Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23170
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Sentenza 27 settembre 2018

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con riferimento al ricorso 15235-2016. Le ricorrenti, in qualità di profughe giuliano-dalmate, avevano chiesto di accertare il loro diritto al riscatto di immobili assegnati, sostenendo di possedere i requisiti soggettivi per tale trasferimento. L'ente convenuto, al contrario, eccepiva che le ricorrenti avessero perso la qualità di assegnatarie a seguito di una sentenza di sfratto, sostenendo che la normativa a favore dei profughi si applicasse solo agli assegnatari e non ai detentori senza titolo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano. Ha argomentato che il diritto di riscatto non era stato precluso dalla sentenza di sfratto, poiché quest'ultima non aveva affrontato la questione del riscatto. Inoltre, ha sottolineato che le ricorrenti avevano mantenuto i requisiti per l'assegnazione in proprietà, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di sfratto, evidenziando un comportamento non conforme alla buona fede da parte dell'ente, che aveva ignorato le istanze di riscatto per anni. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto delle ricorrenti al riscatto degli immobili, condannando l'ente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23170
    Data del deposito : 27 settembre 2018

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