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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 626/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 626/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in CE (CZ), alla Via Napoli n.
3, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Funaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in CE, alla Via
Nazionale, n.457, presso lo studio dell'Avv. Antonio Viscomi (C.f. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 4 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11 febbraio 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1 al fine di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in data 12.04.2003, a CE (CZ), (trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune anno 2003, n. 2, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(07.05.2006), ad oggi maggiorenne e studente, e (31.07.2009), studentessa, non ancora Per_2 economicamente autosufficienti.
Rappresentava che, nel corso del tempo, si erano verificate delle incomprensioni tali da deteriorare l'affectio coniugalis e che l'aggravarsi di queste aveva reso difficile e intollerabile la prosecuzione di una convivenza serena, ragion per cui i coniugi vivevano separati dal 07.02.2024, di comune accordo.
In data 18 aprile 2025, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestava la ricostruzione dei fatti e le richieste effettuate dalla ricorrente.
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al G.I. e, alla successiva udienza del 4 luglio 2025, depositavano un accordo sulle condizioni di separazioni, chiedendo, dunque, al Tribunale di decidere in conformità .
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi avranno l'affido condiviso di entrambi i figli, i quali saranno collocati presso la madre, tanto la minore , quanto il maggiore economicamente non autosufficiente. Per_2 Per_1
3. La casa coniugale sita in CE (CZ) alla Via Marina I n. 8 Piano primo, sarà assegnata alla signora , quale genitore collocatario della prole. Parte_1
4. I figli, sia la minore , sia il maggiore , si recheranno e/o stazioneranno presso il Per_2 Per_1 signor o comunque trascorreranno del tempo con lui come da nuovo piano Controparte_1 genitoriale allegato (All. 1).
5. Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli euro 400,00 mensili, il cui pagamento partirà non dalla pubblicazione della sentenza ma dalla definizione dei rapporti economici disciplinati come da separato atto.
6. L'assegno unico continuerà ad essere percepito e trattenuto integralmente dalla signora
[...]
. Parte_1
7. Le utenze domestiche saranno interamente a carico di . Parte_1 8. Tutte le spese straordinarie concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute della prole, che saranno previamente comunicate dall'uno all'altro coniuge e di concerto concordate, saranno pagate
a carico di entrambi i coniugi al 50%.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate e, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei figli.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], che contrassero matrimonio in data C.F._2
12.04.2003 a CE (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n.
2, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
dott.ssa Elais Mellace Giudice
dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 626/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in CE (CZ), alla Via Napoli n.
3, presso e nello studio dell'Avv. Pietro Funaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in CE, alla Via
Nazionale, n.457, presso lo studio dell'Avv. Antonio Viscomi (C.f. ), che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 4 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11 febbraio 2025, adiva il Tribunale di Catanzaro Parte_1 al fine di ottenere la separazione giudiziale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in data 12.04.2003, a CE (CZ), (trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune anno 2003, n. 2, parte II, serie A), premettendo che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(07.05.2006), ad oggi maggiorenne e studente, e (31.07.2009), studentessa, non ancora Per_2 economicamente autosufficienti.
Rappresentava che, nel corso del tempo, si erano verificate delle incomprensioni tali da deteriorare l'affectio coniugalis e che l'aggravarsi di queste aveva reso difficile e intollerabile la prosecuzione di una convivenza serena, ragion per cui i coniugi vivevano separati dal 07.02.2024, di comune accordo.
In data 18 aprile 2025, si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma contestava la ricostruzione dei fatti e le richieste effettuate dalla ricorrente.
All'udienza del 21 maggio 2025 le parti comparivano personalmente dinanzi al G.I. e, alla successiva udienza del 4 luglio 2025, depositavano un accordo sulle condizioni di separazioni, chiedendo, dunque, al Tribunale di decidere in conformità .
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. I coniugi avranno l'affido condiviso di entrambi i figli, i quali saranno collocati presso la madre, tanto la minore , quanto il maggiore economicamente non autosufficiente. Per_2 Per_1
3. La casa coniugale sita in CE (CZ) alla Via Marina I n. 8 Piano primo, sarà assegnata alla signora , quale genitore collocatario della prole. Parte_1
4. I figli, sia la minore , sia il maggiore , si recheranno e/o stazioneranno presso il Per_2 Per_1 signor o comunque trascorreranno del tempo con lui come da nuovo piano Controparte_1 genitoriale allegato (All. 1).
5. Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento dei Controparte_1 Parte_1 figli euro 400,00 mensili, il cui pagamento partirà non dalla pubblicazione della sentenza ma dalla definizione dei rapporti economici disciplinati come da separato atto.
6. L'assegno unico continuerà ad essere percepito e trattenuto integralmente dalla signora
[...]
. Parte_1
7. Le utenze domestiche saranno interamente a carico di . Parte_1 8. Tutte le spese straordinarie concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute della prole, che saranno previamente comunicate dall'uno all'altro coniuge e di concerto concordate, saranno pagate
a carico di entrambi i coniugi al 50%.
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate e, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse dei figli.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], che contrassero matrimonio in data C.F._2
12.04.2003 a CE (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2003, n.
2, parte II, serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente,
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo