Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29232
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Ordinanza 12 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 7 ottobre 2024, riguardante una controversia di responsabilità civile. Le parti in causa, da un lato, richiedevano la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che aveva esteso la responsabilità risarcitoria a due soggetti, già assolti in primo grado, per le conseguenze di un'aggressione subita da un terzo da parte di cani. Dall'altro lato, il controricorrente sosteneva la legittimità della decisione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto i proprietari dei cani responsabili ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa manutenzione del proprio fondo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice può individuare la norma applicabile alla fattispecie, anche se diversa da quella invocata dalle parti, senza incorrere in ultrapetizione. La Corte ha sottolineato che i fatti costitutivi della domanda erano rimasti invariati e che la responsabilità era stata accertata sulla base di un giudizio di merito insindacabile, evidenziando la colpa dei proprietari per non aver adeguatamente recintato il proprio fondo. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative all'omesso esame di prove e alla violazione del diritto di difesa, confermando la solidità della decisione della Corte d'Appello.

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Massime1

L'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29232
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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