza anestesiologica del 17.01.2017). In data 18.01.2017, il Per 1 veniva dimesso dal reparto con la diagnosi di emorragia cerebrale e ne veniva disposto il ricovero in Medicina. Le condizioni del paziente sono andate via via peggiorando fino al decesso, intervenuto il 21.01.2017 in seguito ad aggravamento irreversibile delle condizioni di salute. All'esito dell'esame della documentazione medica relativa al caso, il ctu del primo giudice ha accertato come "il ER 1 sia rimasto vittima di una modalità traumatica assolutamente compatibile con tutti i momenti cinematici caratterizzanti uno scontro tra un motoveicolo e un'auto" ma anche come, con riferimento specifico al quesito circa la riconducibilità della morte al sinistro, "sulla base della documentazione in atti, lo stesso sig. ER 1 venne a morte per emorragia cerebrale capsulo-talamica sinistra in soggetto iperteso e recentemente nefrectomizzato, con anamnesi positiva per pregresso evento ischemico cerebrale ed esiti svuotamento di ematoma subdurale post-traumatico". E ancora che: "Trattasi di affezione patologica acuta, che si manifestava a distanza di diversi mesi dall'evento traumatico subito e dalla dimissione del 3 novembre 2016. L'evento morte non risulta riconducibile alle lesioni riportate in seguito all'infortunio del 2 ottobre 2016, se nosograficamente inquadrate, le stesse, nel contesto di una diretta e principale causalità". Sentito a chiarimenti all'udienza del 06.10.2020, il ctu ha ulteriormente precisato che "la nefrectomia costituisce sicuramente un fattore di rischio cardiovascolare;
tuttavia la stessa non può essere considerata causa o concausa della emorragia cerebrale atteso che il soggetto, successivamente all'intervento subito, raggiungeva una pressoché completa stabilizzazione dei parametri clinici con conseguente regolare dimissione".
7) La conclusione cui è giunto il ctu, pienamente condivisibile perché fondata su un'indagine scrupolosa che ha tenuto nella debita considerazione tutti gli elementi emersi dalla storia clinica del Per 1 e dalla evoluzione più recente successiva al sinistro, induce a ritenere che non sia necessario rinnovare la consulenza, come richiesto dagli odierni appellanti, avendo il consulente esaurientemente accertato come le lesioni riportate dal ER 1 fossero compatibili con il sinistro ma anche come egli sia deceduto non per le conseguenze dell'incidente quanto piuttosto per la sua condizione di salute generale, in quanto paziente cronicamente iperteso e già vittima di una precedente ischemia. Quanto detto comporta il rigetto del primo motivo di impugnazione.
8) L'insussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e l'evento morte nei termini sopra descritti comporta l'esclusione del riconoscimento delle voci risarcitorie che presuppongono la morte come conseguenza diretta del sinistro e, dunque, le istanze risarcitorie relative al danno c.d. tanatologico, a quello da perdita del rapporto parentale, a quello relativo alle spese funerarie e quello morale richiesto iure proprio dagli eredi con conseguente rigetto anche del secondo, terzo, e quinto (bis) motivo di gravame.
9) Con il quarto motivo parte appellante lamenta la omessa pronuncia da parte del primo giudice quanto alla domanda di
risarcimento del danno morale iure proprio conseguente alle lesioni riportate dal danneggiato e non in considerazione del successivo
evento morte.
10) Anche così configurato il motivo di appello non risulta meritevole di accoglimento. Da un lato va, difatti, affermato che il grado di accertata invalidità pari al 17% non consente di riguardi soggetto macroleso e,che la fattispecieaffermare dall'altro, occorre evidenziare che le allegazioni hanno riguardato la generica sofferenza conseguente alla malattia del padre oltre all'assistenza prestatagli principalmente dalla figlia sì da non potersi dedotto e comprovato, anche presuntivamente, lo ritenere sconvolgimento delle abitudini di vita del familiare eventualmente conseguenti alle lesioni subite.
- relativo alla liquidazione del 11) Il quinto motivo di appello
-va accolto nei limiti di seguito danno biologico subito dal de cuius indicati.
12) Occorre anzitutto osservare che "In tema di liquidazione del danno biologico iure successionis, il principio secondo cui
l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente." (Cass., ord.
32916/2022). La Suprema Corte in tema ha, altresì, precisato che
"Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate
sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo)" ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021).
13) La Suprema Corte, con la pronuncia richiamata
dall'appellante, resa in una fattispecie riguardante un danneggiato ultranovantenne ha affermato che "In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni)".
14) Ritiene il Collegio che la fattispecie in esame, in cui il danneggiato al momento della morte aveva l'età di 82 e mezzo anni, risulti assimilabile a quella in cui è stata adottata la pronuncia sopra riportata per cui si deve tenere conto del si può principio ivi affermato ma che al contempo non può non completamente prescindere dal principio di proporzionalità tenuto conto del limitato periodo di sopravvivenza del danneggiato dopo il sinistro. In ogni caso occorre ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di discostarsi dalle previsioni delle tabelle dando conto, nella motivazione, di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza, con quanto previsto nelle tabelle e che giustifichi una diversa statuizione.
15) Ritiene, pertanto, il Collegio che tenuto conto degli elementi e dei principi sopra indicati, si debba procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal danneggiato in misura inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle attuali tabelle di Milano, determinata in via equitativa nella misura di euro 10.000,00, in valori monetari attuali, comprensiva di interessi legali, tenuto conto del periodo di sopravvivenza ed avuto riguardo al principio di proporzionalità, fermo quanto già riconosciuto a titolo di inabilità temporanea, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
16) Il parziale accoglimento dell'appello impone di esaminare quanto eccepito dalla parte appellata il mancato assolvimento da parte degli odierni appellanti dell'onere probatorio sugli stessi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al incombente circa e, dunque, l'impossibilità di ritenere superata la sig. Controparte_3 presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. Sul punto,
occorre ricordare che "La parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima deve spiegare appello incidentale per devolvere alla
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cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento" (Cass. ord. n. 20315/2021). 17) Ad ogni buon conto, dall'esame degli atti processuali risulta che i soggetti coinvolti nel sinistro CP 3 e ER 1 abbiano redatto modulo di constatazione amichevole nel quale si dava atto della dinamica del sinistro che li ha visti coinvolti in data 23.10.2016
allorquando il CP 3 uscendo dall'area di servizio presso l' Org_2
in Contrada Fiastra di Colmurano a bordo dell'autoveicolo Skoda Octavia
di proprietà della CP 4 assicurato Controparte_2 nell'immettersi sulla Strada Provinciale n. 78, non ha dato la precedenza al ER 1 che stava percorrendo la stessa strada in direzione Macerata
Sarnano alla guida del motociclo Vespa Piaggio.
18) Non solo, va altresì considerata la scelta processuale degli appellati che, in sede di scritti difensivi ed in particolare in occasione della precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio, non hanno reiterato la questione, così da potersi ritenere non riproposta la relativa questione e, dunque, acclarato quanto statuito in proposito dal primo giudice che, in sentenza, ha dichiarato pacifica l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo assicurato nella causazione del sinistroControparte_2 oggi Controparte_6
per cui è causa.
19) Quanto al sesto motivo di impugnazione relativo alle spese legali e alle spese di consulenza tecnica di ufficio va rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
20) Il parziale accoglimento della domanda ed il parziale accoglimento del gravame legittimano la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un mezzo, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido fra loro, e liquidate per l'intero come da dispositivo. 21) Va invece confermata la statuizione relativa alle spese di
CTU, come già liquidate, poste a carico di tutte le parti, in via solidale,
e in pari misura.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da Pt 1 ed Parte_2 nei
'Controparte 1 già Controparte 2 confronti di Controparte_3 e avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 96/2022 CP 4
pubblicata il 31.01.2022, in parziale accoglimento (quinto motivo) dell' appello, condanna gli appellati, in solido fra loro, a pagare in favore degli appellanti, a titolo di danno non patrimoniale iure
hereditatis, la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
dichiara compensate nella misura di un mezzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, poste per la restante parte a carico degli appellati, in solido, e liquidate per l'intero quanto al primo grado, in euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.700,00 per la fase istruttoria, euro
1.700,00 per la fase decisionale, euro 1.686,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, e quanto al presente grado del giudizio, in euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.911,00 per la fase decisionale, euro 2.529,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al
15%, Iva e Cpa come per legge;
conferma nel resto la gravata sentenza.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 10.01.2024
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico