Sentenza 27 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23170 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 15235-2016 proposto da: AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO in persona del Presidente MARIO ANGELO SALA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS
34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e 2018 difende giusta procura speciale in calce al ricorso 1544 unitamente all'avvocato FABRIZIO CONTI giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione;
- ricorrente -
contro
GH OR, LL RG, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ALBERICO II
33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, rappresentate e difese dall'avvocato MASSIMO MARINI giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4889/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MAURIZIO CECCONI;
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato nel 2012, TA AZ e IE SI instaurarono nei confronti dell'ALER -Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Busto Arsizio procedimento ex art. 702 bis c.p.c., con il quale - premesso di essere profughe giuliano-dalmate e, in tale posizione soggettiva, di aver ricevuto l'assegnazione di abitazione e di locali ad uso negozio in un complesso residenziale sito Busto Arsizio, costruito con spese a carico dello Stato quale provvista in esito al secondo conflitto mondiale per prestare assistenza in favore dei profughi giuliano-dalmati ex art. 18 L. 137/1952 - chiesero al Tribunale di Busto Arsizio di accertare l'attuale possesso dei requisiti soggettivi per il trasferimento in proprietà degli immobili, in forza della loro condizione di profughe, nonché la sussistenza del loro diritto di conseguire il riscatto dei beni immobili assegnati, alle condizioni di miglior favore previste per i profughi dalle leggi vigenti (in particolare, dall'art. 1 comma 24 della L. 560/1993 e dall'art. 45, commi 3 e 3 bis della L. 388/2000) e del correlato obbligo di trasferimento incombente sull'Azienda convenuta. Si costituì in giudizio ER di Busto Arsizio, eccependo di aver instaurato nei confronti delle ricorrenti procedura di sfratto per finita locazione conclusasi, a seguito di opposizione, con la sentenza 50/2012, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato cessati per finita locazione alla data del 31/3/2011 i contratti di locazione in essere tra ALER e le ricorrenti;
che, pertanto, le signore AZ e SI avevano perso la qualità di assegnatarie e si trovavano nella situazione di occupanti senza titolo degli immobili che chiedevano di riscattare;
che tutta la normativa in favore dei profughi invocata dalle ricorrenti riguardava solo gli assegnatari e non i semplici detentori di fatto;
che, peraltro, che, peraltro, nel giudizio conclusosi con la sentenza 50/2012, le signore AZ e SI avevano chiesto al Tribunale, in subordine al riconoscimento del diritto di riscatto, l'indennità per la perdita di avviamento e all'esito del giudizio;
che, chiedendo e percependo tale indennità, le ricorrenti avevano posto in essere un comportamento concludente non equivoco con il quale avevano riconosciuto l'esistenza di un valido contratto di locazione per i suddetti immobili e manifestato la loro intenzione di aderire a quanto statuito dalla sentenza. Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 25/03/2013, depositata il 26/03/2013, respinse la domanda sulla base di un duplice presupposto: - l'esercizio del diritto di riscatto presupponeva che il patrimonio immobiliare destinato alla sistemazione dei profughi giuliano-dalmati venisse dismesso o posto in vendita dall'ente proprietario, mentre, nel caso di specie — come già osservato nella sentenza del medesimo Tribunale n. 50/2012 — ER non aveva provveduto alla dismissione di detto patrimonio immobiliare;
- inoltre, la domanda di accertamento del diritto di riscatto era preclusa dal passaggio in giudicato della citata sentenza n. 50/2012, in base alla quale i due contratti di locazione in essere tra l'ente e le ricorrenti erano cessati alla data del 31/03/2011. Tale sentenza era stata accettata senza riserve dalle ex conduttrici, le quali avevano anche incassato le indennità per la perdita di avviamento. Pertanto, vertendosi in una situazione di detenzione di fatto sine titulo, non era applicabile la normativa richiamata dalle ricorrenti, che riguardava solo gli assegnatari di alloggio.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 4889 del 18 dicembre 2015.Con riferimento al primo dei presupposti motivazionali della sentenza appellata, la Corte territoriale ha rilevato che, nel procedimento di opposizione allo sfratto, che ha portato alla sentenza n. 50/2012, il Tribunale di Busto Arsizio aveva affermato di non poter trattare la questione del riscatto, in quanto investito della sola funzione di giudice delle locazioni ed aveva quindi solo convalidato lo sfratto, senza pronunciarsi su altro, ma anzi affermando che non fosse in quella sede l'esercizio del diritto di riscatto da parte delle opponenti. La frase di tale sentenza attinente alla necessità di un atto di dismissione dei beni oggetto di riscatto, utilizzata nella motivazione della sentenza di primo grado, doveva quindi essere valutata come semplice obiter Peraltro, nelle norme succedutesi in materia, non vi è alcun riferimento a tale condizione per l'esercizio del diritto di riscatto, essendo invece previsto un vincolo di destinazione degli immobili, sempre reiterato, per il godimento e la cessione ai profughi giuliano-dalmati. Tali norme, dunque, prevedono un diritto soggettivo pieno e perfetto per i soggetti dotati dei requisiti soggettivi, senza discrezionalità in capo all'amministrazione. Inoltre, le signore AZ e SI erano diventate proprietarie degli alloggi in cui risiedevano in virtù della normativa invocata, senza che tale cessione avvenisse con un preciso atto di dismissione di quel particolare immobile. Quanto alla seconda motivazione utilizzata dalla sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha precisato che il momento fondativo del diritto delle signore AZ e SI al riscatto dei beni andava individuato non al momento dell'introduzione del giudizio ex art. 702 5 bis c.p.c., bensì al momento in cui le stesse ed il loro dante causa avevano manifestato espressamente l'intenzione di esercitare il diritto. Ciò era avvenuto mediante numerose e reiterate domande rivolte all'ente nel 1994, 1995, 2002, 2003, 2004, rimaste sempre senza risposta. In tale quadro, l'accettazione dell'indennità di perdita di avviamento da parte delle signore AZ e SI non poteva avere alcuna valenza nel presente giudizio, in quanto attinente alla diversa questione della cessazione del rapporto di locazione. Nulla, inoltre, poteva significare il passaggio in giudicato della sentenza relativa allo sfratto, in quanto essa non aveva formato alcun giudicato sulla vicenda relativa all'esercizio del diritto di riscatto, che non faceva parte né del petitum, né della causa petendi, né del thema decidendum. Il diritto soggettivo di assegnazione degli immobili non era mai decaduto o stato sospeso o revocato, pertanto illegittimamente l'ente aveva rifiutato di aderire alle richieste di riscatto o di stipulare un nuovo contratto di locazione, presentate nei tei nini presentate prima dello spirare del termine previsto dalla legge. Il comportamento dell'ALER non appariva connotato da buona fede, avendo l'ente soprasseduto al trasferimento della proprietà senza adottare per lunghi anni alcun rigetto formale delle reiterate istanze, giungendo solo dopo aver promosso il giudizio per finita locazione a rigettare la domanda proposta molti anni prima, sulla base dello status di mere occupanti senza titolo delle ricorrenti. La Corte di Appello ha quindi accertato l'attuale sussistenza in capo alle signore AZ e SI dei requisiti soggettivi per il trasferimento in proprietà degli immobili, il loro status di profughi, nonché l'esistenza del loro diritto soggettivo al riscatto dei beni immobili alle condizioni di favore previste per gli stessi profughi dalle leggi vigenti.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese — Como — Monza Brianza — Busto Arsizio, incorporante la ALER di Busto Arsizio, sulla base di due motivi illustrati da memoria.
3.1. Resistono con controricorso le signore TA AZ e IE SI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo di ricorso, l'Azienda ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.". I rapporti tra ALER e le resistenti sarebbero stati definitivamente regolati con la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio n. 50/2012. Pertanto, la domanda proposta dalle medesime ricorrenti ex art. 702 bis c.p.c., tesa ad ottenere la declaratoria di sussistenza del diritto soggettivo di conseguire il riscatto in proprietà dei beni immobili per cui è causa, costituirebbe una palese violazione del principio del ne bis in idem e del principio, che ne è corollario, secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile. Avrebbe errato la Corte d'appello a ritenere che la suddetta sentenza n. 50/2012 non abbia formato alcun giudicato sulla vicenda relativa all'esercizio del diritto di riscatto sulla scorta della considerazione che questa non faceva parte né del petitum, né della causa petendi, né del tema decidendum. Infatti, le signore AZ e SI, nelle difese formulate nel corso della causa per finita locazione, avevano evidenziato la loro qualità di profughe, invocando il diritto di riscatto ex art. 24 co. 1 L. 560/1993 e concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda proprio sulla base di tale presupposto. Il Tribunale aveva osservato che non risultava pendente alcun giudizio relativo all'esistenza in capo alle intimate del diritto di riscattare gli immobili. Le resistenti avrebbero dovunque introdurre, anche in pendenza della causa per finita locazione, il giudizio per l'accertamento del loro diritto di riscattare gli immobili, del quale "non avrebbe potuto chiaramente conoscere il Giudice delle locazioni". Il giudicato della sentenza n. 50/2012, pertanto, coprirebbe anche il 'deducibile' in relazione all'accertamento del diritto di riscatto. Il motivo è inammissibile, in quanto carente sotto il profilo della autosufficienza, giacchè in esso omette di riportare integralmente il tenore della sentenza n. 50/2012 resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio, le cui definitive statuizioni, secondo la tesi del ricorrente, risulterebbero rimesse in discussione dalla sentenza oggi impugnata. La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. Ha, infatti, affermato che "l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza" (vedi Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n.1416, Cass. 13/12/2006, n. 26627, ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n.13658, Cass. 17/1/2017 n.995). Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno debbano rispondere ai dettami di cui all'art.366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass.13/3/2009 n. 6184; Cass. 30/4/2010 n. 10537); tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass.11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile, in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 24 Legge 24/12/1993 n. 560 e dell'art. 45 commi 3 e 3bis della Legge 23/12/2000 n. 388". Il passaggio in giudicato della sentenza di sfratto avrebbe comportato che le signore AZ e SI abbiano perso la qualità di assegnatarie degli immobili oggetto del giudizio e che si trovino ad occupare senza titolo gli stessi immobili. La normativa di favore prevista per i profughi, invece, sarebbe indirizzata a solo a quei profughi che siano assegnatari degli immobili. Di conseguenza, mancherebbe in capo alle resistenti un requisito soggettivo per l'applicazione di tale normativa, e cioè la qualità attuale di assegnatarie. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest'ultima ha ritenuto che il momento in base al quale valutare la sussistenza (attuale), in capo alle resistenti, dei requisiti per l'assegnazione in proprietà degli immobili andava fatto retroagire ad un momento antecedente alla introduzione dell'azione ex art. 702 bis c.p.c. Ciò, sulla base del rilievo in ordine al comportamento contrario a buona fede dell'ente ricorrente, il quale: - per lungo tempo, non aveva provveduto sulle reiterate istanze di assegnazione in proprietà tempestivamente presentate dalle resistenti, molti anni prima dell'introduzione del giudizio di sfratto per finita locazione, quando sussistevano tutti i requisiti per ottenere tale assegnazione e senza che l'amministrazione avesse, al riguardo, alcun potere discrezionale;
- aveva rigettato le suddette istanze solo molti anni dopo, una volta ottenuta la sentenza per il rilascio, adducendo quale giustificazione proprio l'avvenuta perdita da parte delle resistenti del requisito soggettivo consistente nell'essere assegnatarie degli immobili de quibus. A fronte di ciò, nell'illustrare il motivo, parte ricorrente si limita a ribadire che con il passaggio in giudicato della sentenza di finita locazione le signore AZ e SI avrebbero perso la qualità di assegnatarie e che, pertanto, non sarebbe stata loro applicabile la normativa invocata. Nel motivo, pertanto, ci si limita a riprodurre le doglianze svolte in appello senza una compiuta confutazione delle argomentazioni della Corte territoriale.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso